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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 592/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'1.06.2021 , premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Santacroce Vito nell'anno 2016 per n. 51 giornate, nell'anno 2017 per n. 102 giornate e nell'anno 2018 per n. 102 giornate, di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2016 e 2017, esponeva: a) di aver ricevuto due missive da parte dell' , datate 16.01.2020, con le quali l'ente gli aveva comunicato il rigetto delle istanze CP_1 relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, a seguito di riesame del
15.01.2020, posto che “non può far valere il requisito contributivo richiesto”, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite;
b) di aver presentato in data 7.02.2020, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale INPS, rigettato con delibera n. 218847 del 28.01.2021, recante la seguente motivazione: “La domanda di disoccupazione di DS AGR 2016 del signor veniva accolta il 31/05/2017, ma in Parte_1 seguito a un disconoscimento parziale il 15/01/2020 veniva ricalcolata e respinta;
la DS del 2017, pur essendo stata accolta il 04/06/2018, alla luce della nuova situazione contributiva e con il disconoscimento parziale anche per il 2017 è stata riesaminata e respinta il 15/01/2020, ne consegue che la situazione attuale è così rappresentata: le giornate agricole per il 2016 passano da 51 a 4 giornate, mentre per il 2017 passano da 102 a 10 giornate. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.”; c) di aver richiesto un estratto contributivo, dal cui esame era emerso che per gli anni in contestazione vi era stata una riduzione delle giornate lavorative e che anche per l'anno 2018 le giornate denunciate erano state parzialmente cancellate e rideterminate in 10.
Lamentando, tra l'altro, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione delle giornate lavorative, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricolo per la ditta Santacroce Vito per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2017 e 2018, con annullamento dei provvedimenti di revoca delle prestazioni previdenziali, nonché dei provvedimenti di disconoscimento parziale delle giornate lavorate e conseguente reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 51 giornate per l'anno 2016, n.
102 giornate per l'anno 2017 e n. 102 giornate per l'anno 2018.
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo: a) CP_1 in via preliminare, l'intervenuta decadenza dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi;
b) l'assenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017 e 2018, posto che tali domande erano state riesaminate in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012829/DDL del 27.06.2019, emesso nei confronti dell'azienda agricola Santacroce Vito, a seguito del quale era stato disconosciuto anche il rapporto di lavoro agricolo del ricorrente, con conseguente parziale cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta
(come da elenco di variazione 3 elenco var- 17/12/2019 e n. 2 avvisi bonari del 15.01.2020 regolarmente notificati in data 27.01.2020 e 01.02.2020).
Richiamando le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012829/DDL del
27.06.2019 e contestando l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, concludeva per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016-2017-2018, oltre somme aggiuntive ed interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza pronunciata all'udienza dell'8.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Occorre, innanzitutto, precisare che la presente controversia verte principalmente sulla questione della riduzione delle giornate lavorative dichiarate ed asseritamente prestate dal ricorrente negli anni
2016, 2017 e 2018, posto che il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola, già erogata per gli anni 2016 e 2017, è scaturito dal parziale disconoscimento delle giornate dichiarate dall'azienda agricola Santacroce Vito, per come emerge chiaramente dall'esame dell'estratto contributivo prodotto. 5. Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Orbene, l'ente previdenziale ha prodotto due comunicazioni entrambe datate 15.01.2020, che assume di aver trasmesso a , rispettivamente, il 27.01.2020 e l'1.02.2020, aventi ad Parte_1 oggetto: a) l'accertamento di un indebito sulla prestazione di n. Parte_3
2017733803618 per “Revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019 Interessi legali. L'indebito accertato ammonta a €
895,36 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.”; b)
l'accertamento di un indebito sulla prestazione di n. 2018769202699 per Parte_3
“Revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019 Interessi legali. L'indebito accertato ammonta a € 1.787,32 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.”.
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata emerge che:
a) la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito originato dalla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2017733803618, è stata trasmessa all'indirizzo
“CONTRADA TORREVECCHIA, 19 88022 CURINGA CZ” e reca l'indicazione del numero di spedizione n. 68957914383-7; ciononostante, l' produce, a comprova dell'asserita notifica CP_1 dell'atto, l'avviso di ricevimento contraddistinto dal numero di spedizione 68957847851 del
27.01.2020, la cui notifica risulta perfezionata il 5.02.2020 per consegna nelle mani di
[...]
; Parte_1
b) la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito relativo alla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2018769202699, è stata trasmessa all'indirizzo
“CONTRADA TORREVECCHIA, 19 88022 CURINGA CZ” e reca l'indicazione del numero di spedizione n. 68957914384-8; l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso CP_1 di ricevimento contraddistinto dal medesimo numero di spedizione, la cui notifica risulta perfezionata l'11.02.2020 per consegna nelle mani di soggetto qualificatosi quale padre di . Parte_1 Tuttavia, dal certificato di residenza storico allegato in data 11.07.2022 si evince che l'indirizzo indicato dall' non corrisponde all'effettiva residenza dell'odierno opponente, il quale risulta CP_1 essere residente in “CONTRADA TORREVECCHIA, 22 - 88022 CURINGA CZ”, e non in
“CONTRADA TORREVECCHIA, 19 88022 CURINGA CZ”.
Per quanto concerne la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito relativo alla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2017733803618, l' non ha CP_1 fornito prova della rituale notificazione della suddetta nota, posto che il numero della raccomandata che compare sulla comunicazione non coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento, prodotto dall'ente.
Per quanto concerne, invece, la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito relativo alla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2018769202699, la stessa risulta essere stata spedita ad un indirizzo diverso da quello di residenza di , Parte_1 odierno opponente, sicché deve ritenersi che il relativo procedimento notificatorio non sia stato correttamente espletato e, di conseguenza, non può ritenersi andato a buon fine.
Dalla documentazione allegata in atti emerge, inoltre, che, con missive datate 16.01.2020, l' ha CP_1 comunicato al ricorrente che le domande relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, a seguito di riesame del 15.01.2020, erano state rigettate e, indicando la seguente generica motivazione: “non può far valere il requisito contributivo richiesto”, ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Avverso le suddette comunicazioni di indebito il ricorrente ha presentato, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , in data 7.02.2020, rigettato CP_1 dall'organo amministrativo con delibera n. 218847 del 28.01.2021, recante la seguente motivazione:
“La domanda di disoccupazione di ds agr 2016 del signor veniva accolta il Parte_1
31/05/2017, ma in seguito a un disconoscimento parziale il 15/01/2020 veniva ricalcolata e respinta;
la ds del 2017 pur essendo stata accolta il 04/06/2018, alla luce della nuova situazione contributiva
e con il disconoscimento parziale anche per il 2017 è stata riesaminata e respinta il 15/01/2020, ne consegue che la situazione attuale è così rappresentata: le giornate agricole per il 2016 passano da
51 a 4 giornate , mentre per il 2017 passano da 102 a 10 giornate. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.”.
Ne consegue, pertanto, che solo a seguito della definizione del procedimento amministrativo, parte ricorrente ha effettivamente appreso le ragioni poste a fondamento dell'azione recuperatoria delle somme ritenute indebite, ovverosia il disconoscimento del rapporto di lavoro e, di conseguenza, la parziale cancellazione delle giornate di lavoro denunciate negli anni
2016, 2017 e 2018.
Oltretutto, corre l'obbligo di evidenziare che l' si è limitato a produrre il frontespizio del terzo CP_1 elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, omettendo di allegare l'elenco contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate e che alcun valore probatorio può ascriversi alla schermata estratta dalla piattaforma intranet dell' . CP_1 Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui “in caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non può tenersi conto del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell' ; sicché, deve ritenersi CP_1 che il suddetto termine decorra dalla data di conclusione del procedimento amministrativo, coincidente con la pronuncia della delibera n. 218847 del 28.01.2021.
Tanto precisato, l'eccezione di decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 non può trovare accoglimento, poiché alla data di deposito dell'odierno ricorso non ancora ancora spirato il termine di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria;
nel caso di specie, infatti, detto termine di 120 giorni deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di prima istanza (facoltà di cui l'interessato non si è avvalso).
6. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2739 dell'11.02.2016).
7. Ciò posto, nella fattispecie in esame l'ente convenuto non ha disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola Santacroce Vito ma ha proceduto ad una riduzione del numero delle giornate lavorative dichiarate per gli anni in contestazione (2016/2018), sicché, da un lato, occorrerà verificare se il ricorrente sia riuscito ad assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente, che è quello di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa per tutte le giornate dichiarate e, dall'altro lato, occorrerà valutare la legittimità dei presupposti sui quali si fonda l'azione di recupero intrapresa dall' . CP_1
Orbene, dalla disamina del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012829/DDL del
27.06.2019 si desume che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dall'azienda agricola (tra cui quello dell'odierno ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal titolare dell'azienda agricola, oltre che sulla base del confronto tra il ritenuto effettivo fabbisogno di manodopera ed il numero delle giornate lavorative complessivamente denunciate dall'azienda.
Nello specifico, gli ispettori hanno accertato quanto segue: “Dalle dichiarazioni rese, e dai riscontri effettuati si evince che l'azienda Santacroce Vito viene gestita personalmente dal Titolare, con l'aiuto occasionale del fratello, in qualità di il quale è impegnato tutto l'anno nella Parte_4 conduzione dell'azienda in maniera esclusiva. Il signor Santacroce si avvale dell'apporto di manodopera agricola in quasi tutti i mesi dell'anno, con forte prevalenza nei mesi da maggio a dicembre. In data 19 luglio 2018 il signor Santacroce, su richiesta degli ispettori, ha reso la seguente dichiarazione: “sono il titolare di una azienda agricola a Marinella di Pizzo da oltre 20 anni.
Gestisco terreni in affitto grandi circa sei ettari. Un ettaro o poco più si trova in contrada Calamaio coltivato ad ortaggi, prima c'erano cipolle ora ho piantato Il resto dei terreni sono a Parte_5
Marinella grandi 4,5 ettari. Due ettari circa in passato erano coperti a serre, da due anni la plastica
è marcita, l'ho tolta e per problemi economici non l'ho sostituita. Il resto dei terreni sono a campo aperto. Fino a due anni fa 2015 ho coltivato le fragole ora non più. Adesso coltivo: peperoni, zucchine, melanzane e fagiolini. Nel 2018 ho assunto 5-6 operai mia cognata , la Parte_6 figlia , un bulgaro , e altri due bulgari di cui non ricordo il nome. Una Persona_1 Pt_2 signora bulgara e due italiane. Nel 2017 ho avuto massimo 7/8 operai mia cognata e gli altri di quest'anno. Lo stesso nel 2018. Quasi tutti fanno 101 gg l'anno qualcuno 151 mia cognata. Anche negli anni precedenti non ho mai avuto più di 8/10 operai. I prodotti coltivati li vendiamo sulla statale
18 al punto vendita oppure al mercato di Vibo. Il mio consulente è Contestabile di Curinga. Le buste paga la Unsic di Vibo. Pago personalmente i dipendenti. Quest'anno penso di chiudere. Attorno a noi ci sono poco più di ottomila metri coltivati ad ortaggi: bietole, fagiolini, peperoni e zucchine.”.
Le colture e le attività svolte non giustificano assolutamente l'utilizzo di tutta la manodopera denunciata. In particolare, negli anni dal 2014 al 2018, durante i quali si sono verificati scostamenti nella determinazione del fabbisogno, risultano aver lavorato alle sue dipendenze operai agricoli in tutti i periodi dell'anno.
Inoltre, nell'ambito delle procedure di accertamento dei contributi in materia di previdenza agricola per Imprese agricole operanti In Calabria, sia per i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli coltivatori diretti, che per gli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) e indeterminato
(O.T.I.), nonché per gli Imprenditori (I.A.P.), bisogna fare obbligatoriamente Parte_7 riferimento a quanto disposto sia dal legislatore nazionale, prima con il D.Lgs. 11 agosto 1993, n.
375, e poi dal Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modifiche in Legge 28 novembre
1996, n. 608, che a quanto disposto dalla Regione Calabria -Assessorato Regionale all'Agricoltura
e alle Attività Produttive.
Il numero di giornate dichiarate per i lavoratori occupati negli anni 2014,2015, 2016, 2017 e 2018 risulta superiore a quello del reale fabbisogno calcolato sia sulla base dell'effettivo ciclo produttivo, sia sulla base della comparazione con le tabelle ettaro colturali vigenti per la provincia di Vibo Valentia. Ciò è stato fatto anche presente nel corso dei vari accessi ispettivi.
Ciò premesso, dalla comparazione delle tabelle ettaro-colturali con l'organizzazione aziendale e la produzione effettuata, si ricava il fabbisogno di mano d'opera nelle tabelle sopra evidenziate, tenuto conto della D.A. non ancora approvata, e precisamente: Il fabbisogno lavorativo per lo svolgimento del ciclo colturale sopra indicato è pari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a 753 giornate lavorative”.
Ebbene, le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori all'esito delle attività eseguite sono prive CP_1 di riscontri obiettivi e, di conseguenza, il verbale unico di accertamento e notificazione non può assurgere quale prova, tantomeno privilegiata, pregiudicando, peraltro, anche altri soggetti coinvolti
- tra l'altro non sentiti in occasione degli accertamenti ispettivi, com'è avvenuto nella fattispecie in esame per il ricorrente . Parte_1
Ed infatti, non si comprendono le ragioni della cancellazione d'ufficio operata dall' posto CP_1 che l'abbattimento delle giornate lavorative denunciate dall'azienda è stato eseguito “con metodo lineare” con riguardo a tutti i lavoratori formalmente assunti dalla ditta e che l'ente previdenziale non ha fornito alcun chiarimento circa i criteri utilizzati per la riduzione delle giornate denunciate in relazione alla specifica posizione lavorativa.
Giova, inoltre, evidenziare che il “fabbisogno teorico” di giornate lavorative per l'attività agricola condotta dall'azienda, stimato in complessive n. 753 giornate, è stato calcolato per il periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2018 e, quindi, con riferimento ad un arco temporale più ampio rispetto a quello nel quale il ricorrente è stato assunto (come detto, annualità 2016, 2017 e 2018).
Risultano, poi, solo genericamente richiamate le tabelle ettaro-colturali vigenti per la provincia di
Vibo Valentia, in base alle quali gli ispettori avrebbero determinato il fabbisogno di manodopera, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, della produzione effettuata e dei dati ricavati dalla denuncia aziendale presentata il 20.06.2019 e non ancor approvata.
Né ulteriori elementi di valutazione possono trarsi dalla memoria difensiva depositata il 14.06.2022, posto che l' si è limitato a richiamare pedissequamente il contenuto del verbale di accertamento CP_1
e notificazione.
8. Passando ad esaminare le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa, si osserva, poi, quanto segue.
Il teste di parte convenuta, ET , ha dichiarato che: “Ho effettuato insieme al Testimone_1 collega l'accertamento ispettivo a carico dell'azienda agricola Santacroce Vito. Testimone_2
Abbiamo iniziato l'accesso ispettivo il 18.07.2018. Abbiamo acquisito la dichiarazione del titolare dell'azienda e successivamente abbiamo analizzato la consistenza dell'azienda. Abbiamo riscontrato una sproporzione tra le giornate dichiarate ed il fabbisogno di manodopera. Il ricorrente non è stato sentito in sede ispettiva in quanto non si è presentato. Il titolare ha dichiarato di aver utilizzato soltanto alcuni operai, tra i quali non è stato menzionato il . Non sono state disconosciute Pt_1 tutte le giornate lavorative in quanto vi era ancora capienza e quindi abbiamo effettuato una riduzione lineare. In altri casi vi è stato un disconoscimento totale perché dagli elementi acquisiti non risultava l'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Con riferimento alla posizione di
[...]
, poiché vi era un dubbio circa lo svolgimento dell'attività lavorativa, abbiamo operato Parte_1 un taglio lineare decurtando solo una parte delle giornate dichiarate. Il non era tra gli operai Pt_1 ai quali aveva fatto riferimento il titolare. Ribadisco che il titolare aveva dichiarato di essersi avvalso in tutti gli anni di un numero di operai compreso tra cinque e otto. Non abbiamo verificato se il
fosse o meno parente della cognata di Santacroce Vito. Nessuno dei lavoratori sentiti ha mai Pt_1 nominato il ricorrente quale collega di lavoro.”.
Viceversa, il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato che: “Conosco il ricorrente Testimone_3 in quanto ha lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Santacroce Vito. Quest'ultimo è mio fratello. Ho lavorato presso l'azienda agricola di mio fratello fino al 30.08.2018. Il ricorrente svolgeva le mansioni di bracciante agricolo, ad esempio prendeva le casette degli ortaggi e delle fragole per sistemarle sulle pedane e poi caricarle sui camion, era addetto alla raccolta degli ortaggi
e fragole, impalava fagiolini e pomodori. Se non ricordo male, il ricorrente ha lavorato negli anni
2015/2016, 2017 e 2018. Quando sono andato via, nell'anno 2018, il ricorrente lavorava per mio fratello. Venivamo assunti nei mesi di gennaio/febbraio e l'assunzione si chiudeva al 31 dicembre. Mio fratello non era sempre presente in azienda. Ero io a gestire il personale per conto di mio fratello. Davo direttive di lavoro agli operai e consegnavo loro la retribuzione. Il ricorrente non lavorava in un posto fisso ma dove era necessario. Il ricorrente lavorava su tutti i terreni appartenenti alla ditta Santacroce Vito. Mio fratello mi comunicava quali ortaggi raccogliere e io davo direttive agli operai. Ero io il punto di riferimento degli operai. Negli anni 2016, 2017 e 2018 si lavorava prevalentemente sui terreni siti nel Comune di Pizzo Località Marinella e Località Colamaio. Erano tutte serre. Il ricorrente veniva retribuito in contanti ogni quindici giorni. Ero io ad occuparmi della consegna della paga agli operai per conto di mio fratello. Il ricorrente effettuava l'orario dalle ore
7.00 alle ore 9.00. Alle ore 9.00 per mezz'ora il ricorrente effettuava una pausa per mangiare un panino. Si lavorava fino alle ore 13.00. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 si fruiva della pausa pranzo.
Di pomeriggio si lavorava fino alle ore 17.00. Chi non aveva a disposizione l'autovettura, veniva riaccompagnato a casa con il furgone aziendale. Nel periodo oggetto di causa si lavorava anche di sabato con il medesimo orario. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative né ho avuto alcun problema con i contributi. Non sono a conoscenza del numero delle giornate per le quali il era stato assunto. Posso affermare di aver visto il Pt_1 ricorrente lavorare sui terreni dell'azienda agricola Santacroce Vito.”.
Le dichiarazioni rese dagli ulteriori due testi citati da parte ricorrente, e Testimone_4 Tes_5
, non appaiono dirimenti ai fini della decisione, considerata l'estraneità dei testimoni rispetto
[...] al contesto aziendale di riferimento.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto che l'accertamento effettuato dagli ispettori si fonda su mere presunzioni, che non ha trovato alcun riscontro concreto il criterio CP_1 applicato ai fini della riduzione delle giornate denunciate e che, invece, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente ha confermato l'effettività del rapporto di lavoro, nonché le mansioni svolte e l'orario osservato, deve ritenersi illegittimo il parziale disconoscimento dei rapporti di lavoro operato dall' , con conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il CP_1 numero delle giornate denunciate negli anni 2016, 2017 e 2018, pari rispettivamente a n. 51, 102 e
102.
Vanno, quindi, annullati il provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché i provvedimenti di revoca delle prestazioni erogate per gli anni 2016 e 2017.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 51 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017 e n.
102 giornate lavorative nell'anno 2018, annullando il provvedimento di parziale disconoscimento delle giornate lavorative denunciate per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché i provvedimenti di revoca delle prestazioni erogate per gli anni 2016 e 2017;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 5.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'1.06.2021 , premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Santacroce Vito nell'anno 2016 per n. 51 giornate, nell'anno 2017 per n. 102 giornate e nell'anno 2018 per n. 102 giornate, di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2016 e 2017, esponeva: a) di aver ricevuto due missive da parte dell' , datate 16.01.2020, con le quali l'ente gli aveva comunicato il rigetto delle istanze CP_1 relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, a seguito di riesame del
15.01.2020, posto che “non può far valere il requisito contributivo richiesto”, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite;
b) di aver presentato in data 7.02.2020, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale INPS, rigettato con delibera n. 218847 del 28.01.2021, recante la seguente motivazione: “La domanda di disoccupazione di DS AGR 2016 del signor veniva accolta il 31/05/2017, ma in Parte_1 seguito a un disconoscimento parziale il 15/01/2020 veniva ricalcolata e respinta;
la DS del 2017, pur essendo stata accolta il 04/06/2018, alla luce della nuova situazione contributiva e con il disconoscimento parziale anche per il 2017 è stata riesaminata e respinta il 15/01/2020, ne consegue che la situazione attuale è così rappresentata: le giornate agricole per il 2016 passano da 51 a 4 giornate, mentre per il 2017 passano da 102 a 10 giornate. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.”; c) di aver richiesto un estratto contributivo, dal cui esame era emerso che per gli anni in contestazione vi era stata una riduzione delle giornate lavorative e che anche per l'anno 2018 le giornate denunciate erano state parzialmente cancellate e rideterminate in 10.
Lamentando, tra l'altro, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione delle giornate lavorative, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricolo per la ditta Santacroce Vito per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2017 e 2018, con annullamento dei provvedimenti di revoca delle prestazioni previdenziali, nonché dei provvedimenti di disconoscimento parziale delle giornate lavorate e conseguente reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 51 giornate per l'anno 2016, n.
102 giornate per l'anno 2017 e n. 102 giornate per l'anno 2018.
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo: a) CP_1 in via preliminare, l'intervenuta decadenza dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi;
b) l'assenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017 e 2018, posto che tali domande erano state riesaminate in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012829/DDL del 27.06.2019, emesso nei confronti dell'azienda agricola Santacroce Vito, a seguito del quale era stato disconosciuto anche il rapporto di lavoro agricolo del ricorrente, con conseguente parziale cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta
(come da elenco di variazione 3 elenco var- 17/12/2019 e n. 2 avvisi bonari del 15.01.2020 regolarmente notificati in data 27.01.2020 e 01.02.2020).
Richiamando le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012829/DDL del
27.06.2019 e contestando l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, concludeva per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016-2017-2018, oltre somme aggiuntive ed interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza pronunciata all'udienza dell'8.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Occorre, innanzitutto, precisare che la presente controversia verte principalmente sulla questione della riduzione delle giornate lavorative dichiarate ed asseritamente prestate dal ricorrente negli anni
2016, 2017 e 2018, posto che il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola, già erogata per gli anni 2016 e 2017, è scaturito dal parziale disconoscimento delle giornate dichiarate dall'azienda agricola Santacroce Vito, per come emerge chiaramente dall'esame dell'estratto contributivo prodotto. 5. Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Orbene, l'ente previdenziale ha prodotto due comunicazioni entrambe datate 15.01.2020, che assume di aver trasmesso a , rispettivamente, il 27.01.2020 e l'1.02.2020, aventi ad Parte_1 oggetto: a) l'accertamento di un indebito sulla prestazione di n. Parte_3
2017733803618 per “Revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019 Interessi legali. L'indebito accertato ammonta a €
895,36 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.”; b)
l'accertamento di un indebito sulla prestazione di n. 2018769202699 per Parte_3
“Revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019 Interessi legali. L'indebito accertato ammonta a € 1.787,32 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.”.
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata emerge che:
a) la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito originato dalla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2017733803618, è stata trasmessa all'indirizzo
“CONTRADA TORREVECCHIA, 19 88022 CURINGA CZ” e reca l'indicazione del numero di spedizione n. 68957914383-7; ciononostante, l' produce, a comprova dell'asserita notifica CP_1 dell'atto, l'avviso di ricevimento contraddistinto dal numero di spedizione 68957847851 del
27.01.2020, la cui notifica risulta perfezionata il 5.02.2020 per consegna nelle mani di
[...]
; Parte_1
b) la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito relativo alla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2018769202699, è stata trasmessa all'indirizzo
“CONTRADA TORREVECCHIA, 19 88022 CURINGA CZ” e reca l'indicazione del numero di spedizione n. 68957914384-8; l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso CP_1 di ricevimento contraddistinto dal medesimo numero di spedizione, la cui notifica risulta perfezionata l'11.02.2020 per consegna nelle mani di soggetto qualificatosi quale padre di . Parte_1 Tuttavia, dal certificato di residenza storico allegato in data 11.07.2022 si evince che l'indirizzo indicato dall' non corrisponde all'effettiva residenza dell'odierno opponente, il quale risulta CP_1 essere residente in “CONTRADA TORREVECCHIA, 22 - 88022 CURINGA CZ”, e non in
“CONTRADA TORREVECCHIA, 19 88022 CURINGA CZ”.
Per quanto concerne la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito relativo alla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2017733803618, l' non ha CP_1 fornito prova della rituale notificazione della suddetta nota, posto che il numero della raccomandata che compare sulla comunicazione non coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento, prodotto dall'ente.
Per quanto concerne, invece, la comunicazione datata 15.01.2020, avente ad oggetto il recupero dell'indebito relativo alla revoca dell'indennità della disoccupazione agricola n. 2018769202699, la stessa risulta essere stata spedita ad un indirizzo diverso da quello di residenza di , Parte_1 odierno opponente, sicché deve ritenersi che il relativo procedimento notificatorio non sia stato correttamente espletato e, di conseguenza, non può ritenersi andato a buon fine.
Dalla documentazione allegata in atti emerge, inoltre, che, con missive datate 16.01.2020, l' ha CP_1 comunicato al ricorrente che le domande relative alle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, a seguito di riesame del 15.01.2020, erano state rigettate e, indicando la seguente generica motivazione: “non può far valere il requisito contributivo richiesto”, ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Avverso le suddette comunicazioni di indebito il ricorrente ha presentato, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , in data 7.02.2020, rigettato CP_1 dall'organo amministrativo con delibera n. 218847 del 28.01.2021, recante la seguente motivazione:
“La domanda di disoccupazione di ds agr 2016 del signor veniva accolta il Parte_1
31/05/2017, ma in seguito a un disconoscimento parziale il 15/01/2020 veniva ricalcolata e respinta;
la ds del 2017 pur essendo stata accolta il 04/06/2018, alla luce della nuova situazione contributiva
e con il disconoscimento parziale anche per il 2017 è stata riesaminata e respinta il 15/01/2020, ne consegue che la situazione attuale è così rappresentata: le giornate agricole per il 2016 passano da
51 a 4 giornate , mentre per il 2017 passano da 102 a 10 giornate. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.”.
Ne consegue, pertanto, che solo a seguito della definizione del procedimento amministrativo, parte ricorrente ha effettivamente appreso le ragioni poste a fondamento dell'azione recuperatoria delle somme ritenute indebite, ovverosia il disconoscimento del rapporto di lavoro e, di conseguenza, la parziale cancellazione delle giornate di lavoro denunciate negli anni
2016, 2017 e 2018.
Oltretutto, corre l'obbligo di evidenziare che l' si è limitato a produrre il frontespizio del terzo CP_1 elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, omettendo di allegare l'elenco contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate e che alcun valore probatorio può ascriversi alla schermata estratta dalla piattaforma intranet dell' . CP_1 Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui “in caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, al fine di individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non può tenersi conto del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell' ; sicché, deve ritenersi CP_1 che il suddetto termine decorra dalla data di conclusione del procedimento amministrativo, coincidente con la pronuncia della delibera n. 218847 del 28.01.2021.
Tanto precisato, l'eccezione di decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 non può trovare accoglimento, poiché alla data di deposito dell'odierno ricorso non ancora ancora spirato il termine di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria;
nel caso di specie, infatti, detto termine di 120 giorni deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di prima istanza (facoltà di cui l'interessato non si è avvalso).
6. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2739 dell'11.02.2016).
7. Ciò posto, nella fattispecie in esame l'ente convenuto non ha disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola Santacroce Vito ma ha proceduto ad una riduzione del numero delle giornate lavorative dichiarate per gli anni in contestazione (2016/2018), sicché, da un lato, occorrerà verificare se il ricorrente sia riuscito ad assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente, che è quello di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa per tutte le giornate dichiarate e, dall'altro lato, occorrerà valutare la legittimità dei presupposti sui quali si fonda l'azione di recupero intrapresa dall' . CP_1
Orbene, dalla disamina del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018012829/DDL del
27.06.2019 si desume che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dall'azienda agricola (tra cui quello dell'odierno ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal titolare dell'azienda agricola, oltre che sulla base del confronto tra il ritenuto effettivo fabbisogno di manodopera ed il numero delle giornate lavorative complessivamente denunciate dall'azienda.
Nello specifico, gli ispettori hanno accertato quanto segue: “Dalle dichiarazioni rese, e dai riscontri effettuati si evince che l'azienda Santacroce Vito viene gestita personalmente dal Titolare, con l'aiuto occasionale del fratello, in qualità di il quale è impegnato tutto l'anno nella Parte_4 conduzione dell'azienda in maniera esclusiva. Il signor Santacroce si avvale dell'apporto di manodopera agricola in quasi tutti i mesi dell'anno, con forte prevalenza nei mesi da maggio a dicembre. In data 19 luglio 2018 il signor Santacroce, su richiesta degli ispettori, ha reso la seguente dichiarazione: “sono il titolare di una azienda agricola a Marinella di Pizzo da oltre 20 anni.
Gestisco terreni in affitto grandi circa sei ettari. Un ettaro o poco più si trova in contrada Calamaio coltivato ad ortaggi, prima c'erano cipolle ora ho piantato Il resto dei terreni sono a Parte_5
Marinella grandi 4,5 ettari. Due ettari circa in passato erano coperti a serre, da due anni la plastica
è marcita, l'ho tolta e per problemi economici non l'ho sostituita. Il resto dei terreni sono a campo aperto. Fino a due anni fa 2015 ho coltivato le fragole ora non più. Adesso coltivo: peperoni, zucchine, melanzane e fagiolini. Nel 2018 ho assunto 5-6 operai mia cognata , la Parte_6 figlia , un bulgaro , e altri due bulgari di cui non ricordo il nome. Una Persona_1 Pt_2 signora bulgara e due italiane. Nel 2017 ho avuto massimo 7/8 operai mia cognata e gli altri di quest'anno. Lo stesso nel 2018. Quasi tutti fanno 101 gg l'anno qualcuno 151 mia cognata. Anche negli anni precedenti non ho mai avuto più di 8/10 operai. I prodotti coltivati li vendiamo sulla statale
18 al punto vendita oppure al mercato di Vibo. Il mio consulente è Contestabile di Curinga. Le buste paga la Unsic di Vibo. Pago personalmente i dipendenti. Quest'anno penso di chiudere. Attorno a noi ci sono poco più di ottomila metri coltivati ad ortaggi: bietole, fagiolini, peperoni e zucchine.”.
Le colture e le attività svolte non giustificano assolutamente l'utilizzo di tutta la manodopera denunciata. In particolare, negli anni dal 2014 al 2018, durante i quali si sono verificati scostamenti nella determinazione del fabbisogno, risultano aver lavorato alle sue dipendenze operai agricoli in tutti i periodi dell'anno.
Inoltre, nell'ambito delle procedure di accertamento dei contributi in materia di previdenza agricola per Imprese agricole operanti In Calabria, sia per i compartecipanti familiari, i piccoli coloni e i piccoli coltivatori diretti, che per gli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) e indeterminato
(O.T.I.), nonché per gli Imprenditori (I.A.P.), bisogna fare obbligatoriamente Parte_7 riferimento a quanto disposto sia dal legislatore nazionale, prima con il D.Lgs. 11 agosto 1993, n.
375, e poi dal Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modifiche in Legge 28 novembre
1996, n. 608, che a quanto disposto dalla Regione Calabria -Assessorato Regionale all'Agricoltura
e alle Attività Produttive.
Il numero di giornate dichiarate per i lavoratori occupati negli anni 2014,2015, 2016, 2017 e 2018 risulta superiore a quello del reale fabbisogno calcolato sia sulla base dell'effettivo ciclo produttivo, sia sulla base della comparazione con le tabelle ettaro colturali vigenti per la provincia di Vibo Valentia. Ciò è stato fatto anche presente nel corso dei vari accessi ispettivi.
Ciò premesso, dalla comparazione delle tabelle ettaro-colturali con l'organizzazione aziendale e la produzione effettuata, si ricava il fabbisogno di mano d'opera nelle tabelle sopra evidenziate, tenuto conto della D.A. non ancora approvata, e precisamente: Il fabbisogno lavorativo per lo svolgimento del ciclo colturale sopra indicato è pari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a 753 giornate lavorative”.
Ebbene, le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori all'esito delle attività eseguite sono prive CP_1 di riscontri obiettivi e, di conseguenza, il verbale unico di accertamento e notificazione non può assurgere quale prova, tantomeno privilegiata, pregiudicando, peraltro, anche altri soggetti coinvolti
- tra l'altro non sentiti in occasione degli accertamenti ispettivi, com'è avvenuto nella fattispecie in esame per il ricorrente . Parte_1
Ed infatti, non si comprendono le ragioni della cancellazione d'ufficio operata dall' posto CP_1 che l'abbattimento delle giornate lavorative denunciate dall'azienda è stato eseguito “con metodo lineare” con riguardo a tutti i lavoratori formalmente assunti dalla ditta e che l'ente previdenziale non ha fornito alcun chiarimento circa i criteri utilizzati per la riduzione delle giornate denunciate in relazione alla specifica posizione lavorativa.
Giova, inoltre, evidenziare che il “fabbisogno teorico” di giornate lavorative per l'attività agricola condotta dall'azienda, stimato in complessive n. 753 giornate, è stato calcolato per il periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2018 e, quindi, con riferimento ad un arco temporale più ampio rispetto a quello nel quale il ricorrente è stato assunto (come detto, annualità 2016, 2017 e 2018).
Risultano, poi, solo genericamente richiamate le tabelle ettaro-colturali vigenti per la provincia di
Vibo Valentia, in base alle quali gli ispettori avrebbero determinato il fabbisogno di manodopera, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, della produzione effettuata e dei dati ricavati dalla denuncia aziendale presentata il 20.06.2019 e non ancor approvata.
Né ulteriori elementi di valutazione possono trarsi dalla memoria difensiva depositata il 14.06.2022, posto che l' si è limitato a richiamare pedissequamente il contenuto del verbale di accertamento CP_1
e notificazione.
8. Passando ad esaminare le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa, si osserva, poi, quanto segue.
Il teste di parte convenuta, ET , ha dichiarato che: “Ho effettuato insieme al Testimone_1 collega l'accertamento ispettivo a carico dell'azienda agricola Santacroce Vito. Testimone_2
Abbiamo iniziato l'accesso ispettivo il 18.07.2018. Abbiamo acquisito la dichiarazione del titolare dell'azienda e successivamente abbiamo analizzato la consistenza dell'azienda. Abbiamo riscontrato una sproporzione tra le giornate dichiarate ed il fabbisogno di manodopera. Il ricorrente non è stato sentito in sede ispettiva in quanto non si è presentato. Il titolare ha dichiarato di aver utilizzato soltanto alcuni operai, tra i quali non è stato menzionato il . Non sono state disconosciute Pt_1 tutte le giornate lavorative in quanto vi era ancora capienza e quindi abbiamo effettuato una riduzione lineare. In altri casi vi è stato un disconoscimento totale perché dagli elementi acquisiti non risultava l'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Con riferimento alla posizione di
[...]
, poiché vi era un dubbio circa lo svolgimento dell'attività lavorativa, abbiamo operato Parte_1 un taglio lineare decurtando solo una parte delle giornate dichiarate. Il non era tra gli operai Pt_1 ai quali aveva fatto riferimento il titolare. Ribadisco che il titolare aveva dichiarato di essersi avvalso in tutti gli anni di un numero di operai compreso tra cinque e otto. Non abbiamo verificato se il
fosse o meno parente della cognata di Santacroce Vito. Nessuno dei lavoratori sentiti ha mai Pt_1 nominato il ricorrente quale collega di lavoro.”.
Viceversa, il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato che: “Conosco il ricorrente Testimone_3 in quanto ha lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Santacroce Vito. Quest'ultimo è mio fratello. Ho lavorato presso l'azienda agricola di mio fratello fino al 30.08.2018. Il ricorrente svolgeva le mansioni di bracciante agricolo, ad esempio prendeva le casette degli ortaggi e delle fragole per sistemarle sulle pedane e poi caricarle sui camion, era addetto alla raccolta degli ortaggi
e fragole, impalava fagiolini e pomodori. Se non ricordo male, il ricorrente ha lavorato negli anni
2015/2016, 2017 e 2018. Quando sono andato via, nell'anno 2018, il ricorrente lavorava per mio fratello. Venivamo assunti nei mesi di gennaio/febbraio e l'assunzione si chiudeva al 31 dicembre. Mio fratello non era sempre presente in azienda. Ero io a gestire il personale per conto di mio fratello. Davo direttive di lavoro agli operai e consegnavo loro la retribuzione. Il ricorrente non lavorava in un posto fisso ma dove era necessario. Il ricorrente lavorava su tutti i terreni appartenenti alla ditta Santacroce Vito. Mio fratello mi comunicava quali ortaggi raccogliere e io davo direttive agli operai. Ero io il punto di riferimento degli operai. Negli anni 2016, 2017 e 2018 si lavorava prevalentemente sui terreni siti nel Comune di Pizzo Località Marinella e Località Colamaio. Erano tutte serre. Il ricorrente veniva retribuito in contanti ogni quindici giorni. Ero io ad occuparmi della consegna della paga agli operai per conto di mio fratello. Il ricorrente effettuava l'orario dalle ore
7.00 alle ore 9.00. Alle ore 9.00 per mezz'ora il ricorrente effettuava una pausa per mangiare un panino. Si lavorava fino alle ore 13.00. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 si fruiva della pausa pranzo.
Di pomeriggio si lavorava fino alle ore 17.00. Chi non aveva a disposizione l'autovettura, veniva riaccompagnato a casa con il furgone aziendale. Nel periodo oggetto di causa si lavorava anche di sabato con il medesimo orario. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative né ho avuto alcun problema con i contributi. Non sono a conoscenza del numero delle giornate per le quali il era stato assunto. Posso affermare di aver visto il Pt_1 ricorrente lavorare sui terreni dell'azienda agricola Santacroce Vito.”.
Le dichiarazioni rese dagli ulteriori due testi citati da parte ricorrente, e Testimone_4 Tes_5
, non appaiono dirimenti ai fini della decisione, considerata l'estraneità dei testimoni rispetto
[...] al contesto aziendale di riferimento.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto che l'accertamento effettuato dagli ispettori si fonda su mere presunzioni, che non ha trovato alcun riscontro concreto il criterio CP_1 applicato ai fini della riduzione delle giornate denunciate e che, invece, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente ha confermato l'effettività del rapporto di lavoro, nonché le mansioni svolte e l'orario osservato, deve ritenersi illegittimo il parziale disconoscimento dei rapporti di lavoro operato dall' , con conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il CP_1 numero delle giornate denunciate negli anni 2016, 2017 e 2018, pari rispettivamente a n. 51, 102 e
102.
Vanno, quindi, annullati il provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché i provvedimenti di revoca delle prestazioni erogate per gli anni 2016 e 2017.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 51 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017 e n.
102 giornate lavorative nell'anno 2018, annullando il provvedimento di parziale disconoscimento delle giornate lavorative denunciate per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché i provvedimenti di revoca delle prestazioni erogate per gli anni 2016 e 2017;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 5.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino