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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9019 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 11.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24594 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
, in persona del legale Parte_1 rapp.te Elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al Corso Meridionale n. 51, presso lo studio legale dell'avv. Michele Madaio, da cui è rappresentata e difesa come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emilia d'Ambrosio, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala come da atti RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
Rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa Giuseppina Aprea come da atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 31.10.2024, in relazione in particolare ad una cartella di pagamento e a una serie di avvisi di addebito . CP_2 Eccepisce preliminarmente l'omessa rituale notificazione di ogni atto esecutivo, e quindi la prescrizione dei crediti, oggetto della pretesa, per decorso dei relativi termini, non risultando alcun atto interruttivo degli stessi. Chiede pertanto, previa sospensiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'insussistenza dei titoli esecutivi impugnati e l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa in essi contenuta e annullare gli atti impugnati. LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE. CP_ Si è costituito l , resistendo al ricorso e deducendo la rituale notificazione degli atti impugnati di propria pertinenza. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti formati dall'agente per la riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso.
Si è costituita l – di seguito anche -, resistendo al Controparte_1 CP_4 ricorso e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione degli atti prodromici al pignoramento nonché per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi. Deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, allegando la sussistenza di atti interruttivi del decorso dei relativi termini. Eccepisce ancora la propria CP_ carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di pertinenza dell' . Deduce infine la infondatezza nel merito dei motivi di opposizione. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
Si è costituito l deducendo l'infondatezza Controparte_3 dell'eccezione di prescrizione della pretesa relativa alla ordinanza ingiunzione n. 1712/20, a cui fa riferimento la cartella di pagamento opposta. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 13 maggio 2025, sentite le parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la discussione, con fissazione di un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, nonché di altro termine per il deposito di note difensive di discussione ex art. 429 c.p.c.. Scaduti i predetti termini, depositate le note, esaminate le stesse, la causa viene decisa con la presente sentenza. Ritiene preliminarmente il Tribunale che l'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo induce a ritenere che i motivi di opposizione formulati integrano gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi, ove si riferiscono a vizi propri del quomodo degli atti della procedura esecutiva – omessa notifica– nonché gli estremi di un'opposizione all'esecuzione ove si riferiscono a vizi di merito della pretesa – prescrizione. CP_ Dalle risultanze documentali in atti e in particolare dagli atti depositati nei fascicoli di e risulta che: Controparte_1 l'AVA 371 2017 00146578 34 000 risulta notificato il 3.01.2018 presso l'indirizzo del ricorrente;
l'AVA 371 2018 00126048 40 000 risulta notificato il 22.11.2018 presso l'indirizzo del ricorrente;
- l'AVA 371 2018 00137797 71 000 risulta notificato il 17.1.2019 presso l'indirizzo del ricorrente;
- l'AVA 371 2019 00140042 67 000 risulta notificato il 08.01.2020 presso l'indirizzo del ricorrente;
la cartella n. 071 2022 01562081 01 001 risulta notificato in data 19.12.2022 mediante pec a indirizzo della ricorrente. Dalla predetta documentazione, non contestata specificamente dalla difesa di parte istante e da ritenersi idonea alla prova della ricezione degli atti esecutivi, da parte del destinatario, ex art. 1335 c.c., risulta pertanto la notificazione dei predetti atti esecutivi e la mancata impugnazione degli stessi nei termini previsti dalla legge, fissati in venti giorni – art. 617 c.p.c e 19 d. lgs. n. 46\1999 - per proporre l'opposizione agli atti esecutivi e in quaranta giorni – art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 - per proporre l'opposizione all'esecuzione nel merito, dovendosi ritenere che il deposito del ricorso in data 14.11.2024 sia tardivo rispetto ai predetti termini, decorrenti dalle date delle notifiche di cui sopra. Quanto all'avviso di addebito n 371 2022 00002916 65 000, pur non risultando la prova della notificazione, risulta che lo stesso sia stato indicato nell'avviso di intimazione n. 071 2023 90119877 18/000 – vedi fascicolo -, che risulta ritualmente notificato alla ricorrente in CP_4 data 26.6.2023 mediante pec – vedi fascicolo analogamente l'avviso di addebito n. CP_4 37120230003063048000, pur non risultando la prova della notificazione, risulta indicato nell'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2024 90430983 22/000, ritualmente notificato alla ricorrente mediante pec – vedi fascicolo n data 7.10.2024. Rispetto alle predette CP_4 date di conoscenza effettiva degli atti esecutivi decorre il termine per proporre l'opposizione per quanto sopra, che risulta decorso al momento del deposito del ricorso. Ne consegue la decadenza dal potere di impugnare e l'inammissibilità dei relativi motivi di opposizione. Deve ritenersi, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nei predetti atti esecutivi anche per il periodo successivo alla scadenza dei termini per proporre le opposizioni tempestivamente. Risultano infatti depositati nel fascicolo di specifici atti CP_4 interruttivi della prescrizione, costituiti dagli avvisi di intimazione e relativi atti di notificazione alla ricorrente, che non risultano specificamente contestati in questa sede e che inducono a ritenere tempestivamente interrotto il termine di prescrizione sino alla notifica dell'atto di pignoramento in data 31.10.2024. L'opposizione va pertanto rigettata in parte qua. Quanto agli avvisi di addebito recanti N. 371 2023 00078857 08 000, N. 371 2024 00010313 81 000, N. 371 2024 00034299 73 000 non risulta versata in atti la prova della loro rituale CP_ notificazione, pur allegata nella memoria di costituzione dell' . Tale difetto di prova della notificazione rituale induce a ritenere ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, dovendosi ritenere recuperato il termine per impugnare a far data dalla notificazione dell'atto di pignoramento, in data 31.10.2024, che risulta il primo atto con cui la parte intimata viene a conoscenza dei predetti avvisi di addebito, e risultando non decorso lo stesso al momento del deposito del presente ricorso giudiziario. La opposizione risulta fondata non risultando la prova della notificazione degli atti esecutivi impugnati. Va pertanto dichiarata la nullità dei predetti atti. Non fondata è invece l'eccezione di prescrizione dei crediti pure azionata in ricorso, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale delle pretese, indicate nei predetti atti, al momento della notificazione dei successivi atti di pignoramento presso terzi, idoneo certamente ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. In tal senso va intesa la conclusione di parte ricorrente che, nelle note conclusionali, ha insistito nella richiesta di annullamento degli avvisi di addebito non notificati e non anche nelle eccezioni di merito. Tanto premesso, va accolta l'opposizione in parte qua, con annullamento dei predetti avvisi di pagamento e degli atti esecutivi conseguenti. La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite che induce a ritenere sussistere ragioni oggettive per la compensazione integrale delle stesse tra parte CP_ ricorrente e , mentre segue la soccombenza nei confronti e in favore degli altri enti convenuti. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e annulla gli avvisi di addebito N. 371 2023 00078857 08 000, N. 371 2024 00010313 81 000 e N. 371 2024 00034299 73 000 e gli atti ad essi conseguenti;
rigetta per il resto il ricorso;
CP_ compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di e dell' CP_4 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuna di esse in euro Controparte_3 1.700,oltre accessori di legge. Napoli, 5.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 11.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24594 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
, in persona del legale Parte_1 rapp.te Elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al Corso Meridionale n. 51, presso lo studio legale dell'avv. Michele Madaio, da cui è rappresentata e difesa come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emilia d'Ambrosio, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala come da atti RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
Rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa Giuseppina Aprea come da atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 31.10.2024, in relazione in particolare ad una cartella di pagamento e a una serie di avvisi di addebito . CP_2 Eccepisce preliminarmente l'omessa rituale notificazione di ogni atto esecutivo, e quindi la prescrizione dei crediti, oggetto della pretesa, per decorso dei relativi termini, non risultando alcun atto interruttivo degli stessi. Chiede pertanto, previa sospensiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'insussistenza dei titoli esecutivi impugnati e l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa in essi contenuta e annullare gli atti impugnati. LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE. CP_ Si è costituito l , resistendo al ricorso e deducendo la rituale notificazione degli atti impugnati di propria pertinenza. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti formati dall'agente per la riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso.
Si è costituita l – di seguito anche -, resistendo al Controparte_1 CP_4 ricorso e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione degli atti prodromici al pignoramento nonché per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi. Deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, allegando la sussistenza di atti interruttivi del decorso dei relativi termini. Eccepisce ancora la propria CP_ carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di pertinenza dell' . Deduce infine la infondatezza nel merito dei motivi di opposizione. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
Si è costituito l deducendo l'infondatezza Controparte_3 dell'eccezione di prescrizione della pretesa relativa alla ordinanza ingiunzione n. 1712/20, a cui fa riferimento la cartella di pagamento opposta. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 13 maggio 2025, sentite le parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la discussione, con fissazione di un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, nonché di altro termine per il deposito di note difensive di discussione ex art. 429 c.p.c.. Scaduti i predetti termini, depositate le note, esaminate le stesse, la causa viene decisa con la presente sentenza. Ritiene preliminarmente il Tribunale che l'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo induce a ritenere che i motivi di opposizione formulati integrano gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi, ove si riferiscono a vizi propri del quomodo degli atti della procedura esecutiva – omessa notifica– nonché gli estremi di un'opposizione all'esecuzione ove si riferiscono a vizi di merito della pretesa – prescrizione. CP_ Dalle risultanze documentali in atti e in particolare dagli atti depositati nei fascicoli di e risulta che: Controparte_1 l'AVA 371 2017 00146578 34 000 risulta notificato il 3.01.2018 presso l'indirizzo del ricorrente;
l'AVA 371 2018 00126048 40 000 risulta notificato il 22.11.2018 presso l'indirizzo del ricorrente;
- l'AVA 371 2018 00137797 71 000 risulta notificato il 17.1.2019 presso l'indirizzo del ricorrente;
- l'AVA 371 2019 00140042 67 000 risulta notificato il 08.01.2020 presso l'indirizzo del ricorrente;
la cartella n. 071 2022 01562081 01 001 risulta notificato in data 19.12.2022 mediante pec a indirizzo della ricorrente. Dalla predetta documentazione, non contestata specificamente dalla difesa di parte istante e da ritenersi idonea alla prova della ricezione degli atti esecutivi, da parte del destinatario, ex art. 1335 c.c., risulta pertanto la notificazione dei predetti atti esecutivi e la mancata impugnazione degli stessi nei termini previsti dalla legge, fissati in venti giorni – art. 617 c.p.c e 19 d. lgs. n. 46\1999 - per proporre l'opposizione agli atti esecutivi e in quaranta giorni – art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 - per proporre l'opposizione all'esecuzione nel merito, dovendosi ritenere che il deposito del ricorso in data 14.11.2024 sia tardivo rispetto ai predetti termini, decorrenti dalle date delle notifiche di cui sopra. Quanto all'avviso di addebito n 371 2022 00002916 65 000, pur non risultando la prova della notificazione, risulta che lo stesso sia stato indicato nell'avviso di intimazione n. 071 2023 90119877 18/000 – vedi fascicolo -, che risulta ritualmente notificato alla ricorrente in CP_4 data 26.6.2023 mediante pec – vedi fascicolo analogamente l'avviso di addebito n. CP_4 37120230003063048000, pur non risultando la prova della notificazione, risulta indicato nell'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2024 90430983 22/000, ritualmente notificato alla ricorrente mediante pec – vedi fascicolo n data 7.10.2024. Rispetto alle predette CP_4 date di conoscenza effettiva degli atti esecutivi decorre il termine per proporre l'opposizione per quanto sopra, che risulta decorso al momento del deposito del ricorso. Ne consegue la decadenza dal potere di impugnare e l'inammissibilità dei relativi motivi di opposizione. Deve ritenersi, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nei predetti atti esecutivi anche per il periodo successivo alla scadenza dei termini per proporre le opposizioni tempestivamente. Risultano infatti depositati nel fascicolo di specifici atti CP_4 interruttivi della prescrizione, costituiti dagli avvisi di intimazione e relativi atti di notificazione alla ricorrente, che non risultano specificamente contestati in questa sede e che inducono a ritenere tempestivamente interrotto il termine di prescrizione sino alla notifica dell'atto di pignoramento in data 31.10.2024. L'opposizione va pertanto rigettata in parte qua. Quanto agli avvisi di addebito recanti N. 371 2023 00078857 08 000, N. 371 2024 00010313 81 000, N. 371 2024 00034299 73 000 non risulta versata in atti la prova della loro rituale CP_ notificazione, pur allegata nella memoria di costituzione dell' . Tale difetto di prova della notificazione rituale induce a ritenere ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, dovendosi ritenere recuperato il termine per impugnare a far data dalla notificazione dell'atto di pignoramento, in data 31.10.2024, che risulta il primo atto con cui la parte intimata viene a conoscenza dei predetti avvisi di addebito, e risultando non decorso lo stesso al momento del deposito del presente ricorso giudiziario. La opposizione risulta fondata non risultando la prova della notificazione degli atti esecutivi impugnati. Va pertanto dichiarata la nullità dei predetti atti. Non fondata è invece l'eccezione di prescrizione dei crediti pure azionata in ricorso, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale delle pretese, indicate nei predetti atti, al momento della notificazione dei successivi atti di pignoramento presso terzi, idoneo certamente ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. In tal senso va intesa la conclusione di parte ricorrente che, nelle note conclusionali, ha insistito nella richiesta di annullamento degli avvisi di addebito non notificati e non anche nelle eccezioni di merito. Tanto premesso, va accolta l'opposizione in parte qua, con annullamento dei predetti avvisi di pagamento e degli atti esecutivi conseguenti. La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite che induce a ritenere sussistere ragioni oggettive per la compensazione integrale delle stesse tra parte CP_ ricorrente e , mentre segue la soccombenza nei confronti e in favore degli altri enti convenuti. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e annulla gli avvisi di addebito N. 371 2023 00078857 08 000, N. 371 2024 00010313 81 000 e N. 371 2024 00034299 73 000 e gli atti ad essi conseguenti;
rigetta per il resto il ricorso;
CP_ compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di e dell' CP_4 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuna di esse in euro Controparte_3 1.700,oltre accessori di legge. Napoli, 5.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo