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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI OL SECONDA SEZIONE LAVORO
N. 24902 R.G. 2024
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. Il Giudice del lavoro di Napoli, dr. Federico Bile;
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da nata il [...], a [...] , C.F. Parte_1
C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv.to MORETTO ANNA , nei confronti dell' ; CP_1 viste le risultanze probatorie della CTU depositata il 21.4.2025 ; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario : PRESTAZIONE RICHIESTA :
- INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO;
- BENEFICI EX LEGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 e 3;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: NEGATIVO ( ) DICHIARA non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_1 della procedura;
PONE definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato con separato decreto Napoli, 12/06/2025 Il Giudice
Federico Bile
N. 24902 R.G. 2024
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. Il Giudice del lavoro di Napoli, dr. Federico Bile;
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da nata il [...], a [...] , C.F. Parte_1
C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv.to MORETTO ANNA , nei confronti dell' ; CP_1 viste le risultanze probatorie della CTU depositata il 21.4.2025 ; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario : PRESTAZIONE RICHIESTA :
- INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO;
- BENEFICI EX LEGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 e 3;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: NEGATIVO ( ) DICHIARA non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_1 della procedura;
PONE definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato con separato decreto Napoli, 12/06/2025 Il Giudice
Federico Bile