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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 942/2020 (cui è stato riunito il giudizio r.g. n. 976/2020) posta in deliberazione all'udienza del 15 maggio 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2
(Avv. Federica Mazzoni)
ricorrente in riassunzione appellante
E
Controparte_1
(Avv. Stefano Coen) resistente in riassunzione appellata
E
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti in riassunzione appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5493/15 emessa dal Tribunale di Roma in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con la sentenza n. 5493/15 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_1
sulla minore , aveva agito in giudizio nei confronti dell Parte_2 [...]
della dr.ssa e del dr. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della congiunta , avvenuto a seguito di un ricovero presso la struttura Parte_3
sanitaria.
La Corte d'Appello di Roma, adita dagli originari attori, con la sentenza n.
1819/17 ha statuito come segue: “I. In accoglimento per quanto di ragione dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara che il decesso della sig.ra Parte_3
, avvenuto in il 23.11.2007, va ascritto a fatto e responsabilità della
[...] CP_1
; II. per l'effetto di quanto sopra, condanna la Controparte_4
– in persona del suo legale rapp.te p.t. - al Controparte_4
pagamento, in favore di (anche nell'interesse della figlia minore Parte_1 [...]
), della somma di € 1.446.550.09, con aggiunta degli interessi al tasso di Parte_2
legge a decorrere dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
III. condanna la alla rifusione delle spese di Controparte_4
giudizio sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in € 1.221,00 per spese vive e €. 21.424,00 per compenso (oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso) con IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado in € 2.529 ,00 per spese vive ed € 11.459,00 per compenso (oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso) con IVA e CAP come per legge;
IV. condanna, infine, la medesima appellata a Controparte_4
rimborsare all'appellante le spese di CTU come liquidate in I° grado ai consulenti dr.
e dr. ; V. conferma, per il resto, la appellata Persona_1 Persona_2
sentenza, e compensa integralmente le spese di I e del II grado tra l'appellante e gli appellati e ”. Controparte_2 Controparte_3 Avverso la citata sentenza il ha proposto ricorso per Controparte_1
cassazione, censurando sia l'attribuzione della responsabilità che la quantificazione del danno.
Con la sentenza n. 28929/2019 la Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi, afferenti all'accertamento della colpa medica e ha accolto il quarto e il sesto, relativi al quantum risarcitorio, dichiarando assorbito il quinto, proposto con riferimento al vizio di ultrapetizione in merito al danno catastrofale;
ha cassato, quindi, la sentenza impugnata e rinviato innanzi alla Corte d'Appello di Roma, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto su impulso di e (divenuta nelle Pt_1 Parte_2
more maggiorenne) che hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello quale Giudice del rinvio, provvedere al ricalcolo delle voci di danno risarcibili in ossequio ai principi statuiti dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 2898/2019; - condannare il Controparte_1
I, in persona del legale rappresentante pro-tempore, conseguentemente, qualora si
[...]
ritengano osservati in concreto tali principi, alla medesima condanna già inflitta di €
1.446.550,09, comprensiva del danno iure proprio e iure hereditatis, con diversa motivazione, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi;
- in subordine, qualora il calcolo risulti diverso, condannare il in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ad altra somma maggiore o minore che risulterà anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione ed interessi maturati e maturandi;
- in considerazione della prevalente soccombenza dell Controparte_1
condannare, altresì, la stessa al pagamento delle spese legali del giudizio di
Cassazione. Con vittoria di spese del presente giudizio di rinvio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha chiesto Controparte_1
il rigetto delle domande proposte da e , con il riconoscimento Pt_1 Parte_2
delle spese.
All'udienza del 15 aprile 2021 al presente procedimento è stato riunito quello n.
976/20 con il quale il Policlinico ha a sua volta riassunto il giudizio, rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, ed in conformità alle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 28989/2019, respingere le domande promosse dai signori Parte_1
e , con vittoria di spese, competenze ed onorari dei tre gradi di
[...] Parte_2
giudizio”; in detta sede e si sono costituiti e hanno Parte_1 Parte_2
reiterato le conclusioni già rese nel procedimento portante.
In entrambi i giudizi la dr.ssa e il dr. Controparte_3 Controparte_2
son rimasti, invece, contumaci.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 15 maggio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem alle sentenze in atti e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Pt_1
, nei confronti dell , della dr.ssa Parte_2 Controparte_1
e del dr. in conseguenza del decesso della Controparte_3 Controparte_2
congiunta , avvenuto in data 23 novembre 2007 a causa di una grave Parte_3
infezione contratta durante il ricovero presso la struttura sanitaria conseguente ad un intervento di riduzione della lussazione di una spalla.
Ai fini della decisione, va innanzitutto delimitato l'ambito delle questioni riservate al giudice di rinvio che - per le ragioni che saranno di seguito esplicitate - risultano relative alla sola quantificazione del danno patito dal coniuge e dalla figlia della paziente, da porre a carico dell quale responsabile Controparte_1
del decesso.
Invero, il rigetto della domanda risarcitoria - proposta in primo grado anche nei confronti dei sanitari e - è stato confermato Controparte_2 Controparte_3
dalla Corte di Appello e il relativo capo della pronuncia non è stato oggetto di impugnazione in sede di legittimità, cosicché resta definitivamente accertata l'estraneità dei predetti ai fatti che hanno condotto al decesso della , posto che Pt_3
il primo ha effettuato correttamente la riduzione della lussazione e la seconda - intervenuta verso la fine del proprio turno di lavoro in occasione del secondo accesso effettuato dalla paziente il 20 novembre 2007 - si è limitata ad inquadrare il quadro clinico, “in apparente assenza di un riferito stato febbrile e/o dolore alla piega del gomito”.
Di converso, all'esito del rigetto dei primi tre motivi di ricorso con i quali il
(di seguito, in breve) ha impugnato l'accertamento della responsabilità CP_1
sancita a suo carico dalla Corte di Appello, è passato in giudicato (ed è per l'effetto esente da sindacato in questa sede) il capo della pronuncia di gravame con il quale è stato accertato che è deceduta a causa di uno shock settico Parte_3
conseguente ad un'infezione, che è stata contratta, a seguito dell'inserimento di un agocannula, in occasione del primo accesso effettuato al Pronto Soccorso e che non è stata tempestivamente diagnosticata, con conseguente sviluppo di un'imponente batteriumicia risultata, poi, fatale.
Venendo, quindi, all'esame delle questioni riservate alla fase di rinvio, la Corte di
Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso con il quale il Policlinico aveva censurato la sentenza di appello “per avere la corte territoriale erroneamente liquidato, in favore degli attori, una somma a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo dopo aver già riconosciuto, in favore degli stessi soggetti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, con la conseguente indebita duplicazione degli importi risarcitori riferiti a un medesimo pregiudizio, e per avere altresì riconosciuto, in favore degli attori, l'importo massimo previsto dalle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, nonostante la sopravvivenza di altri congiunti e il mancato venir meno dell'intero nucleo familiare dei danneggiati”.
La Suprema Corte ha osservato innanzitutto “come, seguendo l'iter motivazionale dipanato nella sentenza impugnata, la corte territoriale abbia liquidato, in favore degli attori, un risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unitamente a un risarcimento a titolo di danno morale soggettivo per lo stesso fatto, procedendo, dunque, dopo la liquidazione del primo danno, a un'ulteriore maggiorazione a titolo di danno morale, in tal modo pervenendo a una vera e propria duplicazione, ossia a una doppia considerazione della stessa lesione di interessi, consistente nel peculiare patimento che affligge una persona per la perdita del rapporto parentale…La conclusione è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015, Rv. 638116 - 01 (v. altresì Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) in cui si ribadisce come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 - 01)”
….. in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita)…..Ciò posto, dovendo procedersi - in forza dell'accoglimento del motivo in esame e della conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata - all'integrale rielaborazione dei calcoli per la liquidazione del danno relativo alla perdita del rapporto parentale, la successiva censura, riferita al riconoscimento del massimo importo tabellare, deve ritenersi assorbita.
Alla luce dei principi ermeneutici dettati dalla Suprema Corte, occorre procedere ad un nuovo calcolo del danno parentale subito dai congiunti di , Parte_3
evitando duplicazioni di poste risarcitorie e tenendo conto delle particolarità che connotano il caso in esame.
A tal fine, trovano applicazione - in difetto di censura circa l'utilizzo già effettuato dal giudice del gravame - le tabelle approvate dal Tribunale di Milano, nella versione più recente approvata nel 2024 che assicura la liquidazione del danno all'attualità e la corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
(Cass. 25485/16; Cass. 22265/18).
Tra l'altro, già a far data dal 2022 le Tabelle di Milano “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (Cass.
37009/2022), restando per l'effetto rispettato il principio dettato dalla pronuncia ex art. 392 c.p.c. ove risulta sottolineata l'esigenza di adeguare la liquidazione del danno parentale alle circostanze del caso concreto.
Alla stregua delle citate Tabelle, occorre considerare che è Parte_3
deceduta all'età di 47 anni, lasciando il marito di anni 45 e la figlia di Pt_1 Pt_2 anni 8; che i congiunti erano conviventi;
che il nucleo familiare non è stato interamente disgregato, essendo rimasto - reciprocamente - un componente a supporto dell'altro superstite.
Quanto al parametro relativo alla qualità della relazione perduta, in difetto di elementi concreti offerti dalla parte appellante, che non ha rappresentato situazioni familiari connotate da profili di eccezionale intensità, si stima equo applicare il coefficiente medio, che tiene già conto dell'indubbia tragicità della vicenda che ha colpito la famiglia , in quanto i conteggi sono elaborati proprio avendo Pt_2
riguardo alle circostanze evidenziate dalla parte appellante, ossia che al momento della morte la paziente aveva ancora un'elevata aspettativa di vita e che ha lasciato il marito e la figlia in tenera età, con quanto ne consegue sul piano della sofferenza morale interiore.
Sulla base dei citati parametri, a deve essere riconosciuta la Parte_1
somma complessiva di € 332.435,00 ( 85 punti - di cui 20 per l'età del congiunto, 20 per l'età della vittima, 16 per la convivenza, 14 per il numero di familiari nel nucleo primario e 15 per la qualità/intensità della relazione - x € 3.911,00) e a Parte_2
va accordata la somma di € 363.723,00 (93 punti - di cui 28 per l'età del
[...]
congiunto, 20 per l'età della vittima, 16 per la convivenza, 14 per il numero di familiari nel nucleo primario e 15 per la qualità/intensità della relazione - x € 3.911,00).
Gli importi suindicati, calcolati nel rispetto delle indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione, appaiono idonei a ristorare integralmente all'attualità il nocumento patito iure proprio dai congiunti di , con esclusione del danno Parte_3
dinamico relazionale che non risulta in alcun modo allegato né dimostrato.
Con l'accoglimento del sesto motivo del ricorso proposto dal CP_1
in ordine al riconoscimento iure hereditatis del danno tanatologico
[...]
consistente nella perdita della vita, la Corte di Cassazione si è espressa come segue “la decisione così compendiata deve ritenersi errata, dovendo nella specie trovare applicazione i principi sul punto statuiti da questa Corte, secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/7/2015, Rv. 635985 – 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del
c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01). In ogni caso, rimane esclusa
l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita”.
Ciò posto, nel vaglio preliminare della questione afferente all'ultrapetizione della pronuncia (oggetto del quinto motivo di ricorso, dichiarato assorbito dalla Corte di
Cassazione), il Collegio rileva che i fin dal primo grado di giudizio e in sede Pt_2
di gravame - come da conclusioni e da argomentazioni riportate negli scritti difensivi
- hanno chiesto iure hereditatis il riconoscimento del danno patito dalla , sia Pt_3
in relazione alle sofferenze fisiche che con riguardo al turbamento d'animo derivante dall'approssimarsi della fine, cosicché la pretesa appare pienamente ammissibile. Il Collegio procede, quindi, alla quantificazione del danno, seguendo le linee dettate dalla Corte di Cassazione.
A tal fine, occorre innanzitutto delimitare il periodo oggetto di valutazione, escludendo i giorni che vanno dal 9 al 19 novembre 2007, in quanto in detto arco temporale la ha affrontato i postumi dell'intervento alla spalla lussata Pt_3
(correttamente eseguito), per il quale non vi è, dunque, responsabilità della struttura sanitaria.
Occorre, invece, prendere in considerazione il periodo successivo nel quale si è sviluppata e aggravata l'infezione contratta nel corso del ricovero, ossia quello va dal
20 novembre 2007 - allorché la si è recata al Pronto Soccorso lamentando forti Pt_3
malesseri - fino al decesso intervenuto il 23 novembre 2007.
Quanto alla relativa liquidazione da effettuare nel rispetto dei principi sanciti dalla
Suprema Corte, le Tabelle di Milano nella versione del 2024 (ove le percentuali adottate risultano espressamente comprensive del danno biologico temporaneo) partono dal presupposto che, in linea generale, la massima sofferenza è percepita nel momento inziale dell'agonia, fissato temporalmente nei primi tre giorni, in cui il paziente si rende tragicamente conto della gravità della situazione, per poi diminuire in modo progressivo nei giorni successivi.
Nel caso in esame, si stima equo riconoscere per i primi tre giorni - che le Tabelle di Milano considerano in modo unitario con l'assegnazione un una somma complessiva
- l'importo massimo ivi previsto, pari a € 35.247,00, atteso che lo sconvolgimento interiore subito dalla nel momento in cui ha preso coscienza della sorte - del Pt_3
tutto inaspettata per una donna sana - che la attendeva, è stato particolarmente drammatico, in quanto accompagnato anche dalla consapevolezza di perdere la possibilità di trascorrere la vita insieme al coniuge e di crescere con lo stesso la figlia, ancora piccola;
per il quarto giorno, va accordato, invece, l'importo tabellare fisso pari a € 1.175,00.
La somma suindicata, che ammonta in totale a € 36.422,00 (€ 35.247,00 + €
1.175,00), va accordata agli eredi nella misura del 50%, pari a € 18.211,00 ciascuno. In conclusione, l'importo complessivo che spetta ai congiunti di Parte_3
ammonta a € 350.646.00 (€ 332.435,00 iure proprio + € 18.211,00 iure
[...]
hereditatis) per il coniuge e a 381.934,00 (€ 363.723,00 iure proprio + Parte_1
€ 18.211,00 iure hereditatis) per la figlia . Parte_2
Agli appellanti, che ne hanno fatto richiesta, vanno riconosciuti altresì gli interessi compensativi, in ragione del ritardo in cui hanno conseguito il risarcimento del danno;
a tal fine, le somme suindicate, calcolate all'attualità, devono essere devalutate alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno;
dalla data della pubblicazione della sentenza sono dovuti, invece, gli interessi legali fino al saldo.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado e ferme restando le statuizioni divenute definitive, l' va Controparte_1
condannata al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario nella misura di €
350.646.00 in favore di e di € 381.934,00 in favore di , Parte_1 Parte_2
oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri che precedono.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto soccombente il
, resta ferma la condanna alla rifusione delle spese del primo e del secondo CP_1
grado di giudizio nella misura già liquidata dalla Corte di Appello, risultando corretti i parametri ivi indicati e non occorrendo alcun ricalcolo in ragione della nuova quantificazione del danno.
Il va altresì condannato alla rifusione delle spese relative alla fase di CP_1
legittimità e al presente giudizio di rinvio, secondo la liquidazione riportata nella parte motiva.
Nessun provvedimento deve essere adottato in proposito in relazione alla posizione dei sanitari, rimasti estranei alle questioni trattate in questa sede e contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 5493/15 emessa dal Tribunale di
Roma, così provvede: 1) condanna l al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 350.646.00 in favore di e di € 381.934,00 in Parte_1
favore di , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri Parte_2
indicati nella parte motiva, con ulteriori interessi al tasso legale a decorrere dalla presente sentenza fino al saldo;
2) condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_1
e di delle spese di lite del giudizio di Parte_1 Parte_2
cassazione, che liquida in complessivi € 11.473,00, di cui € 700,00 per esborsi,
e del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi € 15.039,00, di cui
€ 800,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.;
3) nulla per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 942/2020 (cui è stato riunito il giudizio r.g. n. 976/2020) posta in deliberazione all'udienza del 15 maggio 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2
(Avv. Federica Mazzoni)
ricorrente in riassunzione appellante
E
Controparte_1
(Avv. Stefano Coen) resistente in riassunzione appellata
E
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti in riassunzione appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5493/15 emessa dal Tribunale di Roma in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con la sentenza n. 5493/15 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_1
sulla minore , aveva agito in giudizio nei confronti dell Parte_2 [...]
della dr.ssa e del dr. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della congiunta , avvenuto a seguito di un ricovero presso la struttura Parte_3
sanitaria.
La Corte d'Appello di Roma, adita dagli originari attori, con la sentenza n.
1819/17 ha statuito come segue: “I. In accoglimento per quanto di ragione dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara che il decesso della sig.ra Parte_3
, avvenuto in il 23.11.2007, va ascritto a fatto e responsabilità della
[...] CP_1
; II. per l'effetto di quanto sopra, condanna la Controparte_4
– in persona del suo legale rapp.te p.t. - al Controparte_4
pagamento, in favore di (anche nell'interesse della figlia minore Parte_1 [...]
), della somma di € 1.446.550.09, con aggiunta degli interessi al tasso di Parte_2
legge a decorrere dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
III. condanna la alla rifusione delle spese di Controparte_4
giudizio sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in € 1.221,00 per spese vive e €. 21.424,00 per compenso (oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso) con IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado in € 2.529 ,00 per spese vive ed € 11.459,00 per compenso (oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso) con IVA e CAP come per legge;
IV. condanna, infine, la medesima appellata a Controparte_4
rimborsare all'appellante le spese di CTU come liquidate in I° grado ai consulenti dr.
e dr. ; V. conferma, per il resto, la appellata Persona_1 Persona_2
sentenza, e compensa integralmente le spese di I e del II grado tra l'appellante e gli appellati e ”. Controparte_2 Controparte_3 Avverso la citata sentenza il ha proposto ricorso per Controparte_1
cassazione, censurando sia l'attribuzione della responsabilità che la quantificazione del danno.
Con la sentenza n. 28929/2019 la Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi, afferenti all'accertamento della colpa medica e ha accolto il quarto e il sesto, relativi al quantum risarcitorio, dichiarando assorbito il quinto, proposto con riferimento al vizio di ultrapetizione in merito al danno catastrofale;
ha cassato, quindi, la sentenza impugnata e rinviato innanzi alla Corte d'Appello di Roma, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto su impulso di e (divenuta nelle Pt_1 Parte_2
more maggiorenne) che hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello quale Giudice del rinvio, provvedere al ricalcolo delle voci di danno risarcibili in ossequio ai principi statuiti dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 2898/2019; - condannare il Controparte_1
I, in persona del legale rappresentante pro-tempore, conseguentemente, qualora si
[...]
ritengano osservati in concreto tali principi, alla medesima condanna già inflitta di €
1.446.550,09, comprensiva del danno iure proprio e iure hereditatis, con diversa motivazione, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi;
- in subordine, qualora il calcolo risulti diverso, condannare il in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ad altra somma maggiore o minore che risulterà anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione ed interessi maturati e maturandi;
- in considerazione della prevalente soccombenza dell Controparte_1
condannare, altresì, la stessa al pagamento delle spese legali del giudizio di
Cassazione. Con vittoria di spese del presente giudizio di rinvio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha chiesto Controparte_1
il rigetto delle domande proposte da e , con il riconoscimento Pt_1 Parte_2
delle spese.
All'udienza del 15 aprile 2021 al presente procedimento è stato riunito quello n.
976/20 con il quale il Policlinico ha a sua volta riassunto il giudizio, rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, ed in conformità alle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 28989/2019, respingere le domande promosse dai signori Parte_1
e , con vittoria di spese, competenze ed onorari dei tre gradi di
[...] Parte_2
giudizio”; in detta sede e si sono costituiti e hanno Parte_1 Parte_2
reiterato le conclusioni già rese nel procedimento portante.
In entrambi i giudizi la dr.ssa e il dr. Controparte_3 Controparte_2
son rimasti, invece, contumaci.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 15 maggio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem alle sentenze in atti e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Pt_1
, nei confronti dell , della dr.ssa Parte_2 Controparte_1
e del dr. in conseguenza del decesso della Controparte_3 Controparte_2
congiunta , avvenuto in data 23 novembre 2007 a causa di una grave Parte_3
infezione contratta durante il ricovero presso la struttura sanitaria conseguente ad un intervento di riduzione della lussazione di una spalla.
Ai fini della decisione, va innanzitutto delimitato l'ambito delle questioni riservate al giudice di rinvio che - per le ragioni che saranno di seguito esplicitate - risultano relative alla sola quantificazione del danno patito dal coniuge e dalla figlia della paziente, da porre a carico dell quale responsabile Controparte_1
del decesso.
Invero, il rigetto della domanda risarcitoria - proposta in primo grado anche nei confronti dei sanitari e - è stato confermato Controparte_2 Controparte_3
dalla Corte di Appello e il relativo capo della pronuncia non è stato oggetto di impugnazione in sede di legittimità, cosicché resta definitivamente accertata l'estraneità dei predetti ai fatti che hanno condotto al decesso della , posto che Pt_3
il primo ha effettuato correttamente la riduzione della lussazione e la seconda - intervenuta verso la fine del proprio turno di lavoro in occasione del secondo accesso effettuato dalla paziente il 20 novembre 2007 - si è limitata ad inquadrare il quadro clinico, “in apparente assenza di un riferito stato febbrile e/o dolore alla piega del gomito”.
Di converso, all'esito del rigetto dei primi tre motivi di ricorso con i quali il
(di seguito, in breve) ha impugnato l'accertamento della responsabilità CP_1
sancita a suo carico dalla Corte di Appello, è passato in giudicato (ed è per l'effetto esente da sindacato in questa sede) il capo della pronuncia di gravame con il quale è stato accertato che è deceduta a causa di uno shock settico Parte_3
conseguente ad un'infezione, che è stata contratta, a seguito dell'inserimento di un agocannula, in occasione del primo accesso effettuato al Pronto Soccorso e che non è stata tempestivamente diagnosticata, con conseguente sviluppo di un'imponente batteriumicia risultata, poi, fatale.
Venendo, quindi, all'esame delle questioni riservate alla fase di rinvio, la Corte di
Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso con il quale il Policlinico aveva censurato la sentenza di appello “per avere la corte territoriale erroneamente liquidato, in favore degli attori, una somma a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo dopo aver già riconosciuto, in favore degli stessi soggetti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, con la conseguente indebita duplicazione degli importi risarcitori riferiti a un medesimo pregiudizio, e per avere altresì riconosciuto, in favore degli attori, l'importo massimo previsto dalle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, nonostante la sopravvivenza di altri congiunti e il mancato venir meno dell'intero nucleo familiare dei danneggiati”.
La Suprema Corte ha osservato innanzitutto “come, seguendo l'iter motivazionale dipanato nella sentenza impugnata, la corte territoriale abbia liquidato, in favore degli attori, un risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unitamente a un risarcimento a titolo di danno morale soggettivo per lo stesso fatto, procedendo, dunque, dopo la liquidazione del primo danno, a un'ulteriore maggiorazione a titolo di danno morale, in tal modo pervenendo a una vera e propria duplicazione, ossia a una doppia considerazione della stessa lesione di interessi, consistente nel peculiare patimento che affligge una persona per la perdita del rapporto parentale…La conclusione è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015, Rv. 638116 - 01 (v. altresì Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) in cui si ribadisce come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 - 01)”
….. in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita)…..Ciò posto, dovendo procedersi - in forza dell'accoglimento del motivo in esame e della conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata - all'integrale rielaborazione dei calcoli per la liquidazione del danno relativo alla perdita del rapporto parentale, la successiva censura, riferita al riconoscimento del massimo importo tabellare, deve ritenersi assorbita.
Alla luce dei principi ermeneutici dettati dalla Suprema Corte, occorre procedere ad un nuovo calcolo del danno parentale subito dai congiunti di , Parte_3
evitando duplicazioni di poste risarcitorie e tenendo conto delle particolarità che connotano il caso in esame.
A tal fine, trovano applicazione - in difetto di censura circa l'utilizzo già effettuato dal giudice del gravame - le tabelle approvate dal Tribunale di Milano, nella versione più recente approvata nel 2024 che assicura la liquidazione del danno all'attualità e la corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
(Cass. 25485/16; Cass. 22265/18).
Tra l'altro, già a far data dal 2022 le Tabelle di Milano “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (Cass.
37009/2022), restando per l'effetto rispettato il principio dettato dalla pronuncia ex art. 392 c.p.c. ove risulta sottolineata l'esigenza di adeguare la liquidazione del danno parentale alle circostanze del caso concreto.
Alla stregua delle citate Tabelle, occorre considerare che è Parte_3
deceduta all'età di 47 anni, lasciando il marito di anni 45 e la figlia di Pt_1 Pt_2 anni 8; che i congiunti erano conviventi;
che il nucleo familiare non è stato interamente disgregato, essendo rimasto - reciprocamente - un componente a supporto dell'altro superstite.
Quanto al parametro relativo alla qualità della relazione perduta, in difetto di elementi concreti offerti dalla parte appellante, che non ha rappresentato situazioni familiari connotate da profili di eccezionale intensità, si stima equo applicare il coefficiente medio, che tiene già conto dell'indubbia tragicità della vicenda che ha colpito la famiglia , in quanto i conteggi sono elaborati proprio avendo Pt_2
riguardo alle circostanze evidenziate dalla parte appellante, ossia che al momento della morte la paziente aveva ancora un'elevata aspettativa di vita e che ha lasciato il marito e la figlia in tenera età, con quanto ne consegue sul piano della sofferenza morale interiore.
Sulla base dei citati parametri, a deve essere riconosciuta la Parte_1
somma complessiva di € 332.435,00 ( 85 punti - di cui 20 per l'età del congiunto, 20 per l'età della vittima, 16 per la convivenza, 14 per il numero di familiari nel nucleo primario e 15 per la qualità/intensità della relazione - x € 3.911,00) e a Parte_2
va accordata la somma di € 363.723,00 (93 punti - di cui 28 per l'età del
[...]
congiunto, 20 per l'età della vittima, 16 per la convivenza, 14 per il numero di familiari nel nucleo primario e 15 per la qualità/intensità della relazione - x € 3.911,00).
Gli importi suindicati, calcolati nel rispetto delle indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione, appaiono idonei a ristorare integralmente all'attualità il nocumento patito iure proprio dai congiunti di , con esclusione del danno Parte_3
dinamico relazionale che non risulta in alcun modo allegato né dimostrato.
Con l'accoglimento del sesto motivo del ricorso proposto dal CP_1
in ordine al riconoscimento iure hereditatis del danno tanatologico
[...]
consistente nella perdita della vita, la Corte di Cassazione si è espressa come segue “la decisione così compendiata deve ritenersi errata, dovendo nella specie trovare applicazione i principi sul punto statuiti da questa Corte, secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/7/2015, Rv. 635985 – 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del
c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01). In ogni caso, rimane esclusa
l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita”.
Ciò posto, nel vaglio preliminare della questione afferente all'ultrapetizione della pronuncia (oggetto del quinto motivo di ricorso, dichiarato assorbito dalla Corte di
Cassazione), il Collegio rileva che i fin dal primo grado di giudizio e in sede Pt_2
di gravame - come da conclusioni e da argomentazioni riportate negli scritti difensivi
- hanno chiesto iure hereditatis il riconoscimento del danno patito dalla , sia Pt_3
in relazione alle sofferenze fisiche che con riguardo al turbamento d'animo derivante dall'approssimarsi della fine, cosicché la pretesa appare pienamente ammissibile. Il Collegio procede, quindi, alla quantificazione del danno, seguendo le linee dettate dalla Corte di Cassazione.
A tal fine, occorre innanzitutto delimitare il periodo oggetto di valutazione, escludendo i giorni che vanno dal 9 al 19 novembre 2007, in quanto in detto arco temporale la ha affrontato i postumi dell'intervento alla spalla lussata Pt_3
(correttamente eseguito), per il quale non vi è, dunque, responsabilità della struttura sanitaria.
Occorre, invece, prendere in considerazione il periodo successivo nel quale si è sviluppata e aggravata l'infezione contratta nel corso del ricovero, ossia quello va dal
20 novembre 2007 - allorché la si è recata al Pronto Soccorso lamentando forti Pt_3
malesseri - fino al decesso intervenuto il 23 novembre 2007.
Quanto alla relativa liquidazione da effettuare nel rispetto dei principi sanciti dalla
Suprema Corte, le Tabelle di Milano nella versione del 2024 (ove le percentuali adottate risultano espressamente comprensive del danno biologico temporaneo) partono dal presupposto che, in linea generale, la massima sofferenza è percepita nel momento inziale dell'agonia, fissato temporalmente nei primi tre giorni, in cui il paziente si rende tragicamente conto della gravità della situazione, per poi diminuire in modo progressivo nei giorni successivi.
Nel caso in esame, si stima equo riconoscere per i primi tre giorni - che le Tabelle di Milano considerano in modo unitario con l'assegnazione un una somma complessiva
- l'importo massimo ivi previsto, pari a € 35.247,00, atteso che lo sconvolgimento interiore subito dalla nel momento in cui ha preso coscienza della sorte - del Pt_3
tutto inaspettata per una donna sana - che la attendeva, è stato particolarmente drammatico, in quanto accompagnato anche dalla consapevolezza di perdere la possibilità di trascorrere la vita insieme al coniuge e di crescere con lo stesso la figlia, ancora piccola;
per il quarto giorno, va accordato, invece, l'importo tabellare fisso pari a € 1.175,00.
La somma suindicata, che ammonta in totale a € 36.422,00 (€ 35.247,00 + €
1.175,00), va accordata agli eredi nella misura del 50%, pari a € 18.211,00 ciascuno. In conclusione, l'importo complessivo che spetta ai congiunti di Parte_3
ammonta a € 350.646.00 (€ 332.435,00 iure proprio + € 18.211,00 iure
[...]
hereditatis) per il coniuge e a 381.934,00 (€ 363.723,00 iure proprio + Parte_1
€ 18.211,00 iure hereditatis) per la figlia . Parte_2
Agli appellanti, che ne hanno fatto richiesta, vanno riconosciuti altresì gli interessi compensativi, in ragione del ritardo in cui hanno conseguito il risarcimento del danno;
a tal fine, le somme suindicate, calcolate all'attualità, devono essere devalutate alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno;
dalla data della pubblicazione della sentenza sono dovuti, invece, gli interessi legali fino al saldo.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado e ferme restando le statuizioni divenute definitive, l' va Controparte_1
condannata al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario nella misura di €
350.646.00 in favore di e di € 381.934,00 in favore di , Parte_1 Parte_2
oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri che precedono.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto soccombente il
, resta ferma la condanna alla rifusione delle spese del primo e del secondo CP_1
grado di giudizio nella misura già liquidata dalla Corte di Appello, risultando corretti i parametri ivi indicati e non occorrendo alcun ricalcolo in ragione della nuova quantificazione del danno.
Il va altresì condannato alla rifusione delle spese relative alla fase di CP_1
legittimità e al presente giudizio di rinvio, secondo la liquidazione riportata nella parte motiva.
Nessun provvedimento deve essere adottato in proposito in relazione alla posizione dei sanitari, rimasti estranei alle questioni trattate in questa sede e contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 5493/15 emessa dal Tribunale di
Roma, così provvede: 1) condanna l al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 350.646.00 in favore di e di € 381.934,00 in Parte_1
favore di , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri Parte_2
indicati nella parte motiva, con ulteriori interessi al tasso legale a decorrere dalla presente sentenza fino al saldo;
2) condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_1
e di delle spese di lite del giudizio di Parte_1 Parte_2
cassazione, che liquida in complessivi € 11.473,00, di cui € 700,00 per esborsi,
e del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi € 15.039,00, di cui
€ 800,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.;
3) nulla per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Dott.ssa Marianna D'Avino