Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 15/05/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05520/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Salvator Dali, 22;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
dell’archiviazione dell’istanza P-CE/L/N/2020/100270 rilasciata dalla Prefettura di Caserta Ufficio Immigrazione, in data 14.04.2021, per istanza di sanatoria ex art. 103 comma 1 DL 34/2020; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5520 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva con memoria di stile.
All’udienza di smaltimento straordinario del 14 maggio 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in data 4.3.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il provvedimento di revoca del rigetto in epigrafe (il ricorso è stato assegnato al relatore in data 12.02.2025).
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione e la mancata opposizione della parte ricorrente, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Elena Farhat, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.