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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2908 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
nata in [...] il [...] C.F. ; Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata in [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._3 Parte_3 nata in [...] il [...] C.F. ; , nato in [...] C.F._4 Parte_4 il 14/08/1997 C.F. ; tutti elettivamente domiciliati in Roma in via Baldo C.F._5 degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo
De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta giusta procura in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore 34 indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_2 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Decollatura (CZ) il 08/02/1856 ed emigrato in Brasile (doc. 1). Il predetto si è sposato con nel 1882 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come da certificato negativo di Persona_2 Per naturalizzazione depositato (doc. 3). Dalla predetta unione coniugale nasceva (doc. 4). Per Dal matrimonio tra e (doc. 5) nasceva (doc. 6). sposava Parte_5 Pt_4 Pt_4
(doc. 7) e procreavano (doc. 8), (doc. 9) e Persona_4 Per_5 Parte_1
(doc. 10). Persona_6 si univa in matrimonio con , (doc. 11) e dalla loro unione Per_5 Persona_7 nasceva (doc. 12). CP_1 si sposava con (doc. 13) e dalla loro unione nascevano Parte_1 Persona_8
(doc. 14) e (doc. 15). Dal matrimonio tra e Pt_2 Parte_3 Persona_6 [...]
(doc. 16) nasceva (doc. 17). Parte_6 Parte_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 16 gennaio 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda. Il Procuratore dello Stato, nell'interesse del
[...]
, si riportava ai propri atti difensivi, e chiedeva la sospensione del procedimento ai CP_2 sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna. Il giudice riservava la decisione.
Preliminarmente, va respinta la richiesta di sospensione del procedimento: deve ritenersi, infatti, che una simile richiesta ritarderebbe la definizione del giudizio e risulterebbe – negli effetti – assimilabile ad un'ipotesi di c.d. sospensione impropria del processo;
sarebbe, pertanto, una decisione non coerente con la fisionomia dell'incidente di legittimità costituzionale, dovendosi escludere «la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità”», tanto che la
Consulta si è spinta «a stigmatizzare la prassi della cosiddetta “sospensione impropria”, vale a dire di quella sospensione disposta, senza l'adozione di un'ordinanza di rimessione a questa
Pag. 2 di 6 Corte, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice»; ciò sul presupposto che tale prassi «priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco», con il rischio così di vedere «alterata la struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale»
[Corte cost. n. 218/2021, considerato in diritto n. 2].
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera.
(art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912 in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti
Pag. 3 di 6 della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli
Pag. 4 di 6 ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_7
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_8 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal
D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_7 bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_2 trattate, costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: CP_4
nata in [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...] c.f. ; Controparte_1 C.F._2
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_2 C.F._3
, nata in [...] il [...] c.f. ; Parte_3 C.F._4
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_4 C.F._5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 16/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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