Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 491/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione notificato il 2.5.2024 da
, nata a [...] in data [...], res. ZA SA MA (BS) via del Parte_1
Gallo 30
ONGARO LAURINA, nata a [...] in data [...] e ivi res. via Trento 33 rappresentate e difese dall'avv. Stefano Tononi del foro di Brescia presso il cui studio hanno eletto domicilio appellanti nei confronti di
, nata a [...] in data [...] e ivi res. via Gramsci 4/N OP nato a [...] in data [...], res. ZA SA MA (BS) via Parte_2
Gramsci 4/M rappresentati e difesi dall'avv. Elena Gilberti del foro di Brescia presso il cui studio hanno eletto domicilio appellati
oggetto: appello avverso la sentenza n. 823/2024 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 5.3.2024, notificata il 2.4.2024 e pronunciata nella causa iscritta al n. 19121/2017 RG in punto: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: In via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, per le ragioni esposte in fatto e in diritto:
- rigettarsi le domande tutte proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e diritto;
- per l'effetto accertare e dichiarare valido ed efficace ad ogni effetto di legge il testamento olografo redatto il giorno 11 ottobre 2016 dal IG (pubblicato con atto in data 17.12.2016 a rogito Notaio Persona_1 Per_2 al n. 23188 Rep. - 13088 Racc.), unitamente alle disposizioni ivi contenute;
[...]
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si richiede la distrazione delle predette spese nei confronti del procuratore antistatario.
1
In via istruttoria: si riportano le istanze già dedotte in atti per entrambe le parti, che vengono di seguito articolate:
Parte : si chiede ammettersi, occorrendo e senza assunzione di oneri che non competono, prova Parte_1 per testi su tutte le circostanze in fatto di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della SI , nonché, in caso di contestazione, sulle circostanze di fatto Parte_1 rappresentate da tutti i documenti prodotti dalla scrivente difesa, tutte qui da intendersi trascritte, così come capitolate, premesse le parole “vero che”; nonché sui seguenti capitoli di prova specifici:
TESTE Testimone_1
1. Vero che il IG ha avuto, in vita, un legame di affetto con la NI odierna convenuta, Persona_1 SI Parte_1
2. Vero che la SI , fin dall'anno 2006, viveva con il marito, IG , con il Parte_1 Controparte_2 figlio e con il IG nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo in ZA SA MA, Via Persona_1 del Gallo n. 30, di cui al legato.
3. Vero che fin dall'anno 2006 la SI e la di lei famiglia hanno atteso alle necessità dello zio, Parte_1 preparando ogni giorno allo stesso pranzo e cena, mangiando con lui ed accudendolo.
4. Vero che il IG è stato sempre autonomo ed autosufficiente fino al periodo della malattia Persona_1
5. Vero che la SI accompagnava lo zio a fare le visite durante il periodo della Parte_1 Per_1 malattia.
6. Vero che la SI aiutava lo zio nelle pulizie domestiche fin dal 2006. Parte_1
7. Vero che il IG è stato colpito da un tumore al pancreas, diagnosticato nel settembre 2016, che lo Per_1 ha progressivamente debilitato fisicamente, ma non coscientemente.
8. Vero che al momento della redazione del testamento olografo per cui è causa (ovvero il 11.10.16) il IG era capace di intendere e di volere, non avendo il de cuius mai avuto episodi di perdita di coscienza Persona_1
e/o momentanea incapacità.
9. Vero che anche nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e novembre 2016 il IG si Persona_1 dimostrava lucido nei ragionamenti e nel pensiero.
10. Vero che nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e novembre 2016, ovvero quello di redazione del testamento, il IG ha conservato la capacità e abilità di scrittura. Per_1
11. Vero che il IG si mostrava, durante il periodo della malattia (settembre dicembre 2016) presente Per_1
e lucido nei ragionamenti.
TESTI - Testimone_2 Testimone_1
12. Vero che il IG e la dott.ssa erano amici del IG Testimone_2 Testimone_1 Persona_1
13. Vero che il IG e la dott.ssa si sono recati più volte a trovare il IG Testimone_2 Tes_1 Per_1 durante il periodo della malattia (settembre – dicembre 2016).
[...]
14. Vero che, in occasione dell'incontro di cui al punto precedente, il IG dimostrava di essere Persona_1 lucido e cosciente nei ragionamenti.
15. Vero che, durante le visite e i colloqui con il IG avuti durante il periodo della malattia, il Testimone_2 IG dimostrava di ragionare ed essere cosciente;
Persona_1
Controparte_3
16. Vero che il Dott. Agente Assicurativo, prendeva contatti verso la metà del mese di ottobre 2016 CP_3 con il IG per il disbrigo di alcune pratiche. Per_1
17. Vero che il Dott. si recava presso l'abitazione del IG tra il 15 ed il 20 CP_3 Persona_1 ottobre e dialogava con lui.
18. Vero che il Dott. in occasione dell'incontro di cui al punto precedente, faceva firmare della CP_3 documentazione per pratiche personali al IG Persona_1
19. Vero che, in occasione dell'incontro di cui al punto precedente, il IG dimostrava di essere Persona_1 lucido e cosciente nei ragionamenti.
2 n. 491/2024 RG
20. Vero che, in occasione dell'incontro di cui al punto precedente, il IG manifestava la Persona_1 volontà di trasferire il denaro vincolato ad una polizza sul proprio conto corrente.
21. Vero che, in occasione dell'incontro di cui al punto precedente, il IG sottoscriveva la Persona_1 documentazione presentatagli dal IG senza problemi di mobilità e ricordando come firmare. CP_3
TESTE Testimone_3
22. Vero che il Dott. nel periodo intercorrente tra settembre e dicembre 2016 era il medico curante Testimone_3 del IG Persona_1
23. Vero che il Dott. nel periodo intercorrente tra settembre e dicembre 2016 si recava Testimone_3 settimanalmente a far visita al IG per valutare la progressione della malattia ed assisterlo Persona_1 nelle cure.
24. Vero che durante le visite di cui al punto precedente il IG dimostrava di essere lucido e Persona_1 cosciente nei ragionamenti.
25. Vero che il IG non presentava patologie di carattere neurologico o psichiatrico. Persona_1
26. Vero che durante le visite di cui al punto precedente il IG si esprimeva in modo chiaro e Persona_1 dimostrava di non aver perdite di coscienza.
TESTE Testimone_4
27. Vero che la SI svolgeva l'attività di infermiera presso la ASL territoriale Franciacorta Testimone_4
- Distretto socio-sanitario di Chiari (BS) - nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e quello di dicembre
2016.
28. Vero che la SI dalla metà del mese di ottobre 2016 fino al dicembre 2016 (fino alla Testimone_4 morte del IG il 13.12.16) ha svolto nell'interesse del IG attività di assistenza Per_1 Persona_1 domiciliare integrata recandosi settimanalmente presso l'abitazione di quest'ultimo.
29. Vero che la SI durante le visite di cui al punto precedente in assistenza domiciliare, Testimone_4 dialogava con il IG al fine di valutarne lo stato d'animo. Persona_1
30. Vero che la SI durante le visite di cui al punto precedente in assistenza domiciliare, Testimone_4 prendeva contatti con i famigliari del IG al fine di “prepararli” all'evento della morte, spiegando Per_1 loro le fasi della malattia.
31. Vero che, durante le visite di cui al punto precedente in assistenza domiciliare, il IG Persona_1 appariva alla SI lucido nei ragionamenti e cosciente. Tes_4
32. Vero che, durante le visite di cui al punto precedente in assistenza domiciliare, il IG Persona_1 dialogava tranquillamente con la SI , senza perdere coscienza Tes_4
TESTE DOTT. Persona_3
33. Vero che il Dott. è il collaboratore del Notaio con studio in Chiari (BS), via Persona_3 Persona_2
Consorzio Agrario n. 21.
34. Vero che verso la fine del mese di settembre 2016 il IG personalmente prendeva contatti Persona_1 con il Dott. rappresentando la propria volontà di voler “lasciare” la casa di sua proprietà, Persona_3 sita in ZA SA MA (BS), Via del Gallo n. 30, ove lo stesso risiedeva insieme alla NI, alla SI
. Parte_1
35. Vero che per le ragioni di cui al punto 36 il IG incaricava il dott. , Persona_1 Persona_3 professionista dello studio notarile Cuoco di Chiari, di predisporre un atto di donazione di nuda proprietà per la IG con usufrutto a suo favore. Parte_3
36. Vero che, nelle circostanze di cui al punto precedente, il IG rappresentava al Dott. Persona_1 Per_3 la volontà di assicurarsi che la NI non avesse problemi a permanere nell'immobile
[...] Parte_1 oggetto di contenzioso (ove già risiedeva la SI nel caso in cui lo stesso fosse deceduto. Parte_1
37. Vero che il IG visto che i tempi lunghi per predisporre l'atto di donazione chiese al dott. Persona_1 come predisporre un testamento olografo per lasciare l'immobile alla propria NI. Per_3
3 n. 491/2024 RG
38. Vero che il dott. , nelle circostanze di cui ai punti precedenti, forniva al IG una Persona_3 Per_1 consulenza relativa alle “istruzioni” di forma e sostanza necessarie per redigere un testamento olografo valido.
39. Vero che dopo la redazione del testamento il IG consegnava, nel mese di ottobre 2016, la Persona_1 busta contenente il testamento al dott. affinché lo custodisse e provvedesse alla sua morte a Persona_3 consegnarlo agli eredi.
40. Vero che, durante i colloqui di cui ai punti precedenti, il IG dimostrava di essere lucido e Persona_1 cosciente nei ragionamenti e nell'esprimere la propria volontà.
41. Vero che, durante il corso della propria esistenza e della malattia il IG ha manifestato in Persona_1 più occasioni a terze persone, tra cui il IG (marito dell'odierna convenuta), la volontà di Controparte_2 legare il bene immobile alla NI . Parte_1
42. Vero che il IG durante il periodo della malattia, ha manifestato più volte anche alla sorella Persona_1
RO NA la propria volontà di legare il bene immobile alla NI;
Parte_1
- si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di controparte che l'Ill.mo giudice adito riterrà ammissibili e rilevanti.
Si indicano quali testi: IG residente in ZA S. MA - fraz. Bornato;
dott.ssa Testimone_2 [...] da ZA S. MA, Via Del Gallo n. 28; Dott. presso l'Agenzia Assicurativa in Tes_1 CP_3
Brescia; Dott. , presso lo studio medico in 25046 ZA SA MA (BS), Via Carso n. 22/B; Testimone_3
Signora presso ASL territoriale - Distretto socio sanitario n. 7, in 25032 Chiari (BS), corrente Testimone_4 in Piazza Martiri della Libertà n. 25; sui capitoli nn. 30, 31, 32, 33, 34 35); Dott. presso lo Persona_3 studio notarile del Notaio Dott. in Chiari, via Consorzio Agrario n. 21; IG Persona_2 Controparte_2 residente in [...].
Parte RO NA:
In ordine alle istanze istruttorie, senza inversione dell'onere probatorio che compete a parte attrice, la scrivente difesa insiste nelle seguenti richieste già dedotte in atti. Senza assunzione di oneri che non competono, la scrivente difesa insiste, pertanto, nell'ammissione di prova per testi su tutte le circostanze in fatto di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse della SI RO NA, nonché, in caso di contestazione, sulle circostanze di fatto rappresentate da tutti i documenti prodotti dalla scrivente difesa, tutte qui da intendersi trascritte, così come capitolate, premesse le parole “vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il IG deceduto in data 13.12.16, ha sempre avuto nel corso della sua esistenza un Persona_1 legame di intenso affetto con la NI Parte_1
2. Vero che fin dall'anno 2006 la SI vive con la propria famiglia in comodato presso Parte_1
l'immobile dello zio in ZA SA MA, Via del Gallo n. 30
3. Vero che il IG era d'accordo a che la SI vivesse con la propria Persona_1 Parte_1 famiglia nell'immobile di sua proprietà sito in ZA SA MA.
4. Vero che fin dall'inizio della coabitazione, nell'anno 2006, la SI si è occupata dello zio, Parte_1 attendendo alle sue necessità e preparando allo stesso il pranzo e la cena.
5. Vero che la SI è sorella della SI e NI del defunto Testimone_5 Parte_1 Per_1
[...]
6. Vero che la SI durante il decorso della malattia del IG (settembre Testimone_5 Persona_1
– dicembre 2016) si recava a trovare lo zio periodicamente (ogni 10 giorni circa).
7. Vero che il IG durante il decorso della malattia, ovvero dal settembre al dicembre 2016 ha Persona_1 mantenuto la lucidità e coscienza fino alla fine della sua esistenza.
8. Vero che durante gli incontri di cui al punto precedente il IG dialogava lucidamente con la Persona_1 NI . Testimone_5
4 n. 491/2024 RG
9. Vero che durante gli incontri di cui al punto precedente il IG manifestava più volte alla Persona_1 NI la volontà di voler lasciare in legato alla NI l'immobile di sua proprietà, ove Testimone_5 Pt_1 la stessa già risiedeva con la famiglia
10. Vero che il IG manifestava più volte, anche nel corso della malattia, alla SI RO Persona_1
NA, la volontà di voler lasciare in legato alla NI l'immobile di sua proprietà, ove la stessa già Pt_1 risiedeva con la famiglia.
11. Vero che prima del decesso del IG la sorella dell'odierna convenuta, , Persona_1 OP ometteva di avanzare rimostranze in ordine all'occupazione dell'immobile da parte della NI . Parte_1
Vero che il IG nel periodo intercorrente tra i mesi di settembre e inizio dicembre 2016 era capace di Per_1 intendere e di volere e si mostrava lucido nei ragionamenti e nel pensiero.
12. Vero che il IG nel periodo intercorrente tra i mesi di settembre e inizio dicembre 2016, conservava Per_1 la capacità e abilità di scrittura.
13. Vero che la SI Infermiera ASL del Distretto socio sanitario n. 7 di Chiari (BS), dalla Testimone_4 metà del mese di ottobre 2016 fino al dicembre 2016 si è recata settimanalmente presso il IG Persona_1 al fine di assisterlo e dialogare con lui per valutare lo stato d'animo nell'avanzamento della malattia.
14. Vero che, durante le visite di cui al punto precedente il IG appariva alla SI Persona_1 Tes_4 lucido nei ragionamenti e cosciente.
- si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di controparte che l'Ill.mo giudice adito riterrà ammissibili e rilevanti.
Si indicano a testi i IGi: , residente in [...]; Testimone_5
Dott. , presso lo studio medico in 25046 ZA SA MA (BS), Via Carso n. 22/B; Testimone_3 [...]
ASL territoriale - Distretto socio sanitario n. 7, 25032 Chiari (BS), Piazza Martiri della Libertà n. 25. Tes_4
Si chiede, laddove occorrer possa, disporsi la rinnovazione della CTU grafologica sulla scheda testamentaria datata 11.10.2016 per l'accertamento dell'autografia e/o della sottoscrizione del predetto documento, anche con riferimento alla parola del primo rigo della scheda testamentaria TO, ritenuta dal CTU nominato dal
Tribunale non attribuibile al de cuius.
Ci si oppone alle avversarie richieste, anche di carattere istruttorio, chiedendone il rigetto.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia:
In via principale nel merito: rigettare integralmente l'atto d'appello avversario del 29 aprile 2024 e relative domande, perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la Sentenza n. 823/2024 - n.
1696/2024 Rep., R.G. n. 19121/2017 pubblicata il 5 maggio 2024 dall'Ecc.mo Tribunale di Brescia, in composizione collegiale (Presidente Estensore Dott. Posio Michele);
In Via Istruttoria: se ritenute necessarie, si chiede che l'On.le Corte di Appello di Brescia voglia ammettere le istanze istruttore formulate nel giudizio di primo grado di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 29 ottobre 2018 e che di seguito si riportano: ammettersi prova per interrogatorio formale delle sig.re Tes_6
ed RO NA e per testi dei sig.ri , residente a [...](Bs), Via della Sorgente
[...] Testimone_7
n 3; , residente a [...]N e Testimone_8 Persona_4 residente a [...]M, da escutersi sui capitoli di prova di cui alla predetta memoria, quivi ritrascritti:
1) Vero che in data 13 dicembre 2016 decedeva in ZA SA MA (Bs) il sig. nato ivi il 9 Persona_1 marzo 1942 e residente in [...]?
2) Vero che il suddetto defunto non aveva legittimari in vita?
3) Vero che gli eredi per legge sono le due sorelle RO NA e ? OP
5 n. 491/2024 RG
4) Vero che il sig. era da alcuni anni gravemente malato e si sottoponeva costantemente a delle Persona_1 pesanti terapie, le quali lo rendevano assai debole e molto confuso?
5) Vero che la massa ereditaria è formata dalla piena proprietà di una villetta singola con relativa autorimessa ed area urbana circostante siti in Comune di ZA SA MA (Bs) alla Via del Gallo n. 30 e la piena titolarità del conto corrente n° 5617 acceso presso il Banco di Brescia S.p.A. Ubi, filiale di Passirano (Bs)?
6) Vero che il suddetto conto corrente alla data della morte presentava un saldo attivo di Euro 17.005,78?
7) Vero che in data 17 dicembre 2016, la sig.ra ha pubblicato un presunto testamento olografo Parte_1 del sig. datato 11 ottobre 2016, con atto n° 23188/13088 di repertorio del Notaio ? Per_1 Persona_2
8) Vero che il sig. aveva grande difficoltà a scrivere a mano? Persona_1
9) Vero che il sig. ha rinunciato al legato presente nella suddetta scheda testamentaria? Parte_2
10) Vero che i sig.ri e hanno tentato di addivenire ad una soluzione bonaria OP Parte_2 della controversia intraprendendo la via della mediazione?
11) Vero che la mediazione ha avuto esito negativo, stante la mancata partecipazione della SI RO
NA?
12) Vero che la scheda testamentaria è stata sottoposto a perizia calligrafica da parte della dott.ssa
[...]
la quale ha comparato il documento con alcuni testi autentici del defunto, sottoscritti nel medesimo Tes_9 periodo, ossia luglio-ottobre 2016?
13) Vero che detta consulente ha ritenuto che il testamento di cui trattasi è falso in quanto “la scrittura testamentaria in verifica non è riconducibile alla gestualità grafica autografa e, quindi, è da ritenere interamente apocrifa”?
14) Vero che dalle verifiche effettuate “è emerso che l'intera scrittura - data, testo e sottoscrizione - è stata redatta da un'unica mano con gesto innaturale e incoerente sia dal punto di vista ritmico che strutturale” diversa da quella del defunto?
In ogni caso: respingere ogni altra avversa richiesta anche di carattere istruttorio. In particolare, ci si oppone alla richiesta di controparte di rinnovazione della CTU grafologica sullo scritto apocrifo di cui trattasi, stante le chiare risultanze della consulenza già espletata in sede di primo grado che ha accertato l'insussistenza dell'autografia del defunto su detto documento e con ciò invalidandolo.
