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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3617/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3617/2025 promossa da:
, nato ad [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Dellisanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 15 maggio 2025 La e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Napoli, il giorno 8 giugno 2017, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 20 agosto 2015 e il 28 ottobre 2019) le figlie e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alle loro frequentazioni con i genitori, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 2 Depositando note scritte autorizzate, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole, all'assegnazione della casa familiare e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, poi, in materia di spese processuali, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Napoli, il giorno 8 giugno 2017, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 35, P. II, S. A, sez. W, anno 2017.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, così come infine riportate nelle note scritte datate e depositate il 24 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del citato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3617/2025 promossa da:
, nato ad [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Dellisanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 15 maggio 2025 La e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Napoli, il giorno 8 giugno 2017, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 20 agosto 2015 e il 28 ottobre 2019) le figlie e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alle loro frequentazioni con i genitori, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 2 Depositando note scritte autorizzate, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole, all'assegnazione della casa familiare e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, poi, in materia di spese processuali, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Napoli, il giorno 8 giugno 2017, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 35, P. II, S. A, sez. W, anno 2017.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, così come infine riportate nelle note scritte datate e depositate il 24 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del citato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto pagina 2 di 2