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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1420/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200004798856 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata a mezzo racc. a/r il 6.2.2024, emessa all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972 della dichiarazione
Mod.UNICO/2016 per l'anno 2015.
Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per i seguenti motivi: 1) inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione;
2) difetto di motivazione con riferimento al conteggio degli interessi di mora;
3) intervenuta decadenza dal potere impositivo per la tardiva iscrizione al ruolo, effettuata oltre il III anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Eccepiva l'applicabilità della sospensione del termine di decadenza ex art. 25 co. 1 DPR
602/73 a seguito della normativa volta a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (decreto c.d. Cura Italia e successive mod. ed integrazioni) ed il difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative alla fase antecedente alla trasmissione del ruolo, ricevuto dall'A.F. nell'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
L'atto impugnato è stato emesso a seguito di controllo automatizzato, a seguito di liquidazione del Modello
Unico/2016, con recupero di omessi versamenti per € 3.799,87, comprensivi di interessi e sanzioni.
In punto di diritto, giova ricordare come in tema di controllo automatizzato la giurisprudenza di legittimità afferma come l'avviso bonario è richiesto soltanto qualora emergano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tali incertezza non ricorrono in caso di omessi o tardivi versamenti, come avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. 2017/22383 e molte altre).
A tanto, giova aggiungere che l'accertamento automatizzato consiste in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni ed sono finalizzati alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti.
Dopo che i contribuenti hanno trasmesso al fisco la propria Dichiarazione dei Redditi, l'Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare i controlli sulle stesse.
In particolare, i c.d. “controlli automatizzati” sono controlli che non riguardano una specifica attività di accertamento nei confronti del contribuente, ma controlli che vengono effettuati mediante incrocio dei dati presenti nelle dichiarazioni con quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria , nonché tramite mera verifica della correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione, quali la tempestività dei versamenti, l'utilizzo corretto dei crediti di imposta, la corrispondenza tra gli importi dichiarati e quelli versati.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i termini degli obblighi di invio dell'avviso bonario a pena di nullità anche nelle ipotesi di liquidazione della dichiarazione ex artt. 36 bis DPR 600/1973 o 54 bis DPR
633/1972. La Corte di Cassazione afferma che “il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto < su aspetti rilevanti della dichiarazione”> (v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente
25 maggio 2012, n. 8342). Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (cfr. Cass. sentenza n. 5394 del 18.03.2016).
Ha pregio il motivo di ricorso relativo alla decadenza dal potere di accertamento per la tardiva iscrizione al ruolo. Trova, infatti, applicazione l'art. 25 co. 1 lett. a) DPR 602/1973, secondo cui il concessionario notifica la cartella e provvede all'iscrizione al ruolo entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in esame, tale termine di decadenza scadeva in data 31.12.2019.
Poi, va rilevato come non può trovare applicazione la normativa emergenziale connessa al COVI-19, atteso che il primo decreto che ha prorogato i termini di decadenza in lite è stato emesso nel marzo del 2020
(Decreto c.d. Cura Italia n. 18/2020), allorquando il termine era già scaduto.
Anche l'art. 1 co. 158 della legge 197/2022 ha disposto una proroga di n. 12 mesi del termine di decadenza di cui all'art. 25 cit., ma è applicabile solo alle dichiarazioni presentate, a differenza di quella in esame, nel
2020.
Dunque, poiché la dichiarazione è stata presentata nel 2016 e la cartella notificata il 13.6.22, è maturata l'eccepita decadenza.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese vengono compensate attesa la complessità della questione di decadenza trattata alla luce della normativa emergenziale richiamata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1420/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200004798856 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata a mezzo racc. a/r il 6.2.2024, emessa all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972 della dichiarazione
Mod.UNICO/2016 per l'anno 2015.
Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per i seguenti motivi: 1) inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione;
2) difetto di motivazione con riferimento al conteggio degli interessi di mora;
3) intervenuta decadenza dal potere impositivo per la tardiva iscrizione al ruolo, effettuata oltre il III anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Eccepiva l'applicabilità della sospensione del termine di decadenza ex art. 25 co. 1 DPR
602/73 a seguito della normativa volta a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (decreto c.d. Cura Italia e successive mod. ed integrazioni) ed il difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative alla fase antecedente alla trasmissione del ruolo, ricevuto dall'A.F. nell'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
L'atto impugnato è stato emesso a seguito di controllo automatizzato, a seguito di liquidazione del Modello
Unico/2016, con recupero di omessi versamenti per € 3.799,87, comprensivi di interessi e sanzioni.
In punto di diritto, giova ricordare come in tema di controllo automatizzato la giurisprudenza di legittimità afferma come l'avviso bonario è richiesto soltanto qualora emergano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tali incertezza non ricorrono in caso di omessi o tardivi versamenti, come avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. 2017/22383 e molte altre).
A tanto, giova aggiungere che l'accertamento automatizzato consiste in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni ed sono finalizzati alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti.
Dopo che i contribuenti hanno trasmesso al fisco la propria Dichiarazione dei Redditi, l'Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare i controlli sulle stesse.
In particolare, i c.d. “controlli automatizzati” sono controlli che non riguardano una specifica attività di accertamento nei confronti del contribuente, ma controlli che vengono effettuati mediante incrocio dei dati presenti nelle dichiarazioni con quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria , nonché tramite mera verifica della correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione, quali la tempestività dei versamenti, l'utilizzo corretto dei crediti di imposta, la corrispondenza tra gli importi dichiarati e quelli versati.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i termini degli obblighi di invio dell'avviso bonario a pena di nullità anche nelle ipotesi di liquidazione della dichiarazione ex artt. 36 bis DPR 600/1973 o 54 bis DPR
633/1972. La Corte di Cassazione afferma che “il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto < su aspetti rilevanti della dichiarazione”> (v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente
25 maggio 2012, n. 8342). Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (cfr. Cass. sentenza n. 5394 del 18.03.2016).
Ha pregio il motivo di ricorso relativo alla decadenza dal potere di accertamento per la tardiva iscrizione al ruolo. Trova, infatti, applicazione l'art. 25 co. 1 lett. a) DPR 602/1973, secondo cui il concessionario notifica la cartella e provvede all'iscrizione al ruolo entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in esame, tale termine di decadenza scadeva in data 31.12.2019.
Poi, va rilevato come non può trovare applicazione la normativa emergenziale connessa al COVI-19, atteso che il primo decreto che ha prorogato i termini di decadenza in lite è stato emesso nel marzo del 2020
(Decreto c.d. Cura Italia n. 18/2020), allorquando il termine era già scaduto.
Anche l'art. 1 co. 158 della legge 197/2022 ha disposto una proroga di n. 12 mesi del termine di decadenza di cui all'art. 25 cit., ma è applicabile solo alle dichiarazioni presentate, a differenza di quella in esame, nel
2020.
Dunque, poiché la dichiarazione è stata presentata nel 2016 e la cartella notificata il 13.6.22, è maturata l'eccepita decadenza.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese vengono compensate attesa la complessità della questione di decadenza trattata alla luce della normativa emergenziale richiamata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.