Art. 8. 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unita' atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;
b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unita' navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea", affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di la' del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa;
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b);
d) l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza.
2. Allo scopo di rendere piu' efficaci le attivita' operative in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unita' e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) per gli investimenti di cui alla lettera b) del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999;
d) per gli investimenti di cui alla lettera d) del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
e) per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2 , della legge 31 luglio 1997, n. 261 .
Note all'art. 8:
- Per il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 2, dell'art. 8, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno".
a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unita' atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;
b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unita' navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea", affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di la' del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa;
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b);
d) l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza.
2. Allo scopo di rendere piu' efficaci le attivita' operative in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unita' e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) per gli investimenti di cui alla lettera b) del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999;
d) per gli investimenti di cui alla lettera d) del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
e) per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2 , della legge 31 luglio 1997, n. 261 .
Note all'art. 8:
- Per il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 2, dell'art. 8, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno".