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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott. Silvia Migliori Giudice dott. Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15012/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 57 40026 IMOLA presso il difensore avv. REGOLI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), già contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso, essendo l'unica domanda formulata quella relativa al vincolo matrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 (nata a [...], BO, il Parte_1 19.02.1992) ricorreva contro (nato a [...], Marocco, il 28.02.1999) per CP_1 chiedere la separazione personale e lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Imola (BO), in data 05.12.2018 – atto n. 254, Parte II, Serie C, anno 2018.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1929/2024 pubblicata il 01.07.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo la remissione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
Nel corso del procedimento è stata dichiarata – già in sede di separazione – la contumacia del convenuto, alla luce della sua irreperibilità e della regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc.
All'udienza del 05.06.2025 (prima udienza di divorzio) veniva sentita personalmente la ricorrente e il suo avvocato insisteva nella richiesta di sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1929/2024 pubblicata il 01.07.2024 ed è trascorso più di un anno dalla udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (28.05.2024) senza che le stesse si siano riappacificate o sia ripresa la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per irreperibilità del destinatario (contumace).
La ricorrente, sentita personalmente, inoltre, ha riferito di non avere notizie del marito da due anni almeno e di non sapere nulla sul suo conto, ovvero “non ho più avuto sue notizie. Non saprei dire dove si trova. Sono ormai quasi due anni che non ci sentiamo. Io glielo avevo detto, ma da allora lui non ha detto proprio nulla.” (dichiarazioni rese a verbale del 05.06.2025).
Non può, pertanto, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], BO, il 19.02.1992) Parte_1
e
(nato a [...], Marocco, il 28.02.1999) CP_1
Unitisi in matrimonio a Imola (BO), in data 05.12.2018 – atto n. 254, Parte II, Serie C, anno 2018.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025. pagina 2 di 3 Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott. Silvia Migliori Giudice dott. Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15012/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 57 40026 IMOLA presso il difensore avv. REGOLI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), già contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso, essendo l'unica domanda formulata quella relativa al vincolo matrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 (nata a [...], BO, il Parte_1 19.02.1992) ricorreva contro (nato a [...], Marocco, il 28.02.1999) per CP_1 chiedere la separazione personale e lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Imola (BO), in data 05.12.2018 – atto n. 254, Parte II, Serie C, anno 2018.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1929/2024 pubblicata il 01.07.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo la remissione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
Nel corso del procedimento è stata dichiarata – già in sede di separazione – la contumacia del convenuto, alla luce della sua irreperibilità e della regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc.
All'udienza del 05.06.2025 (prima udienza di divorzio) veniva sentita personalmente la ricorrente e il suo avvocato insisteva nella richiesta di sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1929/2024 pubblicata il 01.07.2024 ed è trascorso più di un anno dalla udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (28.05.2024) senza che le stesse si siano riappacificate o sia ripresa la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per irreperibilità del destinatario (contumace).
La ricorrente, sentita personalmente, inoltre, ha riferito di non avere notizie del marito da due anni almeno e di non sapere nulla sul suo conto, ovvero “non ho più avuto sue notizie. Non saprei dire dove si trova. Sono ormai quasi due anni che non ci sentiamo. Io glielo avevo detto, ma da allora lui non ha detto proprio nulla.” (dichiarazioni rese a verbale del 05.06.2025).
Non può, pertanto, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], BO, il 19.02.1992) Parte_1
e
(nato a [...], Marocco, il 28.02.1999) CP_1
Unitisi in matrimonio a Imola (BO), in data 05.12.2018 – atto n. 254, Parte II, Serie C, anno 2018.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025. pagina 2 di 3 Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
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