CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9131/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK3IPRN001712025 IRES-ALTRO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK3IPRN001712025 IVA-ALTRO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK3IPRN001712025 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12166/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone alla intimazione n. TK3IPRN00171-2025, notificata il 13.03.25, con la quale l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento di € 811.869,27 a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ex art. 68 del D.lgs. 546/92, in dipendenza della sentenza n. 208/15/25, depositata in data 10/01/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con riguardo all'avviso di accertamento n. TK3036400837-21 per l'anno 2016.
Come unico motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce l'illegittima determinazione dell'importo intimato ed invoca il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado appellata dall'Ufficio esclusivamente sulla base di argomentazioni riguardanti la maggiore IVA accertata come indetraibile in ragione dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, rinunciando pertanto implicitamente a tutte le altre eccezioni già sollevate in primo grado, accolte in sentenza e non riproposte con l'atto di gravame.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alla eccezione di parte ricorrente sostenendo che la CGT di secondo grado riformava integralmente la sentenza di primo grado senza formazione di alcun giudicato interno atteso che la sentenza di primo grado nulla decideva su ulteriori censure sollevate dalla controparte di talchè, anche sotto questo particolare, non si formava alcun giudicato interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che un giudicato interno si forma quando, nel corso di un processo, una questione viene decisa e non impugnata nei successivi gradi di giudizio.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado appellata pronunciava l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento accogliendo la domanda di parte ricorrente articolata su eccezioni riguardanti l'IRES, l'IRAP
e l'IVA.
L'Ufficio nel proporre appello reiterava i motivi di primo grado riguardanti l'indetraibilità dell'IVA in ragione dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e su questo unico capo d'appello otteneva la riforma della decisione di primo grado.
Appare pertanto condivisibile e fondata l'eccezione di parte ricorrente che lamenta l'illegittimità della riscossione frazionata calcolata dall'Ufficio sulla base dell'intero quantum oggetto di accertamento piuttosto che su quello determinatosi all'esito della richiamata sentenza di secondo grado tenuto conto che sui capi della sentenza di primo grado non appellati dall'Ufficio si formava il giudicato interno con definitività e non più modificabilità delle relative statuizioni.
Spese compensate in ragione della particolarità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Presidente estensore
ND NT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9131/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK3IPRN001712025 IRES-ALTRO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK3IPRN001712025 IVA-ALTRO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. TK3IPRN001712025 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12166/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone alla intimazione n. TK3IPRN00171-2025, notificata il 13.03.25, con la quale l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento di € 811.869,27 a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ex art. 68 del D.lgs. 546/92, in dipendenza della sentenza n. 208/15/25, depositata in data 10/01/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con riguardo all'avviso di accertamento n. TK3036400837-21 per l'anno 2016.
Come unico motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce l'illegittima determinazione dell'importo intimato ed invoca il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado appellata dall'Ufficio esclusivamente sulla base di argomentazioni riguardanti la maggiore IVA accertata come indetraibile in ragione dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, rinunciando pertanto implicitamente a tutte le altre eccezioni già sollevate in primo grado, accolte in sentenza e non riproposte con l'atto di gravame.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alla eccezione di parte ricorrente sostenendo che la CGT di secondo grado riformava integralmente la sentenza di primo grado senza formazione di alcun giudicato interno atteso che la sentenza di primo grado nulla decideva su ulteriori censure sollevate dalla controparte di talchè, anche sotto questo particolare, non si formava alcun giudicato interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che un giudicato interno si forma quando, nel corso di un processo, una questione viene decisa e non impugnata nei successivi gradi di giudizio.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado appellata pronunciava l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento accogliendo la domanda di parte ricorrente articolata su eccezioni riguardanti l'IRES, l'IRAP
e l'IVA.
L'Ufficio nel proporre appello reiterava i motivi di primo grado riguardanti l'indetraibilità dell'IVA in ragione dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e su questo unico capo d'appello otteneva la riforma della decisione di primo grado.
Appare pertanto condivisibile e fondata l'eccezione di parte ricorrente che lamenta l'illegittimità della riscossione frazionata calcolata dall'Ufficio sulla base dell'intero quantum oggetto di accertamento piuttosto che su quello determinatosi all'esito della richiamata sentenza di secondo grado tenuto conto che sui capi della sentenza di primo grado non appellati dall'Ufficio si formava il giudicato interno con definitività e non più modificabilità delle relative statuizioni.
Spese compensate in ragione della particolarità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Presidente estensore
ND NT