TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17294 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 1853/2023 pervenuta all'udienza del 26 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti Parte_1 dall'Avv. Simona Di Fonso
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_1 Per_1
del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Riccardo Taurasi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13240/2022 depositata CP_1
l' 8.7.2023 – opposizione ad intimazione di pagamento – azione di accertamento negativo del credito – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata in data 8 luglio 2023 – atto di citazione in appello notificato il
5 gennaio 2023 e iscrizione a ruolo in pari data ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che
[...]
ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla Parte_1 CP_1
intimazione/ingiunzione di pagamento n. 78210027008 , notificata ad essa opponente in data 8 gennaio 2022 - fondata a sua volta sulla sentenza del GDP di pubblicata in data 10 CP_1
novembre 2014 , con la quale era stata rigettata la opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per violazioni al codice della strada- , sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Il GDP con la sentenza oggi gravata ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento (“ritiene il decidente che l'intimazione di pagamento inviata all'attore unitamente alla sentenza di rigetto passata in giudicato svolga la stessa funzione della comunicazione del titolo , con relativa messa in mora, propedeutica alla notifica dell'atto di precetto, pertanto l'azione si rivela inammissibile”, v. sentenza di primo grado pag.1 in atti) , rilevando comunque che trova applicazione la prescrizione decennale , come sancito dall'art. 2946 c.c. , in quanto la pretesa trova fondamento nella sentenza pubblicata nel 2014 avente autorità di cosa giudicata .
Di qui lo spiegato gravame con il quale ha dedotto la operatività del termine Parte_1 quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge 689/1981. ha contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale conferma della CP_1
sentenza impugnata .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che la ha impugnato una intimazione/sollecito di Parte_1
pagamento fondata sulla sentenza del 2014 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione promosso dal medesimo;
la pronuncia reiettiva dell'opposizione ad ordinanza prefettizia ha comportato l'emissione da parte dell'Ente impositore di un sollecito di pagamento , con il quale è stato richiesto all'odierna appellante di pagare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ex d.lgs. 150/2011, prima di procedere al recupero coattivo del credito .
Detto avviso o sollecito o intimazione di pagamento, al di là del nomen iuris adottato dalla
NI , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò posto , si ritiene censurabile l'assunto del primo Giudice in merito alla inammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , che il Tribunale condivide , secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là ,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Il GDP non ha fatto buon governo di detti principi avendo dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento sul presupposto che detto atto è teso a preannunciare l'esecuzione forzata .
In riforma della sentenza impugnata devesi dichiarare la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento .
Ferma l'ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento , non può tuttavia condividersi l'assunto di parte appellante sulla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l.cit. .
Invero l'avviso o sollecito di pagamento è fondato sulla sentenza del 2014, passata in giudicato, che ebbe a rigettare l'opposizione ad ordinanza ingiunzione . Il titolo della pretesa tributaria, dunque, non è più l'ordinanza ingiunzione, ossia l'atto amministrativo , ma diviene la sentenza (SSUU 25790/2009 : “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato , si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni…”) .
Nella fattispecie l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 8 gennaio 2022 laddove la sentenza è stata pubblicata in data 10 novembre 2014 , sicchè non risulta ancora decorso il termine prescrizionale decennale .
Per quanto precede si impone , in parziale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di ammissibilità della opposizione ad intimazione di pagamento nonché il rigetto ,nel merito, della spiegata opposizione , tenuto conto della applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione ordinario decennale .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1100,00, valori minimi , tenuto conto della non elevata difficoltà e della natura seriale del giudizio, per € 332,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata: a1) dichiara ammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento;
a2) rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da nei confronti di , stante l'applicazione alla Parte_1 CP_1
fattispecie del termine di prescrizione decennale;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata , che si liquidano in € 332,00 per compenso , oltre rimb. forf. sp. gen. , IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 1853/2023 pervenuta all'udienza del 26 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti Parte_1 dall'Avv. Simona Di Fonso
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_1 Per_1
del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Riccardo Taurasi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13240/2022 depositata CP_1
l' 8.7.2023 – opposizione ad intimazione di pagamento – azione di accertamento negativo del credito – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata in data 8 luglio 2023 – atto di citazione in appello notificato il
5 gennaio 2023 e iscrizione a ruolo in pari data ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che
[...]
ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla Parte_1 CP_1
intimazione/ingiunzione di pagamento n. 78210027008 , notificata ad essa opponente in data 8 gennaio 2022 - fondata a sua volta sulla sentenza del GDP di pubblicata in data 10 CP_1
novembre 2014 , con la quale era stata rigettata la opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per violazioni al codice della strada- , sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Il GDP con la sentenza oggi gravata ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento (“ritiene il decidente che l'intimazione di pagamento inviata all'attore unitamente alla sentenza di rigetto passata in giudicato svolga la stessa funzione della comunicazione del titolo , con relativa messa in mora, propedeutica alla notifica dell'atto di precetto, pertanto l'azione si rivela inammissibile”, v. sentenza di primo grado pag.1 in atti) , rilevando comunque che trova applicazione la prescrizione decennale , come sancito dall'art. 2946 c.c. , in quanto la pretesa trova fondamento nella sentenza pubblicata nel 2014 avente autorità di cosa giudicata .
Di qui lo spiegato gravame con il quale ha dedotto la operatività del termine Parte_1 quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge 689/1981. ha contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale conferma della CP_1
sentenza impugnata .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che la ha impugnato una intimazione/sollecito di Parte_1
pagamento fondata sulla sentenza del 2014 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione promosso dal medesimo;
la pronuncia reiettiva dell'opposizione ad ordinanza prefettizia ha comportato l'emissione da parte dell'Ente impositore di un sollecito di pagamento , con il quale è stato richiesto all'odierna appellante di pagare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ex d.lgs. 150/2011, prima di procedere al recupero coattivo del credito .
Detto avviso o sollecito o intimazione di pagamento, al di là del nomen iuris adottato dalla
NI , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò posto , si ritiene censurabile l'assunto del primo Giudice in merito alla inammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , che il Tribunale condivide , secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là ,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Il GDP non ha fatto buon governo di detti principi avendo dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento sul presupposto che detto atto è teso a preannunciare l'esecuzione forzata .
In riforma della sentenza impugnata devesi dichiarare la ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento .
Ferma l'ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento , non può tuttavia condividersi l'assunto di parte appellante sulla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l.cit. .
Invero l'avviso o sollecito di pagamento è fondato sulla sentenza del 2014, passata in giudicato, che ebbe a rigettare l'opposizione ad ordinanza ingiunzione . Il titolo della pretesa tributaria, dunque, non è più l'ordinanza ingiunzione, ossia l'atto amministrativo , ma diviene la sentenza (SSUU 25790/2009 : “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato , si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni…”) .
Nella fattispecie l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 8 gennaio 2022 laddove la sentenza è stata pubblicata in data 10 novembre 2014 , sicchè non risulta ancora decorso il termine prescrizionale decennale .
Per quanto precede si impone , in parziale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di ammissibilità della opposizione ad intimazione di pagamento nonché il rigetto ,nel merito, della spiegata opposizione , tenuto conto della applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione ordinario decennale .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1100,00, valori minimi , tenuto conto della non elevata difficoltà e della natura seriale del giudizio, per € 332,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata: a1) dichiara ammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento;
a2) rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da nei confronti di , stante l'applicazione alla Parte_1 CP_1
fattispecie del termine di prescrizione decennale;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata , che si liquidano in € 332,00 per compenso , oltre rimb. forf. sp. gen. , IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri