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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10509/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7933/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. Maurizio Martorelli, con studio in Napoli alla via Bisignano n. 68 presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
E
) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del Prefetto p.t Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e Parte_1 della , proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_2 CP_1
l'estratto di ruolo dal quale si evince l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820150035264772000, relativa a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, irrogate nell'anno 2014.
L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, vantato dall'ente riscossore;
2) l'omessa notifica del titolo, della cartella e di qualsivoglia atto recettizio;
3) la condanna dei convenuti alle spese di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda proposta Parte_1 dall'attore, sostenendo: 1) l'inammissibilità della domanda attorea, avente ad oggetto l'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
2) la nullità dell'atto di citazione;
3) la regolarità della notifica della cartella esattoriale e, dunque, la mancata impugnazione del suddetto atto;
4) l'infondatezza della pretesa nel merito, stante la mancata estinzione del credito per prescrizione.
Con la sentenza n. 7933/2024 del 1.06.2022, pubblicata il 12.07.2024, il Giudice di pace del
Tribunale di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza n. 7933/2024, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiarava: 1) ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo;
2) prescritto il diritto di credito.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, e la non si CP_1 Controparte_2 costituivano, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Prima di esaminare l'atto di appello va fatta una precisazione in ordine alla possibilie nullità dell'atto citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, atteso che in citazione è indicata quale udienza di comparizione la data del 15.04.2024 , palesemente erronea attesa la notifica telematica dell'atto di appello avvenuta in data 18.12.2024.
Orbene al riguardo va evidenziato che non sempre è nulla la citazione in caso di errata indicazione della data dell'udienza (Cass., sez. VI, Ord., 18 gennaio 2021, n. 709)
La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione si verifica solo nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o quando, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare. Fuori di detti casi la citazione deve essere considerata valida.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra citata.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l'errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto usando l'ordinaria diligenza può accorgersi dell'errore, allora non va dichiarata la nullità della citazione. Nel caso di specie l'errore era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nella indicazione dell'anno (15.4.2024), anzichè 15.4.2025) facilmente riconoscibile a fronte di una notifica avvenuta in data 18.12.2024.
La nullità della notifica non si può concretizzare ogni qualvolta l'errore, così grossolano nella sua intrinsecità, possa essere immediatamente riconoscibile.
Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha evidenziato come l'indicazione della data dell'udienza, precedente alla data della notifica ( fattispecie che ricorre nel caso in esame) sia da ritenersi palesemente errata e comporti il fatto che il soggetto citato in giudizio debba attivarsi per conoscere la data della stessa, verificandola grazie al numero di ruolo, se già presente, oppure prendendo contatti con il legale che ha predisposto la notifica.
Deve quindi prevalere il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c che impone un atteggiamento corretto delle parti e dei loro difensori.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, sembra opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Sul punto, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è stato ondivago, conducendo ad un intervento, prima, del legislatore e, poi, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L'estratto di ruolo, infatti, è un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell'interessato, contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta. Pertanto, l'atto in questione non è, di regola, autonomamente impugnabile sia perché non rientra nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 sia perché è un atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), non comportando alcuna utilità l'eliminazione dello stesso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Tuttavia, in una prima fase, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile, sebbene con esclusivo riferimento al proprio contenuto, ossia al ruolo e alla cartella esattoriale, laddove quest'ultima non fosse stata validamente notificata dall'ente riscossore.
In questa eventualità, il rimedio in esame, infatti, era considerato necessario per far fronte allo stato di incertezza giuridica circa l'esistenza di carichi pendenti, in considerazione della prassi consolidatasi per cui i contribuenti erano soliti scoprire dell'esistenza di oneri tributari solo nel momento in cui facevano richiesta all'agente per la riscossione dell'estratto di ruolo, con l'intento di conoscere la propria posizione debitoria verso l'erario. Difatti, la Corte di Cassazione sosteneva che l'invalidità della notifica della cartella esattoriale: “impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori”. In conseguenza di ciò si ammetteva l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo, mediante la quale il contribuente aveva la facoltà di recuperare la tutela che gli era stata, di fatto, preclusa dal difetto di notificazione della cartella di pagamento. In tal senso, la Corte giungeva ad ammettere l'impugnazione dell'atto impositivo per il tramite dell'estratto di ruolo (Cass. Sez. Un. n.
19704 del 2015).
All'opposto, la giurisprudenza ha sostenuto che vi era carenza di interesse ad agire quando l'impugnazione dell'estratto di ruolo era proposta nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento, in quanto il debitore non poteva lamentarsi dello stato di incertezza circa la propria posizione debitoria, essendo stato posto correttamente a conoscenza dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti. In tal caso, dunque, non si riscontravano le condizioni che giustificavano una tutela recuperatoria in favore del contribuente, il quale pur avendo avuto conoscenza del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non aveva proposto regolare opposizione alla cartella nei termini previsti dalla legge. (Cass. n. 22946 del 2016).
In sintesi, la regolare notifica della cartella comportava, ad avviso della Corte, il venir meno dell'esigenza che si voleva soddisfare consentendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul tema, invero, ha significativamente inciso il recente intervento del legislatore. Con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del
DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, è stato introdotto il comma 4- bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova disciplina normativa ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento a specifiche condizioni. In primo luogo, come già affermato dalla giurisprudenza previgente, è necessario che la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata. La norma sembra, quindi, confermare che l'azione in questione sia, in ogni caso, finalizzata a superare lo stato di incertezza circa la posizione debitoria, in assenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile. Il legislatore, dunque, ha voluto consentire al privato di recuperare un rimedio, preclusogli dalla mancata notifica della cartella esattoriale.
Peraltro, la nuova disciplina normativa ammette che la cartella invalidamente notificata sia impugnabile attraverso l'estratto ruolo solo in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
Pa
2) blocco di pagamenti da parte della
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Sul tema, è intervenuta anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez.
Un., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022). Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022).
In sintesi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la nuova disciplina normativa si applica anche ai processi pendenti in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Tanto premesso, nel caso in esame, si ritiene che non sussista l'interesse ad agire dell'opponente- appellato all'impugnazione dell'estratto di ruolo. In primo luogo, l'odierna appellante ha dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento n., 02820150035264772000 in data 18.02.2016, già in primo grado. Ciò implica che aveva avuto già conoscenza del debito CP_1 contestatogli e, conseguentemente, avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione della menzionata cartella di pagamento.
In secondo luogo, anche a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della cartella, in ogni caso, difetterebbe il requisito dell'interesse ad agire non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sulla scorta del materiale probatorio depositato in atti, risulta, infatti, che l'opponente-appellato non abbia provveduto nel corso del giudizio (e neppure in sede appello, essendo rimasto contumace) ad allegare la prova circa la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzate dal legislatore.
Ciò posto, si rammenta, inoltre, che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, giacché l'interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7933/2024 del 1.06.2022, pubblicata il 12.07.2024, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 2.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7933/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. Maurizio Martorelli, con studio in Napoli alla via Bisignano n. 68 presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
E
) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del Prefetto p.t Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e Parte_1 della , proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_2 CP_1
l'estratto di ruolo dal quale si evince l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820150035264772000, relativa a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, irrogate nell'anno 2014.
L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, vantato dall'ente riscossore;
2) l'omessa notifica del titolo, della cartella e di qualsivoglia atto recettizio;
3) la condanna dei convenuti alle spese di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda proposta Parte_1 dall'attore, sostenendo: 1) l'inammissibilità della domanda attorea, avente ad oggetto l'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
2) la nullità dell'atto di citazione;
3) la regolarità della notifica della cartella esattoriale e, dunque, la mancata impugnazione del suddetto atto;
4) l'infondatezza della pretesa nel merito, stante la mancata estinzione del credito per prescrizione.
Con la sentenza n. 7933/2024 del 1.06.2022, pubblicata il 12.07.2024, il Giudice di pace del
Tribunale di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza n. 7933/2024, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiarava: 1) ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo;
2) prescritto il diritto di credito.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, e la non si CP_1 Controparte_2 costituivano, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Prima di esaminare l'atto di appello va fatta una precisazione in ordine alla possibilie nullità dell'atto citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, atteso che in citazione è indicata quale udienza di comparizione la data del 15.04.2024 , palesemente erronea attesa la notifica telematica dell'atto di appello avvenuta in data 18.12.2024.
Orbene al riguardo va evidenziato che non sempre è nulla la citazione in caso di errata indicazione della data dell'udienza (Cass., sez. VI, Ord., 18 gennaio 2021, n. 709)
La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione si verifica solo nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o quando, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare. Fuori di detti casi la citazione deve essere considerata valida.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra citata.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l'errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto usando l'ordinaria diligenza può accorgersi dell'errore, allora non va dichiarata la nullità della citazione. Nel caso di specie l'errore era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nella indicazione dell'anno (15.4.2024), anzichè 15.4.2025) facilmente riconoscibile a fronte di una notifica avvenuta in data 18.12.2024.
La nullità della notifica non si può concretizzare ogni qualvolta l'errore, così grossolano nella sua intrinsecità, possa essere immediatamente riconoscibile.
Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha evidenziato come l'indicazione della data dell'udienza, precedente alla data della notifica ( fattispecie che ricorre nel caso in esame) sia da ritenersi palesemente errata e comporti il fatto che il soggetto citato in giudizio debba attivarsi per conoscere la data della stessa, verificandola grazie al numero di ruolo, se già presente, oppure prendendo contatti con il legale che ha predisposto la notifica.
Deve quindi prevalere il dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c che impone un atteggiamento corretto delle parti e dei loro difensori.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, sembra opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Sul punto, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è stato ondivago, conducendo ad un intervento, prima, del legislatore e, poi, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L'estratto di ruolo, infatti, è un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell'interessato, contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta. Pertanto, l'atto in questione non è, di regola, autonomamente impugnabile sia perché non rientra nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 sia perché è un atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), non comportando alcuna utilità l'eliminazione dello stesso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Tuttavia, in una prima fase, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile, sebbene con esclusivo riferimento al proprio contenuto, ossia al ruolo e alla cartella esattoriale, laddove quest'ultima non fosse stata validamente notificata dall'ente riscossore.
In questa eventualità, il rimedio in esame, infatti, era considerato necessario per far fronte allo stato di incertezza giuridica circa l'esistenza di carichi pendenti, in considerazione della prassi consolidatasi per cui i contribuenti erano soliti scoprire dell'esistenza di oneri tributari solo nel momento in cui facevano richiesta all'agente per la riscossione dell'estratto di ruolo, con l'intento di conoscere la propria posizione debitoria verso l'erario. Difatti, la Corte di Cassazione sosteneva che l'invalidità della notifica della cartella esattoriale: “impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori”. In conseguenza di ciò si ammetteva l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo, mediante la quale il contribuente aveva la facoltà di recuperare la tutela che gli era stata, di fatto, preclusa dal difetto di notificazione della cartella di pagamento. In tal senso, la Corte giungeva ad ammettere l'impugnazione dell'atto impositivo per il tramite dell'estratto di ruolo (Cass. Sez. Un. n.
19704 del 2015).
All'opposto, la giurisprudenza ha sostenuto che vi era carenza di interesse ad agire quando l'impugnazione dell'estratto di ruolo era proposta nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento, in quanto il debitore non poteva lamentarsi dello stato di incertezza circa la propria posizione debitoria, essendo stato posto correttamente a conoscenza dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti. In tal caso, dunque, non si riscontravano le condizioni che giustificavano una tutela recuperatoria in favore del contribuente, il quale pur avendo avuto conoscenza del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non aveva proposto regolare opposizione alla cartella nei termini previsti dalla legge. (Cass. n. 22946 del 2016).
In sintesi, la regolare notifica della cartella comportava, ad avviso della Corte, il venir meno dell'esigenza che si voleva soddisfare consentendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul tema, invero, ha significativamente inciso il recente intervento del legislatore. Con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del
DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, è stato introdotto il comma 4- bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova disciplina normativa ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento a specifiche condizioni. In primo luogo, come già affermato dalla giurisprudenza previgente, è necessario che la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata. La norma sembra, quindi, confermare che l'azione in questione sia, in ogni caso, finalizzata a superare lo stato di incertezza circa la posizione debitoria, in assenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile. Il legislatore, dunque, ha voluto consentire al privato di recuperare un rimedio, preclusogli dalla mancata notifica della cartella esattoriale.
Peraltro, la nuova disciplina normativa ammette che la cartella invalidamente notificata sia impugnabile attraverso l'estratto ruolo solo in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
Pa
2) blocco di pagamenti da parte della
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Sul tema, è intervenuta anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez.
Un., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022). Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022).
In sintesi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la nuova disciplina normativa si applica anche ai processi pendenti in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Tanto premesso, nel caso in esame, si ritiene che non sussista l'interesse ad agire dell'opponente- appellato all'impugnazione dell'estratto di ruolo. In primo luogo, l'odierna appellante ha dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento n., 02820150035264772000 in data 18.02.2016, già in primo grado. Ciò implica che aveva avuto già conoscenza del debito CP_1 contestatogli e, conseguentemente, avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione della menzionata cartella di pagamento.
In secondo luogo, anche a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della cartella, in ogni caso, difetterebbe il requisito dell'interesse ad agire non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sulla scorta del materiale probatorio depositato in atti, risulta, infatti, che l'opponente-appellato non abbia provveduto nel corso del giudizio (e neppure in sede appello, essendo rimasto contumace) ad allegare la prova circa la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzate dal legislatore.
Ciò posto, si rammenta, inoltre, che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, giacché l'interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7933/2024 del 1.06.2022, pubblicata il 12.07.2024, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 2.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo