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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4187/2017 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 4.2.2025, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. ALFONSI GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata Controparte_1
in data 10/03/2025 per , e , questi ultimi n.q. di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e , l'avv. Per_1 Persona_2
ROSATI MARIA LETIZIA ha concluso come da nota depositata in data 28/02/2025 per la R.G. n. 7811/24 vg. Controparte_5
Trib. Roma), in persona del Curatore avv. , nessuno è comparso (già contumace). Controparte_6
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:32 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4187/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4187/2017 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via C. Armellini n. 4, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, unitamente e Controparte_2 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. ROSATI MARIA LETIZIA e dall'avv. ROSATI PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), V.le delle Milizie n. 38, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
convenuta nonché contro
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._2 Controparte_4
), n.q. di genitori esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori C.F._3
e , rappresentati e difesi dall'avv. ROSATI MARIA LETIZIA ed Per_1 Persona_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Monte Santo n. 10/a, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuti nonché contro
(R.G. n. 7811/24 vg. Controparte_5
Trib. Roma), in persona del Curatore avv. ; Controparte_6 convenuta-contumace
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, il in persona Controparte_1
del suo amministratore p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i germani e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_2 Controparte_4
il Tribunale di Latina, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accogliere l'azione revocatoria proposta ai sensi degli artt.2901 e seguenti del codice civile e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia rispetto al dell'atto a rogito del Notaio di Roma Controparte_1 Persona_3
del 13 luglio 2012, rep.6273/2155, in forza del quale la sig.ra ha donato alla figlia Controparte_5
l'unità immobiliare sita in Sabaudia, via Carlo Alberto n.94, posta al quarto piano, Controparte_2
identificata con il numero interno 17, riportata al Catasto dei Fabbricati al foglio 116, particella
925, sub.33, piano 4, int.17, categoria A/3, classe 1, vani 2, rendita catastale euro 129,11; - condannare i sigg.ri e al pagamento delle spese ed onorari Controparte_2 Controparte_4 del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
A fondamento della propria pretesa, il istante ha dedotto: - di essere creditore, in forza CP_1 della sentenza n. 2252/2011 emessa dall'intestato Tribunale in data 18/08/2011, di Controparte_5
madre dei germani convenuti , della complessiva somma di euro 15.000,00, a titolo di CP_4
risarcimento danni;
- che, con successivo atto a rogito del Notaio di Roma del Persona_3
13/07/2012, aveva donato alla figlia l'immobile di Sabaudia come sopra Controparte_5 CP_2
indicato; - che, in data 19/02/2015, già vedova, era deceduta, lasciando i figli Controparte_5
convenuti quali unici suoi eredi.
Tanto premesso, l'odierno attore, evidenziando come, con il predetto atto di liberalità successivo al sorgere del credito di cui sopra, la de cuius avesse provveduto a spogliarsi del proprio patrimonio al fine di pregiudicarne le ragioni creditorie, ha insistito affinché ne venisse dichiarata, ex art. 2901, co.
1, c.c., l'inefficacia nei suoi confronti.
I germani e , costituitisi in giudizio con comparsa di CP_2 Controparte_4
costituzione e risposta depositata il 30/05/2018, premettendo di aver entrambi rinunciato, in data
04/01/2017, all'eredità materna (all. 2, comparsa), hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Giudice di pace, contrariis reiectis, così provvedere, in via preliminare: - accertare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, con ogni conseguenza di legge;
- accertare l'avvenuto decorso infruttuoso del termine quinquennale ex art. 2903 c.c. e dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria ex adverso intentata;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. , e per l'effetto Controparte_4
estrometterlo dal presente giudizio con ogni consequenziale statuizione sulla condanna alle spese di causa;
- nel merito rigettare le domanda avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
condannare il alla corresponsione di una somma a Controparte_1
titolo di ristoro del danno patito dai convenuti da valutarsi in via equitativa e ricompresa nello scaglione di riferimento del valore della presente causa ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva così trattenuta in decisione dal precedente G.I. e parzialmente definita con sentenza non definitiva n. 2185/2019 pubblicata in data
18/09/2019, tramite cui l'intestato Tribunale aveva rigettato le preliminari eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione dell'azione revocatoria, disponendo, contestualmente, la prosecuzione del giudizio con concessione dei termini istruttori.
Ammesso l'interpello dei convenuti, non espletato per la mancata comparizione degli stessi all'udienza del 3/11/2020, tentata vanamente la conciliazione tra le parti, anche per tramite di una proposta conciliativa/transattiva ex art. 185-bis c.p.c., formulata dal G.I., accettata dal solo patrocinio attoreo, il precedente G.I. tratteneva la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 2661/2023 pubblicata il 16/12/2023, l'intestato Tribunale, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto , ne dichiarava Controparte_4
l'estromissione “sia in relazione alla partecipazione accessoria all'atto di cui si chiede la revocatoria che per mancanza della qualità di erede dell'originaria donante ”, compensando Controparte_5 le spese tra quest'ultimo e l'attore, escludendo la responsabilità per lite temeraria e disponendo contestualmente, con separata ordinanza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della de cuius.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/05/2024, si costituivano nel presente giudizio e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sui di Controparte_4 CP_3 loro figli minori e , delati all'eredità della de cuius, rassegnando le Per_1 Persona_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis- In via preliminare, accolte le eccezioni di inammissibilità infra spiegate per mancata ottemperanza all'ordine di costituzione dell'integrità del contraddittorio sia in punto di mancata vocatio in jus della legittimata successiva della signora che dei minorenni e , come meglio Controparte_2 Per_1 Persona_2 indicato in narrativa, e dichiarare per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; In via gradata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, concedere termine per introdurre ricorso presso il Giudice Tutelare di Roma;
In via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e per l'effetto condannare il alla corresponsione di una somma a titolo di ristoro del danno Controparte_1
patito dai convenuti da valutarsi in via equitativa e ricompresa nello scaglione di riferimento del valore della presente causa ex art. 96 c.p.c.a In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Concesso dal precedente G.I. nuovo termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio, la causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dal
21/06/2024, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Ricostruita così sinteticamente la vicenda processuale, non è forse superfluo rammentare che, allorquando venga resa una sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. ed il giudizio prosegua per l'ulteriore istruzione della causa, come avvenuto nel caso di specie, il frazionamento della decisione comporta tuttavia l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, sicché la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte da quella prima pronuncia.
Ne consegue che il giudice che abbia emesso la sentenza non definitiva - seppure essa non sia passata in giudicato - resta da essa vincolato nel successivo corso del giudizio davanti a sé quanto alle questioni ormai definite, sia quanto a quelle da queste stesse dipendenti che debbano essere esaminate e risolte sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che tale ultima sia poi stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata, il che, nel caso di specie, non si
è verificato.
In via preliminare, va dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di e Per_1 Per_2
, stante l'intervenuta apertura dell'eredità giacente della sig.ra ,
[...] Controparte_5
regolarmente evocata in giudizio e rimasta contumace.
Residua, dunque, la statuizione in ordine alla domanda di revocatoria attorea nei confronti della sola
. Controparte_2
A tale proposito, la domanda attorea è da ritenersi infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ed invero, il primo presupposto richiesto dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore.
Nel caso di specie, va rilevato che tra le parti è intervenuta la sentenza n. 11927/2020 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, la quale, preso atto della documentata dichiarazione di rinuncia all'eredità formalizzata da parte di entrambi i figli della de cuius, e , in data 4 gennaio CP_2 CP_4
2017 e, dunque, escludendone la qualificazione di eredi della de cuius destinataria Controparte_5 del capo della sentenza di condanna de qua al pagamento della somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno da abuso edilizio, ha definitivamente statuito che "il ha diritto di procedere in via esecutiva nei soli confronti di Controparte_1 Controparte_2 limitatamente all'obbligo di facere intimato nell'atto di precetto di rimozione delle opere abusive eseguite nell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Sabaudia, via Carlo Alberto n. 94.” (vd. all.to 3.5.23, avv. Rosati).
In particolare, nella sentenza in parola, coperta da giudicato, è stato altresì precisato con riferimento alla persona di quanto segue: “Quanto a quest'ultima ‒ in relazione a detto capo di Controparte_2 sentenza di condanna pecuniaria ‒ si evidenzia che la stessa non può neppure ritenersi legittimata passiva della preannunciata azione esecutiva nella sua qualità di proprietaria dell'immobile in ragione della donazione da parte della madre per atto a rogito del Notaio di Roma Persona_3
del 13 luglio 2012, rep. n. 6273/2155. Ed invero, l'obbligazione di risarcimento dei danni prodotti ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile e pertanto non si trasmette con l'alienazione. Ha natura personale competendo esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa condanna risarcitoria. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio (cfr. Cass. n. 24146/2014).”.
Tale pronuncia risulta coperta da giudicato, sicché la domanda revocatoria formulata dalla parte attrice va respinta, difettando, comunque, la prova in ordine alla propria qualità di creditore.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'esito generale del giudizio e delle due diverse pronunce parziali intervenute in corso di causa, nonché della sentenza del
Tribunale di Roma in data successiva all'introduzione del presente giudizio, si ravvisa la presenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara l'estromissione dal giudizio di e , rapp.ti dai genitori Per_1 Persona_2
come in epigrafe indicati;
b) rigetta integralmente la domanda attorea;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini