Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8440/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, con elezione di domicilio presso avv. FERRARI GIOVANNI;
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GRILLETTA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO TOMMASO, con elezione di domicilio in VIA AMADEI 8 MILANO, presso avv.
GRILLETTA FRANCESCO TOMMASO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte opponente: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - dichiarare che nulla è dovuto dal Signor a e per essa alla creditrice procedente e Parte_1 Controparte_2 alla sua mandante, in forza del contratto di mutuo fondiario n. 18.256 Rep. n. 83.307 dell'11 dicembre 2006 a rogito Notaio in Genova per estinzione e/o risoluzione del Persona_1 contratto, del titolo e del debito;
- dichiarare la nullità e/o risolvere per grave inadempimento, per i motivi di cui in atti, il contratto di mutuo fondiario n. 20.684 Rep. n. 86.563 del 29 ottobre 2008 a rogito Notaio in Genova e conseguentemente dichiarare l'estinzione e/o nullità e/o Persona_1 inopponibilità del titolo azionato nella presente procedura esecutiva RGE 389/2023; - dichiarare la nullità e/o l'invalidità della procedura esecutiva RG 389/2023 nanti al Tribunale di Genova per carenza di validi titoli esecutivi e/o per difetto di legittimazione attiva in capo alle società
[...]
e - per l'effetto, ordinare l'estinzione della procedura esecutiva CP_1 Controparte_3
RGE 389/2023; - con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori e spese generali ex lege”.
Parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa
(e quindi ad integrare il contraddittorio) in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, con sede in Modena (MO) via San Carlo n. 8/20, Codice Fiscale e iscrizione nel
Registro Imprese di Modena n. Società appartenente al GRUPPO IVA P.IVA_2 CP_4
Partita IVA nr. , quale successore a titolo particolare di P.IVA_3 [...] in forza di fusione per incorporazione del 24.11.2022, e di Controparte_5 conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
pagina 1 di 6
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione promossa con ricorso dal sig. , Parte_1 nonché tutte le domande, pretese e conclusioni ex adverso proposte, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese compreso il compenso professionale del presente giudizio, con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: con la più ampia riserva di integrare le produzioni, deduzioni ed istanze probatorie entro i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 26 agosto 2024, il sig. ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito dell'opposizione dallo stesso proposta nei confronti dell'esecuzione immobiliare avviata da con pignoramento dell'8 agosto 2023, su immobile sul quale l'opponente Controparte_3 aveva il diritto di abitazione.
Il procedente aveva agito in forza di due contratti di mutuo, stipulati dal sig. on Pt_1 [...] nel 2006 e nel 2008 rispettivamente per originari 100.000,00 euro e 38.000,00 euro. CP_2
Con ordinanza del 4 luglio 2024, il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva. Nel merito, l'opponente ha eccepito:
• l'intervenuta estinzione del mutuo stipulato nel 2006: rinvenuta la dichiarazione, datata 25 febbraio 2009, con cui aveva dato atto dell'estinzione anticipata del mutuo (v. CP_2 doc. 3), era venuto a conoscenza del fatto che l'ex moglie, terza datrice d'ipoteca e garante, aveva autonomamente estinto il finanziamento.
Quando, tra il 2014 e il 2015, aveva contattato la Banca anche con riferimento al mutuo del 2006, l'opponente non era a conoscenza dell'avvenuta estinzione dello stesso. Inoltre, la dichiarazione di Credito fondiario (v. doc. 7 allegato alla memoria dell'opposta del 20 giugno 2024) si riferiva ad un mutuo diverso, non riconducibile al sig. al Pt_1 quale non era certamente opponibile la successiva correzione della data (a mano e senza data certa né sigla).
• la nullità del mutuo - ritenuto di scopo - del 2008: nonostante fosse stato erogato per finalità di ristrutturazione prima casa, infatti, era stato utilizzato dalla per estinguere due CP_2 finanziamenti precedenti, con deviazione rispetto allo scopo.
In subordine, ha domandato la risoluzione del mutuo per inadempimento della alle CP_2 finalità indicate nel contratto.
• l'invalidità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione attiva della procedente: né né la mandataria isultavano iscritte Controparte_3 Controparte_1 all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Costituendosi con comparsa del 23 settembre 2024, rappresentata dalla Controparte_3 mandataria ha domandato il rigetto dell'opposizione, così replicando Controparte_1 ai singoli motivi:
• con riferimento all'asserita estinzione del mutuo del 2006, successivamente alla comunicazione del 25 febbraio 2009 il sig. veva: Pt_1
- continuato ad eseguire pagamenti;
- richiesto la sospensione delle rate per adesione al c.d. piano famiglie;
- ricevuto e non contestato la comunicazione di decadenza del beneficio del termine;
pagina 2 di 6 - domandato copia della documentazione contrattuale e contabile;
- manifestato la volontà di estinguere il debito. L'opposta ha dichiarato di disconoscere la comunicazione, ritenuta peraltro mera dichiarazione di scienza.
• il contratto del 2008 era un mutuo fondiario, non un mutuo di scopo: la non aveva CP_2 interesse all'utilizzo delle somme mutuate per perseguire la finalità indicata nel contratto, né poteva assumere rilievo la circostanza che avesse tratto vantaggio dalla scelta del mutuatario di utilizzare le somme per una finalità diversa da quella indicata nel contratto.
• quanto all'asserita carenza di legittimazione attiva del procedente, l'obbligo di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non era previsto in capo alle società veicolo, ma soltanto al servicer incaricato della riscossione.
Nel caso di specie, la società veicolo ( era regolarmente iscritta Controparte_3 nell'elenco delle società veicolo;
veva ripartito l'attività di servicing tra CP_1 iscritta all'albo ex art. 106 TUB, e Controparte_6 Controparte_1
titolare di licenza ex art. 115 TULPS.
[...]
In via istruttoria, l'opposta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla lettera del 25 febbraio 2009, la banca cedente CP_4
successore a titolo particolare di
[...] Controparte_2
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29 ottobre 2024, la chiamata in causa di è stata CP_4 dichiarata inammissibile.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie istruttorie, con cui hanno integralmente fatto richiamo ai propri precedenti atti. In particolare:
• l'opponente ha eccepito la tardività del disconoscimento della dichiarazione del 2009, con conseguente tacito riconoscimento del documento, già prodotto - e non disconosciuto - nella fase cautelare dell'opposizione;
• l'opposta ha evidenziato come la mancata richiesta, da parte del sig. della Pt_1 verificazione della scrittura privata del 2009 equivalesse alla dichiarazione di non volersi avvalere della stessa come mezzo di prova. All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con fissazione dell'udienza in trattazione scritta del 28 marzo 2025.
Le parti hanno successivamente depositato le comparse conclusionali, con cui hanno richiamato le precedenti difese. In particolare:
• l'opposta, nel ribadire che la controparte non aveva chiesto la verificazione della scrittura privata del 2009, ha precisato come non ne avesse neppure prodotto l'originale;
• l'opponente, riaffermata l'inammissibilità del disconoscimento della dichiarazione del 2009, ha dedotto la tardività anche del disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della scrittura.
L'opposizione è parzialmente fondata dovendosi ritenere provata l'avvenuta estinzione del mutuo stipulato nel 2006.
La lettera di del 25 febbraio 2009, sotto riportata e già prodotta nella fase cautelare CP_2 del presente giudizio, è infatti idonea a provare l'anticipata estinzione del finanziamento.
pagina 3 di 6 In primo luogo, si osserva che la scrittura privata si ha qui per riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 215 n. 2) c.p.c., perché parte opposta non l'ha disconosciuta “nella prima udienza
o nella prima risposta successiva alla produzione”, ma soltanto a pag. 9 della comparsa di costituzione nella presente fase di merito e quindi tardivamente.
In secondo luogo, nessuna delle deduzioni dell'opposta sul punto risulta idonea a provare la mancata estinzione del finanziamento, e ciò per le seguenti ragioni:
• le lettere con cui il debitore, successivamente al 2009, aveva tentato di raggiungere un accordo con la al fine di estinguere il debito relativo al finanziamento del 2006 sono CP_2 senz'altro compatibili con la dichiarazione dello stesso di aver “scoperto solo di recente” che la moglie aveva autonomamente estinto il mutuo (v. pag. 2 dell'atto di citazione); inoltre, la non aveva mai risposto a tali lettere;
CP_2
• il conteggio del credito, di seguito riportato e prodotto dalla creditrice nella fase cautelare della presente opposizione, si riferisce ad un finanziamento diverso (“mutuo ipotecario di euro 104.511,08 stipulato in data 28/12/2010”); finanziamento, di cui è stata successivamente corretta, peraltro a mano, la data. Di conseguenza, il conteggio non è opponibile al debitore.
pagina 4 di 6 L'opposizione per il resto è infondata. Quanto al finanziamento del 2008, di cui l'opponente ha dedotto la nullità per deviazione rispetto allo scopo, coglie nel segno la difesa dell'opposta, secondo cui si sarebbe trattato di mutuo fondiario e non invece di scopo. Secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, infatti, il mutuo fondiario non ha, tra i suoi elementi essenziali, la destinazione della somma a determinate finalità, che il mutuatario sia tenuto a perseguire, essendo invece connotato dalla semplice possibilità di prestare una garanzia ipotecaria su immobili. Di conseguenza, la previsione della destinazione delle somme erogate all'escusivo interesse del mutuatario rappresenta una esteriorizzazione dei motivi del contratto, che non vale a determinare alcuna modifica del tipo negoziale.
In altre parole, perché un contratto di mutuo possa essere qualificato quale mutuo di scopo, è necessario che sussista, oltre all'interesse del mutuatario a destinare le somme ricevute ad una determinata finalità, anche un interesse del mutuante alla destinazione delle somme a tale finalità.
Nel caso di specie, il finanziamento stipulato nel 2006 non è un mutuo di scopo: dalla destinazione delle somme, come indicata nel contratto (“acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze per i quali ricorrano le condizioni prima casa”), non è infatti possibile dedurre la sussistenza di alcun interesse specifico della alla indicata destinazione. CP_2
Non è fondato neppure il terzo motivo di opposizione, con cui il sig. ha eccepito la Pt_1 carenza di legittimazione attiva della creditrice per mancata iscrizione (della stessa e della mandataria) nell'albo ex art. 106 TUB. Sul punto, è sufficiente rilevare che secondo il più recente e ormai consolidato orientamento della Cassazione “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (…)” (Cass. ordinanza n.7243/2024). Nel caso di specie, in particolare, risulta agli atti che:
- la mandante è iscritta nell'elenco delle società veicolo (v. pag. 22 CP_3 dell'elenco prodotto dall'opposta nella fase cautelare con doc. n.13);
- a correttamente ripartito l'attività di servicing tra CP_1 Controparte_6
(iscritta all'albo ex art. 106 TUB, come risulta dal doc. n.17 prodotto in fase cautelare)
[...]
e la mandataria special servicer incaricata dell'attività di CP_1 CP_1 recupero crediti (titolare della richiesta licenza ex art. 115 TULPS, come risulta dal doc.
n.18); è chiaro, sul punto, il seguente schema (riportato nel sito web della società):
pagina 5 di 6 In accoglimento parziale dell'opposizione nulla è più dovuto dall'opponente in forza del contratto di mutuo stipulato nel 2006, in quanto anticipatamente estinto.
Di conseguenza, il credito per cui può proseguire l'esecuzione deve essere rideterminato in
48.201,58 euro (la creditrice aveva infatti azionato un credito complessivo pari a 166.679,59 euro, di cui 117.478,02 euro derivanti dal mutuo del 2006 e 48.201,58 dal mutuo successivo del 2008). L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. dichiara che nulla è dovuto Pt_1 alla parte opposta in forza del contratto di mutuo fondiario n. 18.256 rep. N. 83.307 dell'11 dicembre 2006, a rogito notaio in Genova;
Persona_1 ridetermina il credito in 48.201,58 euro;
respinge per il resto la domanda compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, 8.4.24 il Giudice
Andrea Balba
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