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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56/2025 RG
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Ilenia SICCARDI presso il cui Parte_1 s ia Alfieri n.18 è eletto domicilio
– parte appellante – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall NE p peria alla piazza De Amicis n.26 è eletto domicilio 3) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2 Gi E pre eria alla piazza De Amicis n.26 è eletto domicilio 2) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3 Br v. R o il cui studio in Imperia alla via Garessio n.71 è eletto domicilio
–parti appellate –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte appellante Parte_1 «Che l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata, Voglia 1) riconoscere la responsabilità dei Sig.ri CP_1
, e per il reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in
[...] CP_2 Parte_2 favore della costituita parte civile;
2)in subordine, riconoscere una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo quantomeno di Euro 3.000,00”; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.»
⁃ per le parti appellate e Controparte_1 CP_2 «Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: In via principale Respingere l'appello e la domanda di controparte, siccome infondata in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza impugnata;
Respingere altresì la domanda di concessione della provvisionale;
Liquidare il danno nei limiti del provato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. : In subordine: In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite»
⁃ per la parte appellata Parte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 10/2024 del Giudice di Pace di Imperia, confermando Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:l'assoluzione anche agli effetti civili;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, rigettare comunque la domanda di provvisionale in quanto non provata nell'an e nel quantum;
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, con distrazione delle stesse.
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso che il Giudice di Pace di Imperia, con sentenza Parte_1
n.10/23 del 23.1.2024, assolveva, con la formula “il fatto non sussiste”, gli imputati in ordine al reato di cui Parte_3 agli artt. 110/582 codice penale “poiché in concorso tra aggerdivano la IG , il Parte_1 signor e la sigora spingendola violentemente contro un muro, ed il CP_2 Controparte_1 sig. colpendola con un calcio o con un pugno alla schiena così cagionando alla stessa Parte_2 lesioni personali, segantamente “modica distorsione rachide cervicale in rif. Percosse”, giudicate guaribili in giorni 7 (sette) come riscontrato dal referto del Presidio Ospedaliero di Imperia in data 22.12.2022. Fatto accertato in Imperia in data 21.12.2022”, quale parte civile interponeva appello ex art. 576 cpp avverso la predetta sentenza instando, previa affermazione della loro responsabilità in ordine al reato loro ascritto, per la condanna di
[...] al risarcimento, in suo favore, dei danni, Parte_3 patrimoniali e morali conseguenti all'azione degli imputati, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 3.000,00. 1.1) Il giudice penale, rilevato che la sentenza appellata era stata impugnata dalla sola parte civile ex art. 576 cpp, ritenuta la non inammissibilità dell'impugnazione, disponeva il rinvio, per la prosecuzione, dinanzi al giudice civile competente. 1.2) Si costituivano in giudizio e he, eccepita Controparte_1 CP_2
(i) la inammissibilità/improcedibilità dell'appello per omessa riassunzione del giudizio da parte dell'appellante dinanzi al giudice civile e la (ii) nullità dell'appello per l'omessa notifica dell'atto di impugnazione e per l'omessa concessione di un termine a comparire ex artt. 342 cpc e 601 cpc, dedotta la infondatezza del primo motivo di impugnazione avendo il giudice penale fatto buon governo delle risultanze processuali, contestato che i danni lamentati dalla fossero loro imputabili, rilevata l'assenza dei Parte_1 presupposti per il riconoscimento della provvisionale, instavano, in via principale, per il rigetto delle domande, in via subordinata, per la liquidazione del danno nei limiti del provato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 1.3) Si costituiva in giudizio che, dedotta la manifesta Parte_2 infondatezza dell'appello avendo la sentenza assolutoria del Giudice di Pace escluso la sua responsabilità con motivazione ampia e articolata, rilevato che (i) qualora avverso una sentenza di assoluzione sia proposto appello dalla sola parte civile, la cognizione del giudice è circoscritta esclusivamente agli effetti civili, senza possibilità di modificare l'accertamento penale (cassazione penale nella sentenza n. 8418/2020, (ii) l'appellante non aveva fornito elementi idonei a superare il ragionamento del primo giudice (in questi casi è necessaria una motivazione rafforzata che confuti specificamente le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, cassazione penale n. 47249/2016), (iii) la condanna al risarcimento presuppone un positivo accertamento della responsabilità penale, che nel caso di specie era stato espressamente escluso dal giudice di prime cure (cass. n. 12542/2019), rilevata l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della provvisionale, instava per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario 1.4) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 17.09.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
(2) eccezione di inammissibilità dell'appello per omessa riassunzione del giudizio. Al fine di rendere efficiente la fase delle impugnazioni, la riforma Cartabia ha inserito il comma 1–bis nell'art. 573 Cpp che prende in considerazione il caso in cui la sentenza sia stata impugnata per i soli interessi civili. In particolare, il nuovo comma 1–bis (che si applica
2 dott. Pasquale LONGARINI alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022, cass UU penali 38841/2023), stabilisce che, in questa ipotesi, il giudice penale dell'impugnazione (giudice di appello o Corte di Cassazione) deve valutare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta. Se l'impugnazione è ammissibile, come ritenuto nella specie, il giudice penale ha correttamente rinviato, per la prosecuzione, al giudice civile competente, il quale potrà/dovrà decidere dell'impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale, oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui nel giudizio civile. Non residuando, nella specie, profili penalistici, ma rimanendo da valutare solo interessi civili, la valutazione e decisione sugli interessi civili spetta a questo giudice. 2.1) La parte civile, ai sensi dell'art. 576 cpp, può proporre impugnazione: a) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile;
b) ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato pronunciata nel giudizio. Impugnare una sentenza per gli interessi civili significa impugnare i capi della sentenza, di condanna o di assoluzione, che riguardano restituzioni, risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali. 2.1.1) L'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale è informato ai principi dell'autonomia e della separazione: (a) nel caso in cui, in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, l'azione per le restituzioni o il risarcimento sia esercitata nella sede propria del giudizio civile, il processo civile prosegue, di norma, autonomamente (principio dell'autonomia: art. 75, comma 2), salve ipotesi eccezionali;
(b) nel caso in cui la domanda risarcitoria sia, invece, proposta con la dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale (art. 78), i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale sono informati al principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, principio che trova fondamento nelle «esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi» e che ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, «è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura» di questo processo. 2.1.1.1) Il principio di accessorietà trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, «quando pronuncia sentenza di condanna» (art. 538, comma 1) o sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cp, sentenza il cui giudicato, modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quello delle sentenze di assoluzione, ha efficacia quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato, nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651- bis cpp). Se emette una diversa sentenza di proscioglimento, il giudice non deve provvedere sulla domanda civile. 2.1.1.2) La disciplina delle impugnazioni conosce disposizioni particolari che attribuiscono al giudice del gravame o al giudice del rinvio in seguito ad annullamento ad opera della Corte di cassazione, il potere–dovere di provvedere sulla domanda civile, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento e quindi in assenza dell'accertamento della responsabilità penale.
2.1.1.3) Una marcata deviazione dal principio generale di accessorietà dell'azione civile nel processo penale è quella recata dall'art. 622 cpp, secondo cui, nel giudizio di
3 dott. Pasquale LONGARINI cassazione, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati per essersi formato il giudicato sui relativi capi, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde dalla statuizione sulla responsabilità penale e viene compiuta, in sede rescindente, dal giudice di legittimità e, in sede rescissoria, dal giudice civile di merito competente per valore in grado di appello, all'esito di rinvio. L'art. 622 prescrive che, «fermi gli effetti penali della sentenza», la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. Nel giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile, avente in realtà natura di autonomo giudizio civile (non vincolato dal principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice penale di legittimità in sede rescindente), trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e che l'accertamento richiesto al giudice del “rinvio” ha ad oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato (cass. sez, un., 28 gennaio 2021, n. 22065). 2.1.1.4) Altra, ancor più marcata, deviazione dal principio generale di accessorietà dell'azione civile nel processo penale è ora prevista dal nuovo comma 1– bis dell'art. 573, inserito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.2) Ribadito che l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale (comma 1), ha dettato, con il nuovo comma 1– bis, una diversa disciplina dell'impugnazione per i “soli” interessi civili, stabilendo che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 2.2.1) Il riferimento alla «prosecuzione» del giudizio di appello davanti al giudice civile comporta che la domanda «agli effetti civili» contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile non possa più essere mutata. Il giudice penale deve trasmettere gli atti al giudice civile, come nella specie è avvenuto. Prosegue il giudizio di appello, come nella specie avvenuto, con fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, laddove le stesse venivano messe nella condizione di chiedere l'acquisizione delle prove. 2.2.2) Nel silenzio della norma, perché la prosecuzione risulta essere l'effetto, oltre che la ragione, del rinvio al giudice civile, contrariamente a quanto eccepito da e non è necessario alcun atto di impulso della Controparte_1 CP_2
2.3) Pertanto l'eccezione è priva di pregio
(3) eccezione di nullità dell'appello per omessa notifica impugnazione e concessione termine a comparire.
L'atto di appello è stato regolarmente depositato e notificato secondo le forme previste dalla legge processuale penale per i giudizi di impugnazione. Nella specie, gli appellati si sono regolarmente costituiti nel giudizio di appello, sanando eventuali vizi della notificazione. Come già osservato, non era necessario nessun atto di riassunzione. Pertanto, l'eccezione è infondata.
(4) merito dell'appello. Il presente giudizio di appello deve svolgersi secondo le regole del processo civile. Premesso che potrà/dovrà decidere dell'impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale, oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui 4 dott. Pasquale LONGARINI nel giudizio civile, nella fattispecie di causa questo giudice: (i) non potrà dichiarare, in applicazione di dette regole, vietandolo il principio contenuto nell'art. 193 cpp, l'inutilizzabilità di prove acquisite nel processo penale e in esso utilizzabili – nella specie le dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato, costituita parte civile nel processo penale, e parte nel giudizio civile;
(ii) non potrà utilizzare prove assunte nel processo civile atteso che le parti, nella prima udienza di trattazione, pur essendo state messe nelle condizioni di chiedere l'acquisizione delle prove, si sono limitate a chiedere la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione (vedi verbale udienza 25.2.2025). 4.1) Lamenta, l'appellata, l'erronea valutazione da parte del giudice penale di inattendibilità delle proprie dichiarazioni rese nel processo penale, in quanto sostanzialmente coerenti, atteso che le contraddizioni evidenziate dal giudice di prime cure riguardavano aspetti marginali (relativi alla sequenza temporale delle condotte) ed oggettivamente riscontrate dalla documentazione medica versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste , presente ai fatti. Tes_1
4.1.1) Le dichiarazioni di un solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili. L'attendibilità del testimone afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. 4.1.2) Le dichiarazioni della persona offesa possono, a talune condizioni, fondare di per sé sole il giudizio di responsabilità penale dell'imputato, specie laddove la stessa non si sia costituita parte civile e debba, pertanto, ritenersi estranea a qualsivoglia interesse di tipo economico. Perché ciò sia possibile, nondimeno, è necessario che le stesse superino un severo scrutinio in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca del suo racconto;
vaglio che deve ritersi ancor più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone. 4.1.2.1) In sede penale le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, come nella specie, possono e devono concorrere a formare il convincimento del giudice posto che, l'interesse pubblicistico all'accertamento della responsabilità dell'imputato non può essere condizionato dalle implicazioni prettamente privatistiche concernenti il risarcimento del danno provocato dal reato. Dunque, sul piano astratto le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno piena efficacia probatoria sempre che ne sia stata accertata l'intrinseca coerenza logica. Esse però provengono da persona portatrice di interessi contrastanti con quelli dell'imputato, pertanto il criterio di presunzione di attendibilità fino a prova contraria, valido in genere per l'esame di ogni testimone, appare inadeguato. Occorre, dunque, compiere un esame particolarmente penetrante, rigoroso, facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro e di controllo ricavabile dal processo, dando adeguata e coerente giustificazione delle conclusioni alle quali è pervenuto. 4.2) L'individuazione di un criterio valutativo non può che risentire delle particolarità del caso concreto. 4.2.1) Pur inapplicabili le regole di cui all'articolo 192 commi 3 e 4 cpp, in considerazione dell'interesse accusatorio inevitabilmente connaturato in colei che è
5 dott. Pasquale LONGARINI portatrice di un interesse contrastante a quello degli appellati (già imputati), che rende la sua deposizione non immune da sospetto, a differenza di quella del teste (indifferente all'esito del processo, che può essere disattesa unicamente quando esistano elementi positivi e non mere congetture atti a far ritenere plausibile che essa sia mendace), la deposizione della persona offesa dal reato richiede un più accurato ed approfondito esame della sua credibilità oggettiva e soggettiva, rendendosi opportuno il riscontro delle dichiarazioni con altri elementi probatori, senza peraltro richiedere l'apprezzamento, come nelle dichiarazioni di coimputati o coindagati in processi connessi o collegati, di riscontri esterni, il ricorso ai quali deve ritenersi pertanto meramente eventuale. 4.2.2) In tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile, atteso che alcuna prova è stata acquisite nel giudizio civile, il giudicato penale non preclude in sede civile una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità (operando nel processo civile uno standard probatorio diverso e meno rigoroso rispetto a quello penale. Ferma l'identità ontologica del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” – regola, orientata a rafforzare la struttura accusatoria del rito ed
“importata” dal processo anglosassone –“beyond any reasonable doubt”–, che fa parte delle instructions che il giudice deve impartire alla giuria, che decide con verdetto immotivato –, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti), fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice civile di ricostruire l'episodio posto a fondamento della domanda risarcitoria in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito civile. 4.3) Tanto premesso, il narrato della non è internamene ed Parte_1 esternamente coerente, tanto da minarne la sua credibilità soggettiva ed oggettiva. Invero: (a) dichiarava in sede dibattimentale penale (udienza del 3.11.2023) di essere stata spinta prima da e poi da (« … sono scesa e ho Controparte_1 CP_2 visto mio cognato e la mi ha dato una spinta contro il muro e poi è sceso il figlio»), pur Persona_1 indicando in querela (del 22.12.2022: «… sopraggiungeva sul posto il figlio della sig.ra CP_1 tale Lo stesso mi spintonava e andavo a sbattere contro il muro. Anche la madre mi CP_2 spintonava») il contrario, tanto che il PM procedeva alla relativa contestazione («io stavo provando ad uscire e la IG mia ha dato una spinta contro il muro» PM contesta quanto dichiarato in querela dando lettura delle dichiarazioni. «ho ricevuto la prima spinta dalla IG c'era la figlia con il cane e anche il foglio he mi ha dato una spinta CP_1 CP_2 dopo la madre». Il PM contesta che in sede di querela la IG aveva Pt_1 dichiarato l'inverso. La IG conferma la dichiarazione resa oggi. La Pt_1 IG riconosce la firma in calce alla querela). (a.a) Il breve lasso temporale intercorso tra l'asserita aggressione –21.12.2022– e la presentazione della querela –22.11.2022– rendono priva di pregio la invocata regola di esperienza, priva di una pur minima plausibilità, “che le vittime di reato tendano, dopo qualche tempo dalla commissione del reato, a rimuovere alcuni dettagli di eventi spiacevoli occorsi sulla propria persona, soprattutto quando si tratti di persona straniera con difficoltà linguistica”. Il richiamo a tale regola non sarebbe relegato a mera congettura o a criterio meramente
6 dott. Pasquale LONGARINI intuitivo qualora la in ragione del fatto che la testimonianza, insidiata Pt_1 costantemente da cettivo/mnemonico/linguistica, si articola in una successione di fasi (percezione del fatto attraverso l'apparato sensorio, memorizzazione, narrazione) che possono soggette ad effetti deformanti (relatività della percezione, curva dell'oblio e deperimento dei ricordi, difficoltà di comunicazione), avesse confermato, alla contestazione del PM, la versione rese nell'immediatezza del fatto. Invece, pur riconoscendo come propria la firma apposta sulla querela, confermava la sequenza temporale delle condotte resa in udienza;
(b) all'arrivo degli agenti non lamentava dolore e non riferiva di essere stata aggredita (dichiarazioni rese da udienza dibattimentale penale del 23.01.2024: « … Tes_2 nessuno lamentava dolore fisico, dopo l'identificazione della IG la IG CP_1 Pt_1
è poi arrivata e si lamentava del fatto che il cognato fosse stato morso dal cane della IG
… nessuno dei presenti lamentava dolore per qualsiasi cosa. … la IG on ci CP_1 Pt_1 ha detto nulla, non ci ha rappresentato di essere stata aggredita. … la IG on ci ha detto Pt_1 nulla»), eppure nel referto del pronto soccorso, in ANAMNESI, si legge che la stessa abbia riferito di aver subito “percosse da persone conosciute ... pugni e calci a livello del rachide lombare … di essere stata spinta e stata tirata per i capelli». (bb) È rimasta allo stato di mera illazione, l'allegazione, di cui non vi è alcun cenno nelle deposizioni del teste presente ai fatti, che «non mi hanno permesso di Tes_1 parlare. I non mi hanno lasciato parlare perché mi hanno detto che erano intervenuti per il Tes_3 morso del cane». La dichiarazione non presenta, sulla base della comune esperienza e delle generali regole della logica, una sua interna coerenza e una razionale collocazione all'interno del mosaico processuale. È illogico e incomprensibile il silenzio serbato dalla dinanzi ai poliziotti che, proprio in quanto intervenuti in relazione al Pt_1 venuto con gli odierni appellati, laddove veniva lamentato che un cane aveva morso suo cognato (condotta penalmente rilevante), avevano il dovere professionale di ascoltare le parti al fine di ricostruire la dinamica dell'alterco. Ed infatti, al momento dell'intervento chiedevano ai presenti “se qualcuno aveva bisogno dell'intervento del 118 ma tutti rifiutavano”, tanto che le parti si riappacificavano, si stringevano la mano ed i poliziotti si allontanavano (dichiarazioni tetse
[...]
). Incoerente è l'asserzione di essersi recata al PS solo dopo esser Tes_2 scalciata al sedere, atteso che nel referto sono certificate problematiche collocate al rachide cervicale (c) dichiarava perentoriamente, in sede dibattimentale, di essere stata colpita con un calcio al sedere da «il signor mi ha sferrato un calcio nel sedere dopo CP_2 Parte_2 che la polizia è andata via, mentre stavo salendo in casa, e poi sono andata al PS, non ricordo cosa ha fatto mio cognato e se fosse presente al momento del calcio … il Signor nastai mia ha dato un calcio, l'ho visto perfettamente dietro di me, mi sono girata ed era lui. Il calcio l'ho ricevuto dopo che era andata via la Polizia»), dopo avere dichiarato nell'immediatezza del fatto, in querela, che il 'aveva colpita «con un calcio o con un pugno alla schiena (non sono in grado di riferire CP_2 con precisione)», ma, oltre alla contraddittorietà dei narrati (il tesse dichiarava Tes_1 che nell'immediatezza del fatto la diversamnete da quanto esposto in sede Pt_1 di querela, gli aveva detto «che il marito della le aveva tirato un calcio», nel referto CP_1 sono certificate problematiche collocate al rachide cervicale. (d) dichiarava in sede dibattimentale che la le aveva detto, in CP_1 presenza del cognato «finalmente hai partorito ora posso picchiarti», Controparte_3 circostanza ribadita all'esito del controesame, laddove dichiarava «la frase “finalmente hai partorito e ti posso picchiare” me l'ha detto la IG , e confermata dal teste CP_1 [...]
(« … la IG la spingeva di nuovo con più forza e diceva “Puttana adesso
[...] CP_1 non sei più incinta ti possiamo picchiare», seppure in sede di querela, il giorno successivo agli accadimento oggetto di contesa, in un momenti in cui i ricordi erano ancora, si era semplicemente limitata a riferire «che la figlia mi diceva “hai partorito puttana, torna in CP_1
Africa» (4.4) le dichiarazioni rese dal teste , maresciallo dei CC in quiescenza, non Tes_1 riscontrano le dichiarazioni rese dall'appellata in sede di querela e di deposizione testimoniale. Valga il vero: (a) riferiva, in sede dibattimentale (udienza del 12.12.2023), in contrasto con la dinamica restituita in sede di querela, di una piccola spinta da parte della seguita da una spinta più sostenuta ad opera di da CP_1 CP_2 una seconda spinta con più forza da parte di «nel frratempo mia cognata CP_2 scendeva e si avvicinava alla IG er farmi entrare e riceva una piccola spinta da parte CP_1 della IG Scendeva anche un ragazzo …. Si tratta di che dava una CP_1 CP_2 spinta più sostenuta alla IG , senza fare riferimento alcuno a pugni e calci e Pt_1 tirata di capelli (b) riferiva, in contrasto con la versione fornita in sede di querela, laddove non ricordava di essere stata colpita con un calcio o con un pugno, che la cognata ebbe a riferirle, nell'immediatezza del fatto, che il marito della le aveva CP_1 sferrato un calcio (c) riferiva, in contrasto con la versione fornita in sede di querela, laddove la i limitava a riferire che la figlia della e aveva detto “hai Pt_1 CP_1 partorito puttana, torna in Africa», di aver sentito la rivolgersi alla CP_1 on la frase «puttana adesso non sei più incinta ti possiamo picchiare» Pt_1
(d) riferiva di un inseguimento del marito della verso la CP_1 mai menzionato da quest'ultima Pt_1
(e) non faceva alcun cenno alla circostanza, riferita dalla che il Pt_1 poliziotto intervenuto non la lasciava parlare, non le faceva spiegare i fatti. (4.4) Nel sistema della responsabilità aquiliana, l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito (l'esistenza di un fatto;
un fatto imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di colpa o dolo;
un fatto produttivo di un danno ingiusto;
il nesso di causalità tra fatto e danno) grava sul danneggiato. (4.4.1) È evidente, pertanto, la debolezza rappresentativa dei risultati probatori. Difettando, nel caso di specie, la prova della esistenza di un fatto produttivo del danno ingiusto e, in ogni caso, del nesso di causalità, secondo la logica del più probabile che non, tra il fatto imputabile agli appellanti e il danno lamentato dall'appellato, il primo motivo di appello è infondato, con effetto di assorbimento del secondo motivo di impugnazione 4.5) La peculiarità della vicenda, la reciproca soccombenza, essendo state respinte le questioni pregiudiziali/preliminari di rito svolte dalle parti appellate
[...]
giustificano la compensazione delle spese processuali Controparte_4
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) rigetta le domande svolte da in sede di appello ex art. 576 cpp Parte_1
4) compensa le spese processu
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti 8 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.10.2025
Il GIUDICE dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
9 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 dott. Testimone_4
[...]
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56/2025 RG
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Ilenia SICCARDI presso il cui Parte_1 s ia Alfieri n.18 è eletto domicilio
– parte appellante – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall NE p peria alla piazza De Amicis n.26 è eletto domicilio 3) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2 Gi E pre eria alla piazza De Amicis n.26 è eletto domicilio 2) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3 Br v. R o il cui studio in Imperia alla via Garessio n.71 è eletto domicilio
–parti appellate –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte appellante Parte_1 «Che l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata, Voglia 1) riconoscere la responsabilità dei Sig.ri CP_1
, e per il reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in
[...] CP_2 Parte_2 favore della costituita parte civile;
2)in subordine, riconoscere una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo quantomeno di Euro 3.000,00”; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.»
⁃ per le parti appellate e Controparte_1 CP_2 «Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: In via principale Respingere l'appello e la domanda di controparte, siccome infondata in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza impugnata;
Respingere altresì la domanda di concessione della provvisionale;
Liquidare il danno nei limiti del provato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. : In subordine: In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite»
⁃ per la parte appellata Parte_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 10/2024 del Giudice di Pace di Imperia, confermando Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:l'assoluzione anche agli effetti civili;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, rigettare comunque la domanda di provvisionale in quanto non provata nell'an e nel quantum;
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, con distrazione delle stesse.
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso che il Giudice di Pace di Imperia, con sentenza Parte_1
n.10/23 del 23.1.2024, assolveva, con la formula “il fatto non sussiste”, gli imputati in ordine al reato di cui Parte_3 agli artt. 110/582 codice penale “poiché in concorso tra aggerdivano la IG , il Parte_1 signor e la sigora spingendola violentemente contro un muro, ed il CP_2 Controparte_1 sig. colpendola con un calcio o con un pugno alla schiena così cagionando alla stessa Parte_2 lesioni personali, segantamente “modica distorsione rachide cervicale in rif. Percosse”, giudicate guaribili in giorni 7 (sette) come riscontrato dal referto del Presidio Ospedaliero di Imperia in data 22.12.2022. Fatto accertato in Imperia in data 21.12.2022”, quale parte civile interponeva appello ex art. 576 cpp avverso la predetta sentenza instando, previa affermazione della loro responsabilità in ordine al reato loro ascritto, per la condanna di
[...] al risarcimento, in suo favore, dei danni, Parte_3 patrimoniali e morali conseguenti all'azione degli imputati, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 3.000,00. 1.1) Il giudice penale, rilevato che la sentenza appellata era stata impugnata dalla sola parte civile ex art. 576 cpp, ritenuta la non inammissibilità dell'impugnazione, disponeva il rinvio, per la prosecuzione, dinanzi al giudice civile competente. 1.2) Si costituivano in giudizio e he, eccepita Controparte_1 CP_2
(i) la inammissibilità/improcedibilità dell'appello per omessa riassunzione del giudizio da parte dell'appellante dinanzi al giudice civile e la (ii) nullità dell'appello per l'omessa notifica dell'atto di impugnazione e per l'omessa concessione di un termine a comparire ex artt. 342 cpc e 601 cpc, dedotta la infondatezza del primo motivo di impugnazione avendo il giudice penale fatto buon governo delle risultanze processuali, contestato che i danni lamentati dalla fossero loro imputabili, rilevata l'assenza dei Parte_1 presupposti per il riconoscimento della provvisionale, instavano, in via principale, per il rigetto delle domande, in via subordinata, per la liquidazione del danno nei limiti del provato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 1.3) Si costituiva in giudizio che, dedotta la manifesta Parte_2 infondatezza dell'appello avendo la sentenza assolutoria del Giudice di Pace escluso la sua responsabilità con motivazione ampia e articolata, rilevato che (i) qualora avverso una sentenza di assoluzione sia proposto appello dalla sola parte civile, la cognizione del giudice è circoscritta esclusivamente agli effetti civili, senza possibilità di modificare l'accertamento penale (cassazione penale nella sentenza n. 8418/2020, (ii) l'appellante non aveva fornito elementi idonei a superare il ragionamento del primo giudice (in questi casi è necessaria una motivazione rafforzata che confuti specificamente le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, cassazione penale n. 47249/2016), (iii) la condanna al risarcimento presuppone un positivo accertamento della responsabilità penale, che nel caso di specie era stato espressamente escluso dal giudice di prime cure (cass. n. 12542/2019), rilevata l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della provvisionale, instava per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario 1.4) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 17.09.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
(2) eccezione di inammissibilità dell'appello per omessa riassunzione del giudizio. Al fine di rendere efficiente la fase delle impugnazioni, la riforma Cartabia ha inserito il comma 1–bis nell'art. 573 Cpp che prende in considerazione il caso in cui la sentenza sia stata impugnata per i soli interessi civili. In particolare, il nuovo comma 1–bis (che si applica
2 dott. Pasquale LONGARINI alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022, cass UU penali 38841/2023), stabilisce che, in questa ipotesi, il giudice penale dell'impugnazione (giudice di appello o Corte di Cassazione) deve valutare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta. Se l'impugnazione è ammissibile, come ritenuto nella specie, il giudice penale ha correttamente rinviato, per la prosecuzione, al giudice civile competente, il quale potrà/dovrà decidere dell'impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale, oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui nel giudizio civile. Non residuando, nella specie, profili penalistici, ma rimanendo da valutare solo interessi civili, la valutazione e decisione sugli interessi civili spetta a questo giudice. 2.1) La parte civile, ai sensi dell'art. 576 cpp, può proporre impugnazione: a) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile;
b) ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato pronunciata nel giudizio. Impugnare una sentenza per gli interessi civili significa impugnare i capi della sentenza, di condanna o di assoluzione, che riguardano restituzioni, risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali. 2.1.1) L'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale è informato ai principi dell'autonomia e della separazione: (a) nel caso in cui, in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, l'azione per le restituzioni o il risarcimento sia esercitata nella sede propria del giudizio civile, il processo civile prosegue, di norma, autonomamente (principio dell'autonomia: art. 75, comma 2), salve ipotesi eccezionali;
(b) nel caso in cui la domanda risarcitoria sia, invece, proposta con la dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale (art. 78), i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale sono informati al principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, principio che trova fondamento nelle «esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi» e che ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, «è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura» di questo processo. 2.1.1.1) Il principio di accessorietà trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, «quando pronuncia sentenza di condanna» (art. 538, comma 1) o sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cp, sentenza il cui giudicato, modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quello delle sentenze di assoluzione, ha efficacia quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato, nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651- bis cpp). Se emette una diversa sentenza di proscioglimento, il giudice non deve provvedere sulla domanda civile. 2.1.1.2) La disciplina delle impugnazioni conosce disposizioni particolari che attribuiscono al giudice del gravame o al giudice del rinvio in seguito ad annullamento ad opera della Corte di cassazione, il potere–dovere di provvedere sulla domanda civile, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento e quindi in assenza dell'accertamento della responsabilità penale.
2.1.1.3) Una marcata deviazione dal principio generale di accessorietà dell'azione civile nel processo penale è quella recata dall'art. 622 cpp, secondo cui, nel giudizio di
3 dott. Pasquale LONGARINI cassazione, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati per essersi formato il giudicato sui relativi capi, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde dalla statuizione sulla responsabilità penale e viene compiuta, in sede rescindente, dal giudice di legittimità e, in sede rescissoria, dal giudice civile di merito competente per valore in grado di appello, all'esito di rinvio. L'art. 622 prescrive che, «fermi gli effetti penali della sentenza», la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. Nel giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile, avente in realtà natura di autonomo giudizio civile (non vincolato dal principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice penale di legittimità in sede rescindente), trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e che l'accertamento richiesto al giudice del “rinvio” ha ad oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato (cass. sez, un., 28 gennaio 2021, n. 22065). 2.1.1.4) Altra, ancor più marcata, deviazione dal principio generale di accessorietà dell'azione civile nel processo penale è ora prevista dal nuovo comma 1– bis dell'art. 573, inserito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.2) Ribadito che l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale (comma 1), ha dettato, con il nuovo comma 1– bis, una diversa disciplina dell'impugnazione per i “soli” interessi civili, stabilendo che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 2.2.1) Il riferimento alla «prosecuzione» del giudizio di appello davanti al giudice civile comporta che la domanda «agli effetti civili» contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile non possa più essere mutata. Il giudice penale deve trasmettere gli atti al giudice civile, come nella specie è avvenuto. Prosegue il giudizio di appello, come nella specie avvenuto, con fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, laddove le stesse venivano messe nella condizione di chiedere l'acquisizione delle prove. 2.2.2) Nel silenzio della norma, perché la prosecuzione risulta essere l'effetto, oltre che la ragione, del rinvio al giudice civile, contrariamente a quanto eccepito da e non è necessario alcun atto di impulso della Controparte_1 CP_2
2.3) Pertanto l'eccezione è priva di pregio
(3) eccezione di nullità dell'appello per omessa notifica impugnazione e concessione termine a comparire.
L'atto di appello è stato regolarmente depositato e notificato secondo le forme previste dalla legge processuale penale per i giudizi di impugnazione. Nella specie, gli appellati si sono regolarmente costituiti nel giudizio di appello, sanando eventuali vizi della notificazione. Come già osservato, non era necessario nessun atto di riassunzione. Pertanto, l'eccezione è infondata.
(4) merito dell'appello. Il presente giudizio di appello deve svolgersi secondo le regole del processo civile. Premesso che potrà/dovrà decidere dell'impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale, oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui 4 dott. Pasquale LONGARINI nel giudizio civile, nella fattispecie di causa questo giudice: (i) non potrà dichiarare, in applicazione di dette regole, vietandolo il principio contenuto nell'art. 193 cpp, l'inutilizzabilità di prove acquisite nel processo penale e in esso utilizzabili – nella specie le dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato, costituita parte civile nel processo penale, e parte nel giudizio civile;
(ii) non potrà utilizzare prove assunte nel processo civile atteso che le parti, nella prima udienza di trattazione, pur essendo state messe nelle condizioni di chiedere l'acquisizione delle prove, si sono limitate a chiedere la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione (vedi verbale udienza 25.2.2025). 4.1) Lamenta, l'appellata, l'erronea valutazione da parte del giudice penale di inattendibilità delle proprie dichiarazioni rese nel processo penale, in quanto sostanzialmente coerenti, atteso che le contraddizioni evidenziate dal giudice di prime cure riguardavano aspetti marginali (relativi alla sequenza temporale delle condotte) ed oggettivamente riscontrate dalla documentazione medica versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste , presente ai fatti. Tes_1
4.1.1) Le dichiarazioni di un solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili. L'attendibilità del testimone afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. 4.1.2) Le dichiarazioni della persona offesa possono, a talune condizioni, fondare di per sé sole il giudizio di responsabilità penale dell'imputato, specie laddove la stessa non si sia costituita parte civile e debba, pertanto, ritenersi estranea a qualsivoglia interesse di tipo economico. Perché ciò sia possibile, nondimeno, è necessario che le stesse superino un severo scrutinio in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca del suo racconto;
vaglio che deve ritersi ancor più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone. 4.1.2.1) In sede penale le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, come nella specie, possono e devono concorrere a formare il convincimento del giudice posto che, l'interesse pubblicistico all'accertamento della responsabilità dell'imputato non può essere condizionato dalle implicazioni prettamente privatistiche concernenti il risarcimento del danno provocato dal reato. Dunque, sul piano astratto le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno piena efficacia probatoria sempre che ne sia stata accertata l'intrinseca coerenza logica. Esse però provengono da persona portatrice di interessi contrastanti con quelli dell'imputato, pertanto il criterio di presunzione di attendibilità fino a prova contraria, valido in genere per l'esame di ogni testimone, appare inadeguato. Occorre, dunque, compiere un esame particolarmente penetrante, rigoroso, facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro e di controllo ricavabile dal processo, dando adeguata e coerente giustificazione delle conclusioni alle quali è pervenuto. 4.2) L'individuazione di un criterio valutativo non può che risentire delle particolarità del caso concreto. 4.2.1) Pur inapplicabili le regole di cui all'articolo 192 commi 3 e 4 cpp, in considerazione dell'interesse accusatorio inevitabilmente connaturato in colei che è
5 dott. Pasquale LONGARINI portatrice di un interesse contrastante a quello degli appellati (già imputati), che rende la sua deposizione non immune da sospetto, a differenza di quella del teste (indifferente all'esito del processo, che può essere disattesa unicamente quando esistano elementi positivi e non mere congetture atti a far ritenere plausibile che essa sia mendace), la deposizione della persona offesa dal reato richiede un più accurato ed approfondito esame della sua credibilità oggettiva e soggettiva, rendendosi opportuno il riscontro delle dichiarazioni con altri elementi probatori, senza peraltro richiedere l'apprezzamento, come nelle dichiarazioni di coimputati o coindagati in processi connessi o collegati, di riscontri esterni, il ricorso ai quali deve ritenersi pertanto meramente eventuale. 4.2.2) In tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile, atteso che alcuna prova è stata acquisite nel giudizio civile, il giudicato penale non preclude in sede civile una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità (operando nel processo civile uno standard probatorio diverso e meno rigoroso rispetto a quello penale. Ferma l'identità ontologica del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” – regola, orientata a rafforzare la struttura accusatoria del rito ed
“importata” dal processo anglosassone –“beyond any reasonable doubt”–, che fa parte delle instructions che il giudice deve impartire alla giuria, che decide con verdetto immotivato –, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti), fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice civile di ricostruire l'episodio posto a fondamento della domanda risarcitoria in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito civile. 4.3) Tanto premesso, il narrato della non è internamene ed Parte_1 esternamente coerente, tanto da minarne la sua credibilità soggettiva ed oggettiva. Invero: (a) dichiarava in sede dibattimentale penale (udienza del 3.11.2023) di essere stata spinta prima da e poi da (« … sono scesa e ho Controparte_1 CP_2 visto mio cognato e la mi ha dato una spinta contro il muro e poi è sceso il figlio»), pur Persona_1 indicando in querela (del 22.12.2022: «… sopraggiungeva sul posto il figlio della sig.ra CP_1 tale Lo stesso mi spintonava e andavo a sbattere contro il muro. Anche la madre mi CP_2 spintonava») il contrario, tanto che il PM procedeva alla relativa contestazione («io stavo provando ad uscire e la IG mia ha dato una spinta contro il muro» PM contesta quanto dichiarato in querela dando lettura delle dichiarazioni. «ho ricevuto la prima spinta dalla IG c'era la figlia con il cane e anche il foglio he mi ha dato una spinta CP_1 CP_2 dopo la madre». Il PM contesta che in sede di querela la IG aveva Pt_1 dichiarato l'inverso. La IG conferma la dichiarazione resa oggi. La Pt_1 IG riconosce la firma in calce alla querela). (a.a) Il breve lasso temporale intercorso tra l'asserita aggressione –21.12.2022– e la presentazione della querela –22.11.2022– rendono priva di pregio la invocata regola di esperienza, priva di una pur minima plausibilità, “che le vittime di reato tendano, dopo qualche tempo dalla commissione del reato, a rimuovere alcuni dettagli di eventi spiacevoli occorsi sulla propria persona, soprattutto quando si tratti di persona straniera con difficoltà linguistica”. Il richiamo a tale regola non sarebbe relegato a mera congettura o a criterio meramente
6 dott. Pasquale LONGARINI intuitivo qualora la in ragione del fatto che la testimonianza, insidiata Pt_1 costantemente da cettivo/mnemonico/linguistica, si articola in una successione di fasi (percezione del fatto attraverso l'apparato sensorio, memorizzazione, narrazione) che possono soggette ad effetti deformanti (relatività della percezione, curva dell'oblio e deperimento dei ricordi, difficoltà di comunicazione), avesse confermato, alla contestazione del PM, la versione rese nell'immediatezza del fatto. Invece, pur riconoscendo come propria la firma apposta sulla querela, confermava la sequenza temporale delle condotte resa in udienza;
(b) all'arrivo degli agenti non lamentava dolore e non riferiva di essere stata aggredita (dichiarazioni rese da udienza dibattimentale penale del 23.01.2024: « … Tes_2 nessuno lamentava dolore fisico, dopo l'identificazione della IG la IG CP_1 Pt_1
è poi arrivata e si lamentava del fatto che il cognato fosse stato morso dal cane della IG
… nessuno dei presenti lamentava dolore per qualsiasi cosa. … la IG on ci CP_1 Pt_1 ha detto nulla, non ci ha rappresentato di essere stata aggredita. … la IG on ci ha detto Pt_1 nulla»), eppure nel referto del pronto soccorso, in ANAMNESI, si legge che la stessa abbia riferito di aver subito “percosse da persone conosciute ... pugni e calci a livello del rachide lombare … di essere stata spinta e stata tirata per i capelli». (bb) È rimasta allo stato di mera illazione, l'allegazione, di cui non vi è alcun cenno nelle deposizioni del teste presente ai fatti, che «non mi hanno permesso di Tes_1 parlare. I non mi hanno lasciato parlare perché mi hanno detto che erano intervenuti per il Tes_3 morso del cane». La dichiarazione non presenta, sulla base della comune esperienza e delle generali regole della logica, una sua interna coerenza e una razionale collocazione all'interno del mosaico processuale. È illogico e incomprensibile il silenzio serbato dalla dinanzi ai poliziotti che, proprio in quanto intervenuti in relazione al Pt_1 venuto con gli odierni appellati, laddove veniva lamentato che un cane aveva morso suo cognato (condotta penalmente rilevante), avevano il dovere professionale di ascoltare le parti al fine di ricostruire la dinamica dell'alterco. Ed infatti, al momento dell'intervento chiedevano ai presenti “se qualcuno aveva bisogno dell'intervento del 118 ma tutti rifiutavano”, tanto che le parti si riappacificavano, si stringevano la mano ed i poliziotti si allontanavano (dichiarazioni tetse
[...]
). Incoerente è l'asserzione di essersi recata al PS solo dopo esser Tes_2 scalciata al sedere, atteso che nel referto sono certificate problematiche collocate al rachide cervicale (c) dichiarava perentoriamente, in sede dibattimentale, di essere stata colpita con un calcio al sedere da «il signor mi ha sferrato un calcio nel sedere dopo CP_2 Parte_2 che la polizia è andata via, mentre stavo salendo in casa, e poi sono andata al PS, non ricordo cosa ha fatto mio cognato e se fosse presente al momento del calcio … il Signor nastai mia ha dato un calcio, l'ho visto perfettamente dietro di me, mi sono girata ed era lui. Il calcio l'ho ricevuto dopo che era andata via la Polizia»), dopo avere dichiarato nell'immediatezza del fatto, in querela, che il 'aveva colpita «con un calcio o con un pugno alla schiena (non sono in grado di riferire CP_2 con precisione)», ma, oltre alla contraddittorietà dei narrati (il tesse dichiarava Tes_1 che nell'immediatezza del fatto la diversamnete da quanto esposto in sede Pt_1 di querela, gli aveva detto «che il marito della le aveva tirato un calcio», nel referto CP_1 sono certificate problematiche collocate al rachide cervicale. (d) dichiarava in sede dibattimentale che la le aveva detto, in CP_1 presenza del cognato «finalmente hai partorito ora posso picchiarti», Controparte_3 circostanza ribadita all'esito del controesame, laddove dichiarava «la frase “finalmente hai partorito e ti posso picchiare” me l'ha detto la IG , e confermata dal teste CP_1 [...]
(« … la IG la spingeva di nuovo con più forza e diceva “Puttana adesso
[...] CP_1 non sei più incinta ti possiamo picchiare», seppure in sede di querela, il giorno successivo agli accadimento oggetto di contesa, in un momenti in cui i ricordi erano ancora, si era semplicemente limitata a riferire «che la figlia mi diceva “hai partorito puttana, torna in CP_1
Africa» (4.4) le dichiarazioni rese dal teste , maresciallo dei CC in quiescenza, non Tes_1 riscontrano le dichiarazioni rese dall'appellata in sede di querela e di deposizione testimoniale. Valga il vero: (a) riferiva, in sede dibattimentale (udienza del 12.12.2023), in contrasto con la dinamica restituita in sede di querela, di una piccola spinta da parte della seguita da una spinta più sostenuta ad opera di da CP_1 CP_2 una seconda spinta con più forza da parte di «nel frratempo mia cognata CP_2 scendeva e si avvicinava alla IG er farmi entrare e riceva una piccola spinta da parte CP_1 della IG Scendeva anche un ragazzo …. Si tratta di che dava una CP_1 CP_2 spinta più sostenuta alla IG , senza fare riferimento alcuno a pugni e calci e Pt_1 tirata di capelli (b) riferiva, in contrasto con la versione fornita in sede di querela, laddove non ricordava di essere stata colpita con un calcio o con un pugno, che la cognata ebbe a riferirle, nell'immediatezza del fatto, che il marito della le aveva CP_1 sferrato un calcio (c) riferiva, in contrasto con la versione fornita in sede di querela, laddove la i limitava a riferire che la figlia della e aveva detto “hai Pt_1 CP_1 partorito puttana, torna in Africa», di aver sentito la rivolgersi alla CP_1 on la frase «puttana adesso non sei più incinta ti possiamo picchiare» Pt_1
(d) riferiva di un inseguimento del marito della verso la CP_1 mai menzionato da quest'ultima Pt_1
(e) non faceva alcun cenno alla circostanza, riferita dalla che il Pt_1 poliziotto intervenuto non la lasciava parlare, non le faceva spiegare i fatti. (4.4) Nel sistema della responsabilità aquiliana, l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito (l'esistenza di un fatto;
un fatto imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di colpa o dolo;
un fatto produttivo di un danno ingiusto;
il nesso di causalità tra fatto e danno) grava sul danneggiato. (4.4.1) È evidente, pertanto, la debolezza rappresentativa dei risultati probatori. Difettando, nel caso di specie, la prova della esistenza di un fatto produttivo del danno ingiusto e, in ogni caso, del nesso di causalità, secondo la logica del più probabile che non, tra il fatto imputabile agli appellanti e il danno lamentato dall'appellato, il primo motivo di appello è infondato, con effetto di assorbimento del secondo motivo di impugnazione 4.5) La peculiarità della vicenda, la reciproca soccombenza, essendo state respinte le questioni pregiudiziali/preliminari di rito svolte dalle parti appellate
[...]
giustificano la compensazione delle spese processuali Controparte_4
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) rigetta le domande svolte da in sede di appello ex art. 576 cpp Parte_1
4) compensa le spese processu
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti 8 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.10.2025
Il GIUDICE dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
9 dott. Pasquale LONGARINI
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