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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/08/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1189/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO BARALLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
pro tempore, (C.F. ) CP_2 P.IVA_1
, in persona del Dirigente generale Controparte_3 pro tempore, (C.F. – P.IVA_2
in Controparte_4 persona del Dirigente generale pro tempore, (C.F. ) – P.IVA_3 (C.F. ), difesi Controparte_5 P.IVA_4 ex art. 417bis c.p.c dalla dott.ssa , dal dott. e dalla CP_6 Controparte_7 dott.ssa MIRELLA MURGIA RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 il , l' Controparte_8 Controparte_3
l' ed il
[...] Controparte_4 [...]
chiedendo di accertare l'idoneità del titolo di laurea Controparte_9 specialistica 54/S dallo stesso conseguita ai fini del diritto di accesso alle classi di concorso A01 (arte e immagine) e A017 (disegno e storia dell'arte) e, pertanto, il diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali per supplenze (fascia II) per il triennio 2022/2024 nonché di ordinare al
[...] il riconoscimento del periodo di supplenza prestato con Controparte_10 riferimento all'anno scolastico 2022/2023.
pagina 1 di 4 Costituitosi ritualmente, il , in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
La causa, istruita con documenti, è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc.
Si dà atto che nelle more del giudizio l'amministrazione resistente ha riconosciuto il diritto fatto valere in questa sede dal ricorrente, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, mancando accordo delle parti in punto spese, vi provvede il giudice in base al principio della soccombenza virtuale.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema, ha avuto modo di stabilire che "in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego" (Cass., Sez. Un., n. 22693 del 20 luglio 2022).
Nel merito, il ricorrente ha lamentato l'esclusione dalle GPS fascia II, classi di concorso A01 e A017, disposta con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto n. 8729 del 22.06.2023 sul CP_5 presupposto che laurea specialistica 54/S non consentirebbe l'accesso alla classe di concorso A001 e A017.
Il ricorrente ha precisato che l'Istituto scolastico, con precedente provvedimento del 30.11.2021 (prot. 0017044), avrebbe invero valutato tale laurea specialistica come titolo idoneo per l'insegnamento nelle classi di concorso A01 e A17 ed ha quindi chiesto accertarsi l'illegittimità del successivo decreto del 22.06.2023, motivato con unico rimando all'ordinanza ministeriale n. 112/2022 che disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Ha osservato il ricorrente come tale ordinanza richiami il DPR n. 19/2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento ….), che, nella Tabella A (le nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi), in effetti non indicherebbe espressamente la laurea specialistica 54/S, nella specie conseguita dal ricorrente, come titolo idoneo per accedere alle classi di concorso A01 e A017.
Tuttavia, ha dedotto il ricorrente come il citato DPR n.19/2016 rimanderebbe altresì al decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2009 n.233) che, nella tabella allegata, di fatto equipara il diploma di laurea specialistica 54/S alla laurea magistrale LM- 48 di cui al DM n. 270/2004, che costituisce titolo di accesso alle classi di concorso A001 e A017.
Ed ancora, la citata ordinanza ministeriale n. 112/2022 rimanderebbe al DM n. 259/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016, nella tabella A, richiederebbe per le classi di concorso A01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) la laurea Magistrale LM-48 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica ambientale), di fatto equipollente alla laurea specialistica 54/S conseguita dal ricorrente.
Tanto premesso, nelle more del giudizio, parte resistente ha rappresentato che è intervenuto il decreto n. 255 del 22.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, D.lgs. n. 59/2017, con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso, di cui alla tabella A del DPR n.19/2016, per pagina 2 di 4 l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con specifico riguardo alla classe di concorso A01 (Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e di II grado) il nuovo decreto ha espressamente accorpato in tale nuova categoria le precedenti classi A01 e A017, dalle quali in applicazione delle previgenti disposizioni, è Parte_1 stato escluso ab origine per mancato riconoscimento della laurea specialistica 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).
Alla luce di tale sopravvenienza normativa, il titolo di studio posseduto dal ricorrente è stato espressamente annoverato all'interno della tabella dei titoli idonei all'inserimento nella predetta classe di concorso e, pertanto, l'odierno ricorrente è stato inserito nelle classi di concorso A01 e A017 con riferimento al biennio 2024 – 2026, disciplinato ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024.
Al momento dell'instaurazione del giudizio, infatti, il DPR n. 19/2016 ed il DM n. 259/2017 hanno rappresentato il quadro normativo di riferimento per l'individuazione dei titoli di accesso alle classi di concorso, mentre le graduatorie provinciali per le supplenze sono state disciplinate dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022, la quale per l'individuazione dei titoli di studio validi per l'accesso nello specifico ordine o grado, ha fatto espresso richiamo solo al DM n. 259/2017 di “revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”, DPR n. 19/2016 che, come osservato, non contemplava il titolo di studio 54/S nella tabella A dell'ordinamento delle classi di concorso A001 e A017.
L'Amministrazione convenuta è quindi intervenuta in virtù dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 (disciplinante il biennio 2024 – 2026) che ha espressamente richiamato “il decreto del
[...]
del merito di concerto con il 22 dicembre Controparte_11 Controparte_12 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente”.
Ne consegue, alla luce del mutato quadro normativo, l'inserimento del ricorrente nelle classi di concorso A001 e A017 nelle graduatorie provinciali per supplenze per il triennio 2022- 2024 in quanto riconosciuto in possesso di idoneo e specifico titolo di accesso.
Preso atto dell'ottenimento di quanto richiesto dal ricorrente, deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento da parte dell'Amministrazione convenuta sia dipeso, anche e soprattutto, dalla sopravvenuta esplicitazione e chiarezza della normativa, dispone che le stesse siano poste a carico di quest'ultima, ma nella misura della metà, compensando per il resto.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte pagina 3 di 4 ricorrente la restante metà, che si liquida in € 1.844,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Baralla dichiaratosi antistatario.
Sassari, 01/08/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1189/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO BARALLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
pro tempore, (C.F. ) CP_2 P.IVA_1
, in persona del Dirigente generale Controparte_3 pro tempore, (C.F. – P.IVA_2
in Controparte_4 persona del Dirigente generale pro tempore, (C.F. ) – P.IVA_3 (C.F. ), difesi Controparte_5 P.IVA_4 ex art. 417bis c.p.c dalla dott.ssa , dal dott. e dalla CP_6 Controparte_7 dott.ssa MIRELLA MURGIA RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 il , l' Controparte_8 Controparte_3
l' ed il
[...] Controparte_4 [...]
chiedendo di accertare l'idoneità del titolo di laurea Controparte_9 specialistica 54/S dallo stesso conseguita ai fini del diritto di accesso alle classi di concorso A01 (arte e immagine) e A017 (disegno e storia dell'arte) e, pertanto, il diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali per supplenze (fascia II) per il triennio 2022/2024 nonché di ordinare al
[...] il riconoscimento del periodo di supplenza prestato con Controparte_10 riferimento all'anno scolastico 2022/2023.
pagina 1 di 4 Costituitosi ritualmente, il , in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
La causa, istruita con documenti, è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc.
Si dà atto che nelle more del giudizio l'amministrazione resistente ha riconosciuto il diritto fatto valere in questa sede dal ricorrente, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, mancando accordo delle parti in punto spese, vi provvede il giudice in base al principio della soccombenza virtuale.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema, ha avuto modo di stabilire che "in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego" (Cass., Sez. Un., n. 22693 del 20 luglio 2022).
Nel merito, il ricorrente ha lamentato l'esclusione dalle GPS fascia II, classi di concorso A01 e A017, disposta con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto n. 8729 del 22.06.2023 sul CP_5 presupposto che laurea specialistica 54/S non consentirebbe l'accesso alla classe di concorso A001 e A017.
Il ricorrente ha precisato che l'Istituto scolastico, con precedente provvedimento del 30.11.2021 (prot. 0017044), avrebbe invero valutato tale laurea specialistica come titolo idoneo per l'insegnamento nelle classi di concorso A01 e A17 ed ha quindi chiesto accertarsi l'illegittimità del successivo decreto del 22.06.2023, motivato con unico rimando all'ordinanza ministeriale n. 112/2022 che disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Ha osservato il ricorrente come tale ordinanza richiami il DPR n. 19/2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento ….), che, nella Tabella A (le nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi), in effetti non indicherebbe espressamente la laurea specialistica 54/S, nella specie conseguita dal ricorrente, come titolo idoneo per accedere alle classi di concorso A01 e A017.
Tuttavia, ha dedotto il ricorrente come il citato DPR n.19/2016 rimanderebbe altresì al decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2009 n.233) che, nella tabella allegata, di fatto equipara il diploma di laurea specialistica 54/S alla laurea magistrale LM- 48 di cui al DM n. 270/2004, che costituisce titolo di accesso alle classi di concorso A001 e A017.
Ed ancora, la citata ordinanza ministeriale n. 112/2022 rimanderebbe al DM n. 259/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016, nella tabella A, richiederebbe per le classi di concorso A01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) la laurea Magistrale LM-48 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica ambientale), di fatto equipollente alla laurea specialistica 54/S conseguita dal ricorrente.
Tanto premesso, nelle more del giudizio, parte resistente ha rappresentato che è intervenuto il decreto n. 255 del 22.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, D.lgs. n. 59/2017, con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso, di cui alla tabella A del DPR n.19/2016, per pagina 2 di 4 l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con specifico riguardo alla classe di concorso A01 (Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e di II grado) il nuovo decreto ha espressamente accorpato in tale nuova categoria le precedenti classi A01 e A017, dalle quali in applicazione delle previgenti disposizioni, è Parte_1 stato escluso ab origine per mancato riconoscimento della laurea specialistica 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).
Alla luce di tale sopravvenienza normativa, il titolo di studio posseduto dal ricorrente è stato espressamente annoverato all'interno della tabella dei titoli idonei all'inserimento nella predetta classe di concorso e, pertanto, l'odierno ricorrente è stato inserito nelle classi di concorso A01 e A017 con riferimento al biennio 2024 – 2026, disciplinato ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024.
Al momento dell'instaurazione del giudizio, infatti, il DPR n. 19/2016 ed il DM n. 259/2017 hanno rappresentato il quadro normativo di riferimento per l'individuazione dei titoli di accesso alle classi di concorso, mentre le graduatorie provinciali per le supplenze sono state disciplinate dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022, la quale per l'individuazione dei titoli di studio validi per l'accesso nello specifico ordine o grado, ha fatto espresso richiamo solo al DM n. 259/2017 di “revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”, DPR n. 19/2016 che, come osservato, non contemplava il titolo di studio 54/S nella tabella A dell'ordinamento delle classi di concorso A001 e A017.
L'Amministrazione convenuta è quindi intervenuta in virtù dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 (disciplinante il biennio 2024 – 2026) che ha espressamente richiamato “il decreto del
[...]
del merito di concerto con il 22 dicembre Controparte_11 Controparte_12 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente”.
Ne consegue, alla luce del mutato quadro normativo, l'inserimento del ricorrente nelle classi di concorso A001 e A017 nelle graduatorie provinciali per supplenze per il triennio 2022- 2024 in quanto riconosciuto in possesso di idoneo e specifico titolo di accesso.
Preso atto dell'ottenimento di quanto richiesto dal ricorrente, deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento da parte dell'Amministrazione convenuta sia dipeso, anche e soprattutto, dalla sopravvenuta esplicitazione e chiarezza della normativa, dispone che le stesse siano poste a carico di quest'ultima, ma nella misura della metà, compensando per il resto.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte pagina 3 di 4 ricorrente la restante metà, che si liquida in € 1.844,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Baralla dichiaratosi antistatario.
Sassari, 01/08/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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