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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ CA SE VI, Presidente
OR RI MARIA, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5585/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce che solo a seguito della intimazione di pagamento n.ro 29320249009433585000 pervenuta in data 13/06/2025 da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania - ha appreso dell'esistenza a proprio carico di diverse cartelle di pagamento per un considerevole importo a debito, tra cui quelle che qui ci occupa relativa a mancati versamenti IVA nella cartella di pagamento 29320120072233904000, come indicata in ricorso.
Eccepisce l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Resiste l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La cartella di pagamento - atto prodromico dell'impugnato avviso di intimazione - è stata notificata in data
09/03/2013. A riguardo l'Ufficio ha prodotto in allegato la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Per completezza, l'Agenzia delle Entrate eccepisce che non sussiste alcuna prescrizione successiva, atteso che l'intimazione è stata regolarmente notificato entro il previsto termine decennale, ex art. 2946 c.c. (Corte Cassazione - Ordinanze n. 25716-2020, n. 16232-2020 e n. 32308-2019,
8120-2021- 11335- 2019 -1826-2020, da ultimo Corte Cassazione 19/02/2025 -ordinanza n. 4385), tenendo anche conto della legislazione c.d. di emergenza che ha sospeso la riscossione (D.L.18/2020 “Cura Italia”,
D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L.n.125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021,
D.L. n. 7/2021 e D.L.n.41/2021“Sostegno”).
Inoltre, “a monte” del computo dei termini di prescrizione, l'Agenzia delle Entrate eccepisce che la legge del
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), abbia concesso al contribuente la possibilità di estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, provincie e comuni ed affidati agli Agenti della
Riscossione entro il 31 ottobre 2013 (cd. rottamazione delle cartelle). La suddetta norma, al comma 623, ha espressamente sancito: “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (data
4 successivamente prorogata al 31 ottobre 2014) e la registrazione delle somme relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
In ossequio, pertanto, alla suddetta norma a tutti i carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, si applica la sospensione dei termini di prescrizione dall'entrata in vigore della suddetta legge, ossia il 1° gennaio 2014, sino al 15 giugno 2014. Pertanto, nel calcolo del termine di prescrizione dovrà tenersi conto del superiore periodo di sospensione dei termini.
Le spese seguono la sococmbenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€1200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. ST UC EA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ CA SE VI, Presidente
OR RI MARIA, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5585/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072233904000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce che solo a seguito della intimazione di pagamento n.ro 29320249009433585000 pervenuta in data 13/06/2025 da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania - ha appreso dell'esistenza a proprio carico di diverse cartelle di pagamento per un considerevole importo a debito, tra cui quelle che qui ci occupa relativa a mancati versamenti IVA nella cartella di pagamento 29320120072233904000, come indicata in ricorso.
Eccepisce l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Resiste l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La cartella di pagamento - atto prodromico dell'impugnato avviso di intimazione - è stata notificata in data
09/03/2013. A riguardo l'Ufficio ha prodotto in allegato la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Per completezza, l'Agenzia delle Entrate eccepisce che non sussiste alcuna prescrizione successiva, atteso che l'intimazione è stata regolarmente notificato entro il previsto termine decennale, ex art. 2946 c.c. (Corte Cassazione - Ordinanze n. 25716-2020, n. 16232-2020 e n. 32308-2019,
8120-2021- 11335- 2019 -1826-2020, da ultimo Corte Cassazione 19/02/2025 -ordinanza n. 4385), tenendo anche conto della legislazione c.d. di emergenza che ha sospeso la riscossione (D.L.18/2020 “Cura Italia”,
D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L.n.125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021,
D.L. n. 7/2021 e D.L.n.41/2021“Sostegno”).
Inoltre, “a monte” del computo dei termini di prescrizione, l'Agenzia delle Entrate eccepisce che la legge del
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), abbia concesso al contribuente la possibilità di estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, provincie e comuni ed affidati agli Agenti della
Riscossione entro il 31 ottobre 2013 (cd. rottamazione delle cartelle). La suddetta norma, al comma 623, ha espressamente sancito: “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 (data
4 successivamente prorogata al 31 ottobre 2014) e la registrazione delle somme relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
In ossequio, pertanto, alla suddetta norma a tutti i carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, si applica la sospensione dei termini di prescrizione dall'entrata in vigore della suddetta legge, ossia il 1° gennaio 2014, sino al 15 giugno 2014. Pertanto, nel calcolo del termine di prescrizione dovrà tenersi conto del superiore periodo di sospensione dei termini.
Le spese seguono la sococmbenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€1200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. ST UC EA