CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230058009031000 MIGLIORAM. FOND 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 09/01/2024 e depositato in data 13/01/2024 Ricorrente_1, nato a [...]
GU (RG) I'01/09/1948, anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore 1, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e per esso anche contro il Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 293 2023 00580090 31 000 (e relativo ruolo n. 2023/001061) notificata il 21/11/2023, recante la somma complessiva di € 69,88 a titolo di quota consortile anno 2019.
Parte ricorrente eccepisce:
• il difetto di motivazione stante la mancata notifica dell'atto prodromico;
⚫ la carenza del potere di agire per il recupero dei contributi consortili in capo al Consorzio di Bonifica;
• il vizio di motivazione della cartella impugnata, carente di indicazioni relative a fondo, interventi di irrigazione e manutenzione, modalità di calcolo di quanto richiesto, riferimenti a fonti normative e provvedimenti di pertinenza;
⚫ la mancanza di prova da parte del Consorzio dei presupposti del potere impositivo, degli interventi "svolti"
e del relativo beneficio/vantaggio conseguito dal fondo.
Conclude perché la Corte voglia 1) preliminarmente, dichiarare il difetto e/o inesistenza di notifica dell'atto prodromico, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa e degli altri resistenti, che non è stato assolto in riferimento alla cartella opposta;
2) sempre in via preliminare, tenuto conto dei profili che attengono al rapporto tributario, dichiarare la carenza del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, e per esso del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, dal potere di agire per il recupero dei contributi consortili;
3) per l'effetto, e comunque anche nel merito, dichiarare illegittima, nulla, annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata per le ragioni di cui in narrativa;
4) in via subordinata, ritenere e dichiarare erronee in eccesso le somme se del caso dovute dal ricorrente e rideterminarle nella giusta misura, con ripetizione delle somme che fossero eventualmente riscosse in modo coattivo in pendenza di giudizio e che il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more, al solo fine di evitare atti esecutivi;
5) con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi solidalmente a carico di tutti i resistenti, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, oltre spese generali ed accessori di legge, in forza dei principi di causalità e soccombenza sopra richiamati, a cui non vi è ragione di derogare, atteso che il ricorrente è estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'AdeR ponga in essere atti dovuti su richiesta dell'ente impositore.
Con controdeduzioni depositate in data 02/05/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, rilevando:
⚫ il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione;
• la infondatezza delle eccezioni in tema di motivazione.
Conclude perché la Corte voglia nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza degli enti impositori ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all'asserita mancata/irrituale notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione, all'asserita carenza del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, e per esso del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, dal potere di agire per il recupero dei contributi consortili, all'asserita carenza sia dei presupposti essenziali richiesti dalla legge per l'assoggettamento al pagamento del tributo consortile sia dei criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione ed all'asserita non debenza delle pretese iscritte a ruolo dal Consorzio di bonifica per mancanza dei benefici generati dalle attività consortili, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato degli Enti Impositori indicati in narrativa, anch'essi convenuti in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 17/01/2026 parte ricorrente contesta quanto dedotto da Ader, insiste in domanda deducendo anche l'esistenza di giudicati esterni, e produce giurisprudenza.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel "Dettaglio degli addebiti" e nella "Comunicazione per il contribuente", l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che "Gli atti tributari [...] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. [...] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge"
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto "La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa" (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, "essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario" (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230058009031000 MIGLIORAM. FOND 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 09/01/2024 e depositato in data 13/01/2024 Ricorrente_1, nato a [...]
GU (RG) I'01/09/1948, anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore 1, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e per esso anche contro il Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 293 2023 00580090 31 000 (e relativo ruolo n. 2023/001061) notificata il 21/11/2023, recante la somma complessiva di € 69,88 a titolo di quota consortile anno 2019.
Parte ricorrente eccepisce:
• il difetto di motivazione stante la mancata notifica dell'atto prodromico;
⚫ la carenza del potere di agire per il recupero dei contributi consortili in capo al Consorzio di Bonifica;
• il vizio di motivazione della cartella impugnata, carente di indicazioni relative a fondo, interventi di irrigazione e manutenzione, modalità di calcolo di quanto richiesto, riferimenti a fonti normative e provvedimenti di pertinenza;
⚫ la mancanza di prova da parte del Consorzio dei presupposti del potere impositivo, degli interventi "svolti"
e del relativo beneficio/vantaggio conseguito dal fondo.
Conclude perché la Corte voglia 1) preliminarmente, dichiarare il difetto e/o inesistenza di notifica dell'atto prodromico, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa e degli altri resistenti, che non è stato assolto in riferimento alla cartella opposta;
2) sempre in via preliminare, tenuto conto dei profili che attengono al rapporto tributario, dichiarare la carenza del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, e per esso del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, dal potere di agire per il recupero dei contributi consortili;
3) per l'effetto, e comunque anche nel merito, dichiarare illegittima, nulla, annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata per le ragioni di cui in narrativa;
4) in via subordinata, ritenere e dichiarare erronee in eccesso le somme se del caso dovute dal ricorrente e rideterminarle nella giusta misura, con ripetizione delle somme che fossero eventualmente riscosse in modo coattivo in pendenza di giudizio e che il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more, al solo fine di evitare atti esecutivi;
5) con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi solidalmente a carico di tutti i resistenti, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, oltre spese generali ed accessori di legge, in forza dei principi di causalità e soccombenza sopra richiamati, a cui non vi è ragione di derogare, atteso che il ricorrente è estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'AdeR ponga in essere atti dovuti su richiesta dell'ente impositore.
Con controdeduzioni depositate in data 02/05/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, rilevando:
⚫ il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione;
• la infondatezza delle eccezioni in tema di motivazione.
Conclude perché la Corte voglia nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza degli enti impositori ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all'asserita mancata/irrituale notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione, all'asserita carenza del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, e per esso del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, dal potere di agire per il recupero dei contributi consortili, all'asserita carenza sia dei presupposti essenziali richiesti dalla legge per l'assoggettamento al pagamento del tributo consortile sia dei criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione ed all'asserita non debenza delle pretese iscritte a ruolo dal Consorzio di bonifica per mancanza dei benefici generati dalle attività consortili, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato degli Enti Impositori indicati in narrativa, anch'essi convenuti in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 17/01/2026 parte ricorrente contesta quanto dedotto da Ader, insiste in domanda deducendo anche l'esistenza di giudicati esterni, e produce giurisprudenza.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel "Dettaglio degli addebiti" e nella "Comunicazione per il contribuente", l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che "Gli atti tributari [...] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. [...] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge"
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto "La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa" (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, "essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario" (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico