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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore
- dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 274/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
14/02/1944, ed , C.F._1 Parte_2
c.f. nata a [...] il C.F._2
9.3.1945, rapp.ti e difesi dall'avv. MADDOCCO FRANCESCO appellanti
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, C.F.
[...]
, rapp.to e difeso dall'avv. DI PIETRO GIUSEPPE P.IVA_1
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 385/2021 del 10/09/2021, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione spedita per la notifica il 5.04.2023 Parte_1
e riassumevano -davanti a questa
[...] Parte_2
Corte in sede di rinvio- il giudizio d'appello, conclusosi con sentenza n. 385/21, cassata con ordinanza della Suprema Corte n.
1370/23 del 18.1.23.
Si costituiva il Condominio.
Con ordinanza del 10.12.2024, in esito a trattazione scritta, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
1. La Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame contro la sentenza n. 2428/2018 del Tribunale di Messina, che aveva respinto l'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da Parte_1
e , volta all'annullamento della
[...] Parte_2 deliberazione assembleare del Controparte_1 dell'8 agosto 2015, viziata dal mancato inserimento -nel rendiconto approvato dall'assemblea- della somma di € 3.052,89 spettante a credito ai condomini e in forza Parte_1 Parte_2 di sentenza resa nel 2013 dallo stesso Tribunale di Messina.
Gli attori, poi appellanti, avevano anche richiesto che venisse dichiarata la compensazione tra i reciproci crediti.
La Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, ha affermato che non sussistesse la invocata nullità o annullabilità della delibera de qua -per mancata appostazione nel rendiconto del debito verso i condomini risultante da una sentenza di condanna- trattandosi di
2 decisione discrezionale dell'assemblea che il giudice non può sindacare.
2. ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 ricorso per la cassazione di tale sentenza, con tre motivi:
-con il primo motivo hanno denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1135 c.c., 1137 c.c. e 388 c.p., assumendo che, nel caso di specie, non si trattasse di una scelta gestoria rimessa all'assemblea, quanto dell'inserimento in bilancio di un credito certo, liquido ed esigibile dei condomini Parte_3
, indicato dalla sentenza n. 1875/13 del Tribunale di
[...]
Messina, passata in giudicato.
- con il secondo motivo hanno lamentato violazione o falsa applicazione dell'art. 1243 c.c.;
- con il terzo motivo di ricorso hanno dedotto violazione o falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quanto alla liquidazione delle spese di lite.
3. Con l'ordinanza di rinvio la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, argomentando che: la deliberazione dell'assemblea condominiale, che approva il rendiconto annuale dell'amministratore, può essere impugnata dai condomini solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo rimettere in discussione i provvedimenti della maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera;
il rendiconto, poi, deve contenere "le voci di entrata e di uscita", nonché "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ", con indicazione -nella nota CP_1 sintetica esplicativa della gestione- "anche dei rapporti in corso e
3 delle questioni pendenti", avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale;
per la validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale, occorre -comunque- che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione;
sebbene, gli artt.
1130 n. 10 e 1130 bis c.c. contemplino unicamente il “rendiconto condominiale annuale della gestione”, senza distinguere una gestione “ordinaria” da una gestione “straordinaria”, tuttavia le quote stabilite (e i costi sostenuti) per l'eventuale manutenzione straordinaria vanno annotate nel registro di contabilità, il cui saldo si riflette nella situazione patrimoniale e viene riportato nel rendiconto annuale di esercizio, (non essendo legittima la loro annotazione in un separato documento contabile, non assistito dai criteri di formazione stabiliti per il rendiconto dall'art. 1130 bis c.c.) con riguardo al quale i condomini vengano chiamati a votare
-come avvenuto nella specie- se siano, o meno, “d'accordo ad eventuali storni e compensazioni”.
In esito a tali argomentazioni ha enunciato il seguente principio:“qualora il rendiconto approvato dall'assemblea non riporti un debito del verso un condomino derivante CP_1 da sentenza esecutiva, si verifica un'obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del CP_1 stesso e deve perciò riconoscersi l'interesse del ad CP_1 agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria
4 adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all'art. 1130 bis c.c.”.
Questa Corte, dando applicazione al superiore principio di diritto deve accogliere l'appello dei condomini e Pt_4 Parte_2 con cui hanno lamentato l'illegittimità della delibera dell'8.8.2015 di approvazione del rendiconto gestione straordinaria, atteso che nel suddetto rendiconto manca l'annotazione -tra i debiti del condominio- dell'importo di €
3.052,89 dovuto ai condomini appellanti a titolo di spese legali, liquidate in loro favore in un separato giudizio che li ha visti vittoriosi nei confronti del medesimo condominio.
E' appena il caso di aggiungere qui che le doglianze del
, secondo cui il verbale dell'8.8.2015 addirittura non CP_1 conterrebbe alcuna deliberazione di approvazione del rendiconto, restano superate dal giudicato implicito formatosi sul punto;
né questa Corte può discostarsi dal principio fissato dalla
Cassazione, che -nelle sue argomentazioni- mostra di aver dato per scontata la deliberazione (che di fatto vi è stata, considerato che i condomini, opponendosi alla compensazione hanno approvato il rendiconto così come era, tanto che non risulta essere stata rinviata ad altra seduta la discussione del punto in questione).
L'annullamento della delibera per la violazione dei principi che regolano il rendiconto assorbe in sé ogni doglianza ulteriore.
Resta da esaminare la domanda già avanzata sin dal primo grado, con la quale gli opponenti hanno chiesto la condanna del
5 all'inserimento in bilancio del loro credito agli CP_1 effetti della compensazione.
In merito non può non considerarsi che difetta un interesse a tale pronuncia, ove si osservi che la Suprema Corte ha fissato il principio per il quale il credito dei condomini Parte_3
va iscritto in bilancio, iscrizione senza la quale
[...] qualsiasi altra delibera di approvazione del rendiconto sarebbe viziata. Di fatto, poi, la compensazione opera automaticamente, trattandosi di un dare/avere nascente dallo stesso rapporto, che consegue alla contestuale iscrizione di debiti e crediti.
Infine, vanno restituite agli stessi le somme versate in pagamento delle spese legali di cui alle sentenze di primo e secondo grado, che risultano corrisposte (come da bonifici in atti).
Agli appellanti spettano le spese di tutti i gradi, che si liquidano applicando i minimi dello scaglione di valore fino ad € 5.200.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2428/2018 del Tribunale di Messina, nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare del “ CP_1 CP_1
:
[...]
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) annulla la delibera dell'8.8.2015 nella parte in cui approva il rendiconto (punto n. 6 dell'o.d.g) della gestione straordinaria;
b) condanna il al CP_1 pagamento -in favore degli attori- delle spese di lite, che
6 liquida in complessivi € 1.054,00, di cui € 139,00 per spese ed € 915,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Condanna il a restituire ai CP_1 Parte_3
la somma di € 8.492,07 corrisposta dagli stessi
[...]
a titolo di spese legali, poste a loro carico nei giudizi di primo e secondo grado;
- Condanna il al pagamento in favore dei CP_1
delle spese del giudizio di appello, Parte_5 di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida, quanto all'appello in € 1.702,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.577,00 per compensi, quanto alla cassazione in €
1.064,00 di cui € 125,00 per spese ed € 939,00 per compensi, e quanto al giudizio di rinvio in € 1.583,00 di cui € 125 per spese ed € 1458,00 per compensi, il tutto oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali in ragione del
15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore
- dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 274/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
14/02/1944, ed , C.F._1 Parte_2
c.f. nata a [...] il C.F._2
9.3.1945, rapp.ti e difesi dall'avv. MADDOCCO FRANCESCO appellanti
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, C.F.
[...]
, rapp.to e difeso dall'avv. DI PIETRO GIUSEPPE P.IVA_1
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 385/2021 del 10/09/2021, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione spedita per la notifica il 5.04.2023 Parte_1
e riassumevano -davanti a questa
[...] Parte_2
Corte in sede di rinvio- il giudizio d'appello, conclusosi con sentenza n. 385/21, cassata con ordinanza della Suprema Corte n.
1370/23 del 18.1.23.
Si costituiva il Condominio.
Con ordinanza del 10.12.2024, in esito a trattazione scritta, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
1. La Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame contro la sentenza n. 2428/2018 del Tribunale di Messina, che aveva respinto l'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da Parte_1
e , volta all'annullamento della
[...] Parte_2 deliberazione assembleare del Controparte_1 dell'8 agosto 2015, viziata dal mancato inserimento -nel rendiconto approvato dall'assemblea- della somma di € 3.052,89 spettante a credito ai condomini e in forza Parte_1 Parte_2 di sentenza resa nel 2013 dallo stesso Tribunale di Messina.
Gli attori, poi appellanti, avevano anche richiesto che venisse dichiarata la compensazione tra i reciproci crediti.
La Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, ha affermato che non sussistesse la invocata nullità o annullabilità della delibera de qua -per mancata appostazione nel rendiconto del debito verso i condomini risultante da una sentenza di condanna- trattandosi di
2 decisione discrezionale dell'assemblea che il giudice non può sindacare.
2. ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 ricorso per la cassazione di tale sentenza, con tre motivi:
-con il primo motivo hanno denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1135 c.c., 1137 c.c. e 388 c.p., assumendo che, nel caso di specie, non si trattasse di una scelta gestoria rimessa all'assemblea, quanto dell'inserimento in bilancio di un credito certo, liquido ed esigibile dei condomini Parte_3
, indicato dalla sentenza n. 1875/13 del Tribunale di
[...]
Messina, passata in giudicato.
- con il secondo motivo hanno lamentato violazione o falsa applicazione dell'art. 1243 c.c.;
- con il terzo motivo di ricorso hanno dedotto violazione o falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quanto alla liquidazione delle spese di lite.
3. Con l'ordinanza di rinvio la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, argomentando che: la deliberazione dell'assemblea condominiale, che approva il rendiconto annuale dell'amministratore, può essere impugnata dai condomini solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo rimettere in discussione i provvedimenti della maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera;
il rendiconto, poi, deve contenere "le voci di entrata e di uscita", nonché "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ", con indicazione -nella nota CP_1 sintetica esplicativa della gestione- "anche dei rapporti in corso e
3 delle questioni pendenti", avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale;
per la validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale, occorre -comunque- che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione;
sebbene, gli artt.
1130 n. 10 e 1130 bis c.c. contemplino unicamente il “rendiconto condominiale annuale della gestione”, senza distinguere una gestione “ordinaria” da una gestione “straordinaria”, tuttavia le quote stabilite (e i costi sostenuti) per l'eventuale manutenzione straordinaria vanno annotate nel registro di contabilità, il cui saldo si riflette nella situazione patrimoniale e viene riportato nel rendiconto annuale di esercizio, (non essendo legittima la loro annotazione in un separato documento contabile, non assistito dai criteri di formazione stabiliti per il rendiconto dall'art. 1130 bis c.c.) con riguardo al quale i condomini vengano chiamati a votare
-come avvenuto nella specie- se siano, o meno, “d'accordo ad eventuali storni e compensazioni”.
In esito a tali argomentazioni ha enunciato il seguente principio:“qualora il rendiconto approvato dall'assemblea non riporti un debito del verso un condomino derivante CP_1 da sentenza esecutiva, si verifica un'obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del CP_1 stesso e deve perciò riconoscersi l'interesse del ad CP_1 agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria
4 adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all'art. 1130 bis c.c.”.
Questa Corte, dando applicazione al superiore principio di diritto deve accogliere l'appello dei condomini e Pt_4 Parte_2 con cui hanno lamentato l'illegittimità della delibera dell'8.8.2015 di approvazione del rendiconto gestione straordinaria, atteso che nel suddetto rendiconto manca l'annotazione -tra i debiti del condominio- dell'importo di €
3.052,89 dovuto ai condomini appellanti a titolo di spese legali, liquidate in loro favore in un separato giudizio che li ha visti vittoriosi nei confronti del medesimo condominio.
E' appena il caso di aggiungere qui che le doglianze del
, secondo cui il verbale dell'8.8.2015 addirittura non CP_1 conterrebbe alcuna deliberazione di approvazione del rendiconto, restano superate dal giudicato implicito formatosi sul punto;
né questa Corte può discostarsi dal principio fissato dalla
Cassazione, che -nelle sue argomentazioni- mostra di aver dato per scontata la deliberazione (che di fatto vi è stata, considerato che i condomini, opponendosi alla compensazione hanno approvato il rendiconto così come era, tanto che non risulta essere stata rinviata ad altra seduta la discussione del punto in questione).
L'annullamento della delibera per la violazione dei principi che regolano il rendiconto assorbe in sé ogni doglianza ulteriore.
Resta da esaminare la domanda già avanzata sin dal primo grado, con la quale gli opponenti hanno chiesto la condanna del
5 all'inserimento in bilancio del loro credito agli CP_1 effetti della compensazione.
In merito non può non considerarsi che difetta un interesse a tale pronuncia, ove si osservi che la Suprema Corte ha fissato il principio per il quale il credito dei condomini Parte_3
va iscritto in bilancio, iscrizione senza la quale
[...] qualsiasi altra delibera di approvazione del rendiconto sarebbe viziata. Di fatto, poi, la compensazione opera automaticamente, trattandosi di un dare/avere nascente dallo stesso rapporto, che consegue alla contestuale iscrizione di debiti e crediti.
Infine, vanno restituite agli stessi le somme versate in pagamento delle spese legali di cui alle sentenze di primo e secondo grado, che risultano corrisposte (come da bonifici in atti).
Agli appellanti spettano le spese di tutti i gradi, che si liquidano applicando i minimi dello scaglione di valore fino ad € 5.200.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2428/2018 del Tribunale di Messina, nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare del “ CP_1 CP_1
:
[...]
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) annulla la delibera dell'8.8.2015 nella parte in cui approva il rendiconto (punto n. 6 dell'o.d.g) della gestione straordinaria;
b) condanna il al CP_1 pagamento -in favore degli attori- delle spese di lite, che
6 liquida in complessivi € 1.054,00, di cui € 139,00 per spese ed € 915,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Condanna il a restituire ai CP_1 Parte_3
la somma di € 8.492,07 corrisposta dagli stessi
[...]
a titolo di spese legali, poste a loro carico nei giudizi di primo e secondo grado;
- Condanna il al pagamento in favore dei CP_1
delle spese del giudizio di appello, Parte_5 di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida, quanto all'appello in € 1.702,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.577,00 per compensi, quanto alla cassazione in €
1.064,00 di cui € 125,00 per spese ed € 939,00 per compensi, e quanto al giudizio di rinvio in € 1.583,00 di cui € 125 per spese ed € 1458,00 per compensi, il tutto oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali in ragione del
15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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