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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6042 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi;
appellante
e
(P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Calfa Teresa;
P.IVA_1
appellata
avverso sentenza Tribunale di Rieti n. 559, pubblicata il 26.11.2024 oggetto azione revocatoria ordinaria
1
proponeva appello nei confronti dell' Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 559/2024 con la quale il Giudice di
[...] prime cure ha accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice ordinario, ritenendo che la controversia dovesse essere radicata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Rieti.
Condannava, altresì, al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dell' . Controparte_1
Con atto di appello, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
Resisteva l' , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 23/04/2025 nessuno è comparso per la parte appellante.
Alla successiva udienza del 9/10/2024, di cui è stata data rituale comunicazione ai difensori costituiti, nessuno è comparso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
L'appello è improcedibile.
Come sopra anticipato, nella presente causa nessuno è comparso né alla prima udienza, né alla nuova odierna udienza di cui è stata data rituale comunicazione per via telematica ai procuratori delle parti.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Le spese processuali si liquidano in dispositivo, come da D.M. 147/2022.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di
2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 559/2024 Parte_1 così provvede;
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in euro 494,00 da liquidarsi in favore dell'
[...]
; CP_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma li 08/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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