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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2025 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Valentina Verduci Consigliera all'esito dell'udienza cartolare del 17.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello iscritta al n. r.g. 1576/2025 CC promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Gloria Mariano del Foro di Parte_1 C.F._1
Venezia, giusta procura in atti;
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Margherita Salzer del Controparte_1 C.F._2
Foro di Venezia, giusta procura in atti;
e con
Procura Generale di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 05.11.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 3157/2025 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
24.06.2025 e notificata il 10.07.2025.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 “Nel merito - in via principale
- In ossequio all'ordinanza ex art. 708 comma III cpc emessa dal Giudice dott. Carlo Azzolini in data
19.10.2022 disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della prole minore presso la residenza materna e che il padre possa/debba vedere i figli, salvo diverso accordo, tutti i weekend a decorrere dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica ore 20.00, nonché per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, metà delle vacanze natalizie
(alternando di anno in anno, oltre al giorno di Natale e della vigilia nonché il 31.12 e capodanno, anche i periodi 26-31.12 e 1-6.01), metà delle vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo);
- Accertato e dichiarato tutto quanto in premesse esposto, revocarsi l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento della figlia onerando lo stesso nel pagamento, a titolo di contributo Parte_2
Per al mantenimento dei figli e , entrambi minorenni, della somma mensile di Persona_2 euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre;
oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate e previste dal protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia;
- Disporsi che la signora avrà diritto di richiedere e percepire quanto ad ella di diritto Parte_3
a titolo di assegno unico Inps in favore dei figli;
- riservata ogni ulteriore domanda in separato giudizio;
Nel merito - in via subordinata coma da ricorso ex art. 709 ultimo comma cpc che l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce di tutto quanto sino ad ora argomentato, Voglia, sentite le parti e la stessa , modificare i provvedimenti provvisori in vigore disponendo la riduzione ad Parte_2 euro 50,00 dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del padre in favore della figlia Parte_1
ad oggi pari ad euro 200,00 oltre rivalutazione Istat ovvero modificare i Parte_2 provvedimenti provvisori in vigore disponendo il versamento a tempo determinato da parte del sig.
dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della figlia ad oggi pari Parte_1 Parte_2 ad euro 200,00 oltre rivalutazione Istat e ciò in funzione della condotta della figlia;
Nel merito - In via istruttoria coma da ricorso ex art. 709 ultimo comma cpc
Si chiede di essere ammessi alla prova orale per interpello e testi sui capitoli di prova di seguito individuati:
1) Vero che in data 16.03.2024 la signora rientrava in casa alle ore 2.30 del Parte_2 mattino circa portando con sé un trolley;
2) Vero che nell'occasione di tempo e di luogo di cui al punto che precede la signora
[...]
veniva accompagnata a casa dalla signora;
Pt_2 Persona_3
2 3) Vero che dall'indagine investigativa svolta tra il 6 e il 16 marzo 2024 emergeva che la signora
si occupa dell'organizzazione di sfilate di moda;
Persona_3
4) Vero che a decorrere dall'anno 2023 la signora ha abbandonato gli studi in Parte_2 corso presso l'istituto di istruzione superiore E. Usuelli Ruzza di Padova;
-Si chiede inoltre di disporsi l'audizione della figlia oramai maggiorenne con Parte_2 riguardo ai fatti esposti e oltre che in relazione alle circostanze sopra capitolate.
Si indica a teste: di STEEL INVESTIGAZIONI, Via Biagio Marin n. 17, Vigodarzere Testimone_1
(PD).
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle prove che verranno eventualmente avversariamente richieste, riservandosi ogni più ampia contestazione e di eventualmente formulare capitoli a prova contraria.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei concedendi termini di legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
-Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG n. 3533/2022, Tribunale di
Venezia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per El Hilali Bahija:
“In via preliminare
Dichiarare che la domanda proposta “nel merito in via subordinata come da ricorso ex art.709 ultimo comma c.p.c. costituisce domanda nuova e per l'effetto dichiarare la stessa inammissibile, come peraltro era già stata dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Dichiarare che le istanze istruttorie dedotte “nel merito – In via istruttoria come da Ricorso ex art.
709 ultimo comma c.p.c.” sono esse stesse inammissibili perché tardive, contenute entrambi in una istanza già dichiarata inammissibile dal Tribunale con provvedimento di data 29 gennaio 2025, provvedimento non oggetto di impugnazione.
NEL MERITO
Ogni diversa domanda eccezione e conclusione avversaria respinta, rigettare il proposto appello avverso la sentenza n.3157/2025 del Tribunale di Venezia e per l'effetto confermare la stessa in ogni sua parte.
Spese rifuse”.
3
Per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 17.05.2022, ha depositato ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal Controparte_1 marito con il quale ha contratto matrimonio in Marocco in data 15.02.2002. Parte_1
Il matrimonio - da cui sono nati tre figli: una figlia femmina già maggiorenne di nome (n. il Pt_2
Per 13.01.2005) e due figli maschi ancora minorenni di nome (n. il 17.11.2014) e (n. il Persona_2
14.09.2016) - viene descritto come da sempre opprimente a causa dei comportamenti controllanti, gelosi e finanche violenti adottati dal marito, al punto da vietarle di svolgere attività lavorativa, di studiare la lingua italiana e di socializzare.
Viene inoltre dato atto di un progressivo deterioramento del rapporto di coppia dal momento in cui lui ha iniziato ad imporle, con frequenza sempre maggiore, rapporti sessuali con pratiche vietate dalla religione musulmana, rendendo di fatto intollerabile la vita matrimoniale.
Il clima di crescente tensione e violenza (tra i fatti più gravi sono indicati la rottura di un timpano e la devitalizzazione di un dente, subiti rispettivamente nel 2008 e nel 2021 a seguito delle percosse del marito) ha così reso impossibile la prosecuzione della convivenza, costringendo la donna ad allontanarsi dalla casa familiare insieme ai tre figli. Per Da marzo 2021 la medesima ha quindi trovato ospitalità, insieme a e Pt_2 Persona_2 presso casa del fratello, il quale si è fatto altresì carico del loro mantenimento, essendosene invece il
totalmente disinteressato. Pt_2
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha domandato la separazione con addebito al marito, l'affidamento esclusivo della prole minore, l'assegnazione della casa familiare, la condanna del padre al pagamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre all'80% delle spese straordinarie, e la condanna al pagamento di un contributo al mantenimento in suo favore pari ad € 150,00 mensili.
2. Costituendosi con memoria dell'11.10.2022, si è associato alla domanda di Parte_1 separazione, opponendosi alla richiesta di addebito e contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Ha negato di avere usato violenza contro la moglie ed ha precisato che l'unico motivo del deterioramento dei loro rapporti sono state le liti scaturite dai disaccordi in ordine all'educazione della
4 figlia i cui comportamenti - inadeguati (pluribocciata a scuola ed inserita in compagnie “poco Pt_2 raccomandabili”) e per lui intollerabili - venivano giustificati ed appoggiati dalla madre.
Ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé dei due figli minori e assegnazione della casa familiare e si è offerto di corrispondere € 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei due soli figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi - invece - alla corresponsione di un mantenimento alla moglie.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 18.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo con ordinanza del 19.10.2022
- sull'accordo delle parti - l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e diritto di visita del padre tutte le settimane dal venerdì alle 18:30 alla domenica alle 20:00; prevedendo altresì l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento dei figli minorenni e della figlia maggiorenne non autosufficiente;
nulla a titolo di mantenimento della ricorrente, per sua ammissione autosufficiente e disponibile a farsi carico del canone di locazione in forza di un'attività lavorativa stagionale.
Contestualmente, il Giudicante ha conferito incarico al Servizio Sociale di Pianiga affinché riferisse in ordine alla situazione psicofisica dei minori ed alle capacità genitoriali ed affinché indicasse il regime di affidamento ritenuto più consono a garantire la serena crescita psicofisica dei minori (v. relazione depositata il 21.03.2023).
4. Disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice istruttore, in data 01.02.2023 la ricorrente ha depositato una memoria integrativa allegando una sentenza del GUP presso il Tribunale di Venezia, pronunciata nei confronti di in data 11.05.2022, all'esito di giudizio abbreviato, con la Parte_1 quale lo stesso è stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione per i delitti di: maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie con l'aggravante della presenza di figli minori;
lesioni personali aggravate alla moglie;
violenza sessuale tentata e consumata nei confronti della moglie;
violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli.
5. Con comparsa dell'11.04.2023, ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste e, in Pt_2 particolare, per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico nei confronti della figlia ed ha dimesso atto di appello proposto avverso la predetta sentenza penale di condanna, con il Pt_2 quale ha impugnato il capo relativo al solo reato di cui all'art. 570 c.p., ha chiesto l'esclusione della recidiva contestata, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena irrogata.
5 6. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 20.04.2023 ed acquisite le produzioni documentali delle parti e la relazione richiesta ai Servizi Sociali, con ordinanza del
04.12.2023 è stata ammessa la prova orale offerta dal convenuto e ritenuta - invece - superflua quella richiesta dalla ricorrente, alla luce della sentenza penale di condanna in atti e dei relativi motivi di appello.
7. All'udienza del 05.06.2024, si è proceduto all'esame testimoniale di - investigatrice Testimone_1 privata assunta dal - e della figlia su capitoli di prova attinenti ai soli profili economici. Pt_2 Pt_2
8. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni per l'udienza cartolare del 12.12.2024, insistendo per l'accoglimento delle domande di Controparte_1 separazione con addebito, affidamento esclusivo dei figli e contributo al mantenimento da parte del padre nei confronti di tutti e tre i figli, chiedendo la regolazione del diritto di visita del padre come da calendario proposto dai Servizi Sociali, rinunciando alla domanda di corresponsione di un mantenimento in suo favore;
associandosi alla domanda di separazione con rigetto della Parte_1 richiesta avversaria di addebito, insistendo per la previsione di un diritto di visita dei figli minori comprensivo di tutti i weekend, offrendosi di corrispondere la somma mensile di € 400,00 complessivi - oltre al 50% delle spese straordinarie - per il contributo al mantenimento dei soli figli minori.
ha - inoltre - contestualmente formulato, ai sensi dell'art. 709, ult. comma, c.p.c, istanza di Pt_2 modifica dei provvedimenti presidenziali, insistendo per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia sulla base di un'indagine investigativa allegata al ricorso. Pt_2
9. Dichiarata inammissibile l'istanza, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con Sentenza N° 3157/2025, pubblicata il 24.06.2025, il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ha statuito:
“1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) Dichiara l'addebitabilità della separazione a carico del coniuge convenuto;
3) Dispone l'affido esclusivo della prole minore alla madre;
4) Dispone il collocamento prevalente della prole minore presso la residenza materna;
5) Dispone che l'esercizio del diritto di visita del padre con la prole minore avvenga secondo le modalità descritte in parte motiva;
6) Assegna il godimento della casa coniugale sita in sita in Pianiga (Ve), via Marinoni 66 int. 2, alla madre per ivi dimorare con la prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente;
7) Impone al padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 600 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 200 per ciascun figlio), oltre
6 rivalutazione secondo indici Istat a decorrere dall'ottobre 2022, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia d.d. 20.09.2019;
8) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato che liquida in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”.
10. Con ricorso depositato in data 09.09.2025, ha proposto Appello avverso la predetta Parte_1 pronuncia, deducendo le seguenti doglianze.
10.1. Sul diritto di visita paterno.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato il capo 5) della decisione attinente alla regolazione del Per suo diritto di visita nei confronti dei figli e lamentandone l'erroneità laddove viene Persona_2 fatto rinvio al calendario proposto dal Servizio sociale (cfr. relazione del 20.03.2023 “accesso dei minori dal padre a fine settimana alternati;
pernotto infrasettimanale dal padre durante le settimane in cui trascorrono il fine settimana dalla madre”).
Ha osservato che tale calendario non corrisponde all'accordo già raggiunto dalle parti in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali (e con tali provvedimenti recepito) e soprattutto non corrisponde al regime vigente, con la conseguenza che la motivazione della Sentenza sarebbe addirittura contraddittoria nella parte in cui “ritiene opportuno confermare il calendario attuale stabilito in conformità alle indicazioni offerte dal Servizio Sociale”.
Come da accordi con la moglie, i figli minori sarebbero soliti trascorrere tutti i fine settimana con il padre e una modifica di tale regime si tradurrebbe in un'alterazione del “ritmo quotidiano” dai medesimi raggiunto, con pregiudizio sotto il profilo psico-fisico.
10.2. Sull'affidamento esclusivo.
L'appellante ha articolato in tre distinti motivi di doglianza.
I. Erroneità della ricostruzione dei fatti di causa ed omessa valutazione della relazione del Servizio
Sociale.
Premesso che la sentenza impugnata appare contraddittoria nella parte in cui - da un lato - prevede l'affidamento esclusivo e - dall'altro - coglie il buon rapporto costruito tra il padre ed i figli minori ed applica un regime di visita molto ampio, difetterebbe altresì di motivazione laddove, nel discostarsi dal principio della c.d. bigenitorialità, non spiega perché la figura paterna risulti pregiudizievole per i figli.
Al contrario, secondo la prospettazione dell'appellante, emergerebbe da plurimi dati oggettivi
(dichiarazioni della madre e dei figli riportate nella relazione del Servizio Sociale) che il medesimo è sempre stato un padre accudente e responsabile.
7 II. Erroneità nella valutazione e nell'utilizzo delle sommarie informazioni rese nell'ambito del distinto procedimento penale a suo carico nonché della Sentenza di condanna pronunciata all'esito del I Grado di giudizio.
Ferme l'inadeguatezza, insufficienza ed inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla figlia - Pt_2 rispetto alla quale è indiscusso il pessimo rapporto con il padre -, ai fini della valutazione del distinto e totalmente diverso rapporto del padre con i fratelli, l'appellante ha censurato il fondamento della decisione di affidamento esclusivo sui soli contenti della Sentenza penale di condanna (peraltro non ancora irrevocabile), in ordine a fatti che riguardano esclusivamente i rapporti con l'altro genitore.
Ha - dunque - lamentato l'astrattezza della motivazione e l'assenza di valutazioni circa le concrete ripercussioni che tali fatti avrebbero avuto sull'attuale idoneità genitoriale dell'appellante, al contrario ampiamente dimostrata nel corso del giudizio (v. relazione del Servizio Sociale).
III. Inutilizzabilità della Sentenza penale di condanna quanto all'accertamento del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p..
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato alla Sentenza penale di condanna quanto all'accertamento del reato di cui all'art. 570 c.p., omettendo di considerare: le allegazioni (all. 2 della costituzione in giudizio e dichiarazioni rese dalle stesse parti) dalle quali risulta che ha provveduto ai bisogni dei figli con spese alimentari, indumenti e materiale scolastico;
Pt_2 il puntuale adempimento all'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento una volta previsto;
l'impossibilità - in ogni caso - di far mancare i mezzi di sussistenza ai figli, potendovi provvedere l'altro genitore in virtù dell'attività lavorativa svolta.
L'appellante ha - da ultimo - censurato l'utilizzo nel presente procedimento della sentenza di giudizio abbreviato pronunciata dal GUP preso il Tribunale di Venezia nei suoi confronti, rilevando che - nel caso di specie - non può trovare applicazione l'art. 654 c.p.p. (“efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”), difettando entrambi i presupposti di efficacia extra-penale del giudicato, ossia: a) lo svolgimento del dibattimento e b) l'irrevocabilità della sentenza.
10.3. Sull'obbligo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Pt_2
Con il quinto motivo, è stata dedotta la mancanza di presupposti per l'assegno di mantenimento disposto in favore di maggiorenne e non impegnata in un percorso formativo di studi né in Pt_2 un'attività lavorativa dal 2023 per scelta personale oppure avviata alla carriera di modella e dunque economicamente autosufficiente.
Con il sesto motivo, è stata lamentata l'omessa assunzione della prova orale in ordine all'indagine investigativa (in relazione agli spostamenti di prodotta in atti con il deposito dell'istanza di Pt_2
8 modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e la violazione del principio, in materia di ripartizione della prova, secondo cui grava sul figlio maggiorenne l'onere di provare i presupposti per la conservazione dell'assegno.
È stato infine rappresentato lo stato di disoccupazione di a far data da settembre 2025. Pt_2
11. In data 28.10.2025, si è costituita in II , eccependo l'assoluta infondatezza Controparte_2 od inammissibilità dei motivi di Appello;
evidenziando, preliminarmente, la mancata impugnazione del capo della Sentenza che ha dichiarato la separazione con addebito, con conseguente formazione del giudicato sul punto;
passando in rassegna le prove considerate dal Tribunale ed insistendo per la conferma della valutazione globalmente operata;
rilevando che in sede penale non ha mai Pt_2 contestato - né in I né in II Grado - gli addebiti relativi ai reati di violenza (maltrattamenti, lesioni personali, violenze sessuali); ribadendo - quindi - l'indiscutibilità dell'atteggiamento violento, sessualmente abusante e fisicamente aggressivo di nel contesto familiare;
stigmatizzando la Pt_2 forte avversione di nei confronti della figlia minore, al punto da incolparla ingiustamente Pt_2 della fine del matrimonio;
rilevando - perciò - il fine ritorsivo ed ingiustamente punitivo della richiesta di revoca del contributo di mantenimento nei suoi confronti;
sottolineando - sotto altro profilo - come il regime di vita opprimente e precario cui è stata costretta dal padre ha negativamente inciso sul suo percorso scolastico e professionale;
negando – infine - la circostanza secondo cui il padre avrebbe provveduto al mantenimento dei figli dopo l'allontanamento dalla casa familiare tramite consegna dei beni di prima necessità (avendo solamente fornito qualche genere alimentare a sua scelta ed a esclusivo beneficio dei due figli maschi); chiedendo - perciò - di dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate e di rigettare l'Appello, con conseguente conferma integrale della Sentenza di I Grado.
12. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
13. L'appello è infondato.
13.1. Come rilevato da parte appellata, nessuna censura è stata mossa avverso la dichiarazione di addebito della separazione. L'acquiescenza sul punto può ritenersi pacifica alla luce del chiarimento effettuato dallo stesso appellante ad introduzione delle proprie doglianze: “In via preliminare. Senza che il presente venga considerato motivo di appello, l'odierno appellante, sig. intende Parte_1 evidenziare, giunti a questo punto, di vedersi costretto, con rammarico e suo malgrado, ad accettare
l'intervenuto addebito della separazione dalla moglie, così come disposto in sentenza, e ciò pur non condividendone gli estremi.
Ferma l'applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 329 c.p.c., in tema di acquiescenza alle parti della Sentenza non impugnate e formazione di giudicato parziale, l'omessa
9 impugnazione del capo in questione va ritenuta rilevante anche nella misura in cui conferma quanto colto dal Giudice di prime cure in ordine all'atteggiamento acquiescente dell'appellante rispetto alle accuse di violenza domestica che gli sono state mosse dalla moglie.
Il Tribunale - infatti - ha reputato raggiunta la piena prova delle condotte violente ed oppressive compiute da sulla base delle allegazioni documentali (v., in particolare, Sentenza del GUP del Pt_2
Tribunale di Venezia e certificati medici di ), ritenendo superflua l'assunzione di Controparte_1 ulteriori prove orali sul punto, in base ad una valutazione complessiva dei documenti che tiene conto anche delle condotte processuali dell'odierno appellante. Ed invero, se da un lato la sentenza penale di condanna a suo carico è stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato - dunque in assenza di dibattimento - e non è ancora passata in giudicato, dall'altro lato non può non valorizzarsi che: la stessa sentenza dà atto - a pag.
5 - di come “la difesa dell'imputato NON abbia mosso alcuna contestazione in ordine alle responsabilità dell'imputato relative ai capi A), B), C) e D) [maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori, violenza sessuale tentata, lesioni personali aggravate, plurime violenze sessuali consumate]”; il ha successivamente proposto Appello senza contestare Pt_2
l'accertamento di tali reati ma unicamente il bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena (v. doc. 7 fascicolo del resistente di I Grado).
Va sin d'ora chiarito che è errato il richiamo effettuato nell'atto di Appello all'art. 654 c.p.p., disciplinante l'efficacia del giudicato penale nel diverso giudizio civile o amministrativo, perché il
Giudice di prime cure non ha mai attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale citata, ma si è limitato, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, a valorizzarne la portata nell'ambito di una valutazione comparativa e globale di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio. È difatti pacifico, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, che, data la mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova nel processo civile, il Giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Tra queste, come chiarito di recente da Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 dell'1.02.2023, possono essere ricomprese anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (e dunque anche le sommarie informazioni assunte in assenza di contraddittorio tra le parti in una fase antecedente quella del dibattimento), con la precisazione che non si configura alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., “dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”.
10 Sulla scorta di tali rilievi, è - pertanto - immune da censure l'utilizzo da parte del Giudice di I Grado delle risultanze della Sentenza penale pronunciata dal GUP del Tribunale di Venezia ed altrettanto corretta e logicamente motivata, in ossequio al principio del c.d. libero convincimento del giudice, è la valutazione della stessa nell'ambito del raffronto critico con gli altri elementi probatori (si evidenziano qui, in particolare, i certificati di Pronto Soccorso prodotti da : 1) certificato del Controparte_1
3.03.2021 con diagnosi di “trauma da aggressione” , 2) certificato del 31.03.2009 con diagnosi
“ipoacusia orecchio sinistro in perforazione timpanica da trauma”).
Ripercorse rapidamente le argomentazioni che hanno condotto a pronunciare l'addebito della separazione a carico del , si è reso necessario ribadirne la correttezza, pur in assenza di Pt_2 impugnazione sul punto, in quanto la ricostruzione fattuale posta a fondamento della citata pronuncia assume fondamentale rilievo anche ai fini della determinazione del regime di affidamento dei figli.
13.2. Per chiarezza espositiva - dunque - si analizzeranno dapprima i motivi di Appello afferenti all'impugnazione del capo della Sentenza che dispone l'affidamento esclusivo della prole minore alla madre.
A. Quanto alla prima doglianza, secondo cui non sarebbe stato individuato un concreto pregiudizio arrecato dalla figura genitoriale del ai due figli minori, non può condividersi la prospettazione Pt_2 dell'appellante in base alla quale dovrebbe tenersi nettamente separata la valutazione dei rapporti marito-moglie, padre-Malak, padre-figli maschi; al contrario, va sottolineato che il nucleo familiare è rimasto unito fino a marzo 2021 e che proprio all'interno delle mura domestiche sono state perpetrate le citate condotte opprimenti, umilianti, violente e sessualmente abusanti che, pur essendosi concretamente indirizzate contro la moglie, hanno costretto l'intera famiglia a sottostare ad un regime violento ed a vivere in un contesto certamente malsano e poco sereno.
Giova rammentare che il Legislatore penale ha espressamente riconosciuto la qualifica di persona offesa dal reato al minore che è vittima di violenza assistita (cfr. modifiche apportate dalla l. 69/2019 -
c.d. Codice Rosso - all'art. 572 c.p.); quest'ultima, intesa come qualsiasi forma di maltrattamento - fisico o psicologico - su figure di riferimento o affettivamente significative per il minore, è pacificamente riconosciuta quale forma di abuso minorile e maltrattamento psicologico, avendo gli studi in materia accerto l'impatto negativo che essa ha sullo sviluppo fisico e cognitivo del bambino
(es. ritardi nella crescita, ripercussioni negative su autostima, empatia e competenze intellettive) nonché l'influenza negativa sulla vita sociale (capacità di socializzare), anche aumentando il rischio di insorgenza di disturbi comportamentali. Per Ebbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che, nonostante e non siano stati diretti Persona_2 destinatari di atti di violenza da parte del padre, abbiano subito l'influenza negativa di tali condotte, sia
11 “per il deprecabile esempio offerto” (come correttamente osservato dal Giudice di prime cure), sia per il clima familiare teso e deprimente cui sono stati sottoposti a causa degli agiti paterni.
Quanto alla relazione dei Servizi Sociali, la cui omessa valutazione è stata lamentata dall'appellante, non smentisce quanto dedotto, ma si limita a dare atto delle dichiarazioni di a Controparte_1 conferma del fatto che le violenze sono state indirizzate contro di lei e non contro i due figli maschi, con i quali il si è invece sempre dimostrato ben disposto ed accudente. La stessa relazione Pt_2 riporta - peraltro - che, dopo la separazione di fatto, i due bambini la accusavano di essere una bugiarda e le chiedevano di fermare la denuncia per non mandare in prigione papà, ciò a conferma sia della consapevolezza della delicata vicenda penale in corso da parte dei minori, sia della strumentalizzazione dei medesimi da parte del padre. Sempre la relazione in parola conclude nel senso Per che “sebbene ed appaiano due bambini sereni, non si può escludere una loro sofferenza circa Per_2 la passata e presente situazione familiare, alla luce delle affermazioni riportate dalla sig.ra CP_1 circa le affermazioni dei minori (“devi fermare la denuncia”, “mandi papà in prigione”) nonché dello Per stato emotivo altalenante di riportato dall'istituto scolastico” e rappresenta - infine - il rifiuto del
all'attivazione del Servizio di Educativa Domiciliare nonostante sia auspicato per il Pt_2 monitoraggio del nucleo, il sostegno dei minori ed il supporto scolastico.
Dunque, dalla lettura della citata relazione dei Servizi Sociali emergono plurimi profili di potenziale pregiudizio per i minori derivanti dalla figura paterna: loro strumentalizzazione e manipolazione contro la figura materna;
segni di sofferenza connessi alla passata e presente situazione familiare;
atteggiamento oppositivo del padre rispetto alle proposte di sostegno avanzate dal Servizio nel loro interesse.
B. Quanto alla seconda doglianza, con cui è stata eccepita l'inutilizzabilità - ai fini della valutazione della capacità genitoriale di - delle dichiarazioni rese dalla figlia nell'ambito del Pt_2 Pt_2 procedimento penale a carico del padre, richiamato tutto quanto sopra esposto in relazione al valore probatorio delle sommarie informazioni rese nel distinto procedimento penale, si deve confermare la correttezza dell'analisi operata dal Tribunale.
Innanzitutto, va respinta le censura secondo cui non potrebbe ritenersi attendibile alla luce del Pt_2 pessimo rapporto con il padre: al contrario, la sua esposizione dei fatti, già di per sé logica e coerente e dunque intrinsecamente credibile, trova svariati elementi di riscontro (querela della madre, certificati medici in atti, relazioni degli Assistenti Sociali).
In secondo luogo, occorre ribadire il rilievo che tali dichiarazioni assumono nell'ambito della globale valutazione della capacità genitoriale del , atteso che la formulazione di un giudizio circa Pt_2
l'idoneità a svolgere il ruolo di padre non può prescindere dalla considerazione del modello
12 comportamentale adottato nell'educazione della figlia maggiore;
nel senso della sua inidoneità depone
- appunto - la forte aggressività dimostrata verso nonché il riferito utilizzo di violenza (nella Pt_2 specie schiaffi) nei suoi confronti;
l'uso di mezzi violenti, ancorché a fini correttivi, nei confronti di minori pregiudica l'armonico sviluppo della loro personalità ed è pacificamente ritenuto in aperto contrasto con la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 - secondo cui le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere educativo e correttivo (v. giurisprudenza penale in materia di abuso dei mezzi di correzione e disciplina e, in particolare, Cass. pen. Sez. 6, Sent. n. 13145 del 3.03.2022).
C. Quanto alla terza doglianza, attinente alla contestazione dell'ulteriore presupposto su cui è stata fondata la decisione di affidamento esclusivo, ossia l'avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli, pur rilevandosi che quanto fin qui osservato è già sufficiente a fondare la decisione, si ritiene comunque di dover precisare che:
1) dall'esame degli scontrini prodotti dall'odierno appellante (sub. doc. 2 fascicolo di ) non Pt_4 risulta che egli abbia provveduto al mantenimento dei figli: rispetto al periodo di oltre un anno, decorso dall'allontanamento da casa della moglie e dei figli all'introduzione del presente giudizio, vi sono pochi scontrini - relativi a generi alimentari ed indumenti - emessi a distanza di svariati mesi e per cifre modeste, che evidentemente non sono sufficienti a soddisfare le esigenze nemmeno primarie dei tre figli;
2) manifestamente infondato è il rilievo secondo cui poiché “l'odierna appellata svolge un'attività lavorativa…mai sarebbero potuti mancare i mezzi di sussistenza per lei e per i figli”; è - infatti - pacifico che il dovere di provvedere al mantenimento grava su entrambi i genitori e dunque “lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi” (v.
Sez. 6, Sentenza n. 46060 del 22/10/2014, secondo cui l'adempimento del terzo in luogo del genitore inadempiente non ne esclude la penale responsabilità in ordine al delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza).
Sulla scorta di quanto osservato, immune da censure è la Sentenza impugnata nella parte in cui dispone l'affidamento esclusivo della prole minore alla madre, avendo il Tribunale rigorosamente accertato la contrarietà all'interesse dei minori del regime di affidamento anche al padre, sia in relazione al pregiudizio per lo sviluppo psicofisico e per la corretta formazione della loro personalità che viene arrecato dall'atteggiamento violento ed abusante dimostrato dal medesimo;
sia in relazione
13 all'irresponsabilità dimostrata con il disinteresse, durante un tempo considerevole, verso il loro mantenimento.
13.3. Venendo alla trattazione del motivo di Appello afferente all'impugnazione del calendario regolante il diritto di visita del padre, anche questa censura è infondata.
Con l'adozione dei provvedimenti urgenti, pur essendo stato provvisoriamente accolto il calendario dei turni di visita proposto dalle parti (secondo cui i figli minori avrebbero trascorso tutti i fine settimana con il padre), è stato conferito incarico al Servizio Sociale per l'individuazione del regime di affidamento e collocazione più adatto a garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica dei minori.
Nella relazione depositata il 21.03.2023, il Servizio Sociale ha rilevato le criticità connesse al regime provvisoriamente adottato, indicando che poiché la madre aveva con sé i figli solamente durante la Per settimana aveva “poche occasioni di trascorrere momenti lucidi con e , ed ha perciò proposto Per_2 di alternare i fine settimana presso il padre, introducendo un pernotto infrasettimanale nelle settimane con i weekend di competenza materna.
In tal modo, si è proposto di realizzare il duplice obiettivo di:
a) consentire ai minori di trascorrere momenti lucidi con entrambi i genitori e non esclusivamente con il padre;
b) permettere al padre di essere presente anche nei momenti di quotidianità dei figli (in un'ottica di progressiva maggiore responsabilizzazione).
La soluzione in esame è stata correttamente recepita dal Giudice di prime cure.
Fermo che deve considerarsi frutto di errore materiale la dicitura “attuale” laddove, nella parte motiva,
è scritto “il Tribunale ritiene opportuno confermare il calendario attuale stabilito in conformità alle indicazioni offerte dal Servizio Sociale” (essendo stato il calendario adottato solo con la sentenza), non si registra alcuna contraddizione sul punto.
Al contrario, pur essendo stato adottato il regime di affidamento esclusivo alla madre con collocazione prevalente presso la medesima, è stato valorizzato il legame affettivo che i due figli minori hanno con il padre, riconoscendo ampi tempi di permanenza anche presso di lui.
Tuttavia, pare senz'altro condivisibile la decisione di ripartire i fine settimana con i figli minori tra entrambi i genitori, al fine di consentire anche alla madre - sulla quale gravano tutte le incombenze e Per gli impegni della settimana - di organizzare attività ricreative con e nei propri “giorni liberi”. Per_2
13.4. Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di Appello, con cui è stato contestato il contributo al mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne.
14 Invero, nulla dimostra la relazione investigativa depositata dall'appellante in I Grado né rispetto alla raggiunta autosufficienza economica della ragazza né rispetto alla riconducibilità della non raggiunta indipendenza ad una sua scelta oppure ad una condotta colpevole;
si tratta di fotografie, scattate nel brevissimo arco temporale che va dal 06.03.2024 al 16.03.2024, che ritraggono l'interessata in momenti di vita quotidiana mentre esce o rientra in casa;
la prova orale sul punto va - quindi - ritenuta inammissibile perché irrilevante.
Il Giudice di I Grado ha fondato la decisione sulla giovanissima età della ragazza (solamente vent'enne) e sulla considerazione del breve tempo trascorso dall'interruzione del percorso di studi, anche in relazione all'esigenza di reperire e valutare un'occupazione consona alle aspettative individuali ed al percorso scolastico.
Tale valutazione è corretta e va confermata rilevando altresì che, nel formulare un giudizio circa la posizione formativa-lavorativa di e le sue scelte al riguardo, deve tenersi in debito conto Pt_2
l'incidenza negativa che le vicende familiari fin qui esaminate hanno avuto sulla sua crescita, formazione e vita di relazione.
oltre ad avere assistito ai maltrattamenti nei confronti della madre sin dalla minore età, è stata Pt_2 lei stessa vittima dell'aggressività del padre con innegabile sconvolgimento della propria serenità interiore ed impatto dirompente sul rendimento scolastico e - più in generale - sui comportamenti e le scelte compiuti in un'età molto delicata quale quella adolescenziale (si consideri anche la destabilizzazione provocata dall'allontanamento da casa nel 2021 con madre e fratelli - all'età di soli sedici anni - senza alcun sostegno economico del padre).
L'importo di € 200,00 mensili, individuato dal Tribunale a titolo di mantenimento è - dunque - corretto e non può essere ridotto, tenuto conto che la cifra è stata determinata facendo riferimento a parametri minimi;
che si tratta di una somma estremamente modesta rispetto alle esigenze di vita di una ragazza di vent'anni; che l'appellante, anche attraverso il conferimento di plurimi incarichi ad investigatori privati, ha dimostrato di godere di redditi adeguati;
che non ha fornito alcuna prova dell'asserito stato di disoccupazione a far data dal 05.09.2025.
14. Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo Parte_1 applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotto della metà il compenso per la fase decisionale.
PQM
15 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
1. RIGETTA l'Appello proposto da e per l'effetto CONFERMA la Sentenza impugnata. Parte_1
2. ON l'appellante a rifondere all'appellata le spese di II Grado, liquidate in complessivi €
5.200,00 oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 17.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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