Sentenza 22 aprile 2025
Massime • 2
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la valutazione cui è tenuto il giudice della proroga varia a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, e, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 370 del 2025, Rv. 673833-01). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il decreto di proroga redatto su modulo precompilato nel quale il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni dell'affermata irrilevanza del precedente periodo di trattenimento subito dallo straniero per sei mesi).
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale che decide sulla richiesta di proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 15746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15746 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento