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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1064/2025 promossa da:
( nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Gullini del Foro di Ferrara ( ) presso il cui studio in Ferrara C.F._2
Via Mascheraio n. 7 ha eletto domicilio, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Omologare con sentenza la separazione personale deiconiugi alle seguenti condizioni: Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Dato atto che le attuali condizioni economico/reddituali del sig.
sono inferiori al livello minimo di sostentamento e che la sig.ra Parte_1 Controparte_1
è irreperibile, non sussiste alcuna disposizione di carattere patrimoniale ed economico”.
[...]
pagina 1 di 3 Il pubblico ministero, intervenuto in data 12 giugno 2025, non ha formulato conclusioni.
***
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Costanza Perri;
preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
(art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ)
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale giudiziale dalla moglie senza avanzare domande accessorie rispetto Controparte_1 alla mera pronuncia sul vincolo.
Ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con la predetta a Ferrara il 19 giugno 2004, optando per la separazione dei beni;
che dalla unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi non hanno più alcun tipo di rapporto già da diversi anni, tanto che la resistente risulta ad oggi di fatto irreperibile.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., sentito il ricorrente, comparso personalmente, dichiarata la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 22 ultimo comma, c.p.c.
***
Risulta dalla documentazione prodotta in atti che le parti hanno contratto matrimonio civile a Ferrara il
19giugno 2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile di detto Comune al n. 99 Parte 1 dell'Anno 2004, optando per la separazione dei beni (cfr. doc. 1).
Dal matrimonio non sono nati figli (cfr. doc. 2).
I coniugi hanno cessato ogni rapporto già da molti anni, come si apprende sia dal ricorso che dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in udienza.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte del ricorrente, sia, ancora, dal comportamento processuale della resistente, rimasta contumace.
Il collegio rileva non doversi assumere provvedimenti ulteriori alla pronuncia di separazione, in difetto di prole e domande accessorie.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive pagina 2 di 3 modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorso un anno dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio fra le parti, in particolare che le stesse non si sono riconciliate secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara:
1) PRONUNZIA la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
19/11/1954, e nata a [...] il Controparte_1
08/08/1961, unitisi in matrimonio a Ferrara il giorno 19 giugno 2004, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Ferrara al n. 99 Parte 1, Anno 2004.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Costanza Perri.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1064/2025 promossa da:
( nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Gullini del Foro di Ferrara ( ) presso il cui studio in Ferrara C.F._2
Via Mascheraio n. 7 ha eletto domicilio, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Omologare con sentenza la separazione personale deiconiugi alle seguenti condizioni: Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Dato atto che le attuali condizioni economico/reddituali del sig.
sono inferiori al livello minimo di sostentamento e che la sig.ra Parte_1 Controparte_1
è irreperibile, non sussiste alcuna disposizione di carattere patrimoniale ed economico”.
[...]
pagina 1 di 3 Il pubblico ministero, intervenuto in data 12 giugno 2025, non ha formulato conclusioni.
***
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Costanza Perri;
preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
(art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ)
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale giudiziale dalla moglie senza avanzare domande accessorie rispetto Controparte_1 alla mera pronuncia sul vincolo.
Ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con la predetta a Ferrara il 19 giugno 2004, optando per la separazione dei beni;
che dalla unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi non hanno più alcun tipo di rapporto già da diversi anni, tanto che la resistente risulta ad oggi di fatto irreperibile.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., sentito il ricorrente, comparso personalmente, dichiarata la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 22 ultimo comma, c.p.c.
***
Risulta dalla documentazione prodotta in atti che le parti hanno contratto matrimonio civile a Ferrara il
19giugno 2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile di detto Comune al n. 99 Parte 1 dell'Anno 2004, optando per la separazione dei beni (cfr. doc. 1).
Dal matrimonio non sono nati figli (cfr. doc. 2).
I coniugi hanno cessato ogni rapporto già da molti anni, come si apprende sia dal ricorso che dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in udienza.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dall'insistere nella domanda di separazione da parte del ricorrente, sia, ancora, dal comportamento processuale della resistente, rimasta contumace.
Il collegio rileva non doversi assumere provvedimenti ulteriori alla pronuncia di separazione, in difetto di prole e domande accessorie.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive pagina 2 di 3 modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorso un anno dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio fra le parti, in particolare che le stesse non si sono riconciliate secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara:
1) PRONUNZIA la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
19/11/1954, e nata a [...] il Controparte_1
08/08/1961, unitisi in matrimonio a Ferrara il giorno 19 giugno 2004, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Ferrara al n. 99 Parte 1, Anno 2004.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Costanza Perri.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3