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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico NA NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1354/2024 avente ad oggetto: Appalto – inadempimento – risarcimento del danno promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3 (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GABARDI ALICE, elettivamente C.F._2 domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE/RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3 SOLLAI LUCA, elettivamente domiciliata in Via Grazia Deledda, 74 09127 Cagliari presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.10.2025, conclusioni che integralmente s'intendono richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il sito in Vercelli, alla via Parte_1
Failla, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore , e i sig.ri Parte_3 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio la ditta individuale
[...] Parte_3 [...]
premettendo quanto segue: Controparte_1
1) in data 22.06.2022 venivano sottoscritto contratto d'appalto tra il
[...]
e la società , le attività oggetto di Parte_1 CP_1 Controparte_1 contratto venivano assunte da ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio CP_1
2020 n. 34 per conto del committente (cfr. doc. 3); Parte_1
2) l'appalto aveva ad oggetto opere di ristrutturazione edilizia per efficientamento energetico;
3) il corrispettivo stabilito per gli interventi di ristrutturazione energetica e parcella studio tecnico era di 477.741,30 iva compresa, da corrispondere tramite cessione del credito;
4) subappaltava i lavori a 2.0 di;
CP_1 Controparte_2 Testimone_1
5) in data 01.07.2022 iniziavano i lavori;
6) l'Arch. assumeva le vesti di Direttore dei Lavori, TA, Direttore Persona_1 dei Lavori per la parte Architettonica e Coordinatore della sicurezza mentre l'Ingegnere
assumeva le vesti di TA e Direttore dei Lavori per la parte Controparte_3 termotecnica;
7) in data 07.03.2023 veniva redatta ed inoltrata ad asseverazione di cui al CP_4 comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 resa ai sensi dell'art. 2, comma 7 lettera b) del decreto “Asseverazioni” afferente allo stato di avanzamento lavori n. 1 (SAL almeno al 30%)
8) nella predetta asseverazione si legge che l'importo dei lavori realizzati corrisponde a
185.572,40 euro, spesa ammessa è 185.572,40 euro per una detrazione complessiva pari a
204.129,64, inoltre si precisa che di emetteva a favore del CP_1 Controparte_1
pagina 2 di 13 e dei Sigg. e fatture di importo Parte_1 Parte_3 Parte_2 pari a zero come sconto in fattura (cfr. doc. 4A);
9) data 01.08.2023 l'Arch. in considerazione della mancanza di paga- Persona_1 menti nei confronti dell'imprese e dei professionisti coinvolti dichiarava la sospensione dei lavori con decorrenza dal giorno 02.08.2023 al fine di tutelare le imprese e le figure professionali coinvolte (cfr. doc. 5);
10) in data 13.11.2023 veniva inoltrata a diffida ad adempiere che CP_1 rimaneva priva di riscontro (cfr. doc. 6);
11) i lavori oggetto del contratto d'appalto non sono terminati e le lavorazioni sono ferme a quanto riportato sui documenti di contabilità del SAL 1 del 07.03.2023.
Parte attrice ha quindi contestato l'inadempimento della , ha chiesto la dichiarazione di CP_1 risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quantificato in complessivi 477.741,30 euro, oltre al risarcimento anche per danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, in considerazione del disagio abitativo provocato, infine, ha chiesto di tenere indenni i ricorrenti da ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante dalla perdita del superbonus 110%.
Si costituiva l'impresa individuale convenuta, assumendo che “l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), contestando l'esistenza dei presupposti per il risarcimento del danno ed evidenziando che il Condominio ha comunque goduto a titolo gratuito dell'esecuzione di opere per l'ammontare di 185.572,40 euro (come risultante dai docc. 4A e 4B di parte ricorrente), nonché della fornitura d'impianto fotovoltaico del valore di 30.000,00 euro, fornitura non contabilizzata nel 1°SAL (cfr. docc. 6 e 7 di parte convenuta).
Parte convenuta, inoltre, in merito a vizi o difetti dei lavori eseguiti, ha sottolineato che si tratta di doglianza espressa solo in sede di ricorso e che comunque si tratta di lavori realizzati dalla ditta subappaltatrice, il cui legale rappresentante, sig. , è il figlio dei ricorrenti, sicché si tratta Testimone_1 di doglianze infondate e pretestuose.
Sul punto, i ricorrenti hanno replicato che: “In merito alla circostanza che secondo i ricorrenti CP_1 avrebbero contestato i vizi dei lavori eseguiti ritenendo tale contestazione pretestuosa si precisa che controparte dà una lettura distorta di quello che codesta difesa argomentava con ricorso introduttivo. Invero con atto introduttivo veniva versata in atti documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto del contratto d'appalto sottolineando che a causa del mancato completamento dei lavori gli odierni ricorrenti subivano disagi abitativi” (pag. 3 della memorai integrativa dei ricorrenti). pagina 3 di 13 Parte convenuta ha chiesto, nel merito e in via principale, di accertare che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa ad essa non imputabile e ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte.
La causa è stata ritenuta documentale per le motivazioni di cui all'ordinanza del 18.2.2025 alla quale si rinvia, indi, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281- sexies c.p.c.
II
Sulla mancata conclusione dei lavori.
Quella espressa dai ricorrenti non è una domanda per responsabilità dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c., piuttosto, i ricorrenti hanno denunciato il mancato completamento dei lavori, con applicazione delle regole generali in punto inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.
Infatti: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti
o difformità” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5771 del 04/03/2025. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati).
Il riferimento, quindi, alla presunta omessa denuncia di vizi e difetti oltre che inconferente, non rappresenta neppure replica puntuale alle difese attrici, concentrate ad esporre il disagio abitativo conseguente alla mancata ultimazione dei lavori.
III
Sull'imputabilità dell'inadempimento.
L'inadempimento non è specificatamente contestato come fatto materiale, nel senso che è pacifico che i lavori non sono stati terminati, semmai, la convenuta sostiene che si sia trattato d'inadempimento non imputabile per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ai sensi dell'art. 1256, comma 1, c.c., l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
pagina 4 di 13 La ripartizione dell'onere della prova è stata specificata dalla Giurisprudenza (resta insuperata
Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre è il debitore deve dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
L'impossibilità idonea a liberare il debitore deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione verrebbe configurata dalla convenuta nel susseguirsi di modifiche legislative che hanno compresso l'operatività del c.d. superbonus 110%, da inquadrare come factum principis, in analogia alla massima sopra riportata.
La convenuta a giustificazione del proprio inadempimento espone quanto segue:
[omissis]
“Il mercato dei crediti d'imposta generato dal Decreto Rilancio è stato però bruscamente ed inaspettatamente interrotto a partire dall'entrata in vigore del Decreto Sostegni-ter che, eliminando la possibilità della ulteriore cessione, ha provocato come conseguenza immediata il fatto che gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari hanno cessato all'improvviso di rendersi cessionari dei crediti fiscali contribuendo a creare il fenomeno dei c.d. «crediti incagliati».
L'esperienza applicativa della cessione tra soggetti privati ha conosciuto la prassi dell'acquisto dei crediti di imposta ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. Il delta differenziale ha avuto la funzione di remunerare la monetizzazione immediata del vantaggio fiscale che, altrimenti, secondo la logica dell'utilizzo diretto, avrebbe comportato l'attesa pluriennale per la detrazione da parte del beneficiario. Medesimo fenomeno ha riguardato le ulteriori cessioni. In altri termini, il credito
d'imposta – quale bene giuridico autonomo e come tale suscettibile di vicende circolatorie – è stato negoziato nel suo mercato dedicato normalmente a titolo oneroso e sulla scorta di tale carattere si sono giustificati i trasferimenti ad un valore inferiore rispetto a quello nominale (il delta differenziale ha costituito, appunto, il corrispettivo della cessione). Il fenomeno dei c.d.
«crediti incagliati» è stato, altresì, acuito dall'aumento dei tassi di interesse attivi, nonché probabilmente dalla saturazione della capacità di acquisto dei crediti di imposta da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari […] Tale situazione ha, pertanto, originato una imponente ed incolpevole crisi di liquidità per le imprese appaltatrici, che si sono all'improvviso pagina 5 di 13 ritrovate titolari di crediti fiscali per importi talvolta esorbitanti in luogo della liquidità che sarebbe loro derivata dalla monetizzazione degli stessi sul mercato delle cessioni;
in assenza di liquidità esse da un lato non sono riuscite a completare i lavori appaltati o li hanno completati in ritardo e dall'altro lato non hanno avuto la possibilità di investire in altri progetti imprenditoriali” (così pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).
[omissis]
È documentato (doc. 7 di parte attrice) che il credito è stato oggetto di cessione e quindi
è stata posta dai committenti nelle condizioni di monetizzare la cessione del credito. La CP_1 modifica legislativa ha reso meno appetibile il bonus perché ha limitato la cedibilità a terzi, come inizialmente prevista, ma questo non significa che la convenuta sia esente da responsabilità.
L'impossibilità è fatto materiale e giuridico e non può essere rappresentata solo dal mutamento legislativo o, meglio, la convenuta doveva offrire una prova ulteriore, quella di aver agito con diligenza e, nonostante questo, di essersi trovata nella condizione oggettiva di non poter far fronte al mutamento legislativo.
Spettava alla provare che non è stato possibile ri-cedere il credito. CP_1
La prova non è stata fornita, anzi, vi sono elementi circostanziati che mostrano l'imputabilità dell'inadempimento se solo si considera che parte convenuta, sull'erroneo assunto di giustificarsi, ma, al contrario, in questo modo incolpandosi, allega che: “…confidando nella bontà delle iniziative governative, abbia avviato a seguito del Decreto Rilancio ben 68 cantieri il che abbia per la stessa comportato un investimento pari a circa a €
1.800.000,00 e che, a tutto oggi, non abbia ancora avuto la possibilità di monetizzare crediti fiscali per circa €
1.600.000,00” (così testualmente a pag. 7 della comparsa).
A sommesso avviso della scrivente, questa difesa dimostra la grave inadeguatezza organizzativa ed operativa dell'impresa individuale convenuta che, con la veste giuridica d'impresa individuale – lo si evidenzia – ha assunto il ruolo di General Contractor per ben 68 cantieri sparsi in tutta la penisola – evidenziandosi anche che la convenuta è operativa in Sardegna, ma ha accettato l'appalto in Piemonte – senza dimostrare di avere un'organizzazione e strutturazione in grado di sopportare e supportare il flusso di investimenti e di lavori assunti con proprio rischio d'impresa.
Con messaggio e-mail del 31.10.2023, il sig. scriveva alla subappaltatrice: “Colgo Controparte_1
l'occasione per ricordarti che ho tanti cantieri di Superbonus e tante problematiche da risolvere, ma ogni richiesta e ogni problematica va gestita in ordine di arrivo. Giusto per tenerti informato stiamo lavorando sui crediti fiscali e non abbiamo tempo per stare al telefono o a rispondere ai messaggini su whatsapp, infatti, in questo periodo la priorità è trovare aziende/società (la maggior parte fuori della mia Regione) che possano acquisire i crediti fiscali ad una percentuale accettabile e ti garantisco che non è facile gestire questa situazione” (doc. 6 dei ricorrenti). pagina 6 di 13 Verrebbe da dire che la convenuta ha assunto lavori per un carico enormemente più grande di quello che poteva essere normalmente gestito da un'impresa individuale e che da questo dipende, innanzitutto, l'incapacità d'incamerare i crediti “incagliati”, ben potendo ritenere, secondo massime generali di esperienza, che un'assunzione di un numero inferiore di contratti (con conseguente investimento più contenuto) avrebbe consentito di far fronte alle difficoltà relative alla stratificazione normativa e burocratica del superbonus 110%.
Non vi è alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, che resta indimostrata, ma una patente inadeguatezza di capacità e mezzi per svolgere il ruolo di General Contractor in un numero così rilevante di contratti.
L'inadempimento, in assenza di prova contraria a carico della convenuta, resta imputabile e il contratto di appalto va dichiarato risolto per fatto e colpa della , CP_1 Controparte_1 palesemente inadeguata a ricoprire il ruolo di General Contractor.
IV
Sul risarcimento del danno.
Il danno deve essere contenuto al pregiudizio effettivamente allegato e dimostrato da parte attrice.
1) Sulla perdita di chance di usufruire del superbonus 110%.
Gli attori hanno lamentato la perdita di chance di usufruire del c.d. superbonus come segue:
[omissis]
“…la cessione di credito effettuata ai sensi della legge sul superbonus è stata correttamente processata, senza che
abbia però portato a termine i lavori come contrattualmente concordato. CP_1
Del tutto indebitamente, la ditta ha incamerato i crediti ceduti da parte Controparte_1 ricorrente senza pagare l'impresa esecutrice dei lavori e tantomeno i professionisti coinvolti, precludendo, per il futuro, la facoltà per il ricorrente di chiedere nuovamente il suddetto Superbonus, e ciò anche perché, com'è noto, il Governo ha bloccato la possibilità di cedere il credito d'imposta o di ottenere lo sconto in fattura su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso quindi il Superbonus.
Nel caso in esame, il in assenza del beneficio della detrazione al 110% Parte_1 contrattualmente prevista non avrebbe concluso alcun contratto e non avendo concluso i lavori il committente CP_1 alias non ha potuto usufruire di lavori che hanno un importo, come indicato nel contratto, Parte_1 complessivo di euro 477.741,30=;
Il non ha più quindi la possibilità di ottenere e beneficiare del Superbonus previsto dalla Parte_1 normativa all'epoca vigente oltre al fatto che l'inadempimento di di ha costretto il CP_1 Controparte_1
Condominio a rivolgersi ad Istituti di Credito Cassa Risparmio di Asti per cercare di aprire linea di credito al fine pagina 7 di 13 quantomeno di cercare di portare a termine parte dei lavori, e così alleviare questa incresciosa situazione che purtroppo ha causato e sta causando a parte ricorrente un dispendio di risorse ed energie. Sul punto si precisa che parte ricorrente in data
05.08.2024 otteneva finanziamento numero 573053909 del solo importo di euro 40.000,00 con durata 120 mesi (doc.
8)” (pagg. 3 e 4 del ricorso).
[omissis]
Parte convenuta ha replicato che la prova non è stata offerta.
Si concorda.
Gli attori avrebbero dovuto allegare le ragioni specifiche per cui non è stato possibile richiedere, successivamente all'interruzione dei lavori, l'accesso ad altre agevolazioni e così dimostrare il danno da perdita di chance.
Per quanto sia noto che, ad un certo punto, le imprese fossero restie ad accettare nuovi incarichi rispetto a quelli già assunti (vi è stata una congestione del settore edile proprio per effetto dei bonus), correva l'obbligo per il Condominio attoreo dimostrare l'impossibilità ad accedere ad altre forme di bonus offrendo la prova positiva di essersi diligentemente attivato a farne domanda e di aver appurato che non sarebbe stato possibile accedere a nessuna agevolazione, anche inferiore al superbonus 110%, ricordando che non vanno risarciti i danni che il creditore poteva evitare con ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Si consenta, poi, di evidenziare ancora quanto segue.
In altri procedimenti simili a questo in esame si è escluso che il danno da risarcire sia pari all'incentivo fiscale, osservandosi, condivisibilmente, che: “…poiché l'incentivo fiscale di cui si discute non prevede, appunto, il pagamento diretto di somme in favore del beneficiario ma piuttosto la possibilità per lo stesso di ottenere una determinata opera sostanzialmente “a costo zero”, il danno patrimoniale effettivamente patito dal XXX deve, piuttosto, individuarsi nel mancato conseguimento di quella stessa opera”, da liquidarsi, per equivalente, “con riferimento al mancato incremento di valore dell'immobile attoreo determinato dalla mancata realizzazione dell'opera” (così recentemente Tribunale di Milano, 15.1.2025, n. 356/2025). Nel caso in esame, non è stato prospettato il danno in questi termini e quindi non è stata offerta e raccolta alcuna prova sul punto.
Ad avviso della scrivente, peraltro, il danno per equivalente poteva essere offerto anche con riferimento al maggior costo per completare i lavori, ma nemmeno sotto questo profilo è stata offerta valida prova. Il danno da chiedere in risarcimento, oltre (e prima) della perdita di chance, era il danno per la mancata ultimazione dei lavori;
in caso di appalto, poteva essere chiesto il risarcimento del valore dei lavori non ultimati, parametrandolo all'esborso che si è reso necessario a causa dell'inadempimento di parte convenuta. pagina 8 di 13 Solo nella misura in cui si fosse dimostrato che l'accesso ad altri bonus era divenuto impossibile, nonostante una diligente attivazione dei ricorrenti, allora, oltre all'esborso per i lavori, poteva essere accordato il danno da perdita di chance di usufruire del bonus, come ulteriore componente del danno patito.
I ricorrenti, invece, non hanno provato né la perdita di chance né il maggior costo per completare i lavori. Sotto questo profilo, parte attrice ha allegato di aver dovuto far ricorso alla linea di credito e di aver
“ottenuto” un finanziamento per ultimazione dei lavori, motivo per il quale il danno provato dagli attori andrebbe limitato al costo complessivo del finanziamento ottenuto (cfr. doc. 8 degli attori). Dal documento prodotto emerge che, per un finanziamento di 40.000,00 euro, il costo per il finanziato sarebbe pari a
60.000,40 euro (vedasi il doc. 8 citato degli attori alla voce “importo totale dovuto dal consumatore”).
Si tratterebbe del maggior costo sostenuto per far fronte all'inadempimento, ma a ben vedere il documento 8 prodotto dai ricorrenti non è che una mera “proposta” di finanziamento, genericamente denominato come “Erbavoglio”, senza alcuna indicazione che si tratti di finanziamento finalizzato a concludere i lavori oggetto di causa e senza nemmeno la prova, fondamentale, che il finanziamento sia stato approvato, che la somma sia stata erogata e, a valle, che i ricorrenti stiano provvedendo alla restituzione del denaro mutuato. Si tratta di allegazioni pretendibili con ordinaria diligenza, la cui assenza determina il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova.
2) Sul disagio abitativo.
Il mancato completamento dei lavori ha determinato un disagio abitativo che emerge dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 9 degli attori), in particolare, è presente il ponteggio, con relativa diminuzione di luce e aria, almeno su un lato;
gli infissi sono sprovvisti di copri-filo, infatti, è ancora visibile la schiuma poliuretanica nelle fotografie prodotte;
inoltre, il mancato completamento della copertura dell'immobile ha determinato la formazione di infiltrazioni e macchie muffa. Gli attori hanno altresì lamentato che tra gli interventi previsti vi era l'installazione dell'impianto elevatore per persone disabili, tenuto conto che una delle parti è invalida (cfr. doc. 10 degli attori relativo alla documentazione medica di una delle parti).
In merito all'impianto fotovoltaico, ci cui la convenuta afferma che i ricorrenti avrebbero beneficiato senza corrispondere il prezzo, si tratta di questione che rimane non dimostrata in quanto la difesa attorea ha replicato in modo condivisibile che “…controparte si sia limitata a produrre n. 2 fatture (v.doc. 6 e
7 parte resistente) emesse, come di legge, da tal società prive di valenza probatoria e la cui descrizione si Controparte_5 precisa, per mero scrupolo difensivo, risulta generica e poco chiara” (pag. 3 della memoria integrativa dei ricorrenti).
Non solo.
pagina 9 di 13 I ricorrenti aggiungono che: “Circa l'impianto fotovoltaico codesta difesa ritiene doveroso portare all'attenzione del Giu-dicante quanto segue. I ricorrenti già dall'anno 2010 possedevano un impianto fotovoltaico (entrato in esercizio il
01/12/2010) denominato “Fotovoltaico potenza 5.06 KW che permetteva agli stessi di vendere l'energia Parte_2 elettrica prodotta dai propri pannelli solari alla società GSE ST ET (doc. 129 tale impianto veniva smontato in quanto avrebbe dovuto fornire/posare un nuovo impianto fotovoltaico comprensivo di Inverter, rack, wall box etc. - CP_1 come indicato nel computo metrico (v. pag. 28 com-puto metrico sub doc. 4 A) - ma ciò non si verificava motivo per il quale non veniva contabilizzato nel SAL 1, documento mai contestato da I ricorrenti si trovano, ad oggi, senza impianto CP_1 fotovoltaico con la conseguenza che stanno subendo anche l'ulteriore danno di non vendere più energia elettrica” (ancora pag.
3 della memoria integrativa dei ricorrenti).
Motivo per il quale l'impianto fotovoltaico non può essere considerato un valore aggiunto, semmai, era parte integrante del danno. Vale però evidenziare che i ricorrenti neppure hanno sostenuto, con il ricorso, cioè al momento dell'esposizione del thema decidendum e probandum, con relative preclusioni processuali, che l'impianto fotovoltaico fosse componente del disagio abitativo o altro danno, pertanto,
l'assenza di questo impianto non si tramuta in nuova componente del danno da valutare giacché non presentato inizialmente in tale veste.
Gli attori hanno chiesto di liquidare il disagio abitativo in via equitativa.
L'equità è diretta a mitigare l'onere della prova nel senso che non esonera dal dimostrare l'an, ma soltanto il quantum, quando quest'ultimo si presenti difficile da dimostrare.
Parte convenuta ha eccepito un caso di compensatio lucri cum damno nella misura in cui la prestazione realizzata in favore degli attori, per quanto incompleta, è rimasta a beneficio dei medesimi “a titolo gratuito”.
La tesi della convenuta di una compensatio lucri cum damno, per quanto suggestiva, deve essere esclusa considerando la dirimente circostanza che non è stata la convenuta a realizzare materialmente i lavori, ma la subappaltatrice e, pertanto, non vi è alcuna compensatio lucri cum damno, trattandosi di fatti distinti: il fatto originatore dell'inadempimento dipende dalla General Contractor qui convenuta, mentre i lavori sono stati realizzati, seppure non conclusi, dalla ditta subappaltatrice.
Si tenga presente il principio di diritto ricavabile dalla seguenti massime:
• “Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 02/03/2010; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013);
pagina 10 di 13 • “La compensatio lucri cum damno postula che il vantaggio ed il pregiudizio patrimoniale derivino da un unico rapporto, da un'unica situazione, da un unico fatto illecito, sicché, in ipotesi di inadempimento da parte del subappaltatore alle obbligazioni assunte nei confronti dell'appaltatore, il vantaggio derivato a quest'ultimo (sottoforma di corrispettivo dell'appalto) dalla esecuzione della propria prestazione nel rapporto con l'appaltante non è detraibile dal pregiudizio da lui subito in conseguenza di detto inadempimento, ove risulti la piena autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto, avente diversi oggetto e soggetti” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4978 del 19/07/1983);
• “Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre ambedue detti effetti. Ne discende che inesattamente esso viene invocato dal progettista e direttore dei lavori di costruzione di un immobile - contro il quale sia stata fatta valere la responsabilità ex art. 1669 cod.civ. - adducendo che il risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di merito al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile stesso, consentirebbe al committente medesimo, a seguito dell'impiego della somma riconosciuta per l'eliminazione dei difetti, la completa sua ristrutturazione, con conseguente vantaggio rispetto all'impegno economico che il committente aveva sopportato per l'appalto della costruzione.
Infatti, il vantaggio conseguibile dal committente danneggiato non discende dalla condotta illecita generatrice dei difetti, bensì dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a carico del progettista - direttore dei lavori”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000).
Il fatto generatore del vantaggio non è lo stesso fatto generatore del danno perché derivano da attività compiute da due soggetti diversi e va esclusa la compensatio lucri cum damno.
Resta da valutare il disagio abitativo provocato dall'interruzione dei lavori.
Il fatto materiale non è neppure contestato e le fotografie in atti mostrano le conseguenze dei lavori non completati.
È senz'altro provato, dunque, che un disagio abitativo è stato patito dai signori e , Pt_1 Pt_3 considerando che, altrettanto incontestato, è che uno dei due sia portatore di disabilità e che l'elevatore non sia stato realizzato.
A questo punto, facendo governo del criterio equitativo, a fronte di un disagio effettivo, si deve ritenere liquidabile il danno in misura pari a 30.000,00 euro complessivi, dato che il danno, per quanto provato nella sua esistenza, poteva essere meglio circostanziato al fine di incrementarne la liquidazione e, in mancanza, non resta alla scrivente che orientarsi in senso puramente equitativo, tenendo conto di quanto emerso nel caso in esame, in particolare:
- mancanza di elevatore;
pagina 11 di 13 - non perfetta copertura dell'immobile con conseguente creazione di muffe;
- disagio estetico.
La componente principale del danno è certamente rappresentata dalla mancata realizzazione dell'impianto elevatore in presenza di persona con disabilità.
V
Sulla ulteriore domanda di “manleva”.
Quanto alla domanda con cui gli attori hanno chiesto di “tenere indenni gli odierni ricorrenti da ogni conseguenza pregiudizievole a causa della perdita di poter usufruire del superbonus 110% per fatti a loro imputabili” (vedasi conclusioni in atti), non è chiaro a quali ulteriori conseguenze gli attori facciano riferimento, oltre al risarcimento del danno per l'inadempimento.
Non è una domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c., piuttosto, l'espressione “tenere indenni” postula una domanda di manleva per la quale, allo stato, mancano i presupposti generatori. Se gli attori dovessero essere chiamati a rispondere a qualche titolo dall'Agenzia delle Entrate, si potrebbe giustificare una chiamata in manleva, ma allo stato nulla è provato.
Non sono state allegate e, pertanto, neppure dimostrate conseguenze diverse da cui i ricorrenti debbano essere tenuti indenni e quindi la domanda appare generica;
era pretendibile che i ricorrenti precisassero il diritto del quale volevano l'accertamento, anche ai soli fini di una condanna generica, in mancanza di una definizione delle “conseguenze pregiudizievoli”, la domanda deve ritenersi troppo generica.
VI
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e sono quantificate in base al decisum (essendo stata accolta la domanda attrice di risoluzione e in parte quella di risarcimento del danno), limitando così il valore di causa allo scaglione entro 52.000,00 euro;
le spese sono liquidate come in dispositivo in ragione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, ad eccezione della fase istruttoria e di quella decisionale, da liquidarsi nei parametri minimi in ragione del carattere documentale della lite e della brevità della discussione orale, svoltasi con richiamo agli atti già depositati, inoltre, in ragione del profilo di soccombenza reciproca derivante dalla notevole differenza tra importo di risarcimento richiesto e importo riconosciuto, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite così liquidate in misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: pagina 12 di 13 dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 28.6.2022 per inadempimento imputabile a
, CP_1 Controparte_1 in parziale accoglimento delle altre domande attoree, dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno da disagio abitativo nella misura liquidata equitativamente in complessivi 30.000,00 euro, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
respinge le ulteriori domande di risarcimento del danno e di manleva come formulate dai ricorrenti;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite, complessivamente liquidate in 5.261,00 euro per compensi, oltre contributo unificato e marca per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, spese che dichiara parzialmente compensate in misura di 1/3 di quelle così liquidate.
Così deciso in Vercelli, 9.10.2025.
Il Giudice
NA NI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico NA NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1354/2024 avente ad oggetto: Appalto – inadempimento – risarcimento del danno promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3 (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GABARDI ALICE, elettivamente C.F._2 domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE/RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3 SOLLAI LUCA, elettivamente domiciliata in Via Grazia Deledda, 74 09127 Cagliari presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.10.2025, conclusioni che integralmente s'intendono richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il sito in Vercelli, alla via Parte_1
Failla, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore , e i sig.ri Parte_3 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio la ditta individuale
[...] Parte_3 [...]
premettendo quanto segue: Controparte_1
1) in data 22.06.2022 venivano sottoscritto contratto d'appalto tra il
[...]
e la società , le attività oggetto di Parte_1 CP_1 Controparte_1 contratto venivano assunte da ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio CP_1
2020 n. 34 per conto del committente (cfr. doc. 3); Parte_1
2) l'appalto aveva ad oggetto opere di ristrutturazione edilizia per efficientamento energetico;
3) il corrispettivo stabilito per gli interventi di ristrutturazione energetica e parcella studio tecnico era di 477.741,30 iva compresa, da corrispondere tramite cessione del credito;
4) subappaltava i lavori a 2.0 di;
CP_1 Controparte_2 Testimone_1
5) in data 01.07.2022 iniziavano i lavori;
6) l'Arch. assumeva le vesti di Direttore dei Lavori, TA, Direttore Persona_1 dei Lavori per la parte Architettonica e Coordinatore della sicurezza mentre l'Ingegnere
assumeva le vesti di TA e Direttore dei Lavori per la parte Controparte_3 termotecnica;
7) in data 07.03.2023 veniva redatta ed inoltrata ad asseverazione di cui al CP_4 comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 resa ai sensi dell'art. 2, comma 7 lettera b) del decreto “Asseverazioni” afferente allo stato di avanzamento lavori n. 1 (SAL almeno al 30%)
8) nella predetta asseverazione si legge che l'importo dei lavori realizzati corrisponde a
185.572,40 euro, spesa ammessa è 185.572,40 euro per una detrazione complessiva pari a
204.129,64, inoltre si precisa che di emetteva a favore del CP_1 Controparte_1
pagina 2 di 13 e dei Sigg. e fatture di importo Parte_1 Parte_3 Parte_2 pari a zero come sconto in fattura (cfr. doc. 4A);
9) data 01.08.2023 l'Arch. in considerazione della mancanza di paga- Persona_1 menti nei confronti dell'imprese e dei professionisti coinvolti dichiarava la sospensione dei lavori con decorrenza dal giorno 02.08.2023 al fine di tutelare le imprese e le figure professionali coinvolte (cfr. doc. 5);
10) in data 13.11.2023 veniva inoltrata a diffida ad adempiere che CP_1 rimaneva priva di riscontro (cfr. doc. 6);
11) i lavori oggetto del contratto d'appalto non sono terminati e le lavorazioni sono ferme a quanto riportato sui documenti di contabilità del SAL 1 del 07.03.2023.
Parte attrice ha quindi contestato l'inadempimento della , ha chiesto la dichiarazione di CP_1 risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quantificato in complessivi 477.741,30 euro, oltre al risarcimento anche per danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, in considerazione del disagio abitativo provocato, infine, ha chiesto di tenere indenni i ricorrenti da ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante dalla perdita del superbonus 110%.
Si costituiva l'impresa individuale convenuta, assumendo che “l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), contestando l'esistenza dei presupposti per il risarcimento del danno ed evidenziando che il Condominio ha comunque goduto a titolo gratuito dell'esecuzione di opere per l'ammontare di 185.572,40 euro (come risultante dai docc. 4A e 4B di parte ricorrente), nonché della fornitura d'impianto fotovoltaico del valore di 30.000,00 euro, fornitura non contabilizzata nel 1°SAL (cfr. docc. 6 e 7 di parte convenuta).
Parte convenuta, inoltre, in merito a vizi o difetti dei lavori eseguiti, ha sottolineato che si tratta di doglianza espressa solo in sede di ricorso e che comunque si tratta di lavori realizzati dalla ditta subappaltatrice, il cui legale rappresentante, sig. , è il figlio dei ricorrenti, sicché si tratta Testimone_1 di doglianze infondate e pretestuose.
Sul punto, i ricorrenti hanno replicato che: “In merito alla circostanza che secondo i ricorrenti CP_1 avrebbero contestato i vizi dei lavori eseguiti ritenendo tale contestazione pretestuosa si precisa che controparte dà una lettura distorta di quello che codesta difesa argomentava con ricorso introduttivo. Invero con atto introduttivo veniva versata in atti documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto del contratto d'appalto sottolineando che a causa del mancato completamento dei lavori gli odierni ricorrenti subivano disagi abitativi” (pag. 3 della memorai integrativa dei ricorrenti). pagina 3 di 13 Parte convenuta ha chiesto, nel merito e in via principale, di accertare che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa ad essa non imputabile e ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte.
La causa è stata ritenuta documentale per le motivazioni di cui all'ordinanza del 18.2.2025 alla quale si rinvia, indi, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281- sexies c.p.c.
II
Sulla mancata conclusione dei lavori.
Quella espressa dai ricorrenti non è una domanda per responsabilità dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c., piuttosto, i ricorrenti hanno denunciato il mancato completamento dei lavori, con applicazione delle regole generali in punto inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.
Infatti: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e
1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti
o difformità” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5771 del 04/03/2025. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati).
Il riferimento, quindi, alla presunta omessa denuncia di vizi e difetti oltre che inconferente, non rappresenta neppure replica puntuale alle difese attrici, concentrate ad esporre il disagio abitativo conseguente alla mancata ultimazione dei lavori.
III
Sull'imputabilità dell'inadempimento.
L'inadempimento non è specificatamente contestato come fatto materiale, nel senso che è pacifico che i lavori non sono stati terminati, semmai, la convenuta sostiene che si sia trattato d'inadempimento non imputabile per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ai sensi dell'art. 1256, comma 1, c.c., l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
pagina 4 di 13 La ripartizione dell'onere della prova è stata specificata dalla Giurisprudenza (resta insuperata
Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre è il debitore deve dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
L'impossibilità idonea a liberare il debitore deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi: “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione verrebbe configurata dalla convenuta nel susseguirsi di modifiche legislative che hanno compresso l'operatività del c.d. superbonus 110%, da inquadrare come factum principis, in analogia alla massima sopra riportata.
La convenuta a giustificazione del proprio inadempimento espone quanto segue:
[omissis]
“Il mercato dei crediti d'imposta generato dal Decreto Rilancio è stato però bruscamente ed inaspettatamente interrotto a partire dall'entrata in vigore del Decreto Sostegni-ter che, eliminando la possibilità della ulteriore cessione, ha provocato come conseguenza immediata il fatto che gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari hanno cessato all'improvviso di rendersi cessionari dei crediti fiscali contribuendo a creare il fenomeno dei c.d. «crediti incagliati».
L'esperienza applicativa della cessione tra soggetti privati ha conosciuto la prassi dell'acquisto dei crediti di imposta ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. Il delta differenziale ha avuto la funzione di remunerare la monetizzazione immediata del vantaggio fiscale che, altrimenti, secondo la logica dell'utilizzo diretto, avrebbe comportato l'attesa pluriennale per la detrazione da parte del beneficiario. Medesimo fenomeno ha riguardato le ulteriori cessioni. In altri termini, il credito
d'imposta – quale bene giuridico autonomo e come tale suscettibile di vicende circolatorie – è stato negoziato nel suo mercato dedicato normalmente a titolo oneroso e sulla scorta di tale carattere si sono giustificati i trasferimenti ad un valore inferiore rispetto a quello nominale (il delta differenziale ha costituito, appunto, il corrispettivo della cessione). Il fenomeno dei c.d.
«crediti incagliati» è stato, altresì, acuito dall'aumento dei tassi di interesse attivi, nonché probabilmente dalla saturazione della capacità di acquisto dei crediti di imposta da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari […] Tale situazione ha, pertanto, originato una imponente ed incolpevole crisi di liquidità per le imprese appaltatrici, che si sono all'improvviso pagina 5 di 13 ritrovate titolari di crediti fiscali per importi talvolta esorbitanti in luogo della liquidità che sarebbe loro derivata dalla monetizzazione degli stessi sul mercato delle cessioni;
in assenza di liquidità esse da un lato non sono riuscite a completare i lavori appaltati o li hanno completati in ritardo e dall'altro lato non hanno avuto la possibilità di investire in altri progetti imprenditoriali” (così pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).
[omissis]
È documentato (doc. 7 di parte attrice) che il credito è stato oggetto di cessione e quindi
è stata posta dai committenti nelle condizioni di monetizzare la cessione del credito. La CP_1 modifica legislativa ha reso meno appetibile il bonus perché ha limitato la cedibilità a terzi, come inizialmente prevista, ma questo non significa che la convenuta sia esente da responsabilità.
L'impossibilità è fatto materiale e giuridico e non può essere rappresentata solo dal mutamento legislativo o, meglio, la convenuta doveva offrire una prova ulteriore, quella di aver agito con diligenza e, nonostante questo, di essersi trovata nella condizione oggettiva di non poter far fronte al mutamento legislativo.
Spettava alla provare che non è stato possibile ri-cedere il credito. CP_1
La prova non è stata fornita, anzi, vi sono elementi circostanziati che mostrano l'imputabilità dell'inadempimento se solo si considera che parte convenuta, sull'erroneo assunto di giustificarsi, ma, al contrario, in questo modo incolpandosi, allega che: “…confidando nella bontà delle iniziative governative, abbia avviato a seguito del Decreto Rilancio ben 68 cantieri il che abbia per la stessa comportato un investimento pari a circa a €
1.800.000,00 e che, a tutto oggi, non abbia ancora avuto la possibilità di monetizzare crediti fiscali per circa €
1.600.000,00” (così testualmente a pag. 7 della comparsa).
A sommesso avviso della scrivente, questa difesa dimostra la grave inadeguatezza organizzativa ed operativa dell'impresa individuale convenuta che, con la veste giuridica d'impresa individuale – lo si evidenzia – ha assunto il ruolo di General Contractor per ben 68 cantieri sparsi in tutta la penisola – evidenziandosi anche che la convenuta è operativa in Sardegna, ma ha accettato l'appalto in Piemonte – senza dimostrare di avere un'organizzazione e strutturazione in grado di sopportare e supportare il flusso di investimenti e di lavori assunti con proprio rischio d'impresa.
Con messaggio e-mail del 31.10.2023, il sig. scriveva alla subappaltatrice: “Colgo Controparte_1
l'occasione per ricordarti che ho tanti cantieri di Superbonus e tante problematiche da risolvere, ma ogni richiesta e ogni problematica va gestita in ordine di arrivo. Giusto per tenerti informato stiamo lavorando sui crediti fiscali e non abbiamo tempo per stare al telefono o a rispondere ai messaggini su whatsapp, infatti, in questo periodo la priorità è trovare aziende/società (la maggior parte fuori della mia Regione) che possano acquisire i crediti fiscali ad una percentuale accettabile e ti garantisco che non è facile gestire questa situazione” (doc. 6 dei ricorrenti). pagina 6 di 13 Verrebbe da dire che la convenuta ha assunto lavori per un carico enormemente più grande di quello che poteva essere normalmente gestito da un'impresa individuale e che da questo dipende, innanzitutto, l'incapacità d'incamerare i crediti “incagliati”, ben potendo ritenere, secondo massime generali di esperienza, che un'assunzione di un numero inferiore di contratti (con conseguente investimento più contenuto) avrebbe consentito di far fronte alle difficoltà relative alla stratificazione normativa e burocratica del superbonus 110%.
Non vi è alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, che resta indimostrata, ma una patente inadeguatezza di capacità e mezzi per svolgere il ruolo di General Contractor in un numero così rilevante di contratti.
L'inadempimento, in assenza di prova contraria a carico della convenuta, resta imputabile e il contratto di appalto va dichiarato risolto per fatto e colpa della , CP_1 Controparte_1 palesemente inadeguata a ricoprire il ruolo di General Contractor.
IV
Sul risarcimento del danno.
Il danno deve essere contenuto al pregiudizio effettivamente allegato e dimostrato da parte attrice.
1) Sulla perdita di chance di usufruire del superbonus 110%.
Gli attori hanno lamentato la perdita di chance di usufruire del c.d. superbonus come segue:
[omissis]
“…la cessione di credito effettuata ai sensi della legge sul superbonus è stata correttamente processata, senza che
abbia però portato a termine i lavori come contrattualmente concordato. CP_1
Del tutto indebitamente, la ditta ha incamerato i crediti ceduti da parte Controparte_1 ricorrente senza pagare l'impresa esecutrice dei lavori e tantomeno i professionisti coinvolti, precludendo, per il futuro, la facoltà per il ricorrente di chiedere nuovamente il suddetto Superbonus, e ciò anche perché, com'è noto, il Governo ha bloccato la possibilità di cedere il credito d'imposta o di ottenere lo sconto in fattura su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso quindi il Superbonus.
Nel caso in esame, il in assenza del beneficio della detrazione al 110% Parte_1 contrattualmente prevista non avrebbe concluso alcun contratto e non avendo concluso i lavori il committente CP_1 alias non ha potuto usufruire di lavori che hanno un importo, come indicato nel contratto, Parte_1 complessivo di euro 477.741,30=;
Il non ha più quindi la possibilità di ottenere e beneficiare del Superbonus previsto dalla Parte_1 normativa all'epoca vigente oltre al fatto che l'inadempimento di di ha costretto il CP_1 Controparte_1
Condominio a rivolgersi ad Istituti di Credito Cassa Risparmio di Asti per cercare di aprire linea di credito al fine pagina 7 di 13 quantomeno di cercare di portare a termine parte dei lavori, e così alleviare questa incresciosa situazione che purtroppo ha causato e sta causando a parte ricorrente un dispendio di risorse ed energie. Sul punto si precisa che parte ricorrente in data
05.08.2024 otteneva finanziamento numero 573053909 del solo importo di euro 40.000,00 con durata 120 mesi (doc.
8)” (pagg. 3 e 4 del ricorso).
[omissis]
Parte convenuta ha replicato che la prova non è stata offerta.
Si concorda.
Gli attori avrebbero dovuto allegare le ragioni specifiche per cui non è stato possibile richiedere, successivamente all'interruzione dei lavori, l'accesso ad altre agevolazioni e così dimostrare il danno da perdita di chance.
Per quanto sia noto che, ad un certo punto, le imprese fossero restie ad accettare nuovi incarichi rispetto a quelli già assunti (vi è stata una congestione del settore edile proprio per effetto dei bonus), correva l'obbligo per il Condominio attoreo dimostrare l'impossibilità ad accedere ad altre forme di bonus offrendo la prova positiva di essersi diligentemente attivato a farne domanda e di aver appurato che non sarebbe stato possibile accedere a nessuna agevolazione, anche inferiore al superbonus 110%, ricordando che non vanno risarciti i danni che il creditore poteva evitare con ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Si consenta, poi, di evidenziare ancora quanto segue.
In altri procedimenti simili a questo in esame si è escluso che il danno da risarcire sia pari all'incentivo fiscale, osservandosi, condivisibilmente, che: “…poiché l'incentivo fiscale di cui si discute non prevede, appunto, il pagamento diretto di somme in favore del beneficiario ma piuttosto la possibilità per lo stesso di ottenere una determinata opera sostanzialmente “a costo zero”, il danno patrimoniale effettivamente patito dal XXX deve, piuttosto, individuarsi nel mancato conseguimento di quella stessa opera”, da liquidarsi, per equivalente, “con riferimento al mancato incremento di valore dell'immobile attoreo determinato dalla mancata realizzazione dell'opera” (così recentemente Tribunale di Milano, 15.1.2025, n. 356/2025). Nel caso in esame, non è stato prospettato il danno in questi termini e quindi non è stata offerta e raccolta alcuna prova sul punto.
Ad avviso della scrivente, peraltro, il danno per equivalente poteva essere offerto anche con riferimento al maggior costo per completare i lavori, ma nemmeno sotto questo profilo è stata offerta valida prova. Il danno da chiedere in risarcimento, oltre (e prima) della perdita di chance, era il danno per la mancata ultimazione dei lavori;
in caso di appalto, poteva essere chiesto il risarcimento del valore dei lavori non ultimati, parametrandolo all'esborso che si è reso necessario a causa dell'inadempimento di parte convenuta. pagina 8 di 13 Solo nella misura in cui si fosse dimostrato che l'accesso ad altri bonus era divenuto impossibile, nonostante una diligente attivazione dei ricorrenti, allora, oltre all'esborso per i lavori, poteva essere accordato il danno da perdita di chance di usufruire del bonus, come ulteriore componente del danno patito.
I ricorrenti, invece, non hanno provato né la perdita di chance né il maggior costo per completare i lavori. Sotto questo profilo, parte attrice ha allegato di aver dovuto far ricorso alla linea di credito e di aver
“ottenuto” un finanziamento per ultimazione dei lavori, motivo per il quale il danno provato dagli attori andrebbe limitato al costo complessivo del finanziamento ottenuto (cfr. doc. 8 degli attori). Dal documento prodotto emerge che, per un finanziamento di 40.000,00 euro, il costo per il finanziato sarebbe pari a
60.000,40 euro (vedasi il doc. 8 citato degli attori alla voce “importo totale dovuto dal consumatore”).
Si tratterebbe del maggior costo sostenuto per far fronte all'inadempimento, ma a ben vedere il documento 8 prodotto dai ricorrenti non è che una mera “proposta” di finanziamento, genericamente denominato come “Erbavoglio”, senza alcuna indicazione che si tratti di finanziamento finalizzato a concludere i lavori oggetto di causa e senza nemmeno la prova, fondamentale, che il finanziamento sia stato approvato, che la somma sia stata erogata e, a valle, che i ricorrenti stiano provvedendo alla restituzione del denaro mutuato. Si tratta di allegazioni pretendibili con ordinaria diligenza, la cui assenza determina il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova.
2) Sul disagio abitativo.
Il mancato completamento dei lavori ha determinato un disagio abitativo che emerge dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 9 degli attori), in particolare, è presente il ponteggio, con relativa diminuzione di luce e aria, almeno su un lato;
gli infissi sono sprovvisti di copri-filo, infatti, è ancora visibile la schiuma poliuretanica nelle fotografie prodotte;
inoltre, il mancato completamento della copertura dell'immobile ha determinato la formazione di infiltrazioni e macchie muffa. Gli attori hanno altresì lamentato che tra gli interventi previsti vi era l'installazione dell'impianto elevatore per persone disabili, tenuto conto che una delle parti è invalida (cfr. doc. 10 degli attori relativo alla documentazione medica di una delle parti).
In merito all'impianto fotovoltaico, ci cui la convenuta afferma che i ricorrenti avrebbero beneficiato senza corrispondere il prezzo, si tratta di questione che rimane non dimostrata in quanto la difesa attorea ha replicato in modo condivisibile che “…controparte si sia limitata a produrre n. 2 fatture (v.doc. 6 e
7 parte resistente) emesse, come di legge, da tal società prive di valenza probatoria e la cui descrizione si Controparte_5 precisa, per mero scrupolo difensivo, risulta generica e poco chiara” (pag. 3 della memoria integrativa dei ricorrenti).
Non solo.
pagina 9 di 13 I ricorrenti aggiungono che: “Circa l'impianto fotovoltaico codesta difesa ritiene doveroso portare all'attenzione del Giu-dicante quanto segue. I ricorrenti già dall'anno 2010 possedevano un impianto fotovoltaico (entrato in esercizio il
01/12/2010) denominato “Fotovoltaico potenza 5.06 KW che permetteva agli stessi di vendere l'energia Parte_2 elettrica prodotta dai propri pannelli solari alla società GSE ST ET (doc. 129 tale impianto veniva smontato in quanto avrebbe dovuto fornire/posare un nuovo impianto fotovoltaico comprensivo di Inverter, rack, wall box etc. - CP_1 come indicato nel computo metrico (v. pag. 28 com-puto metrico sub doc. 4 A) - ma ciò non si verificava motivo per il quale non veniva contabilizzato nel SAL 1, documento mai contestato da I ricorrenti si trovano, ad oggi, senza impianto CP_1 fotovoltaico con la conseguenza che stanno subendo anche l'ulteriore danno di non vendere più energia elettrica” (ancora pag.
3 della memoria integrativa dei ricorrenti).
Motivo per il quale l'impianto fotovoltaico non può essere considerato un valore aggiunto, semmai, era parte integrante del danno. Vale però evidenziare che i ricorrenti neppure hanno sostenuto, con il ricorso, cioè al momento dell'esposizione del thema decidendum e probandum, con relative preclusioni processuali, che l'impianto fotovoltaico fosse componente del disagio abitativo o altro danno, pertanto,
l'assenza di questo impianto non si tramuta in nuova componente del danno da valutare giacché non presentato inizialmente in tale veste.
Gli attori hanno chiesto di liquidare il disagio abitativo in via equitativa.
L'equità è diretta a mitigare l'onere della prova nel senso che non esonera dal dimostrare l'an, ma soltanto il quantum, quando quest'ultimo si presenti difficile da dimostrare.
Parte convenuta ha eccepito un caso di compensatio lucri cum damno nella misura in cui la prestazione realizzata in favore degli attori, per quanto incompleta, è rimasta a beneficio dei medesimi “a titolo gratuito”.
La tesi della convenuta di una compensatio lucri cum damno, per quanto suggestiva, deve essere esclusa considerando la dirimente circostanza che non è stata la convenuta a realizzare materialmente i lavori, ma la subappaltatrice e, pertanto, non vi è alcuna compensatio lucri cum damno, trattandosi di fatti distinti: il fatto originatore dell'inadempimento dipende dalla General Contractor qui convenuta, mentre i lavori sono stati realizzati, seppure non conclusi, dalla ditta subappaltatrice.
Si tenga presente il principio di diritto ricavabile dalla seguenti massime:
• “Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 02/03/2010; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013);
pagina 10 di 13 • “La compensatio lucri cum damno postula che il vantaggio ed il pregiudizio patrimoniale derivino da un unico rapporto, da un'unica situazione, da un unico fatto illecito, sicché, in ipotesi di inadempimento da parte del subappaltatore alle obbligazioni assunte nei confronti dell'appaltatore, il vantaggio derivato a quest'ultimo (sottoforma di corrispettivo dell'appalto) dalla esecuzione della propria prestazione nel rapporto con l'appaltante non è detraibile dal pregiudizio da lui subito in conseguenza di detto inadempimento, ove risulti la piena autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto, avente diversi oggetto e soggetti” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4978 del 19/07/1983);
• “Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre ambedue detti effetti. Ne discende che inesattamente esso viene invocato dal progettista e direttore dei lavori di costruzione di un immobile - contro il quale sia stata fatta valere la responsabilità ex art. 1669 cod.civ. - adducendo che il risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di merito al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile stesso, consentirebbe al committente medesimo, a seguito dell'impiego della somma riconosciuta per l'eliminazione dei difetti, la completa sua ristrutturazione, con conseguente vantaggio rispetto all'impegno economico che il committente aveva sopportato per l'appalto della costruzione.
Infatti, il vantaggio conseguibile dal committente danneggiato non discende dalla condotta illecita generatrice dei difetti, bensì dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a carico del progettista - direttore dei lavori”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000).
Il fatto generatore del vantaggio non è lo stesso fatto generatore del danno perché derivano da attività compiute da due soggetti diversi e va esclusa la compensatio lucri cum damno.
Resta da valutare il disagio abitativo provocato dall'interruzione dei lavori.
Il fatto materiale non è neppure contestato e le fotografie in atti mostrano le conseguenze dei lavori non completati.
È senz'altro provato, dunque, che un disagio abitativo è stato patito dai signori e , Pt_1 Pt_3 considerando che, altrettanto incontestato, è che uno dei due sia portatore di disabilità e che l'elevatore non sia stato realizzato.
A questo punto, facendo governo del criterio equitativo, a fronte di un disagio effettivo, si deve ritenere liquidabile il danno in misura pari a 30.000,00 euro complessivi, dato che il danno, per quanto provato nella sua esistenza, poteva essere meglio circostanziato al fine di incrementarne la liquidazione e, in mancanza, non resta alla scrivente che orientarsi in senso puramente equitativo, tenendo conto di quanto emerso nel caso in esame, in particolare:
- mancanza di elevatore;
pagina 11 di 13 - non perfetta copertura dell'immobile con conseguente creazione di muffe;
- disagio estetico.
La componente principale del danno è certamente rappresentata dalla mancata realizzazione dell'impianto elevatore in presenza di persona con disabilità.
V
Sulla ulteriore domanda di “manleva”.
Quanto alla domanda con cui gli attori hanno chiesto di “tenere indenni gli odierni ricorrenti da ogni conseguenza pregiudizievole a causa della perdita di poter usufruire del superbonus 110% per fatti a loro imputabili” (vedasi conclusioni in atti), non è chiaro a quali ulteriori conseguenze gli attori facciano riferimento, oltre al risarcimento del danno per l'inadempimento.
Non è una domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c., piuttosto, l'espressione “tenere indenni” postula una domanda di manleva per la quale, allo stato, mancano i presupposti generatori. Se gli attori dovessero essere chiamati a rispondere a qualche titolo dall'Agenzia delle Entrate, si potrebbe giustificare una chiamata in manleva, ma allo stato nulla è provato.
Non sono state allegate e, pertanto, neppure dimostrate conseguenze diverse da cui i ricorrenti debbano essere tenuti indenni e quindi la domanda appare generica;
era pretendibile che i ricorrenti precisassero il diritto del quale volevano l'accertamento, anche ai soli fini di una condanna generica, in mancanza di una definizione delle “conseguenze pregiudizievoli”, la domanda deve ritenersi troppo generica.
VI
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e sono quantificate in base al decisum (essendo stata accolta la domanda attrice di risoluzione e in parte quella di risarcimento del danno), limitando così il valore di causa allo scaglione entro 52.000,00 euro;
le spese sono liquidate come in dispositivo in ragione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, ad eccezione della fase istruttoria e di quella decisionale, da liquidarsi nei parametri minimi in ragione del carattere documentale della lite e della brevità della discussione orale, svoltasi con richiamo agli atti già depositati, inoltre, in ragione del profilo di soccombenza reciproca derivante dalla notevole differenza tra importo di risarcimento richiesto e importo riconosciuto, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite così liquidate in misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: pagina 12 di 13 dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 28.6.2022 per inadempimento imputabile a
, CP_1 Controparte_1 in parziale accoglimento delle altre domande attoree, dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno da disagio abitativo nella misura liquidata equitativamente in complessivi 30.000,00 euro, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
respinge le ulteriori domande di risarcimento del danno e di manleva come formulate dai ricorrenti;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite, complessivamente liquidate in 5.261,00 euro per compensi, oltre contributo unificato e marca per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, spese che dichiara parzialmente compensate in misura di 1/3 di quelle così liquidate.
Così deciso in Vercelli, 9.10.2025.
Il Giudice
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