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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'AN, applicato ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1079 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. del 02.12.2025 e promossa da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in TE, via Pt_1 P.IVA_1
Gramsci 4 presso lo studio dell'avv. FRANCIONE MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in Firenze CP_1 P.IVA_2
Via Paolo Toscanelli n. 6 presso lo studio dell'avv. FORCONI MATTEO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA e ATTORE IN RICONVENZIONALE–
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, opponeva il precetto Pt_1
notificatole in data 29.08.2024 contenente l'ingiunzione di pagare euro 16.640,80 a CP_1
in forza dell'assegno n. 0030048458-11 (doc. A fascicolo opponente). Pertanto,
[...]
conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, la creditrice al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'on. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1 1-) in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato, in considerazione dei requisiti di periculum in mora e fumus boni iuris evidenziati;
2-) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della a procedere a Controparte_1
esecuzione forzata nei confronti della per nullità e inefficacia dell'assegno privo di Parte_1
idonea sottoscrizione della data di emissione (comprovato da ampia documentazione);
3-) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'istante a procedere a esecuzione forzata nei confronti della per nullità ed inefficacia dell'assegno postdatato Parte_1
(comprovato da ampia produzione);
4-) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'istante a procedere a esecuzione forzata nei confronti della per incompetenza territoriale del foro di Firenze Parte_1
(elezione di domicilio cd. anomala) in luogo del foro di TE (foro di notifica del precetto),
e accogliere ogni ulteriore richiesta resa nel presente atto;
5-) con vittoria di spese del presente giudizio, in favore del sottoscritto difensore antistatario di importi”.
A sostegno della propria pretesa, l'opponente deduceva:
- che l'assegno azionato non era un valido titolo esecutivo;
- che, infatti, la data di emissione era stata apposta a matita (doc. 1 fascicolo opponente);
- che, pertanto, il titolo, essendo privo della data, era carente di uno dei requisiti indicati nell'art. 1 RD 1736/1933;
- che trattandosi di un assegno emesso in data 12.09.2023 e post-datato con data apposta a matita, il precetto opposto si fondava su un titolo esecutivo nullo;
- che, tra l'altro, alla data del 28.02.2024, il sig. che aveva sottoscritto Per_1
l'assegno, non era più l'amministratore della Pt_1
- che, infatti, l'assegno veniva presentato all'incasso ma risultava non pagato con causale
“ass, con firma per rappr. di sogg. non autori. dal correntista”;
- che il creditore aveva eletto domicilio in Firenze ma che il giudice territorialmente competente per conoscere l'opposizione a precetto doveva individuarsi in quello del luogo nel quale l'atto di precetto era stato notificato e, quindi, nel Tribunale di TE.
Successivamente il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
2 Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, eccependo:
- che l'atto di precetto era portato dall'assegno n. 0030048458-11 datato 28.02.2024 tratto su Banca di Cambiano-Banca BPM;
- che la società aveva consegnato alla una fornitura di merci e capi di Pt_1
abbigliamento e accessori a fronte della quale veniva emessa la fattura n. 1/3769 del
15.09.2023 (doc. 2 fascicolo opposto);
- che la società debitrice consegnava, a titolo di garanzia del pagamento, l'assegno bancario de qua pari a euro 16.640,80 che andava successivamente insoluto (doc. 3 e doc. 6 DDT – fascicolo opposto);
- che, in forza del suddetto assegno, veniva intimato il pagamento con l'atto di precetto opposto;
- che la debitrice non aveva mai contestato l'esistenza di un debito nei confronti della
; CP_1
- che l'attuale amministratore di aveva riconosciuto il debito di cui oggi si Pt_1
chiedeva il pagamento (doc. 5 fascicolo opposto);
- che il debito era certo nell'an e nel quantum;
- che l'assegno era stato consegnato al creditore a garanzia del debito con la promessa di sua restituzione in caso di adempimento dell'obbligazione;
- che, in questi casi, l'assegno valeva, comunque, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.;
- che, inoltre, l'assegno recava il timbro della società debitrice;
- che la si trovava in una situazione di crisi stante la sua incapacità a fare fronte Pt_1
degli obblighi finanziari.
Insisteva per il rigetto della domanda di opposizione con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni “IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare dovuta dall'opposta la somma pari ad € 16.640,80 per le casali di cui in premessa e per l'effetto rigettare Pt_1
l'opposizione spiegata e condannare la società al pagamento di detta somma in Parte_1
favore dell'opposta;
- comunque emettere ordinanza ex art. 186 bis per l'importo complessivo di € 16.640,80, non avendo controparte posto in essere alcuna contestazione né sull'an né sul quantum
3 debeatur o emettere ordinanza ex art. 186 ter per l'importo complessivo di € 16.640,80, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 633 cpc comma 1 numero 1 e secondo comma e di cui all'art. 634 c.p.c. concedendo all'uopo la provvisoria esecuzione dell'ordinanza essendo il credito fondato su assegno bancario.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali veniva emessa l'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva nei confronti di sussistendone i presupposti di legge. Pt_1
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non essendovi istruttoria da svolgere.
Nelle more la causa veniva assegnata a questo Giudice, applicato al Tribunale di TE ex art. 3 d.l. n. 117/2025.
Chiamata all'udienza cartolare del 02.12.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene, in primo luogo, all'accertamento del diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di sulla base dell'atto CP_1 Pt_1
di precetto portato dall'assegno n. 0030048458-11 tratto su Banca di Cambiano- Banca
BPM. È chiesto, poi, al Tribunale in via riconvenzionale, di accertare il diritto di credito di nei confronti di con conseguente condanna al suo pagamento. CP_1 Pt_1
Ora, il Tribunale ritiene necessario evidenziare che la non ha contestato né Pt_1
l'esistenza del credito di né la sua quantificazione ma ha svolto contestazioni CP_1
esclusivamente relative al titolo azionato negandone la sua natura esecutiva e, quindi, la sua capacità a fondare la successiva esecuzione coattiva.
1. Sulla competenza del Giudice adito.
Parte opponente ha eccepito, altresì, l'incompetenza del Giudice da lei stessa adito in favore del Tribunale di Firenze, luogo in cui il creditore ha eletto domicilio.
L'eccezione è inammissibile.
Come noto, nel giudizio di opposizione a precetto, non si verifica alcuna inversione delle posizioni processuali delle parti come avviene, invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: ed infatti, l'opposizione a precetto è un giudizio di accertamento negativo del
4 credito contenuto nel titolo esecutivo con la conseguenza che il debitore mantiene la veste di attore in senso formale e sostanziale ed il creditore quella di convenuto.
Se così è, l'eccezione di incompetenza, in questi casi, può essere sollevata solo dal creditore convenuto ex artt. 38 e 167 cpc e non anche dall'attore che introduce il relativo giudizio e sceglie il foro.
Nel caso di specie, però, il convenuto non ha inteso sollevare alcunché quanto alla competenza territoriale che, quindi, resta radicata presso il Tribunale di TE.
2. Sull'opposizione a precetto.
Passando al merito della controversia, l'opposizione spiegata da è fondata per le Pt_1
ragioni che seguono.
Il precetto opposto è stato notificato in forza di un assegno bancario pacificamente emesso privo della data di emissione o, comunque, emesso con la data scritta a matita (doc. 1 e doc.
A fascicolo opponente); tale circostanza è stata confermata dal creditore che ha chiarito che l'assegno era stato emesso a fini di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione e con l'accordo di sua restituzione in caso di pagamento.
Ora, gli artt. 1 pt 5) e 2 del R.D. n. 1736/1933 prevedono che «L'assegno bancario (chèque) contiene: […] 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso » e che «Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma».
Pertanto, considerando che l'assegno si perfeziona giuridicamente al momento della sua emissione, il titolo azionato da , in quanto redatto in modo irregolare dal suo CP_1
emittente, è nullo e non rileva né quale titolo di credito né quale titolo esecutivo.
Il titolo, poi, resta nullo e non acquista natura esecutiva nemmeno mediante l'apposizione
- successiva e da soggetto diverso dal traente - della data di emissione dell'assegno.
3. Sulla domanda riconvenzionale.
Con domanda riconvenzionale, però, il creditore ha chiesto al Tribunale di CP_1
accertare il proprio credito nei confronti di sulla base dell'assegno bancario nullo. Pt_1
Come noto, infatti, l'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, può avere, comunque, rilievo nei rapporti tra il traente ed il prenditore, quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è così espressa: “E' nozione di base, elementare (cfr., comunque, la norma dell'art. 2702 c.c.) che la validità - come anche l'utilizzabilità probatoria
5 - di una scrittura privata prescinda, in sè, dalla presenza o meno di una data apposta sul relativo documento […]. A questa regola generale non si sottrae l'assegno bancario laddove lo stesso venga utilizzato non già come titolo di credito, bensì come semplice scrittura privata, secondo quanto può avvenire tra le parti dirette del rapporto causale, che è sottostante all'emissione del titolo. Del resto, la stessa norma dell'art. 2, comma 1, legge ass. dichiara in modo espresso che il "titolo", su cui non risulta vergata la data di emissione,
"non vale come assegno bancario". In coerenza con tali principi, il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che l'assegno bancario privo di data di emissione ben possa essere ritenuto come espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell'ordine di pagamento impartito alla banca trattaria”.
Ora, considerato che la non ha mai contestato né il titolo generatore del credito di Pt_1
(titolo contrattuale di fornitura merci) né il suo importo né, tantomeno, ha CP_1
allegato fatti estintivi, modificativi e impeditivi dell'altrui pretesa con ciò confermando, di fatto, l'esistenza della posizione debitoria nei confronti del creditore, resta da valutare se, nel giudizio di opposizione a precetto, è ammissibile la domanda riconvenzionale volta a costituire un nuovo titolo in sostituzione a quello dichiarato nullo.
Sul punto, si ricorda quanto poc'anzi espresso e cioè che l'opposizione a precetto è un giudizio di accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo in cui il debitore mantiene la veste di attore in senso formale e sostanziale senza alcuna inversione processuale. Tale precisazione è importante in quanto le contestazioni del debitore muovono, tutte, da un'errata premessa circa l'intervenuta inversione delle posizioni processuali tra le parti.
Alla luce di quanto sopra, quindi, essendo il creditore la parte convenuta nel giudizio aveva diritto, ex art. 167 c.p.c., di proporre eventuali domande riconvenzionali che sono, pertanto, del tutto ammissibili.
A conferma di quanto detto, si ritiene utile richiamare anche una recente sentenza della
Corte di Cassazione che ha, così, chiarito “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo
6 esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido” (Cassazione civile sez. III, 18/11/2024, n.29636).
Ritenuta, quindi, la ammissibilità della domanda riconvenzionale ed in accoglimento della stessa, il Tribunale accerta e dichiara, alla luce della documentazione in atti e della mancata contestazione circa l'an ed il quantum del debito da parte di che la è Pt_1 CP_1
sua creditrice dell'importo di euro 16.640,80. Da ciò consegue che deve essere Pt_1
condannata al pagamento di tale somma al creditore convenuto.
Non essendo richiesti gli interessi il Tribunale non potrà pronunciarsi sulla loro debenza
(Cass. Civ. sez. 2 ord. n. 4186 del 2024).
4. Sulle spese di lite.
Considerato l'esito del processo ed il fatto che pur avendo visto accolta la propria Pt_1
domanda di opposizione a precetto, è stata comunque condannata al pagamento della medesima somma a seguito di domanda riconvenzionale proposta dalla , le CP_1
spese di lite verranno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di TE definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto Pt_1 CP_1
di agire esecutivamente sulla base del precetto notificato in data 29.08.2024;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che è CP_1
creditrice nei confronti di della somma di euro 16.640,80 e, per l'effetto, Pt_1
condanna la al pagamento di euro 16.640,80 in favore di;
Pt_1 CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TE, 11.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'AN
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