Spese di causa del presente giudizio e di quello di primo grado integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 1.12.2017 e convenivano in OP Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Brescia e RO NA chiedendo accertare e Parte_1 dichiarare la nullità, previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione, del testamento olografo redatto da datato 11.10.2016, e, per l'effetto, dichiararsi aperta la Persona_1 successione ab intestato, accertando e dichiarando la qualità di eredi di in capo a Persona_1 [...]
e RO NA, sorelle del de cuius, con divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario CP_1 in quote eguali e con condanna di NI del de cuius, al rilascio dei beni ereditari in Parte_1 suo possesso detenuti senza titolo (immobile sito in ZA SA MA via Del Gallo 30). In via subordinata, in accoglimento della querela di falso formulata relativamente al testamento olografo, disporsi la comunicazione degli atti al PM e al Collegio per le opportune statuizioni. In via di estremo subordine, dichiarare l'annullamento della scheda testamentaria ex art. 591, co. 2 C.C. per incapacità a testare dell' e/o per captazione dello stesso da parte della con conseguente apertura Per_1 Parte_1 della successione legittima. In via istruttoria chiedevano disporsi perizia calligrafica sul testamento olografo e ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nell'atto di citazione, con vittoria di spese di lite. Esponevano: fratello di e zio di Persona_1 OP
6 n. 491/2024 RG
da anni gravemente malato, era deceduto in data 13.12.2016; non essendo sposato Parte_2
e non avendo né figli né ascendenti, uniche sue eredi erano le sorelle e NA;
alla data della CP_1 morte il patrimonio dell era formato dalla piena proprietà di una villetta con autorimessa e area Per_1 urbana circostante sita in ZA SA MA via del Gallo 30 e dalla titolarità di un conto corrente che alla data della morte presentava un saldo attivo pari a euro 17.005,78; in data 17.12.2016 Parte_1 aveva pubblicato un testamento olografo nel quale l' aveva legato la sua abitazione a lei ed euro Per_1
5.000 al NI tale scheda testamentaria era subito apparsa anomala, contraffatta sia nel testo Pt_2 sia nell'autografia, tanto che non aveva accettato il legato né incassato alcuna Parte_2 somma;
essendo nullo il testamento olografo la massa ereditaria andava divisa secondo le disposizioni previste in tema di successione legittima;
gli attori avevano sottoposto a perizia calligrafica il testamento e il perito dopo avere comparato la scheda testamentaria con scritti autentici Persona_5 dell' relativi al medesimo periodo (luglio-ottobre 2016), aveva ritenuto il testamento interamente Per_1 apocrifo;
comunque al momento della redazione del testamento non era in grado di Persona_1 autodeterminarsi sicché, in subordine, il testamento era annullabile per incapacità a testare dello stesso ai sensi dell'art. 591 III CC.
Con comparsa depositata in data 2.3.2018 si costituiva chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree e, per l'effetto, accertare e dichiarare valido il testamento olografo. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU grafologica. Esponeva: di avere sempre avuto un rapporto di profondo affetto con lo zio di vivere in comodato già dal 2006 nell'immobile di cui al legato insieme al proprio marito Per_1
e al figlio;
di essersi sempre occupata di tutte le necessità dello zio, al quale solo a settembre 2016 era stato diagnosticato un tumore al pancreas;
che lo zio aveva manifestato spesso anche a terze persone la volontà di legare l'immobile alla NI alla quale era molto affezionato;
che al momento della Pt_1 redazione del testamento lo zio era capace di intendere e di volere e lucido nel ragionamento;
la scheda testamentaria presentava tutti i requisiti di cui all'art. 606, co. 1 C.C. e anche un perito di parte cui la convenuta si era rivolta, la dott.ssa aveva concluso che l'intera scheda testamentaria era Per_6 autografa;
del pari destituita di fondamento e non provata era l'avvenuta “captazione” del testatore da parte della convenuta.
Il 22.3.2018 si costituiva RO NA, sorella de de cuius e madre di , chiedendo il rigetto delle Pt_1 domande attoree: osservava che la figlia e la di lei famiglia si erano sempre occupate dello zio Pt_1 al quale nel settembre 2016 era stato diagnosticato un tumore al pancreas ma che non aveva mai Per_1 perso lucidità fino al momento della morte. inoltre aveva sempre manifestato alla sorella NA Per_1
e ad altri la volontà di lasciare in legato a la casa di sua proprietà, tanto è vero che tra la fine di Pt_1 settembre e i primi di ottobre 2016 si era rivolto a , collaboratore dello studio notarile Persona_3
, chiedendogli informazioni circa le modalità di redazione del testamento, informazioni Persona_2 che lo gli aveva fornito. Per_3
Disposta CTU grafica, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 823/2024, pubblicata il 5.3.2024 e notificata in data 2.4.2024, così provvedeva:
7 n. 491/2024 RG
1. dichiara la nullità per mancanza di autografia della scheda testamentaria datata 11.10.2016, pubblicata con atto in data 17 dicembre 2016 a rogito del Notaio al n° 23188/13088 di Persona_2 suo repertorio;
2. per l'effetto, dichiara aperta la successione legittima per morte di tra le sorelle Persona_1
e RO NA, in quote eguali;
OP
3. condanna RO NA e al pagamento in via solidale delle spese del giudizio in Parte_1 favore degli attori, liquidate in motivazione in € 563,18 per spese e in complessivi € 8.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone in via definitiva a carico delle convenute le spese di c.t.u.
5. ordina alla Cancelleria la restituzione ai rispettivi titolari degli originali delle scritture di comparazione rinvenuti nel fascicolo di ufficio.
Osservava:
. preliminarmente andavano respinte le istanze delle parti convenute di rinnovazione delle operazioni peritali in quanto la CTU depositata risultava sorretta da argomentazioni prive di contraddizioni e il CTU aveva compiutamente risposto a tutte le osservazioni dei CTP;
. tramite la comparazione della grafia del testamento olografo con quella delle scritture di comparazione opportunamente ingrandite il CTU aveva desunto con elevato grado di probabilità la mano del de cuius in tutta la scheda testamentaria, fatta eccezione per la prima parola (“Bornato”): “unica, importante, disomogeneità valutabile nella scheda testamentaria risulta essere, nella data, la prima parola
TO al primo rigo. E' l'unica parola dell'intera grafia nella scheda testamentaria che non presenta incertezze o tremori e che riesce a mantenere un elevato livello di chiarezza pur mantenendo un calibro (sempre in riferimento al mezzo grafico utilizzato) minimo. Lampanti risultano le difformità grafiche tra le parole TO della data e le due TO al secondo rigo (di cui uno cancellato).
Caratteristiche quali (ad esempio): - Fluidità; - Incertezze;
- Spazi;
- Legami;
- Calibro;
- Formulazioni;
- Chiarezza grafica risultano difformi e, quindi, di diversa provenienza di mano. Mano che, invece, resterà sempre la medesima dalle cifre della data per tutto il resto della scheda testamentaria. Ulteriore caratteristica che radica e conferma le difformità grafiche riscontrate risulta essere la spazialità del testo. Il testo dell'intera scheda testamentaria risulta coerente ed omogeneo nella spazialità utilizzata, a eccezione della parola in questione: evidente risulta la differenza di posizionamento sul rigo della parola
TO rispetto alla data in cifre. Differenza di posizionamento che non si ripeterà, con tale omogeneità e grado, nel resto del testo della scheda testamentaria1.”;
. alla luce di consolidato orientamento di legittimità, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello di specie “nel testamento olografo […] l'apposizione della data ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius".
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione) (Cass.
29.10.2018 n. 27414; ex multis, Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 26406/2008). Nel caso in esame non n. 491/2024 RG
risultava allegata, né tantomeno provata, l'aggiunta della parola TO in epoca successiva alla redazione del testamento, dovendosi pertanto presumere che al momento del confezionamento il terzo aveva iniziato a scrivere sulla scheda la predetta parola, per poi lasciare al de cuius la continuazione della scrittura immediatamente dopo.
. era infondata l'eccezione delle convenute per cui la non autografia della parola TO, quand'anche ritenuta, non avrebbe influito comunque sull'interpretazione del contenuto della scheda testamentaria: infatti il costante orientamento di legittimità che tutela a livello massimo la genuina formazione della volontà del de cuius in assenza di condizionamenti, tra cui - anche - la presenza di terzi che intervengano al momento della stesura del testamento, afferma “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola
"lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro,
l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur"” (ex multis Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass.
7.7.2004 n. 12458;
Cass. 17.3.1993 n. 3163).
. andava quindi dichiarata la nullità per difetto di autografia dell'intera scheda testamentaria con assorbimento dell'ulteriore domanda attorea di annullamento del testamento;
pertanto andava dichiarata l'apertura della successione legittima tra le sorelle e NA, in quote eguali. OP
. erano assorbite le ulteriori domande attoree di divisione dei beni ereditari e di condanna di Parte_1
al rilascio dell'immobile occupato, formulate unicamente nelle conclusioni e sfornite di adeguato
[...] supporto allegatorio e documentale in atti.
. le spese di lite seguivano la soccombenza.
. le spese di CTU, già liquidate con decreto depositato in data 14.5.2021, erano da porsi definitivamente a carico solidale delle convenute.
Avverso tale sentenza proponevano appello con atto di citazione notificato il 2.5.2024 Parte_1
e RO NA concludendo come indicato in epigrafe.
In data 26.9.2024 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto OP Parte_2 dell'impugnazione, con spese di lite rifuse.
All'udienza del 16.10.2024 i difensori delle parti facevano presente che non vi era possibilità di accordo e il Cons. Istr. fissava l'udienza del 23.12.2024 per la rimessione della causa in decisione concedendo i termini a ritroso di cui all'art. 352 CPC
All'udienza del 23.12.2024, che si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, il Cons. istr., rilevato che le parti avevano depositato note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto di appello le appellanti deducono:
9 n. 491/2024 RG
. il ragionamento del Tribunale, secondo il quale nel corso del confezionamento del testamento era intervenuto un soggetto terzo che aveva iniziato a scrivere la scheda (provvedendo alla stesura della parola TO) e che successivamente aveva lasciato al de cuius la continuazione della stessa, era privo di motivazione ed errato in quanto non era provato, né si poteva presumere una simile ricostruzione.
Fermo restando che non vi era stato alcun intervento di un soggetto terzo, quand'anche fosse intervenuto questo terzo, tale intervento non aveva in ogni caso alterato le determinazioni del de cuius. Parimenti errata era l'affermazione del Tribunale secondo cui non risultava neppure allegato che la parola
TO fosse stata aggiunta successivamente alla redazione del testamento: la difesa dei convenuti in primo grado aveva infatti affermato che, anche ove un terzo fosse intervenuto, non poteva che essersi trattato di un intervento a posteriori che in ogni caso non avrebbe alterato le determinazioni del de cuius.
. la CTP degli appellanti dott.ssa aveva rilevato che all'interno del testamento vi erano numerosi Per_6 elementi (disturbi della motricità fine, rapporti di altezza, variabilità del gesto nelle spaziature interlettera, chiarezza morfologica, gestualità minute nella conformazione delle lettere…) che facevano propendere per l'autografia anche della parola TO mentre il CTU aveva valorizzato una sola differenza tra la parola TO e la restante scrittura testamentaria (pendenza della parola);
. anche a volere ritenere la parola TO del primo rigo non autentica, secondo il CTU la scheda testamentaria era per il resto olografa, datata e sottoscritta, la parola TO non incideva sul contenuto del testamento ed era del tutto irrilevante in funzione della valutazione della volontà del de cuius sicché il Tribunale aveva errato a dichiarare nullo il testamento per difetto di autografia laddove invece ogni elemento essenziale della scheda era presente e scritto di pugno dal testatore. Né era stato provato che l'eventuale intervento del terzo fosse avvenuto durante la confezione del testamento.
. l'orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale (Cass. 27414/1018) era stato male interpretato perché concerneva una fattispecie parzialmente differente nella quale l'aggiunta nel testamento della data
– elemento essenziale -, oltre che del luogo di formazione, poteva in effetti incidere sulla determinazione dell'ultima volontà del de cuius, a differenza del luogo di stesura che può anche difettare senza che la scheda testamentaria venga inficiata in alcun modo;
. come afferma orientamento consolidato in giurisprudenza2 il testamento, a prescindere dall'eventuale intervento di un terzo (nell'indicazione di un elemento non essenziale e non incidente sul contenuto) conserva il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare l'originaria e genuina volontà del de cuius, in ossequio, da un lato, al principio in forza del quale “utile per inutile non vitiatur” e, dall'altro, alle volontà ultime del de cuius stesso;
. il Tribunale aveva omesso di considerare l'autentica volontà del testatore e il rapporto di profondo affetto – non contestato da controparte - intercorrente tra e lo zio: la fin dal Parte_1 Parte_1
2006 aveva sempre vissuto in comodato nell'immobile di cui al legato – al piano sotto viveva lo zio e al piano sopra con marito e figlio - attendendo a tutte le necessità dello zio e quest'ultimo negli ultimi Pt_1 anni della sua vita aveva ripetutamente manifestato alla sorella NA e a soggetti terzi la volontà di lasciare tale immobile alla NI e si era rivolto anche a un collaboratore di Pt_1 Persona_3 uno studio notarile per avere informazioni circa le modalità di redazione di un testamento, circostanze tutte che aveva chiesto in primo grado di provare per testimoni;
Pt_1 n. 491/2024 RG
. parimenti la domanda avversaria volta ad ottenere la declaratoria di annullabilità del testamento olografo ex art. 591, comma 3, C.C. per incapacità a testare del de cuius e/o captazione da parte della Parte_1 era infondata perché le allegazioni erano rimaste prive di riscontro probatorio visto che il de cuius, come evidenziato dal CTU, solo quattro mesi e mezzo prima della dipartita era stato in grado di andare in
Comune per firmare il rinnovo della concessione del diritto d'uso del loculo;
In comparsa di costituzione e deducono: OP Parte_2
. in primo grado il CTU ha concluso affermando che la grafia della scheda testamentaria presenta due mani differenti, una mano scrivente per la prima parola al primo rigo TO e una di un'altra persona per la restante stesura, e che la prima parola al rigo TO non proviene dalla mano di . Persona_1
Ha peraltro anche evidenziato che la restante grafia della scheda testamentaria con alto grado di probabilità proviene da anche se le scritture di comparazione non erano sufficienti e che Persona_1
l'eventuale reperimento di grafie di certa provenienza avrebbe potuto modificare il giudizio. Del resto il
CTP degli appellati aveva rilevato che il documento intero “presenta segni inequivocabili di artificio… dati grafici non ascrivibili al mezzo grafico utilizzato” e che la firma “non presenta i significativi e numerosi automatismi grafodinamici che caratterizzano le autografie”;
. al fine di salvaguardare ingerenze esterne che possano incidere, in tutto o in parte, sull'autonoma manifestazione della volontà di testare, a escludere l'olografia basta anche la presenza di una sola parola scritta da un'altra persona senza che rilevi la maggiore o minore importanza dalla parte non autografa. Solo provando che la parola “Bornato” era stata apposta in un tempo anteriore o posteriore al resto dei vocaboli – prova non fornita – gli odierni appellanti avrebbero potuto sostenere la validità del testamento.
. in quanto beneficiaria della quasi totalità del patrimonio del de cuius doveva ritenersi provato che la captazione era provenuta da e l'argomentazione utilizzata da controparte per giustificare Parte_1 la cospicua attribuzione patrimoniale alla stessa (il fatto che la aveva sempre atteso alle Parte_1 necessità del de cuius, così lasciando intendere il completo disinteresse per quest'ultimo da parte degli altri familiari) era priva di fondamento in quanto il de cuius aveva sempre avuto ottimi rapporti con tutti i suoi congiunti e da tutti veniva aiutato in caso di bisogno.
La Corte osserva:
1. parte appellante deduce innanzitutto che il testamento olografo è interamente autografo e che anche la scritta TO posta all'inizio del testo proviene dal defunto, criticando le risultanze della CTU grafologica di cui chiede l'eventuale rinnovazione.
Sul punto la Corte rileva che il CTU dott. perito grafologo, ha comparato l'originale del Persona_7 testamento con autografi comparativi (costituiti da firme di due del 1986, due del 1991, Persona_1 due del 1994, tre del 1998, una del 2013 e due del luglio 2016) e ha evidenziato come il testamento, redatto su un figlio A4 preforato per raccoglitore ad anelli a quadretti da 4 mm, è stato redatto con un pennarello con inchiostro liquido di colore azzurro del puntale di circa 0.7/0.8 mm, che non sono presenti segni grafici di alterazione quali cancellature, segni pregressi o ripassi anomali e che solo al secondo rigo la parola TO è stata cancellata e riscritta con maggiore spaziatura. Il CTU ha rilevato che la grafia del testo è ricca di incertezze e disomogeneità che sono sfociate in tremori e che l'unica parola che non presenta incertezze o tremori e che riesce a mantenere un elevato livello di chiarezza è la prima parola,
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TO, quella apposta sul primo rigo vicino alla data. Il CTU ha rilevato che tale parola si differenzia dal resto del testamento anche per il fatto che, mentre il resto del testamento è posizionato perfettamente sul rigo, invece la parola TO in questione non poggia sul rigo, differendo in questo anche dalla data apposta immediatamente dopo. Oltre a tali differenze, che possono essere rilevate anche da un occhio non esperto (v. ingrandimento pag. 18 CTU), questa Corte rileva che la “B” maiuscola del primo rigo presenta un occhiello a sinistra, a differenza delle “B” contenute nelle altre due parole TO che compaiono nel rigo successivo (una cancellata) e che nella parola TO al primo rigo anche l'attacco della lettera “r” dopo la “o” è diverso da quello che si nota nelle altre due parole al secondo rigo. Il CTU ha per il resto rilevato che, a parte la prima parola, la grafia è sempre la medesima dalle cifre della data per tutto il resto della scheda. Ha altresì rilevato, confrontando le firme autografe comparative e il testo in verificazione, che vi sono sia analogie (pressione, fluttuanza, andamento del rigo, andamento sul rigo, spazio tra le lettere, spazio tra le parole, lettere angolose, stacchi, inclinazione nei grafemi) sia differenze (inclinazione, aperture a capo) ma che, rispetto alle differenze, le analogie strutturali sono maggiori e di maggior importanza tecnica.
Il CTU ha correttamente dato atto dell'esistenza di limitazioni all'analisi (avere avuto a disposizione solo firme del sig. e nessun testo scritto;
l'essere stato il testamento scritto con un mezzo Persona_1 grafico non comune - un pennarello -, avere avuto a disposizione solo due firme coeve, quelle del luglio
2016, mentre le altre erano di parecchio più risalenti nel tempo); ma ha poi concluso nel senso che, a parte la prima parola del primo rigo che non proviene dalla mano di essendo Persona_1 completamente difforme, la restante grafia della scheda testamentaria proviene dalla mano di Per_1
“con elevato grado di probabilità”, inficiato più dalle limitazioni tecniche oggettive della
[...] documentazione a disposizione che dalle caratteristiche riscontrate.
Quanto alle obiezioni del CTP di , dott.ssa secondo la quale l'intero testamento Parte_1 Per_6 proviene dalla mano di il CTU ha risposto in modo convincente ed esaustivo a pagg. 72 Persona_1 sg e non è vero quanto si legge a pag. 9 dell'atto di appello, ovvero che il CTU ha ricavato la eterografia della prima parola TO solo dalla pendenza sul rigo, avendo il dott. osservato quale primo Per_7 elemento il fatto che tale parola si differenzia dal resto del testo per la mancanza di incertezze e tremori, presenti invece in tutte le altre parole.
La Corte ritiene quindi di riportarsi alla conclusione tecnica fornita dal CTU dott. Per_7
2. parte appellante in subordine sostiene che, anche ove la prima parola TO fosse stata apposta da un terzo, come ritiene il CTU, nondimeno tale parola non può ritenersi far parte delle disposizioni testamentarie e, essendo la volontà del de cuius (lasciare la casa alla NI ) chiara e ben espressa, Pt_1 il testamento sarebbe comunque valido e non potrebbe essere dichiarato nullo sulla base del principio
“utile per inutile non vitiatur”.
Ritenendo questa Corte, conformemente alle risultanze della CTU, che il testamento sia autografo ad eccezione della prima parola TO, ci si deve interrogare su quale sia la conseguenza della mancata autografia di tale parola. L'art. 602 I comma CC prevede, quale requisito di validità del testamento olografo, che lo stesso sia “scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” e l'art. 606 CC prevede la nullità del testamento olografo ove manchi l'autografia o la sottoscrizione: la “ratio” di questa norma è evidentemente quella di impedire che il testatore, nel confezionamento del testamento, possa
12 n. 491/2024 RG
subire ingerenze altrui e manifestare quindi una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Sul punto orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che, qualora nel corpo di una disposizione di ultima volontà compaia anche una sola parola non autografa, anche se il testatore ne era cosciente ed era d'accordo con l'inserimento di tale parola da parte di altri, il testamento è nullo per intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento cooperò una volontà altrui il legislatore fonda una presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere3. La finalità di evitare che l'intervento del terzo elimini il carattere di stretta personalità dell'atto dispositivo e possa interferire con la volontà del testatore è avvertita come così importante che la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che la presenza di una parola non autografa contenuta nel testamento lo rende nullo indipendentemente dall'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste4 e che la presenza di una parola apocrifa, determinando una presunzione assoluta di condizionamento della volontà del testatore, rende superflua la deduzione che, nonostante tale parola sia stata scritta da mano terza, la volontà rappresentata nel testamento rispecchia comunque quella del testatore.
Ad analoga conclusione si deve pervenire anche ove si sia verificato che, col consenso del testatore, vi è stato un aiuto da parte da altra persona che ha guidato la mano del testatore, magari sorreggendo la penna o la mano: questo infatti comporta il venir meno del requisito dell'autografia risultando ancora una volta irrilevante l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla reale volontà del testatore5.
La Corte di Cassazione, nel perseguire la finalità di assicurare la massima salvaguardia della volontà del de cuius, ha operato però una distinzione tra dichiarazione di volontà e documento cartaceo sul quale la stessa è vergata e ha affermato che, se l'atto dispositivo è stato scritto per intero dal testatore, il fatto che sullo stesso documento siano presenti anche scritti di mano aliena non rende nullo il testamento ove tali scritti non autografi siano contenuti in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria vera e propria;
ove invece la parola non autografa sia contenuta nella parte che integra la dichiarazione di ultima volontà, il difetto di autografia anche solo di una parola ne elimina il carattere di stretta personalità e fonda, come già evidenziato, una presunzione assoluta di interferenza con la volontà del testatore. Diventa pertanto determinante definire quale sia la parte dello scritto che integra la manifestazione di volontà e quando invece una parola, benché scritta sullo stesso documento contenente le dichiarazioni di ultima volontà, possa ritenersi non far parte del contenuto dispositivo del testamento.
Sul punto la Cassazione ha affermato che non facevano parte delle disposizioni di ultima volontà in senso stretto – con conseguente validità del testamento - le firme apposte da due infermiere che avevano prestato assistenza al de cuius e altre scritte in stampatello che riproducevano i nomi e gli indirizzi delle stesse, perché tali scritte non autografe, benché si trovassero sullo stesso documento cartaceo, risultavano apposte sotto la firma del testatore e quindi non poteva ritenersi avessero interferito con la volontà di disporre del testatore né fatto venire meno il carattere di stretta personalità dell'atto dispositivo (Cass.
11733/2002). In altra situazione la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità di un testamento in cui, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno e 3 V. Cass. 11733/2002; Cass. 12458/2004; Cass. 26258/2008; Cass. 20703/2013. 4 ad esempio Cass. 20703/2013 ha affermato la nullità di un testamento in cui la parola “donare” era stata cancellata e sostituita dalla parola, risultata poi non autografa, “lasciare”. 5 Cass. 12458/2004; Cass. 3163/1993.
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sottoscritte dal testatore, compariva, redatta da mano diversa, l'indicazione secondo cui la persona nominata erede avrebbe dovuto avere cura del testatore ed occuparsi del suo funerale: anche qui la
Cassazione ha rilevato che lo scritto di mano di terzi in una parte diversa da quella contenente la disposizione testamentaria non determina la nullità del testamento perché non ha interferito con la volontà del testatore (Cass. 26258/2008). Ancora, la Cassazione in altra pronuncia (n. 1239/2012) ha escluso la nullità di un testamento composto da due parti distinte, l'una contenente l'istituzione di erede, scritta e firmata dalla testatrice con firma autografa, e l'altra, posta di seguito, contenente un codicillo, recante la frase “sicura di rispettare la volontà di mio marito”, nel quale era evidente che la mano della testatrice era stata guidata da un terzo: anche qui la Cassazione ha affermato che il codicillo, apposto dopo la sottoscrizione della testatrice e quindi collocato in una parte di documento diversa da quella occupata dalla parte dispositiva, era del tutto autonomo rispetto al testamento vero e proprio e rappresentava l'aggiunta di una sorta di motivazione delle disposizioni di ultima volontà sulle quali non rivestiva alcuna influenza.
Sempre nell'ottica di massima salvaguardia della volontà del testatore, la Cassazione ha recentemente affermato (Cass. 30237/2023) anche che non è nullo un testamento nel quale risulti una parola non autografa, anche se contenuta nel corpo della disposizione, ove però emerga la prova che tale parola sia stata apposta in epoca successiva alla redazione del testamento. A ben vedere anche una risalente precedente pronuncia (Cass. 26406/2008) aveva affermato che poteva ritenersi valido un testamento all'interno del quale era presente una piccola aggiunta apocrifa (l'inciso “ho alle sue figlie” con cui il de cuius aveva voluto destinare i beni alle figlie dell'erede in caso di premorienza di quest'ultima) che vi era motivo di ritenere posteriore alla redazione del testo ed essendovi motivi per ritenere che l'autore dell'aggiunta non fosse presente alla redazione del testamento: qui la Cassazione ha correttamente evidenziato come, diversamente ritenendo, ogni custode di un testamento olografo potrebbe vanificare le volontà testamentarie apponendo segni grafici palesemente apocrifi. Anche Cass. 27414/2018 ha evidenziato che, ove sia stato accertato in fatto che l'alterazione del terzo è avvenuta dopo l'integrale redazione del testamento da parte del testatore, il negozio conserva il suo valore.
Ebbene, sulla base di tale ricostruzione, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente dichiarato la nullità del testamento di cui si discute. Il testo dell'atto di ultima volontà di Persona_1
è brevissimo, il primo rigo contiene l'indicazione del luogo (la parola apocrifa TO) e della data di redazione;
nei due righi immediatamente successivi è contenuta la previsione dei due legati e il nominativo dei due beneficiari e sotto, al quarto rigo, vi è solo la sottoscrizione del de cuius. Il testamento
è redatto su un foglio a quadretti piccoli e i quattro righi sono posti nella parte più alta del foglio, vicinissimi gli uni agli altri, conseguenziali gli uni agli altri e con pochissimo spazio tra loro. Basta guardare il testamento per comprendere che non è possibile affermare che la parola apocrifa non fa parte dell'atto dispositivo perché è la prima parola del testo, apposta prima della sottoscrizione finale e quindi fa parte integrale dell'atto; inoltre si è in presenza di un unico testo, talmente breve da non potere essere scisso in due parti (come nei casi esaminati dalla Cassazione nei quali era invece possibile individuare una parte autografa, quella dispositiva, e un'altra distinta parte, quella aggiunta, estranea alla volontà dispositiva e posta dopo la sottoscrizione del de cuius).
E, una volta appurato che la parola apocrifa fa parte dell'atto dispositivo non si può affermare, come fa parte appellante, che tale parola non incide comunque sul contenuto del testamento ed è del tutto irrilevante perché la restante parte del testamento, quella autentica, esprime compiutamente la volontà
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del de cuius: invero, come si è visto, laddove l'atto dispositivo contenga anche solo una parola apocrifa, indipendentemente dalla rilevanza di questa parola e indipendentemente da quella che può essere stata la volontà del testatore, il testamento è nullo: e ciò in quanto si presume che il testatore sia stato condizionato e vi sia stata un'interferenza sulla sua volontà al momento della redazione del testamento.
Del resto il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 27414/2018 è analogo a quello di cui ci si occupa anche se in quel caso la apocrifia si riferiva sia alla data sia al luogo di redazione: in quel caso la Corte ha ritenuto il testamento nullo affermando che basta che nel testamento vi sia una sola parola non autografa, indipendentemente dal rilievo sostanziale di tale parola, per renderlo nullo. E, differentemente da quanto si legge nell'atto di appello, il Tribunale non ha per nulla male interpretato tale pronuncia non avendo alcuna rilevanza, come si è detto, che la falsità investa un elemento essenziale del testamento (la data) o un'altra parola non essenziale.
La nullità, come sopra evidenziato, potrebbe essere esclusa anche ove emerga la prova che la parola apocrifa è stata apposta in momento successivo alla redazione del testamento: ma nel caso in esame, al di là del fatto che in nessun atto del giudizio la difesa di e di RO NA ha mai Parte_1 dedotto tale circostanza, non si vede come si possa ipotizzare che il de cuius abbia scritto sul primo rigo la data e nelle righe successive il resto del testamento lasciando appositamente un piccolo spazio prima della data, spazio che sarebbe stato in seguito riempito da un terzo che avrebbe inserito la località di redazione. Esclusa tale possibilità, contraria a ogni logica e pertanto non immaginabile, non resta che l'ipotesi formulata dal Tribunale, ovvero che al momento della redazione del testamento fosse presente, con il testatore, un'altra persona che ha iniziato a scrivere la prima parola (TO) lasciando poi la penna a che ha proseguito lui a scrivere il testamento. E, si ribadisce, la circostanza che Persona_1 fosse d'accordo, che magari avesse chiesto lui al terzo di essere aiutato a scrivere e che Persona_1 avesse più volte e a più persone dichiarato che avrebbe voluto lasciare la casa alla NI non Pt_1 avrebbe alcuna rilevanza perché il fatto che al momento della redazione del testamento fosse presente con lui un'altra persona che ha scritto anche solo una parola rende il testamento nullo essendovi la presunzione assoluta che l'intervento scrittorio del terzo comunque “interferisca” con la genuina volontà del testatore facendo venire meno il carattere di stretta personalità del testamento.
Infine, non è corretto il rilevo contenuto nell'atto di appello, a pag. 14, secondo il quale non era stato dimostrato e non poteva presumersi che (l'eventuale) intervento del terzo fosse avvenuto durante la confezione del testamento: una volta accertato che vi è una parola eterografa era onere delle odierne appellanti provare che tale parola era stata apposta successivamente alla redazione delle volontà testamentarie, allegazione mai prospettata e, come sopra detto, comunque non sostenibile.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno quindi poste a carico di parte appellante e si liquidano in euro 9.029,80, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con l'aumento per la difesa di due parti.
Parte appellante è altresì tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
15 n. 491/2024 RG
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e RO NA avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Brescia n. 823/2024 pubblicata il 5.3.2024 resa nel proc. 19121/2017 RG, così decide:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
. condanna gli appellanti a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in 9.029,80 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 14.1.2025
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1V. pp. 17-21 CTU.
8 2v. C. Cass. N. 30237/2023.
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