Art. 2.
L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' tenuta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire ogni scrittura, documentazione o notizia relativa ai beni ed ai rapporti giuridici di cui all'articolo precedente anche al fine della determinazione di un rimborso che sara' fissato nel suo ammontare, in via di equita', con legge della provincia autonoma di Trento. A tal fine dovra' tenersi conto dei contributi pubblici gia' ricevuti dall'ANMIL, della loro rivalutazione, del deprezzamento degli edifici a causa dell'abbandono protrattosi nel tempo, e degli oneri occorrenti per la loro attivazione.
L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' tenuta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire ogni scrittura, documentazione o notizia relativa ai beni ed ai rapporti giuridici di cui all'articolo precedente anche al fine della determinazione di un rimborso che sara' fissato nel suo ammontare, in via di equita', con legge della provincia autonoma di Trento. A tal fine dovra' tenersi conto dei contributi pubblici gia' ricevuti dall'ANMIL, della loro rivalutazione, del deprezzamento degli edifici a causa dell'abbandono protrattosi nel tempo, e degli oneri occorrenti per la loro attivazione.