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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/11/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2060 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 31.10.2024 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.12 presso lo studio e avv.to Anna Raimonda D'Ignazio che, unitamente all'avv.to Cristina Parola, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Arma di Taggia, Via Magellano n.6/A presso lo studio dell'avv.to Raffaele Vairo che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 29.11.2023 chiedeva modificarsi quanto disposto dal Parte_1
Tribunale di Imperia con decreto in data 14.7.2020 (n.505/19 V.G.) nel senso di rideterminarsi il regime di visite del figlio minore (6 anni, essendo nato il Per_1
16.6.2018) anche a seguito delle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti di cui si chiedeva immediata attivazione a supporto del nucleo famigliare.
Si costituiva ritualmente in giudizio che – con propria comparsa – non CP_1 si opponeva pregiudizialmente alla richiesta di controparte, manifestando disponibilità alla modifica del regime di visite padre/figlio in precedenza concordato.
Attivati dal Tribunale con provvedimento in data 10.7.2024 i Servizi territorialmente competenti, le parti raggiungevano tra loro un accordo in corso di causa.
Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano di fatto formalizzato un accordo medio tempore raggiunto con il quale esse pervengono alla soluzione delle problematiche riguardanti il figlio minore delineando un regime Per_1 di visite che appare rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Imperia con decreto in data
14.7.2020 (n.505/19 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) sostituisce quanto stabilito al punto 2) del dispositivo del predetto decreto con il seguente: “il padre, tenuto conto delle particolarità del proprio lavoro (ufficiale marittimo), salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nei periodi in cui non sarà imbarcato, a partire dal fine settimana del 26.7.2024 potrà tenere con sé il figlio minore per un weekend ogni tre (nel senso di un weekend trascorso con Per_1 lui ed i due successivi con la madre), dal venerdì pomeriggio al termine della scuola estiva, fino alla domenica sera. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, dal martedì fino al giovedì sera alle ore 20.00 (con due pernottamenti) nonché nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza il lunedì fino al martedì sera alle ore 20.00
(con un pernottamento). Inoltre, nelle presenti vacanze estive 2024 potrà tenerlo con sé nel mese di agosto per un periodo di 5 giorni consecutivi, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo;
prevedendosi, altresì, che durante i periodi di
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
navigazione e quelli in cui sarà impegnato nei corsi di aggiornamento a terra, potrà avere con il figlio minore – con frequenza anche giornaliera - Per_1 contatti telefonici e/o in videochiamata, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino e dei suoi ritmi di vita. Il figlio minore, nelle vacanze natalizie ed ove il padre non sia imbarcato, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; precisandosi altresì che, ove il padre fosse invece imbarcato, il figlio minore trascorrerà gli interi periodi di vacanza unitamente alla madre, la quale però garantirà in tal caso al bambino il diritto di trascorrere con la famiglia paterna almeno due giornate nel periodo natalizio e due in quello Pasquale, da concordarsi tra i genitori rispettivamente entro il 10 di dicembre e la domenica precedente alla Pasqua di ogni anno. Entrambi i genitori, infine, nelle vacanze estive, a partire da quelle dell'anno 2025, terranno con sé il figlio minore per un periodo di 20 giorni (anche Per_1 da suddividersi in due periodi di eguale durata), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d'estate e nei giorni di competenza paterna il bambino potrà astenersi dal frequentare il centro ricreativo, ciò per consentirgli di consolidare il rapporto con il genitore non convivente e di recuperare, in qualche modo, i periodi non goduti durante i lunghi mesi di navigazione dello stesso”; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna conoscenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo.
Così deciso in Imperia, il 29.11.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2060 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 31.10.2024 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.12 presso lo studio e avv.to Anna Raimonda D'Ignazio che, unitamente all'avv.to Cristina Parola, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Arma di Taggia, Via Magellano n.6/A presso lo studio dell'avv.to Raffaele Vairo che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 29.11.2023 chiedeva modificarsi quanto disposto dal Parte_1
Tribunale di Imperia con decreto in data 14.7.2020 (n.505/19 V.G.) nel senso di rideterminarsi il regime di visite del figlio minore (6 anni, essendo nato il Per_1
16.6.2018) anche a seguito delle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti di cui si chiedeva immediata attivazione a supporto del nucleo famigliare.
Si costituiva ritualmente in giudizio che – con propria comparsa – non CP_1 si opponeva pregiudizialmente alla richiesta di controparte, manifestando disponibilità alla modifica del regime di visite padre/figlio in precedenza concordato.
Attivati dal Tribunale con provvedimento in data 10.7.2024 i Servizi territorialmente competenti, le parti raggiungevano tra loro un accordo in corso di causa.
Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano di fatto formalizzato un accordo medio tempore raggiunto con il quale esse pervengono alla soluzione delle problematiche riguardanti il figlio minore delineando un regime Per_1 di visite che appare rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Imperia con decreto in data
14.7.2020 (n.505/19 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) sostituisce quanto stabilito al punto 2) del dispositivo del predetto decreto con il seguente: “il padre, tenuto conto delle particolarità del proprio lavoro (ufficiale marittimo), salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nei periodi in cui non sarà imbarcato, a partire dal fine settimana del 26.7.2024 potrà tenere con sé il figlio minore per un weekend ogni tre (nel senso di un weekend trascorso con Per_1 lui ed i due successivi con la madre), dal venerdì pomeriggio al termine della scuola estiva, fino alla domenica sera. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, dal martedì fino al giovedì sera alle ore 20.00 (con due pernottamenti) nonché nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza il lunedì fino al martedì sera alle ore 20.00
(con un pernottamento). Inoltre, nelle presenti vacanze estive 2024 potrà tenerlo con sé nel mese di agosto per un periodo di 5 giorni consecutivi, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo;
prevedendosi, altresì, che durante i periodi di
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
navigazione e quelli in cui sarà impegnato nei corsi di aggiornamento a terra, potrà avere con il figlio minore – con frequenza anche giornaliera - Per_1 contatti telefonici e/o in videochiamata, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino e dei suoi ritmi di vita. Il figlio minore, nelle vacanze natalizie ed ove il padre non sia imbarcato, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; precisandosi altresì che, ove il padre fosse invece imbarcato, il figlio minore trascorrerà gli interi periodi di vacanza unitamente alla madre, la quale però garantirà in tal caso al bambino il diritto di trascorrere con la famiglia paterna almeno due giornate nel periodo natalizio e due in quello Pasquale, da concordarsi tra i genitori rispettivamente entro il 10 di dicembre e la domenica precedente alla Pasqua di ogni anno. Entrambi i genitori, infine, nelle vacanze estive, a partire da quelle dell'anno 2025, terranno con sé il figlio minore per un periodo di 20 giorni (anche Per_1 da suddividersi in due periodi di eguale durata), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d'estate e nei giorni di competenza paterna il bambino potrà astenersi dal frequentare il centro ricreativo, ciò per consentirgli di consolidare il rapporto con il genitore non convivente e di recuperare, in qualche modo, i periodi non goduti durante i lunghi mesi di navigazione dello stesso”; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna conoscenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo.
Così deciso in Imperia, il 29.11.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3