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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1382/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STRAVATO MARCO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GR OS, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 14/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza dell'11/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) i figli minori, e , restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento all'ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la casa materna;
tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative ai figli minori, invece, saranno prese previo accordo tra essi genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni dei figli;
2) ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 3) Il padre, sig. , potrà vedere e tenere Parte_1 con sé i figli, salvo diversi accordi: a) il lunedì, allorquando, nel periodo scolastico, li prenderà dalla scuola e li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21.00. Nel periodo non scolastico, li prenderà alle 15.00 e li riaccompagnerà alle 21; b) il mercoledì, allorquando li prenderà dalla casa materna alle ore 15.00 e li riaccompagnerà alle ore
21.00; c) il giovedì mattina, invece, il padre li accompagnerà e preleverà da scuola portandoli a casa della madre, ogni qualvolta non avrà impegni lavorativi;
d) i week end, in maniera alternata, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
e) ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il giorno dell'Epifania e tutte le altre festività; f) 20 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo da comunicare alla sig.ra , entro il 31 Parte_2 gennaio di ogni anno. 4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
concorso per il mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 mese, la somma mensile pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00), da intendersi di € 610,0 in favore di ciascun figlio;
somma che sarà rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat. Entrambi i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno a versare le spese straordinarie, approvate preventivamente dai genitori ed occorrende per i figli, individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Per quanto attiene i viaggi e le gite, approvate preventivamente dai coniugi, del figlio , viste le gravi intolleranze Per_1 alimentari di cui soffre, nel caso in cui un genitore provvede ad accompagnarlo, l'altro che non lo accompagna pagherà per intero la quota del viaggio del figlio fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso. 5) La sig. coniuge collocataria, potrà Parte_2 richiedere e percepirà il 100% delle somme ricevute a titolo di “assegno universale” per i figli, mentre le detrazioni fiscali per i figli rimarranno al 50% per ciascun coniuge. 6) I coniugi, in relazione al mutuo cointestato (Rep. N. 16747 – Racc. n. 12422 del 20.12.2019, per AR ) gravante sull'immobile in Sperlonga, in catasto al Foglio 9, p.lla 488 Per_3 sub 9, di proprietà esclusiva di , dichiarano, a conferma di quanto Parte_2
stabilito in sede di separazione consensuale, che i restanti ratei verranno pagati esclusivamente da . 7) Le parti hanno definito tutti i rapporti di Parte_2 carattere patrimoniale tra loro e dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra; 8) I coniugi si Parte_3 danno, reciprocamente, consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio anche per quelli dei figli minori”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 01/08/2009 nel Comune di FONDI (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
14/07/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FONDI (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 67, Parte II, Serie
A, dell'anno 2009); compensa le spese di causa.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STRAVATO MARCO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GR OS, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 14/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza dell'11/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) i figli minori, e , restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento all'ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la casa materna;
tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative ai figli minori, invece, saranno prese previo accordo tra essi genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni dei figli;
2) ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 3) Il padre, sig. , potrà vedere e tenere Parte_1 con sé i figli, salvo diversi accordi: a) il lunedì, allorquando, nel periodo scolastico, li prenderà dalla scuola e li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21.00. Nel periodo non scolastico, li prenderà alle 15.00 e li riaccompagnerà alle 21; b) il mercoledì, allorquando li prenderà dalla casa materna alle ore 15.00 e li riaccompagnerà alle ore
21.00; c) il giovedì mattina, invece, il padre li accompagnerà e preleverà da scuola portandoli a casa della madre, ogni qualvolta non avrà impegni lavorativi;
d) i week end, in maniera alternata, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
e) ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il giorno dell'Epifania e tutte le altre festività; f) 20 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo da comunicare alla sig.ra , entro il 31 Parte_2 gennaio di ogni anno. 4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
concorso per il mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 mese, la somma mensile pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00), da intendersi di € 610,0 in favore di ciascun figlio;
somma che sarà rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat. Entrambi i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno a versare le spese straordinarie, approvate preventivamente dai genitori ed occorrende per i figli, individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Per quanto attiene i viaggi e le gite, approvate preventivamente dai coniugi, del figlio , viste le gravi intolleranze Per_1 alimentari di cui soffre, nel caso in cui un genitore provvede ad accompagnarlo, l'altro che non lo accompagna pagherà per intero la quota del viaggio del figlio fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso. 5) La sig. coniuge collocataria, potrà Parte_2 richiedere e percepirà il 100% delle somme ricevute a titolo di “assegno universale” per i figli, mentre le detrazioni fiscali per i figli rimarranno al 50% per ciascun coniuge. 6) I coniugi, in relazione al mutuo cointestato (Rep. N. 16747 – Racc. n. 12422 del 20.12.2019, per AR ) gravante sull'immobile in Sperlonga, in catasto al Foglio 9, p.lla 488 Per_3 sub 9, di proprietà esclusiva di , dichiarano, a conferma di quanto Parte_2
stabilito in sede di separazione consensuale, che i restanti ratei verranno pagati esclusivamente da . 7) Le parti hanno definito tutti i rapporti di Parte_2 carattere patrimoniale tra loro e dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra; 8) I coniugi si Parte_3 danno, reciprocamente, consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio anche per quelli dei figli minori”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 01/08/2009 nel Comune di FONDI (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
14/07/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FONDI (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 67, Parte II, Serie
A, dell'anno 2009); compensa le spese di causa.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino