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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. RI, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11474/2019, R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dalle Avv.te RI Michela Cammarino e Francesca Parte_1
Cagiano, per procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Petito Giuliana, come da procura speciale alle liti in atti,
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, per Controparte_3 procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE pagina 1 di 5 E
Controparte_4
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...]
Avv.ti IC Martone e Gianluca Lucchetti, per procura speciale alle liti in atti,
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari delegati Avv.ti IC Fascia,
OV ST, IC LM, SA LU IN, IO IN, GG VI UT,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/10/2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver ricevuto in data 18/07/2019 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376201900001543000; che aveva ottenuto dall' un estratto di ruolo, contenente una serie di cartelle di Controparte_1 pagamento, avvisi di addebito e relativi ruoli;
che a seguito di ispezione ipotecaria telematica n. T12893 era venuto a conoscenza altresì di iscrizione di ipoteca effettuata il 07/10/2010 n. rep 6124/43 avente ad oggetto beni immobili di sua proprietà siti in Candela (FG), ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il predetto estratto di ruolo, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la iscrizione ipotecaria di cui sopra, deducendo: a) in via preliminare, l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo proveniente dall'ente impositore ai sensi e per l'effetto dell' art. 19
d.lgs. n. 546/1992, nel caso in cui il contribuente contesti l'invalidità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo;
b) nel merito, la prescrizione quinquennale delle seguenti cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito: n. 04320140006414136, presuntivamente notificata in data 12.07.2014 e dunque prescritta in data 12.07.2019; n. 04320140007728365, presuntivamente notificata in data 17.09.2014 e dunque prescritta in data 17.09.2019; n. 34320130003636777, presuntivamente notificata in data 13.02.2014 e dunque prescritta in data 13.02.2019; n.
34320120002393632, presuntivamente notificata in data 03.12.2012 e dunque prescritta in data
03.12.2017; n. 34320112000505828, presuntivamente notificata in data 01.10.2011 e dunque prescritta in pagina 2 di 5 data 01.10.2016; n. 04320070002691031, presuntivamente notificata in data 19.03.2007 e dunque prescritta in data 19.03.2012; c) nel merito, la decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1 d.lgs. n.46/1999 dei seguenti avvisi di addebito: n. 34320130003636777, avente ad oggetto contributi dell'anno 2004 e il relativo ruolo reso esecutivo nel 2013; n. 34320120002393632, avente ad oggetto contributi dell'anno
2005 e il relativo ruolo reso esecutivo nel 2012 e n. 34320170000105335, avente ad oggetto contributi dell'anno 2010 e il relativo ruolo esecutivo nel 2017; d) la nullità dell'espropriazione forzata, per l'omessa notifica dei titoli esecutivi relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati;
e) la nullità della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria n. 04376201900001543000, per non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle presupposte, dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 nonché dell'avviso di preventiva iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 bis del citato decreto Presidenziale;
f) la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. N. 6124/43 del 07/10/2019, per l'omessa notifica della stessa, delle cartelle presupposte e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376201900001543 contenente le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito ad esso sottostanti, dell'iscrizione ipotecaria, dei ruoli, delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte;
2. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei seguenti avvisi di addebito nn.
34320130003636777, 34320120002393632, 34320112000505828 e delle cartelle di pagamento nn.
04320140006414136, 04320070002691031, e 04320140007728365 34320170000105335 con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante con conseguente estinzione del titolo e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittima la anche comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376201900001543000, fascicolo n.
2019/121638, e l'iscrizione ipotecaria del 21/10/2010, registro particolare 3966, registro generale 22316;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutte le seguenti cartelle di pagamento nn. 04320180009019878 04320160007672834 04320170008995942
04320150006690384 04320190019647438 4302 04320140006414136 04320070002691031
04320140007728365 ed avvisi di addebito impugnati in premessa nn. 34320180003560668 34320180002839922
34320170000105840 34320170000105335 34320150002211823 34320150000280756
34320130003636777 34320120002393632 34320112000505828 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante e annullando conseguentemente in ogni caso le medesime poiché nulle e/o inesistenti e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittima la anche comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
pagina 3 di 5 04376201900001543000, fascicolo n. 2019/121638, e l'iscrizione ipotecaria del 21/10/2010, registro particolare
3966, registro generale 22316;
4. nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376201900001543000, fascicolo n. 2019/121638, per le ragioni chiaramente illustrate in epigrafe;
5. nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'iscrizione ipotecaria del 21/10/2010, registro particolare 3966, registro generale 22316, per le ragioni chiaramente illustrate in epigrafe”. Vinte le spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha contestato l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza della domanda, eccependo: in via preliminare, l'intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento poste alla base dell'estratto di ruolo impugnato e della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle argomentazioni dedotte dal ricorrente. CP_ Ritualmente costituitisi in giudizio, l' la Controparte_4
e l' hanno contestato la fondatezza della domanda,
[...] Controparte_5 chiedendone il rigetto.
Con atto depositato telematicamente in data 22/01/2021 l'Avv. Simone Forte ha rinunciato al mandato difensivo. Con atto depositato telematicamente in data 25/02/2021 si sono costituiti in giudizio le
Avv.te RI Michela Cammarino e Francesca Cagiano, le quali hanno dichiarato di riportarsi integralmente alle difese e alle eccezioni formulate in precedenza.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12.11.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Come dedotto dalla difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data
10.11.2025 e documentato in atti, “gli avvisi di addebito nr. 34320112000505828 e nr. 34320120002393632 (in corrispondenza dei righi 12 e 13 a pag. 2 dell'elenco) e la cartella di pagamento nr. 04320070002691031 (in corrispondenza del rigo 7° a pag. 1 dell'elenco) sono stati sgravati, come emerge dall'elenco degli avvisi saldati e/o sgravati elaborato dall' in data 2 settembre 2025, già allegati in atti con le precedenti note di Controparte_1 trattazione;
e le cartelle di pagamento nr. 04320140007728365 (in corrispondenza del rigo 6° a pag. 1 dell'elenco delle cartelle/avvisi) e nr. 04320180009019878 (in corrispondenza del rigo 26° a pag. 2 dell'elenco delle cartelle/avvisi) risultano essere oggetto di definizione agevolata come emerge dall'elenco delle cartelle e/o degli avvisi elaborato dall' in Controparte_1 data 2 settembre 2025, già allegati in atti con le precedenti note di trattazione;
e le cartelle di pagamento nr.
04320140006414136 (in corrispondenza del rigo 5° a pag. 1 dell'elenco delle cartelle/avvisi) e nr. 04320150006690384
(in corrispondenza del rigo 10° a pag. 1 dell'elenco delle cartelle/avvisi), che riportavano un debito residuo rispettivamente pari ad €.1.081,84 e di 431,43 a titolo di come emerge dall'elenco degli cartelle/avvisi Controparte_4 elaborato dall' già presenti in atti, sono state saldate come emerge dalla copia del pagamento Controparte_1 effettuato che si allega”. pagina 4 di 5 Può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Tanto è avvenuto, come suesposto, nel caso di specie.
3. Quanto alle spese di lite, gli sgravi e i pagamenti avvenuti in corso di causa, nonché i princìpi applicati dal giudice di legittimità con riferimento alla rottamazione ex art. 6, D.L. n. 193/2016, convertito in L. n.
225/2016, da ritenersi valevoli anche all'analoga fattispecie di rottamazione introdotta dalle disposizioni successive, consentono la compensazione delle stesse tra le parti, atteso che, da una parte, la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla medesima definizione agevolata (v. Cass. SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez V.
n. 10198/2018 e Cass. Sez. Lav. n. 28311/2018) e che, dall'altra, l'adempimento delle obbligazioni residue ha consentito una più celere definizione della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 11474/2019, proposto da
, nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_1 dell' - che agisce in proprio e qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
-, della Controparte_3 Controparte_4 onché dell'
[...] Controparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria
[...] istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI RI RI)
pagina 5 di 5