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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
LO De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1728 del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Michele Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Spataro Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., ritualmente notificato, il premesso di avere Parte_1 corrisposto a in esecuzione della sentenza n. 1812/2005 del Tribunale di Controparte_1 Cosenza e della successiva ordinanza di assegnazione del 13.0l.2009, la complessiva somma di euro
289.606,66 a titolo risarcitorio-indennitario (per l'illegittima occupazione del suo terreno sito nel
Comune di località Dattoli, individuato in catasto alla partita n. 4622, fogli nn. 3, 4 e 9, Pt_1 particelle nn. 27, 17, 8, 2, 1, 99 e 10, per la costruzione della rete fognate “Macchialonga-Dattoli”, con occupazione di circa mq.
6.000 di terreno), ha rappresentato che la Corte d'Appello di CA,
a seguito di interposto gravame, con sentenza irrevocabile n. 1190/2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha quantificato nella minor somma di euro 33.449,88 il quantum dovuto dall'ente a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione dei terreni del convenuto, statuendo: “In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona Parte_1 del l.r.p.t., al pagamento, in favore di e nei limiti della quota a lui spettante in Controparte_1 qualità di comproprietario del terreno oggetto di causa, della complessiva somma di € 33.449,88, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla data del 25.7.1993 e sino alla pubblicazione della presente pronuncia, nonché, per lo stesso periodo, gli interessi legali sul capitale puro e anno per anno rivalutato e, sulla complessiva, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo”.
Ha, quindi, precisato parte ricorrente che, sulla scorta della pronuncia di secondo grado anzidetta, la quota parte spettante al , pari a 15/504, ammonta ad euro 2.663,99, cui deve essere CP_1 aggiunto l'ulteriore importo liquidato a titolo di spese giudiziali, per un totale di euro 7.697,95 (di cui euro 2.663,99, quale quota parte di capitale, euro 3.450,00, quali onorari liquidati, ed euro 517,50 rimborso forfettario e spese generali, euro 158,70 cpa ed euro 907,76 iva).
Per tali ragioni, agendo ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare che “il è creditore nei confronti del sig. della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 257.674,60, di cui € 224.353,39 per capitale, € 19.092,48 per interessi e €
14.228,74 per spese di giudizio, importo così quantificato dal nominato CTU;
condannare il Sig.
al pagamento in favore del in p.l.r.p.t, della somma di € Controparte_1 Parte_1
257.674,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituito in giudizio il quale, contestando la ricostruzione della vicenda Controparte_1 fatta da controparte, ha evidenziato come con la sentenza n. 1190/2014 la Corte di Appello di
CA ha sì condannato il al pagamento, in suo favore e nei limiti della quota Parte_1
a lui spettante, della somma complessiva di euro 33.449,88, oltre rivalutazione monetaria, interessi e competenze del doppio grado di giudizio, ma nulla ha statuito in ordine alla restituzione delle somme versate a suo tempo dal con conseguente inammissibilità dell'avverso ricorso per non avere Pt_1 l'ente impugnato la suddetta sentenza nella parte in cui non ha condannato l'appellato alla restituzione delle eventuali somme, medio tempore pagate dall'attore, ritenendo, peraltro, di non dover restituire alcuna somma, perché incassate a seguito di una procedura esecutiva legittima, ed anche per questo irripetibili.
Ha inoltre eccepito il l'erroneità dei conteggi eseguiti dal e la CP_1 Parte_1 prescrizione dell'azione di restituzione, limitatamente agli importi dovuti agli altri comproprietari, tanto perché il conosceva la titolarità, in capo a diversi soggetti, del terreno in questione ed Pt_1 il pagamento delle somme in favore del è stato effettuato oltre dieci anni fa. CP_1
Parte resistente ha ancora evidenziato che egli, quando tutti i beni erano comuni e indivisi (ante divisione del marzo 2008), era titolare del 30,75% dell'intero, con conseguente insussistenza ed erroneità delle somme pretese dal Pt_1
Ha, altresì, sostenuto il che non possono essere oggetto di ripetizione le spese e CP_1 competenze del precetto, nonché quelle della procedura esecutiva, comprese nell'importo versato;
parimenti non sarebbero dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria pagate all'epoca dall'ente, poiché essi costituirebbero somme dovute legittimamente in ragione del ritardo nel pagamento;
al più, sarebbero dovuti esclusivamente gli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione del ricorso in questione ai sensi dell'art. 2033 c.c. e non la pretesa rivalutazione monetaria.
Peraltro, la domanda di restituzione di maggiori interessi sarebbe in ogni caso prescritta. ha, dunque, concluso chiedendo al Tribunale di “dichiarare inammissibile Controparte_1 ovvero rigettare e respingere ogni domanda ricorrente in quanto totalmente infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
“Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere dovuta e legittima la restituzione, le somme che il avrebbe versato in eccesso ammonterebbero solo ad euro 224.908,3 Parte_1
(pari a importo pagato euro 277.816,19 - importo dovuto euro 52.908,16)”.
Con provvedimento del 27.09.2019, il Magistrato originariamente procedente ha disposto ctu, formulando i seguenti quesiti:
- accerti il ctu, sulla base della documentazione in atti e della domanda formulata da parte attrice nel primo grado del giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, la quota di proprietà originariamente spettante a Controparte_1
- specifichi il ctu la somma percepita dal a titolo di capitale, interessi e CP_1 rivalutazione sulla base della sentenza del Tribunale di Cosenza e le ulteriori somme liquidate per spese legali relative alla sentenza o al procedimento di esecuzione;
- ridetermini l'esatta somma dovuta al in base alla sentenza della Corte di Appello, CP_1 tenuto conto della quota di proprietà allo stesso spettante;
- accerti il ctu la somma per capitale, interessi e spese del giudizio, versata in eccesso al
[...]
rispetto a quella realmente dovuta. CP_1
All'udienza del 23.06.2025, dopo una serie di rinvii determinati, oltre che dalla sospensione delle attività giudiziarie non urgenti disposta dal Governo a seguito dell'esplosione della pandemia da
Covid 19, dalla richiesta congiunta delle parti al fine di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, nelle more subentrata nella titolarità del ruolo, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica, con le quali si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
***
Va preliminarmente precisato che, pur essendo stata la causa introdotta con ricorso ex art. 702 bis, deve ritenersi che, a seguito della precisazione delle conclusioni disposta, ai sensi dell'art.190 c.p.c., con l'ordinanza del 21.10.2020 e poi reiterata, dopo alcuni rinvii per la verifica di un eventuale bonario componimento della vicenda, con l'ordinanza del 23.06.2025, a cui le parti hanno prestato acquiescenza depositando comparse conclusionali e repliche, sia intervenuto mutamento implicito del rito, da sommario ad ordinario (per il mutamento implicito del rito, cfr., tra le altre, Cass. civ., n.
18048/2019).
Deve essere poi disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dal convenuto, per non avere il di impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Pt_1 Pt_1
CA nella parte in cui quest'ultima non lo ha condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, delle eventuali somme, medio tempore corrisposte dal Pt_1
Risulta, infatti, dagli atti – ed è circostanza incontestata - che il pagamento delle somme oggetto dell'odierna domanda di ripetizione è avvenuto solo a seguito di procedura espropriativa mobiliare incardinata dal , a seguito di ordinanza di assegnazione del 13.01.20109 e dunque in epoca CP_1 successiva alla proposizione dell'appello da parte dell'attore avverso la sentenza di condanna in suo danno emessa in prime cure dall'intestato Tribunale. E, in particolare, dagli atti processuali che l'atto di appello avverso la sentenza n. 1812/2005 del
Tribunale di Cosenza è stato notificato dal comune di a in data Pt_1 Controparte_1
04.01.2006 (e iscritto al numero di RG 337/2006), che l'ordinanza di assegnazione è stata emessa in data 13.01.2009 e che gli ordinativi di pagamento n. 815 e n. 816 emessi dall'Ente in favore del
[...]
sono datati 24.03.2009. CP_1
Ne deriva che né il comune, in difetto di pagamento, avrebbe potuto chiedere la restituzione alla Corte
d'Appello, né quest'ultima, in difetto di domanda, avrebbe potuto disporre la ripetizione, se non andando ultra petita.
Si fa, peraltro, ad abundantiam osservare che alcun effetto decadenziale la giurisprudenza ricollega alla omessa formulazione di domanda di ripetizione di indebito, in sede di appello, nemmeno ove l'appellante abbia corrisposto (ma non è questo il caso) il pagamento in esecuzione della sentenza gravata.
La S.C. ha, infatti, sul punto chiarito che “in relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame
- di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente;
ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato” (tra le altre, Cass. civ. – sez. L., n. 14253/2019)
Si è anche precisato che “le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono essere proposte con autonomo giudizio ovvero possono trovare ingresso nella fase di gravame della sentenza posta in esecuzione, al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento)” (Cass. civ., n. 15461/2008).
Se quindi, non si configura la “consumazione del diritto alla restituzione di somme” in presenza della domanda di ripetizione proposta dinanzi ai Giudici del gravame, non seguita da statuizione favorevole nonostante l'accoglimento dell'appello, a fortiori non opera alcun vincolo preclusivo (come il giudicato) se il solvens che paga il dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado decida di agire per la ripetizione delle somme nei confronti dell'accipiens all'esito dei tre gradi di giudizio ovvero, come nella specie, del passaggio in giudicato della sentenza d'appello. Inconferente è l'eccezione di irripetibilità delle somme siccome acquisite a seguito di procedura esecutiva legittima, azionata sulla base di un titolo valido all'epoca della notifica del precetto e del pignoramento, e fino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.
Ed infatti, il non ha contestato la legittimità della procedura esecutiva azionata in suo danno Pt_1 dal ma ha azionato la diversa azione di ripetizione di somme indebite, tali divenute CP_1 successivamente alla conclusione della (legittima) procedura esecutiva, a seguito della caducazione del titolo.
Sul punto, va rilevata la non pertinenza, al caso di specie, dei precedenti citati, a sostegno della sua tesi, dal convenuto.
Ed infatti, l'ordinanza della S.C. n. 12127/2020 attiene al caso, diverso, in cui si pretendeva, da parte del debitore, la ripetizione delle somme acquisite dal creditore a seguito di espropriazione forzata per ragioni (ancora) attinenti alla legittimità della procedura esecutiva.
Il provvedimento citato, se è vero che statuisce che “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso”, aggiunge tuttavia: “sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass. Civ., ordinanza n. 12127/2020).
Si vuole, cioè, dire che il provvedimento conclusivo della procedura espropriativa è caratterizzato da definitività in relazione alla procedura a cui consegue, ditalchè non potrebbe il debitore pretendere la ripetizione di quanto assegnato al creditore mettendo in discussione profili di legittimità della procedura stessa (perchè avrebbe potuto, e dovuto, farlo nell'ambito di quel procedimento).
La successiva caducazione del titolo, sulla cui base si è legittimamente svolta la procedura esecutiva, travolge, invece, il provvedimento finale, determinando la nullità dell'azione esecutiva che su esso di fonda e la perdita di efficacia degli atti compiuti (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 14601/2020, n.
17371/2011, n. 20994/2018, ordinanza n. 4263/2019).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione rispetto alle somme di spettanza degli altri coeredi (diversi dal convenuto), dovendo essere detta azione esercitata nei confronti del soggetto (nella specie, il convenuto) che ha incassato i pagamenti successivamente accertati come non dovuti, in difetto peraltro di allegazione (prima ancora che di prova) del versamento ai coeredi della rispettiva quota da parte dell'accipiens.
*********
Nel merito, si osserva che i fatti essenziali, narrati nel ricorso, sono provati dalla documentazione prodotta in atti e, dunque, dotati di riscontro documentale.
In particolare, vanno richiamati la sentenza n. 1812/2005 del Tribunale di Cosenza, i mandati di pagamento n. 815/2009 e n. 816/2009, l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore di
[...] emessa il 13.01.2009 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 3335/08 Controparte_1
R.G.E., la sentenza n.1190/2014 della Corte di Appello di CA, con cui il credito vantato dal convenuto nei confronti del è stato ridotto. Parte_1
Dai suddetti documenti emerge, infatti, che effettivamente ha incassato, tramite Controparte_1 due mandati di pagamento eseguiti dal di la somma complessiva di euro 289.606,66; Pt_1 Pt_1 che con la sentenza, definitiva, n. 1190/2014 la Corte di Appello di CA ha ridotto il credito riconosciuto dall'odierno resistente in euro 33.449,88 quale sorte capitale, euro 20.404,43 quale rivalutazione monetaria dal 25.07.1993 al 04.08.2014, oltre interessi legali dal 25.07.1993 al
04.08.2014 rivalutati anno per anno pari ad euro 34.656,04, nonché euro 999,74 a titolo di interessi legali dal 05.08.2014, per un complessivo importo di euro 89.510,09.
Va dunque ritenuta dimostrata, oltre che pacifica, la sussistenza del pagamento indebito effettuato dal in favore del e, dunque, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. Pt_1 CP_1 azionata dall'attore.
La sentenza n. 1190/2014 della Corte d'Appello di CA, che ha riconosciuto dovuta al
[...]
la minor somma di euro 33.449,88 (oltre rivalutazione monetaria, interesse e competenze del CP_1 doppio grado di giudizio), costituisce infatti la prova della natura indebita (per la sopravvenuta modificazione del titolo) della somma pagata dal comune in eccesso rispetto a quella rideterminata dal Giudice di secondo grado.
Quanto alle somme da restituire, osserva il Tribunale che, in ossequio al decisum della Corte
d'Appello, va ritenuta legittima la corresponsione al convenuto delle sole somme (dovute a titolo risarcitorio per l'illegittimo esproprio) corrispondenti alla sua quota di proprietà dei terreni oggetto di abusiva occupazione del comune, che si è accertato avere valore complessivo di euro 33.449,88.
Per questa ragione, il Tribunale ha disposto CTU finalizzata a verificare in primis l'entità della quota- parte del coerede Controparte_1 Il perito, esaminati gli atti di causa, ha, quindi, verificato che la quota (derivante da successione mortis causa) di proprietà degli immobili illegittimamente espropriati dal comune originariamente spettante a è pari a 111,80/504, ricevuta in successione per 102,40/504 da Controparte_1 Per_1
e per i restanti 9,40/504 da .
[...] Parte_2
Il consulente di parte resistente ha, sul punto, eccepito all'ausiliare che la percentuale di quota di proprietà del sarebbe piuttosto pari al 30,765%, atteso che il CTU non avrebbe tenuto CP_1 conto della denuncia di successione di (quota 5/168) e del testamento di Persona_2 [...]
(quota 3/5 dei 47/504). Parte_2
Sul punto, il perito ha dedotto che le quote ereditate da dal padre (pari Controparte_1 Per_2
a 5/168) non sono state prese in considerazione perché hanno esse ad oggetto una porzione del fondo
“Dattilo” differente da quella oggetto del contenzioso in esame;
mentre le quote ereditate a seguito del testamento di (pari ai 3/5 di 47/504, pari a 1,865%) non sono state prese in Parte_2 considerazioni perché l'estratto del testamento è stato depositato solo in fase di osservazioni alla relazione tecnica e, dunque, non in possesso del CTU in fase di redazione dell'elaborato.
Ritiene il Tribunale di condividere gli assunti del CTU avuto riguardo, quanto alla successione di
[...]
, alla non certa riconducibilità del bene oggetto della dichiarazione di successione al Persona_2 fondo espropriato dal comune (evidenzia il perito che, al di là della uguale denominazione – fondo
“Dattilo” - dell'immobile, i dati inseriti nella denuncia di successione non consentono di identificare il bene ereditario de quo con parte dei terreni espropriati, sia per estensione che per classificazione catastale – v. relazione peritale, pagine 11 e 12) e considerata, quanto alla successione di Parte_2
, la non utilizzabilità della documentazione prodotta dal convenuto in sede di operazioni
[...] peritali in difetto di consenso della controparte, in ragione delle preclusioni istruttorie maturate in corso di causa. Peraltro, in difetto di allegazione della data di rinvenimento del testamento di
[...]
, non è possibile nemmeno valutare l'ammissibilità del documento, ai fini probatori Parte_2 che qui interessano, sotto il profilo della sopravvenienza della disponibilità dell'atto rispetto alle maturate preclusioni istruttorie.
Deve, dunque, ritenersi accertato che la quota ereditaria dei beni espropriati dall'attore di spettanza del convenuto sia pari a 111,80/504, pari ad euro 7.420,03 (sorte capitale).
Per stabilire ora l'importo che il convenuto deve restituire all'attore, occorre andare a verificare quanto il ha effettivamente corrisposto al , senza titolo. Parte_1 CP_1
A tal fine l'ausiliare, all'uopo incaricato dal Tribunale, ha accertato che il ha effettivamente Pt_1 versato al convenuto, in esecuzione della sentenza di primo grado, le somme di euro 231.773,42 per capitale, euro 26.780,07 per interessi, euro 19.262,70 per spese di giudizio ed euro 11.528,80 a titolo di risarcimento danni da lucro cessante e rivalutazione per un totale di euro 289.344,99 (v. relazione peritale, pagine 15 e 16).
L'incasso di detta somma da parte del convenuto non è stato puntualmente contestato.
Il CTU ha, quindi, rideterminato la somma che avrebbe dovuto essere liquidata a tutti i coeredi con la sentenza di primo grado sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di
CA nei seguenti termini:
- sorte capitale liquidata a titolo risarcitorio per l'illegittimo esproprio: euro 33.449,88;
- rivalutazione Istat dal 25.07.1993 al 04.08.2014 (data di pubblicazione della sentenza della
C.A. di CA): euro 20.404,43;
- interessi legali dal 25.07.1993 al 04.08.2014: euro 34.656,04
Correttamente il perito non ha preso in considerazione gli interessi legali dal 05.08.2014 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di secondo grado) al soddisfo, pure riconosciuti dalla
Corte d'appello, trattandosi di somme già pagate in periodo antecedente alla data di pubblicazione della sentenza stessa.
Ne consegue un totale di euro 88.510,35.
Va, infine, disattesa l'eccezione di giudicato sul capo della sentenza di primo grado con cui il Pt_1
è stato condannato, (anche) al risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato godimento del bene esporpriato da parte del , “calcolato applicando il saggio di rendimento del 5% sullo CP_1 originario importo del danno rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT”, oltre agli “interessi legali sulla somma (2a) indennitaria (Euro 37.044,42), dal momento dell'immissione in possesso e sino al soddisfo” (v. pagina 5 della sentenza di primo grado).
Diversamente da quanto opinato dal convenuto, infatti, risulta dalla motivazione della sentenza d'appello che il ha impugnato il provvedimento di primo grado anche in relazione Parte_1 alla “quantificazione dei danni”. La Corte ha, invero, rilevato che il Giudice di prime cure non ha completamente pretermesso la qualificazione della domanda nemmeno qualificato la domanda l'individuazione della disciplina applicabile nel caso di specie, espressamente dichiarando non coperta da giudicato la questione (v. sentenza C.A., pagina 6)
Ed infatti, la Corte d'Appello, rinnovando la perizia, ha rivisitato completamente la determinazione del Giudice di prime cure, specificando le singole voci di danno riconosciute, con evidente esclusione di ogni altra ipotesi risarcitoria. In conclusione, poichè il , per come statuito dalla sentenza della Corte d'Appello, ha CP_1 diritto alla sola quota-parte (ereditaria) della liquidazione dei danni anzidetta, spettano al convenuto le minori somme di euro 7.420,03 per capitale (pari a 111,80/504 della maggior somma di euro
33.449,88), euro 4.526,22 a titolo di rivalutazione Istat (sul predetto capitale di euro 7.420,03) dal
25/07/1993 al 04/08/2014, euro 7.687,59 per interessi legali dal 25/07/1993 al 04/08/2014 ed euro
5.033,96 per spese di giudizio (compresi accessori – v. prospetto, pagina 19 della perizia), per un totale di euro 24.667,81.
Avendo il comune prestato totale acquiescenza alla consulenza tecnica d'ufficio e precisato le conclusioni chiedendo espressamente, nella comparsa conclusionale, la condanna del alla CP_1 restituzione “della somma complessiva di euro 257.674,60 di cui euro 224.353,39 per capitale, euro
19.092,48 per interessi ed euro 14.228,74 per spese di giudizio ( somma quantificata dal CTU)”, il convenuto, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., va condannato a restituire all'attore la somma di euro 257.674,60, oltre interessi di mora, al saggio legale, dalla data del pagamento e sino al soddisfo.
Si osserva sul punto, quanto alla decorrenza degli interessi, che la Corte di Cassazione ha precisato che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale preesistente ditalchè il titolo restitutorio comprende ex lege, senza nemmeno bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza ex art. 1282 c.c. dal giorno dell'avvenuto pagamento (v. Cass. civ.,
n. 34011/2021 e n. 6621/2023. Si è, in particolare, spiegato che la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio – v. anche, Cass. Civ., n. 24475/ 2019, n. 25589/2010).
Da quanto detto, consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme pagate dal a titolo di interessi. Pt_1
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria chiesta dal trattandosi di debito Parte_1 di valuta a cui si applica il principio nominalistico, in difetto di allegazione di maggior danno subito rispetto a quello forfettariamente liquidato con gli interessi di mora al tasso legale (cfr. Cass. Civ., sez. L., n. 11440/1996)
Per queste ragioni, dunque, la domanda del comune va accolta, nei termini sin qui esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
n.55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al valore della causa in relazione al decisum (compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00) a tariffa compresa tra minima e media in ragione delle questioni trattate (fase di studio: euro 1.500,00, fase introduttiva: euro 1.000,00, fase introduttiva: euro
3.000,00, fase decisoria: euro 2.500,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore Controparte_1 del di della somma pari ad euro 257.674,60, oltre interessi legali dalla data del Pt_1 Pt_1 pagamento indebito sino al soddisfo;
- condanna, inoltre, il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dal comune che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico del soccombente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LO De AN