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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2021
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via L. Bovio Parte_1
n. 6 presso lo studio dell'avvocato Pietro Pezone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
Pag. 1 di 7 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via C. CP_1
Pisacane 54/13, presso lo studio dell'avvocato Domenico Mallardo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D. Fontana 27, is.17-18, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Antonini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
terza chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare CP_1
l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione dell'evento per cui e causa, CP_1 nella sua qualità di locatario e quindi custode dell'appartamento sito in Giugliano in Campania
(NA) alla Via Vico Piscinale n.7 e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.,e per l'effetto: - condannare il convenuto al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali dalla stessa subiti in seguito ed in conseguenza dell'evento de quo mediante il pronto ed immediato pagamento dell'importo di € 46.799,00, come sopra dettagliato, oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo nonché equo coefficiente di rivalutazione monetaria, o comunque al pagamento di quella diversa somma che l' On.le
Giudicante riterrà più equa e giusta ovvero che sarà determinata a mezzo dell'ausilio di un
C.T.U. la cui nomina fin da ora si chiede in caso di contestazione dei danni alla persona così come effettuata nella premessa del presente atto. Il tutto entro il limite di valore dichiarato nella controversia;
- con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
- sentenza clausolata come per legge.”. (così le conclusioni dell'atto di citazione).
A sostegno della propria domanda parte attrice ha addotto e allegato “che il giorno 16.01.2018 alle ore15,45 circa, l'istante, in qualità di ospite, si trovava presso l'abitazione del sig. CP_1
sita in Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n. 7 quando, a causa del
[...] pavimento reso scivoloso dalla presenza di percolato fuoriuscito dal contenitore dell'umido
Pag. 2 di 7 posto tra la cucina ed il balcone, nel rialzarsi dalla sedia per andar via scivolava e cadeva rovinosamente al suolo sul fianco sinistro” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione). Da tale sinistro sarebbero derivate quindi le lesioni fisiche per le quali ha chiesto il risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale, nel precisare a) che “Il giorno CP_1
16.01.2018 alle ore 15,45 circa, la IG in compagnia del marito sig. Parte_1 [...] collega di lavoro dell'odierno comparente, si recava presso l'abitazione del sig. Per_1
sita in Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n. 7, per parlare di alcune CP_1 faccende di lavoro.”; b) che “A causa del pavimento scivoloso dalla presenza di tracce di liquido fuoriuscito dal contenitore dell'umido posto tra la cucina ed il balcone, nell'alzarsi dalla sedia e salutare il sig e compagna, la IG. scivolava rovinando al suolo sul fianco CP_1 Pt_1 sinistro. (cfr all n.1 contratto di locazione immobile via piscinale 7 Giugliano)”; c) che “in data
29.08.2017, ha stipulato con la contratto protezione casa n. Parte_2
170283360000000000 per l'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n.
7”, ha concluso chiedendo: “In Via preliminare: Autorizzare il comparente alla chiamata in causa della , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Reggio Emilia alla Parte_3
Via Luigi Sani n. 3, 42121, C.F. , - in qualità di ente assicuratore del sig. P.IVA_1 CP_1 al momento del verificarsi dell'evento, per essere da questa garantita e tenuta indenne e
[...]
comunque manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni, disponendo a tal uopo il differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art 269 c.p.c. onde consentire al comparente la notificazione dell'atto di chiamata del terzo nel rispetto dei termini di legge. Nel merito Rigettare, in ogni caso, la domanda attorea formulata nei confronti del IG CP_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata. In ogni caso con vittoria di spese,
[...]
diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore.” (così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale Controparte_2
ha contestato gli assunti di controparte, deducendo di non poter discernere un nesso causale tra i danni lamentati e l'evento e contestando la sussistenza della copertura assicurativa, così concludendo: “rigettare la domanda principale perché infondata in fatto e diritto;
rigettare la domanda avanzata nei confronti della altresì, infondata per carenza Controparte_2 di copertura assicurativa, con vittoria di spese di lite. Si sollevano tutte le eccezioni di polizza.”
(così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Pag. 3 di 7 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la memoria di cui al n. 1, l'attore ha così precisato le proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione dell'evento per cui e causa, nella sua qualità di locatario e CP_1 quindi custode dell'appartamento sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Vico Piscinale
n.7 e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto: - condannare essi convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed in solido tra di loro, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali dalla stessa subiti in seguito ed in conseguenza dell'evento de quo mediante il pronto ed immediato pagamento dell'importo di € 46.799,00, come sopra dettagliato, oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo nonché equo coefficiente di rivalutazione monetaria, o comunque al pagamento di quella diversa somma che l' On.le Giudicante riterrà più equa e giusta ovvero che sarà determinata a mezzo dell'ausilio di un C.T.U. la cui nomina fin da ora si chiede in caso di contestazione dei danni alla persona così come effettuata nella premessa del presente atto. Il tutto entro il limite di valore dichiarato nella controversia;
- con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
- sentenza clausolata come per legge.” (così le conclusioni della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
Con la prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ha quindi Controparte_2 dedotto quanto segue: “l'attrice afferma di essere caduta nell'appartamento del sig sito CP_1
al civico 7 di via Vico Piscinale, tuttavia, l'abitazione garantita è sita al numero 8 come si evince dalla polizza. Ciò giustifica una eccezione di carenza di copertura poiché il fatto si dice occorso al civico 7.” (cfr. pag. 1 della memoria in questione).
Con la seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore si è difeso sul punto sostenendo quanto segue: “la circostanza che la IG.ra abbia erroneamente affermato di Parte_1 essere caduta nell'appartamento condotto in locazione dal IG. sito al numero civico 7 CP_1
(anziché 8) è del tutto ininfluente in quanto quello che importa ai fini del giudizio è che la caduta sia avvenuta nell'appartamento del IG. . Invero la IG.ra si è potuta CP_1 Parte_1 tranquillamente confondere circa il numero dell'appartamento teatro del sinistro.”, articolando poi le proprie richieste istruttorie con riguardo al civico 8.
Pag. 4 di 7 Il precedente giudicante ha quindi ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti e la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto , prova testimoniale ed CP_1
espletamento di Ctu medico-legale.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta versate in atti.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, il fatto posto a base della richiesta risarcitoria, così come allegato entro i termini delle preclusioni assertive, non è risultato provato.
A ben vedere, l'attore ha puntualmente e ripetutamente allegato (cfr. l'atto introduttivo del giudizio nonché la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) che il sinistro per cui è causa sarebbe avvenuto presso l'abitazione di , sita in Giugliano in Campania (NA) alla CP_1
Via Vico Piscinale n. 7.
Costituendosi in giudizio, oltre a riprendere la stessa circostanza, ha anche CP_1 prodotto il contratto di locazione in forza del quale ha la detenzione dell'appartamento sito in
Giugliano in Campania (NA) alla Via Vico Piscinale n. 7.
Non possono quindi esservi dubbi in ordine alla corretta lettura della domanda.
Ne consegue che la prova orale articolata dall'attore con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c., e relativa a diverso immobile (civico 8), deve dirsi inammissibile, siccome relativa a circostanza mai allegata entro i termini delle preclusioni assertive, con la conseguenza che la prova raccolta in giudizio risulta non utilizzabile ai fini della decisione.
In altri termini, non può condividersi l'assunto di parte attrice (sviluppato con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) secondo cui l'indicazione del civico e dunque dell'immobile teatro del sinistro sarebbe ininfluente, atteso che il luogo ove i fatti sarebbero accaduti corrisponde a un elemento costitutivo della domanda, oggetto specifico del contraddittorio sviluppatosi tra le parti e dunque delle difese che sono conseguite alla domanda attorea.
Deve invero ricordarsi che «Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.»: Cass. Sez. 2,
Pag. 5 di 7 Sentenza n. 1585 del 28/01/2015, ma anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020;
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32146 del 12/12/2018).
Si aggiunga che dall'esame degli atti, in particolare delle difese del convenuto e CP_1
del contratto di locazione già richiamato (cfr. contratto di locazione presente nella produzione di parte convenuta), risulta che quest'ultimo avesse la disponibilità dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Vico Piscinale n. 7 e non al civico 8, sicché la prova articolata dall'attore avrebbe dovuto essere valutata anche come irrilevante ai fini del decidere – siccome in contraddizione con i documenti in atti e con l'allegazione svolta, con conseguente sua mancata ammissione (si riporta il primo capitolo di prova tratto dalla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c.: “Vero che in data 16.01.2018 alle ore 15,45 circa la IG.ra si trovava Parte_1 unitamente al marito nell'appartamento condotto in locazione dal IG. sito in CP_1
Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n. 8”).
3. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità
(anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del
03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del
50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Con particolare riguardo, poi, alla posizione del convenuto, che non ha depositato memorie istruttorie né conclusionali e non ha preso parte alle udienze istruttorie e alla discussione, non possono essere riconosciute la fase istruttoria e decisionale.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico di parte attrice nel cui interesse è stato disposto l'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.670,37, di cui € 1.452,50 per compensi professionali ed € 217,87 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Mallardo;
Pag. 6 di 7 - condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.379,20, di cui € 3.808,00 per compensi professionali ed € 571,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di Ctu, come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via L. Bovio Parte_1
n. 6 presso lo studio dell'avvocato Pietro Pezone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
Pag. 1 di 7 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via C. CP_1
Pisacane 54/13, presso lo studio dell'avvocato Domenico Mallardo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D. Fontana 27, is.17-18, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Antonini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
terza chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare CP_1
l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione dell'evento per cui e causa, CP_1 nella sua qualità di locatario e quindi custode dell'appartamento sito in Giugliano in Campania
(NA) alla Via Vico Piscinale n.7 e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.,e per l'effetto: - condannare il convenuto al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali dalla stessa subiti in seguito ed in conseguenza dell'evento de quo mediante il pronto ed immediato pagamento dell'importo di € 46.799,00, come sopra dettagliato, oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo nonché equo coefficiente di rivalutazione monetaria, o comunque al pagamento di quella diversa somma che l' On.le
Giudicante riterrà più equa e giusta ovvero che sarà determinata a mezzo dell'ausilio di un
C.T.U. la cui nomina fin da ora si chiede in caso di contestazione dei danni alla persona così come effettuata nella premessa del presente atto. Il tutto entro il limite di valore dichiarato nella controversia;
- con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
- sentenza clausolata come per legge.”. (così le conclusioni dell'atto di citazione).
A sostegno della propria domanda parte attrice ha addotto e allegato “che il giorno 16.01.2018 alle ore15,45 circa, l'istante, in qualità di ospite, si trovava presso l'abitazione del sig. CP_1
sita in Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n. 7 quando, a causa del
[...] pavimento reso scivoloso dalla presenza di percolato fuoriuscito dal contenitore dell'umido
Pag. 2 di 7 posto tra la cucina ed il balcone, nel rialzarsi dalla sedia per andar via scivolava e cadeva rovinosamente al suolo sul fianco sinistro” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione). Da tale sinistro sarebbero derivate quindi le lesioni fisiche per le quali ha chiesto il risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale, nel precisare a) che “Il giorno CP_1
16.01.2018 alle ore 15,45 circa, la IG in compagnia del marito sig. Parte_1 [...] collega di lavoro dell'odierno comparente, si recava presso l'abitazione del sig. Per_1
sita in Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n. 7, per parlare di alcune CP_1 faccende di lavoro.”; b) che “A causa del pavimento scivoloso dalla presenza di tracce di liquido fuoriuscito dal contenitore dell'umido posto tra la cucina ed il balcone, nell'alzarsi dalla sedia e salutare il sig e compagna, la IG. scivolava rovinando al suolo sul fianco CP_1 Pt_1 sinistro. (cfr all n.1 contratto di locazione immobile via piscinale 7 Giugliano)”; c) che “in data
29.08.2017, ha stipulato con la contratto protezione casa n. Parte_2
170283360000000000 per l'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n.
7”, ha concluso chiedendo: “In Via preliminare: Autorizzare il comparente alla chiamata in causa della , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Reggio Emilia alla Parte_3
Via Luigi Sani n. 3, 42121, C.F. , - in qualità di ente assicuratore del sig. P.IVA_1 CP_1 al momento del verificarsi dell'evento, per essere da questa garantita e tenuta indenne e
[...]
comunque manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni, disponendo a tal uopo il differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art 269 c.p.c. onde consentire al comparente la notificazione dell'atto di chiamata del terzo nel rispetto dei termini di legge. Nel merito Rigettare, in ogni caso, la domanda attorea formulata nei confronti del IG CP_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata. In ogni caso con vittoria di spese,
[...]
diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore.” (così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale Controparte_2
ha contestato gli assunti di controparte, deducendo di non poter discernere un nesso causale tra i danni lamentati e l'evento e contestando la sussistenza della copertura assicurativa, così concludendo: “rigettare la domanda principale perché infondata in fatto e diritto;
rigettare la domanda avanzata nei confronti della altresì, infondata per carenza Controparte_2 di copertura assicurativa, con vittoria di spese di lite. Si sollevano tutte le eccezioni di polizza.”
(così le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
Pag. 3 di 7 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la memoria di cui al n. 1, l'attore ha così precisato le proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione dell'evento per cui e causa, nella sua qualità di locatario e CP_1 quindi custode dell'appartamento sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Vico Piscinale
n.7 e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto: - condannare essi convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed in solido tra di loro, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali dalla stessa subiti in seguito ed in conseguenza dell'evento de quo mediante il pronto ed immediato pagamento dell'importo di € 46.799,00, come sopra dettagliato, oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo nonché equo coefficiente di rivalutazione monetaria, o comunque al pagamento di quella diversa somma che l' On.le Giudicante riterrà più equa e giusta ovvero che sarà determinata a mezzo dell'ausilio di un C.T.U. la cui nomina fin da ora si chiede in caso di contestazione dei danni alla persona così come effettuata nella premessa del presente atto. Il tutto entro il limite di valore dichiarato nella controversia;
- con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
- sentenza clausolata come per legge.” (così le conclusioni della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
Con la prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ha quindi Controparte_2 dedotto quanto segue: “l'attrice afferma di essere caduta nell'appartamento del sig sito CP_1
al civico 7 di via Vico Piscinale, tuttavia, l'abitazione garantita è sita al numero 8 come si evince dalla polizza. Ciò giustifica una eccezione di carenza di copertura poiché il fatto si dice occorso al civico 7.” (cfr. pag. 1 della memoria in questione).
Con la seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore si è difeso sul punto sostenendo quanto segue: “la circostanza che la IG.ra abbia erroneamente affermato di Parte_1 essere caduta nell'appartamento condotto in locazione dal IG. sito al numero civico 7 CP_1
(anziché 8) è del tutto ininfluente in quanto quello che importa ai fini del giudizio è che la caduta sia avvenuta nell'appartamento del IG. . Invero la IG.ra si è potuta CP_1 Parte_1 tranquillamente confondere circa il numero dell'appartamento teatro del sinistro.”, articolando poi le proprie richieste istruttorie con riguardo al civico 8.
Pag. 4 di 7 Il precedente giudicante ha quindi ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti e la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto , prova testimoniale ed CP_1
espletamento di Ctu medico-legale.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta versate in atti.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, il fatto posto a base della richiesta risarcitoria, così come allegato entro i termini delle preclusioni assertive, non è risultato provato.
A ben vedere, l'attore ha puntualmente e ripetutamente allegato (cfr. l'atto introduttivo del giudizio nonché la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) che il sinistro per cui è causa sarebbe avvenuto presso l'abitazione di , sita in Giugliano in Campania (NA) alla CP_1
Via Vico Piscinale n. 7.
Costituendosi in giudizio, oltre a riprendere la stessa circostanza, ha anche CP_1 prodotto il contratto di locazione in forza del quale ha la detenzione dell'appartamento sito in
Giugliano in Campania (NA) alla Via Vico Piscinale n. 7.
Non possono quindi esservi dubbi in ordine alla corretta lettura della domanda.
Ne consegue che la prova orale articolata dall'attore con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c., e relativa a diverso immobile (civico 8), deve dirsi inammissibile, siccome relativa a circostanza mai allegata entro i termini delle preclusioni assertive, con la conseguenza che la prova raccolta in giudizio risulta non utilizzabile ai fini della decisione.
In altri termini, non può condividersi l'assunto di parte attrice (sviluppato con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) secondo cui l'indicazione del civico e dunque dell'immobile teatro del sinistro sarebbe ininfluente, atteso che il luogo ove i fatti sarebbero accaduti corrisponde a un elemento costitutivo della domanda, oggetto specifico del contraddittorio sviluppatosi tra le parti e dunque delle difese che sono conseguite alla domanda attorea.
Deve invero ricordarsi che «Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.»: Cass. Sez. 2,
Pag. 5 di 7 Sentenza n. 1585 del 28/01/2015, ma anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020;
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32146 del 12/12/2018).
Si aggiunga che dall'esame degli atti, in particolare delle difese del convenuto e CP_1
del contratto di locazione già richiamato (cfr. contratto di locazione presente nella produzione di parte convenuta), risulta che quest'ultimo avesse la disponibilità dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Vico Piscinale n. 7 e non al civico 8, sicché la prova articolata dall'attore avrebbe dovuto essere valutata anche come irrilevante ai fini del decidere – siccome in contraddizione con i documenti in atti e con l'allegazione svolta, con conseguente sua mancata ammissione (si riporta il primo capitolo di prova tratto dalla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c.: “Vero che in data 16.01.2018 alle ore 15,45 circa la IG.ra si trovava Parte_1 unitamente al marito nell'appartamento condotto in locazione dal IG. sito in CP_1
Giugliano in Campania alla Via Vico Piscinale n. 8”).
3. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità
(anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del
03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del
50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Con particolare riguardo, poi, alla posizione del convenuto, che non ha depositato memorie istruttorie né conclusionali e non ha preso parte alle udienze istruttorie e alla discussione, non possono essere riconosciute la fase istruttoria e decisionale.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico di parte attrice nel cui interesse è stato disposto l'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.670,37, di cui € 1.452,50 per compensi professionali ed € 217,87 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Mallardo;
Pag. 6 di 7 - condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.379,20, di cui € 3.808,00 per compensi professionali ed € 571,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di Ctu, come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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