CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2025
N. R.G. 262/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI IN NI Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Roberto Vignati Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.3643/2024 del Tribunale di
Milano in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa CHIRIELEISON, pubblicata il
16.09.2025, promossa da:
con l'avv. ENRICO BARRACO, dall'Avv. Prof. Andrea Sitzia e dall'Avv. CP_1
LA RE, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Padova, Via N.
Tommaseo n. 69/D;
Contro
, con l'avv. FRANCO SCARPELLI e l'avv. FRANCESCA FEDERICA CP_2
MA FI elettivamente domiciliato presso il loro studio in MILANO, CORSO
ITALIA 8
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Nel merito, in via principale: in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3643/2024, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, respingere integralmente le pretese del Sig. D'IL nei confronti della Società perché del tutto infondate in fatto e in diritto.
- Nel merito, in via subordinata: in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3643/2024, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello confermi l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. per qualsivoglia motivo, ragione o causa, dichiarare l'estinzione del CP_2 rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare ad una indennità CP_1 economica nel minimo di legge, previa detrazione dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione non ammessi in primo grado, che si intendono qui integralmente richiamati e ritrascritti, con i medesimi testi ivi indicati. Con Si chiede ordinarsi al Sig. usilio e al Centro per l'Impiego di Milano, all'INPS, all'INAIL ed all'Agenzia delle Entrate di Milano l'esibizione in giudizio di eventuali contratti di lavoro sottoscritti da gennaio 2024 in poi e delle richieste di assunzione, espletate anche a mezzo dell'invio di curricula, effettuate nel periodo dal lavoratore.
Per la PARTE APPELLATA ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- respingere l'appello promosso da e confermare la sentenza di primo grado, CP_1
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
****
In via istruttoria:
i. si rinnovano le istanze istruttorie del giudizio di primo grado (che si intendono qui richiamate),
ii. con riserva di ogni opportuna istanza in relazione alle eventuali deduzioni e allegazioni di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Con la sentenza n. 3643/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso promosso da contro così disponendo: CP_2 CP_3
“accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 2.2.2024 e per l'effetto:
condanna, ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015, la convenuta a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.490,98), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al ricorrente per il periodo dal licenziamento sino alla data di effettiva riassunzione;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Con ricorso ex art. 414 cpc – dipendente della predetta società dal 2018, a CP_2 tempo indeterminato, inquadramento, da ultimo, nel 2° livello del Ccnl Terziario con ruolo di
Direttore del Punto Vendita ad insegna NaturaSì - ha agito contro impugnando CP_3 il licenziamento per giusta causa comminatogli in data 2.2.2024, contestando sotto il profilo della sussistenza o della rilevanza disciplinare, i fatti addebitati e lamentando altresì la discriminatorietà del recesso comminato in considerazione dell'attività sindacale dallo stesso svolta. Ha chiesto quindi al Tribunale di: accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e la conseguente nullità del licenziamento comunicatogli il 2.2.2024 con effetto retroattivo al
16.1.2024, e, per l'effetto, di dichiarare la condanna, ex art. 2, commi 1 e 2, D.lgs. n. 23/2015, di a reintegrarlo nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di un'indennità CP_3 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.490,98) dal giorno del licenziamento (16.1.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (comunque non inferiore a 5 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal licenziamento sino alla data di effettiva riassunzione.
In subordine, accertata la insussistenza della giusta causa, ha chiesto di condannare, ex art. 3,
comma 2, D.lgs. n. 23/2015, la Convenuta,
Pagina 3 • a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
• a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.490,98), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato la genericità degli addebiti contenuti nella lettera di contestazione del 16.1.2024, del seguente tenore:
“(…) Il giorno 15.1.2014 il Responsabile di , Sig.ra ha effettuato un CP_4 Parte_1 controllo degli scontrini annullati presso il punto vendita di Milano – Via Fara nel quale Lei
è impiegato.
Da un controllo è emerso l'annullamento degli scontrini sotto riportati:
(n.d.r. segue elenco di n. 27 scontrini annullati nel periodo compreso tra il 1.12.2023 e l'11.1.2024, con indicazione del numero, dell'importo dello scontrino e dell'orario di annullamento).
Durante il controllo è emerso altresì che:
gli scontrini sono stati annullati attraverso l'utilizzo del Suo codice personale;
contrariamente alla prassi aziendale, Lei non ha effettuato la stampa degli scontrini tempo per tempo annullati e non ha indicato in un idoneo supporto cartaceo la motivazione di ogni singolo annullamento (come invece previsto dai processi aziendali);
le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio.
(…) Attesa la gravità degli addebiti, Lei dovrà considerarsi sospeso in via cautelare e non disciplinare, dell'attività lavorativa, e ciò sino alla nostra successiva comunicazione”.
Le giustificazioni dallo stesso addotte non erano state ritenute sufficienti dalla convenuta, che con lettera del 2.2.2024 gli aveva comunicato il licenziamento per giusta causa con effetto retroattivo al 16.1.2024. Questo il contenuto della lettera di recesso:
:“(…) L'incontro si è svolto in data 26/01/2024 e le Sue giustificazioni e osservazioni, fornite alla scrivente Società, assistito dalla Sig.ra Alice Romano della di Milano, si CP_5 ritiene non poterle accogliere, essendo le stesse non conformi al reale svolgimento dei fatti e, comunque, non accettabili.
Pagina 4 Le Sue giustificazioni, infatti, non riducono la portata e la gravità degli addebiti a Lei attributi che continuano a doversi ritenere del tutto lesivi del rapporto fiduciario che intercorre – e deve intercorrere – tra datore di lavoro e lavoratore.
Pertanto, riteniamo che quanto da Lei dichiarato sia inidoneo a far venire meno la fondatezza e la gravità dei fatti contestati.
Poiché il Suo comportamento relativo ai fatti accaduti e contestati ha leso il nostro rapporto di fiducia nei Suoi confronti in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno in via provvisoria, Le irroghiamo il provvedimento sanzionatorio del licenziamento per giusta causa. (…).”.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, istruita la causa mediante escussione testimoniale, limitata all'accertamento della procedura/prassi aziendale per l'annullamento degli scontrini, ha accolto il ricorso rilevando che la contestazione relativa ai presunti ammanchi nelle giacenze fisiche presenti in negozio era
“effettivamente generica”. Sul punto, infatti, il primo giudice ha così statuito: “Con la contestazione disciplinare del 16.1.2024 la società datrice si è limitata ad affermare che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio”, senza fornire dati concreti e specifici in proposito e senza chiarire la rilevanza di tale ulteriore contestazione.
Non è possibile, quindi, comprendere quali sarebbero le giacenze mancanti e soprattutto quale sia il nesso – se un nesso vi sia - tra le mancanze in questione e le operazioni di annullamento degli scontrini.
Solo nel presente giudizio la società convenuta ha esplicitato che “la merce indicata in quegli scontrini non era fisicamente presente in negozio. Ciò creava, quindi, differenze inventariali corrispondenti alla merce indicata negli scontrini annullati” (cfr. memoria difensiva, pag.
10).
Si tratta, tuttavia, di specificazione tardiva, posto che l'individuazione della merce mancante
e l'addebito di una correlazione tra tali mancanze e l'annullamento degli scontrini avrebbe dovuto essere formulato in maniera chiara e specifica ab origine, sì da permettere un controllo immediato a fini difensivi da parte del lavoratore”.
Il primo giudice ha poi respinto le istanze di prova orale sul punto fornite dalla società in quanto risultavano inammissibili per genericità.
Pagina 5 Quanto, infine, al contestato annullamento di un certo numero di scontrini senza seguire la procedura aziendale, il primo giudice ha rilevato che: “Tutti i testi escussi hanno descritto allo stesso modo la procedura di annullamento ed hanno confermato in particolare che la relativa documentazione va – appunto – allegata “alla chiusura serale” ai fini della compilazione della prima nota.
Nel regolamento non è specificato espressamente che gli scontrini dovessero essere conservati anche successivamente alla redazione della prima nota ed infatti le deposizioni testimoniali sopra richiamate hanno evidenziato prassi diversificate in proposito.
Ciò che rileva nel caso di specie è che non vi sono contestazioni da parte dell'azienda circa la redazione della prima nota a chiusura di ogni singola giornata a cui facevano riferimento gli scontrini oggetto di contestazione. Non risultano, in particolare, ammanchi di cassa, né anomalie contabili di altro genere. Né è contestato che la chiusura della cassa non sia stata eseguita. Si comprende, quindi, che la contestazione circa la mancanza dei documenti di annullamento ha la sua ragion d'essere in stretta connessione con la contestazione relativa all'ammanco dei prodotti, mentre, in difetto di prova di tali ammanchi, è di per sé irrilevante disciplinarmente”.
Il Tribunale, quindi, rigettando primariamente la doglianza relativa al carattere discriminatorio del licenziamento, non ravvisando in atti elementi di prova idonei a suffragare tale ipotesi, ha accolto la domanda del ricorrente relativa all'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, del D.lgs 23/2015 e contestuale condanna della società convenuta al risarcimento del danno con la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.490,98, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
con atto depositato in data 13/03/25 ha proposto appello, insistendo per la CP_3 riforma della sentenza di primo grado.
1. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per “”Omessa valutazione CP_3 dell'addebito contestato al lavoratore sull'ammanco di merci e omesso svolgimento di attività istruttoria sul punto. “
Pagina 6 Censura la sentenza di prime cure nel punto in cui aveva rilevato la genericità della contestazione dell'addebito e l'assenza di prova circa l'ammanco, nel punto vendita, della merce di cui ai ventisette scontrini annullati dal Sig. D'IL.
Sostiene parte appellante, contrariamente a quanto affermato in sentenza, che la lettera di contestazione conteneva indicazioni specifiche in ordine a quali erano le giacenze mancanti, essendo chiaro che erano quelle dei ventisette scontrini, puntualmente individuati nella parte iniziale della contestazione, che erano stati annullati dal Sig. in difformità rispetto CP_2 alle prassi aziendali. Rammenta infatti che la contestazione disciplinare era articolata in più parti intrinsecamente collegate che, ove lette congiuntamente, avrebbero escluso radicalmente la non specificità dell'addebito. I
In particolare, l'appellante sottolinea che nella lettera di contestazione era indicato che:
. la Società innanzitutto aveva rilevato come, a seguito di un controllo effettuato il 15 gennaio
2024 dalla Responsabile di Area (Sig.ra sugli scontrini annullati presso il Parte_1 punto vendita ove il Sig. era il Direttore, era emerso che erano stati annullati CP_2 ventisette scontrini tra il 1° dicembre 2024 e l'11 gennaio 2024;
. per ciascuno scontrino, la contestazione riportava puntualmente il numero, e il suo valore in euro, nonché la data e l'ora precisa in cui era avvenuto l'annullamento: tutti gli scontrini risultavano poi essere stati annullati in un ristretto periodo di tempo (il 1° dicembre - l'11 di gennaio 2024): ventidue scontrini su ventisette erano stati annullati nel medesimo segmento orario tra le ore 16:45 e le ore 17:15, i restanti cinque tutti dopo le 18:00;
. la contestazione, poi, attribuiva al Sig. l'annullamento di quegli specifici CP_2 scontrini, posto che “gli scontrini indicati erano stati annullati attraverso l'utilizzo del Suo codice personale” (peraltro, molti scontrini annullati erano stati emessi da altri colleghi e in seguito annullati - senza una spiegazione - dal Sig. molte ore dopo la loro CP_2 emissione);
. ancora, la Società addebitava al lavoratore il mancato rispetto della procedura aziendale di annullamento - procedura che imponeva rigorosamente di conservare tutti gli scontrini tempo per tempo annullati, i quali dovevano riportare le motivazioni dei singoli annulli e il nome dell'operatore che vi aveva proceduto-;
. era altresì emerso che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio”.
Pagina 7 Sul punto, conclude quindi parte appellante, tenuto conto della connessione tra le parti e della consequenzialità complessiva della contestazione, era evidente che anche la contestata discrasia che era stata rilevata tra la merce che avrebbe dovuto essere presente in negozio sulla base delle giacenze calcolate dal sistema gestionale del punto vendita e quella che invece era fisicamente presente in negozio riguardava la merce dei ventisette scontrini annullati a cui faceva riferimento l'intera contestazione disciplinare.
Sostiene pertanto che la contestazione risultava assolutamente specifica: al Sig. CP_6
-capo del negozio che quindi godeva di ampia autonomia – era stato contestato di CP_2 aver annullato ventisette scontrini senza aver tenuto traccia delle motivazioni per cui aveva proceduto agli annullamenti, contrariamente a quanto prescritto dalle procedure aziendali e che, sebbene come indicato dal sistema la merce dei ventisette scontrini annullati avrebbe dovuto essere tra le giacenze del negozio, non era tuttavia presente in negozio, come appurato dalla Responsabile D'Area.
Parte appellante contesta poi la sentenza per avere definito “generici” i capitoli di prova indicati, rilevando, invero, che la testimonianza verteva su fatti e circostanze non generiche, posto che faceva riferimento a verifiche effettuate in una data precisa, da persone fisiche individuate nel nome e nel ruolo, sulla presenza o meno dei prodotti indicati in scontrini puntualmente individuati (ricorda infatti i capp. di prova nn. 39 e ss. della memoria di costituzione in primo grado e il cap. di prova n. 42).
Conclude quindi evidenziando che l'addebito relativo alle mancanze nelle giacenze risultava già di per sé solo idoneo a ledere il vincolo fiduciario, considerata la posizione ricoperta dal
Sig. D'IL nell'organizzazione aziendale, la gravità e la reiterazione sistematica dei fatti.
2.Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per Violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 3, d.lgs. n.23/2015, 2697 c.c., 2119 c.c., art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (motivazione omessa e/o insufficiente e/o errata)
Impugna il capo della sentenza che sosteneva l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dell'annullamento reiterato degli scontrini senza seguire le prescritte procedure aziendali, ritenendolo quindi inidoneo a sostenere la legittimità del licenziamento per giusta causa con conseguente insussistenza del fatto contestato.
Tale parte della pronuncia, ad avviso dell'appellante, è da ritenersi errata in quanto:
. contrastava con le risultanze probatorie, sia documentali (regolamento aziendale in atti che indicava una specifica procedura aziendale da tenere in tali casi: gli scontrini di annullo
Pagina 8 dovevano essere motivati, firmati dall'operatore che aveva proceduto all'annullamento e conservati in allegato alla documentazione della chiusura serale) che testimoniali, da cui emergeva che la procedura aziendale consisteva nella conservazione degli scontrini con le motivazioni dell'annullo e che il Sig. conosceva perfettamente la procedura CP_2 corretta: infatti, era stato provato che il lavoratore in altre circostanze aveva applicato correttamente la procedura (doc. 2 della memoria di costituzione); e che, in qualità di
Direttore del Punto Vendita, aveva anche formato i suoi sottoposti a seguire la procedura corretta che, invece, nei casi contestatigli, aveva disatteso per ben ventisette volte! (da pg. 19
a 21 del presente atto di appello riposta quanto riferito dai testi escussi);
. risultava illogica e contraddittoria laddove affermava che “la contestazione circa la mancanza dei documenti di annullamento (…), in difetto di prova di tali ammanchi, è di per sé irrilevante disciplinarmente”, dal momento che la mancanza dei documenti di annullamento degli scontrini costituiva un inadempimento degli obblighi contrattuali che era di per sé rilevante disciplinarmente, indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio concreto in capo al datore di lavoro.
aggiunge inoltre che, nel caso di specie, si era anche verificato un pregiudizio CP_3 economico concreto per la stessa, posto che, come riportato nella contestazione disciplinare, era emerso che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente in negozio”. Sul punto ribatte che qualora le circostanze contestate non risultino provate, richiede di essere ammessa alla prova per testi sui capitoli non ammessi in primo grado.
Confidando nell'accoglimento di sua tesi chiede, pertanto, l'annullamento della condanna alla reintegra del D'IL.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse confermare l'ingiustificatezza del licenziamento, parte appellante, in ogni caso, insiste per la riduzione al minimo dell'indennità economica, eccependo altresì l' applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, chiedendo quindi di dedurre dall'eventuale ammontare risarcitorio tutte le somme eventualmente ricavate dal lavoratore da ogni attività che, incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione di lavoro subordinato, sia stata resa possibile dall'interruzione del rapporto con la Società Rileva inoltre, sempre in senso riduttivo del CP_1 risarcimento, l'aliunde percipiendum.
Pagina 9 Con memoria depositata in data 07/05/25 si è costituito in giudizio insistendo CP_2 per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
Quanto al primo motivo di appello avversario ribadisce l'assoluta genericità dell'addebito: nella lettera del 16.1.2024, infatti, la Società aveva contestato che “iii) le giacenze a sistema non corrispondono con quelle fisicamente presenti in negozio”, trasformando poi, nell'ambito della memoria difensiva presentata da in primo grado, tale “generica locuzione” in CP_1
“appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali”, specificando solo in giudizio -seppure ancora genericamente- che “la merce indicata in quegli scontrini non era fisicamente presente in negozio. Ciò creava, quindi differenze inventariali corrispondenti alla merce indicata negli scontrini annullati”.
Dal tenore della contestazione disciplinare, conclude quindi sul punto parte appellata, non era possibile comprendere quale fosse l'effettivo oggetto della contestazione: se l'appropriazione della merce indicata negli scontrini da parte dello stesso, o addirittura un ammanco di cassa
(come esplicitamente affermato dalla solo nell'ambito del giudizio d'appello), oltre al CP_7 nesso di causalità con la procedura di annullamento degli scontrini.
D'IL conclude quindi ribadendo di essere stato licenziato sulla base di una serie di congetture non solo prive di supporto probatorio, ma anche del tutto incoerenti e illogiche
(rimanda infatti alla vicenda del fantomatico cliente cui la Società non aveva Per_1 prodotto né lo scontrino, né la comunicazione e-mail, né lo aveva citato come testimone- il quale a dire della società avrebbe effettuato un acquisto il 30.12.2024, e avrebbe segnalato di non aver ottenuto l'accredito dei relativi punti, nonostante l'esibizione della carta fedeltà: partendo da questa segnalazione la Società aveva affermato, senza fornire alcun tipo di prova, che il sig. avrebbe annullato lo scontrino di una transazione avvenuta CP_2 regolarmente).
Quanto al secondo motivo di appello rammenta innanzitutto che la sentenza di CP_2 primo grado non aveva accertato la violazione della procedura aziendale dal momento che il giudice di primo grado aveva al contrario rilevato che il regolamento aziendale nulla prevedeva in merito alla conservazione degli scontrini successivamente alla redazione della prima nota.
La procedura seguita dal sig. era quindi aderente al regolamento aziendale in CP_2 quanto lo scontrino annullato veniva allegato alla chiusura serale (in vista della successiva redazione della prima nota). Tale procedura era stata dallo stesso osservata nel corso
Pagina 10 dell'intero rapporto lavorativo, senza che la Società contestasse alcunché o si avvedesse della mancanza di documentazione, che infatti non aveva mai ritirato, né verificato.
La procedura osservata dallo stesso era stata confermata anche dalla sig.ra Testimone_1 che lavora attualmente nel negozio di Via Vincenzo Monti e che prima del trasferimento del sig. dal negozio di via Vincenzo Monti a quello di via Fara, risalente al 2020, aveva CP_2 lavorato con lui per circa 2/3 anni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, la sig.ra era una testimone Tes_1 attendibile: infatti, rispetto agli altri testimoni, non si era occupata solamente di annullare gli scontrini, ma era stata incaricata di frequente della redazione della prima nota, sia in sostituzione del sig. D'IL, sia della successiva responsabile, sig.ra IN (“mi è capitato di occuparmi della prima nota, l'ho fatto per un lungo periodo”).
Da un'analisi del contratto collettivo applicato risulta quindi evidente che, conclude parte appellante, nessuno degli addebiti contestati, anche a voler seguire la prospettazione aziendale contenuta nella lettera di contestazione, assumeva rilievo disciplinare (o comunque aveva scarso rilievo disciplinare con riferimento al secondo addebito: presunta mancata indicazione dei motivi di annullamento degli scontrini o la loro mancata conservazione) e anche a voler concedere che lo stesso avesse posto in essere una qualche mancanza, la stessa avrebbe dovuto essere sanzionata con un provvedimento di tipo conservativo lieve (l'art. 238 prevede infatti la sanzione della multa per il lavoratore che esegua con negligenza la prestazione lavorativa, mentre tutte le fattispecie di licenziamento, anche con preavviso, enucleate dal ccnl individuano ipotesi ben più gravi che nel caso in esame non sono state neppure contestate).
Da ultimo, in tema di aliunde perceptum lamenta cha la Società aveva del tutto omesso di riferire che in data 23 luglio 2024 il sig. D'IL aveva esercitato il diritto di opzione, omettendo, inoltre, di assolvere l'onere probatorio, che in merito all'aliunde perceptum (e aliunde percipiendum) grava sul datore di lavoro, non allegando alcunché sul punto.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa è stata discussa all'udienza del 10 giugno 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza
**********
In mancanza di appello incidentale è passata in giudicato la pronuncia di insussistenza di un licenziamento discriminatorio,
Pagina 11 L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'illegittimità del licenziamento per due distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ritenuto erroneamente che la contestazione disciplinare fosse generica e, in secondo luogo, per avere il
Giudice sostenuto l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dell'annullamento reiterato degli scontrini senza seguire le prescritte procedure aziendali e conseguentemente applicato la tutela reintegratoria invece di quella indennitaria senza, peraltro, detrarre l'aliunde perceptum.
In ogni caso, l'appellante ha contestato il mancato esame della fondatezza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e ha ribadito la legittimità del recesso per giusta causa.
Le censure sono infondate.
Sulla genericità della contestazione
Con la lettera sopra trascritta ha, quale addebito di maggior gravità, contestato CP_6 all'appellato che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto generica la contestazione rilevando che non CP_6 aveva fornito “ dati concreti e specifici in proposito e senza chiarire la rilevanza di tale ulteriore contestazione.
Non è possibile, quindi, comprendere quali sarebbero le giacenze mancanti e soprattutto quale sia il nesso – se un nesso vi sia - tra le mancanze in questione e le operazioni di annullamento degli scontrini.”
Tale conclusione è condivisa da questo Collegio il quale, in aderenza alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che una contestazione generica (non contenente, cioè, alcuna indicazione necessaria ed essenziale per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, tale da impedire in modo radicale il diritto di difesa del lavoratore) equivalga all'ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati e, pertanto, debba essere sanzionata con la reintegrazione (vedi, ad es., Cass., 14/07/2020, n.14967).
Nella specie, si deve effettivamente rilevare come non abbia esplicitato gli elementi CP_6 necessari per individuare e selezionare la specifica condotta inadempiente contestata al lavoratore, avendo omesso di precisare – come evidenziato dal Tribunale – se la merce mancante fosse correlata agli scontrini annullati, se risultavano ammanchi di cassa o anomalie contabili di altro genere. Né è contestato che la chiusura della cassa non sia stata eseguita.
Pagina 12 La genericità della contestazione è confermata dal fatto che la società appellante nel corso di giudizio ha specificato la propria deduzione in fatto in vari termini:
nella memoria di costituzione in I grado ha inteso la contestazione di mancanza di giacenze quale “ “appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali” (v. pag. 18) rilevando che “la merce indicata in quegli scontrini non era fisicamente presente in negozio. Ciò creava, quindi differenze inventariali corrispondenti alla merce indicata negli scontrini annullati” (v. pag.
10, cap. 38);
Nel ricorso in appello ha invece dedotto che “il sig. aveva ben compreso che ciò CP_2 che gli si addebitava era l'ammanco di denaro connesso agli scontrini annullati e, quindi, alla mancanza in magazzino della merce riconducibile a quegli scontrini”..
Si è quindi via via fatto riferimento a condotte diverse. Dal tenore della contestazione disciplinare (non coincidenza tra le giacenze presenti fisicamente in negozio e le giacenze presenti nel gestionale) non era possibile comprendere che l'effettivo oggetto della contestazione fosse l'appropriazione della merce indicata negli scontrini da parte del sig.
D'IL, o addirittura un ammanco di cassa (come esplicitamente affermato dalla Società solo nell'ambito dell'appello).
In particolare, dalla lettura della contestazione non emerge quale siano le difformità del sistema riconducibili alle condotte omissive o commissive (neppure delineate) del dipendente.
Nella specie, ad avviso di questo Collegio, i fatti descritti nella contestazione avrebbero richiesto un ben più elevato coefficiente di specificità per consentire al lavoratore di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare.
Era, quindi, necessario descrivere quale fosse la merce mancante e precisare quali prodotti mancanti fossero riconducibili alla sfera di responsabilità dell'odierno appellato in conseguenza delle operazioni di annullamento degli scontrini da lui effettuate.
Volendo, poi passare al merito della questione, si deve rilevare che le prove richieste dall'appellante non sono in ogni caso in grado, qualora ammesse, di confermare la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità disciplinare del sig. in quanto non v'è CP_2 riscontro del nesso di causalità tra le contestate (generiche) “giacenze mancanti” e gli scontrini annullati dall' appellato.
Nessun capitolo di prova è formulato in modo da ricondurre le anomalie riscontrate a specifiche manchevolezze imputabili al dipendente.
Pagina 13 Tale conclamata carenza di deduzioni determina un'assoluta mancanza di prova della sussistenza del contestato grave inadempimento dell'appellato.
Considerato, infatti, che, in tema di licenziamento, l'onere probatorio spetta sempre al datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio i fatti contestati al lavoratore, posti alla base del recesso per giusta causa, deve concludersi che la totale mancanza di prova in giudizio dei fatti contestati equivale alla prova dell'insussistenza dei medesimi, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 3, c. II, D.Lgs. n. 23/2015.
Va quindi confermata la conclusione contenuta nella sentenza impugnata di genericità della contestazione.
Sulla violazione della procedura di annullamento degli scontrini
Infondata è anche la seconda ragione di impugnazione con la quale viene censurata la valutazione di non rilevanza disciplinare del comportamento tenuto da e consistito CP_2 nella violazione della procedura di annullamento degli scontrini.
Il tribunale ha ritenuto che “Tutti i testi escussi hanno descritto allo stesso modo la procedura di annullamento ed hanno confermato in particolare che la relativa documentazione va – appunto – allegata “alla chiusura serale” ai fini della compilazione della prima nota.
Nel regolamento non è specificato espressamente che gli scontrini dovessero essere conservati anche successivamente alla redazione della prima nota ed infatti le deposizioni testimoniali sopra richiamate hanno evidenziato prassi diversificate in proposito.
Ciò che rileva nel caso di specie è che non vi sono contestazioni da parte dell'azienda circa la redazione della prima nota a chiusura di ogni singola giornata a cui facevano riferimento gli scontrini oggetto di contestazione. Non risultano, in particolare, ammanchi di cassa, né anomalie contabili di altro genere. Né è contestato che la chiusura della cassa non sia stata eseguita. Si comprende, quindi, che la contestazione circa la mancanza dei documenti di annullamento ha la sua ragion d'essere in stretta connessione con la contestazione relativa all'ammanco dei prodotti, mentre, in difetto di prova di tali ammanchi, è di per sé irrilevante disciplinarmente”.
Il Collegio condivide solo in parte l'argomentazione del giudice di primo grado e rileva:
il regolamento aziendale (doc 1 fasc. in I grado) prevede : “ Gli annulli degli scontrini CP_6 devono essere motivati, firmati sul retro e devono essere allegati alle chiusure serali.”
Pagina 14 Sulla procedura da seguire per l'annullamento i testi hanno confermato che viene seguita la prassi descritta dall'odierno appellato e cioè:
-una volta emesso lo scontrino fiscale di cui si rende necessario l'annullamento, il lavoratore procede ad annullarlo e il sistema genera automaticamente il documento commerciale di annullamento,
-i due documenti (scontrino e documento di annullamento) vengono pinzati insieme e conservati unitamente agli altri documenti della giornata (ad esempio, le due strisciate di chiusura con indicazione dei metodi di pagamento ed evidenza dell'iva; buoni pasto, buoni sconto, gift card ecc.).
-il motivo dell'annullamento dello scontrino deve essere riportato su uno dei due suddetti documenti.
La procedura è stata confermata dai testi (C'è una procedura specifica per Tes_1
l'annullamento degli scontrini, si richiama lo scontrino, si annulla, viene fuori una doppia strisciata sulla quale a penna scriviamo la giustificazione, ossia il motivo per il quale abbiamo annullato.) (Nel momento in cui si deve annullare uno scontrino per svariati Pt_1 motivi, questo scontrino viene richiamato in cassa con il suo numero, sulla tastiera è presente il tasto “annulla scontrino”; quando si preme questo tasto compare il numero dello scontrino
e quindi si conferma l'annullamento; dopodiché dalla cassa esce un secondo documento, che
è fatto come uno scontrino, ma indica in alto la dicitura “documento di annullamento”.)
( Nel momento in cui si deve annullare uno scontrino per svariati motivi, questo Tes_2 scontrino viene richiamato in cassa con il suo numero, sulla tastiera è presente il tasto
“annulla scontrino”; quando si preme questo tasto compare il numero dello scontrino e quindi si conferma l'annullamento; dopodiché dalla cassa esce un secondo documento, che è fatto come uno scontrino, ma indica in alto la dicitura “documento di annullamento”.)
Si può poi desumere che anche D abbia seguito questa procedura dal fatto che non vi CP_2 sono contestazioni sulla modalità di chiusura di cassa e della redazione della prima nota.
Relativamente alle modalità di conservazione degli scontrini annullati, nulla in proposito emerge dal regolamento aziendale, il lavoratore ha sostenuto che non vi era obbligo di conservare i documenti annullati dopo la redazione della prima nota, dei testimoni, hanno confermato l'obbligo di conservazione anche dopo la redazione della prima nota:
(Gli scontrini annullati vengono conservati anche successivamente alla redazione Tes_3 della prima nota)
Pagina 15 (Sullo scontrino annullato, che è il primo, ossia quello originario, va indicata la Pt_1 motivazione e va firmato da chi ha effettuato l'annullo. Dopodiché va allegato la sera insieme
a tutti i documenti di chiusura della cassa e mantenuto negli archivi dove teniamo tutte le chiusure fiscali, gli scontrini, eventuali buoni, ecc. Questi archivi si trovano presso ciascun negozio, con delle cartelline divise per mese.
Questi documenti vengono conservati per il tempo in cui devono essere conservati i documenti fiscali, ossia 5 anni. Questo vale anche per gli scontrini annullati perché si tratta di documenti fiscali. Compaiono anche nella strisciata di chiusura fiscale della cassa.),
(Dopo che è stata fatta la prima nota, per regolamento bisogna conservare tutto. Tes_2
Mi era capitato in passato, quando ero ancora full time, di fare delle prime note in sostituzione del responsabile e mi era stato detto di conservare tutto.
Quindi dopo aver fatto la prima nota, non ho mai buttato nulla, tenevo sia la strisciata della chiusura, che tutti gli scontrini annullati, se c'erano.)
Ha invece escluso l'obbligo di conservazione successivamente alla prima nota la teste Tes_1
CP_ (Mi è capitato di fare delle prime note in sostituzione del responsabile ed anche in seguito odi alti responsabili;
sinceramente io non ho mai tenuto queste ricevute, le controllavo a video e dopo aver fatto la prima nota le buttavo via. Non mi è mai stato detto di conservarle e quindi avevo deciso di buttarle. Per ricevute intendo gli scontrini nei quali
c'era scritto il motivo dell'annullamento.)
Ritiene quindi il Collegio che possa ritenersi accertata, alla luce delle deposizioni sopra trascritte, l'obbligo di conservazione degli scontrini annullati anche oltre la redazione della prima nota.
Sulle conseguenze di detta violazione
Rileva il Collegio che, in ogni caso, anche a voler, diversamente dal primo giudice, ritenere provato l'obbligo dei lavoratori di conservare gli scontrini annullati anche dopo la redazione della prima nota e quindi esistente la violazione da parte di d'IL di tale procedura, nondimeno deve ritenersi che si tratti di comportamento, pur disciplinarmente rilevante, ma non costituente giusta causa di risoluzione del rapporto in quanto riconducibile a sanzione conservativa secondo la previsione del contratto collettivo.
Pagina 16 Il CCNL Terziario all'art. 238 prevede, infatti, la sanzione conservativa della multa nel caso in cui il lavoratore “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”.
La mancata conservazione degli scontrini annullati, in mancanza di altri illeciti, può al più configurare una condotta negligente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, anche nella vigenza del D lgs 23/2015, in presenza di illeciti disciplinari punibili con sanzione conservativa in base alle cd clausole elastiche del CCNL, debba trovare applicazione la tutela reintegratoria e non quella indennitaria, come sostenuto dalla società appellante.
In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 129/2024, che ha stabilito che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma anche le ipotesi in cui il contratto collettivo punisca le condotte contestate con una sanzione conservativa e sul punto ha così argomentato:
“ 9.1.– Il giudice rimettente, pur svolgendo considerazioni di carattere più generale, focalizza le proprie censure in riferimento al caso specifico, oggetto del giudizio principale: quello di un licenziamento disciplinare fondato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione solo conservativa.
Se la lettura della disposizione censurata fosse nel senso che, anche in questa particolare ipotesi, rimane «estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento», sì che la tutela dovrebbe essere solo indennitaria, allora le censure del giudice rimettente, riferite alla denunciata violazione dell'art. 39 Cost., avrebbero, in effetti, fondamento.
La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento. È possibile che
l'inadempimento del lavoratore in ordine a obbligazioni strumentali, quali nella specie
l'obbligo di comunicare tempestivamente la giustificazione dello stato di malattia, sussistente
e certificato come impeditivo della prestazione lavorativa, sia qualificato dalle parti del rapporto, alle quali il contratto collettivo si applica, come di gravità contenuta e che la graduazione delle sanzioni irrogabili sia espressamente prevista nell'ambito di quelle solo conservative.
Altrimenti detto, le parti possono prevedere che specifiche inadempienze del lavoratore siano qualificate, dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, come meno gravi e, perciò, siano reprimibili con sanzioni solo conservative e non già con il licenziamento, il quale, se intimato, risulterebbe convenzionalmente “sproporzionato”.
Pagina 17 Una disposizione di legge che si sovrapponesse a questa valutazione circa la sproporzione del
licenziamento comprimerebbe ingiustificatamente l'autonomia collettiva, il cui ruolo essenziale nella disciplina del rapporto di lavoro, privato e pubblico, è stato più volte riconosciuto da questa Corte (sentenze n. 53 del 2023, n. 153 del 2021, n. 257 del 2016 e n.
178 del 2015).
9.2.– Però ciò non accade se si accoglie un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, orientata alla conformità all'evocato parametro (art. 39 Cost.).
Infatti, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime solo perché è possibile darne
interpretazioni incostituzionali (sentenza n. 42 del 2017), potendo questa Corte indicarne
l'interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione, sì da superare un dubbio di legittimità costituzionale ( ex plurimis, sentenze n. 41 e n. 36 del 2024, n. 183, n.
105, n. 46 e n. 10 del 2023).
Come evidenziato, da ultimo, nella sentenza n. 96 del 2024, «[l]'interpretazione adeguatrice, quando operata da questa Corte, rappresenta l'esito della valutazione delle censure di legittimità costituzionale mosse dal giudice a quo e quindi ha una valenza e portata peculiari rispetto all'ordinaria esegesi del giudice comune».
Può allora considerarsi che, per un verso, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 non contiene, in realtà, alcun riferimento testuale alle «previsioni dei contratti collettivi», richiamate invece espressamente dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012 che, nel novellare il quarto comma dell'art. 18 statuto lavoratori, ha dato rilevanza alla valutazione convenzionale di proporzionalità quanto alle sanzioni applicabili per inadempienze del lavoratore. Non vi è quindi – nell'art. 3, comma 2 – un'esclusione espressa
di tale rilevanza. E anzi rileva che la finalità della legge di delega è stata non già quella di sovrapporre la legge alla contrattazione collettiva, ma di contrastare una interpretazione di
“sproporzione” lata al punto da rendere sufficiente che la contrattazione collettiva preveda genericamente che il licenziamento possa essere intimato per i fatti “più gravi”, per comportare l'applicabilità della tutela reintegratoria.
Per l'altro verso, rimane la generale previsione dell'art. 30, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego,
Pagina 18 di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), secondo cui «[n]el valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi». E la tipizzazione può ricorrere anche al negativo, nel senso che la contrattazione collettiva può stabilire, con riferimento a specifiche ipotesi, ciò che non può costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla
proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione.
Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.
9.3.– La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.
Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento
Pagina 19 della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva.
Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.
Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2024 sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c'è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch'esso nella tutela reintegratoria attenuata.
E tale interpretazione si impone ai fini dell'adeguamento al parametro costituzionale evocato dal rimettente.”
Nella fattispecie, quindi, anche a voler ammettere che ci fosse una direttiva aziendale che prevedeva la conservazione per 5 anni della copia degli scontrini annullati, la condotta del sig.
D'IL rientrerebbe nelle condotte descritte nell'art. 238 del ccnl che prevede la sanzione della multa per il lavoratore che esegua con negligenza la prestazione lavorativa.
In definitiva, non solo il Giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ma ha applicato la tutela reintegratoria in maniera conforme al dettato normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo, si deve dare atto dell'infondatezza della censura relativa all'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società appellante dovendosi darsi atto che in data 23 luglio 2024 il sig. ha esercitato il diritto di opzione.(doc F fascicolo di parte appellata) CP_2
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma CP_6 della sentenza gravata.
Pagina 20 Le spese di lite del grado sono regolate in base al criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria in appello, vengono liquidati a carico dell'appellante come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la Sentenza n 3643/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.
Condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano, 10/06/2025
Presidente est.
VI IN NI
Pagina 21
N. R.G. 262/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI IN NI Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Roberto Vignati Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.3643/2024 del Tribunale di
Milano in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa CHIRIELEISON, pubblicata il
16.09.2025, promossa da:
con l'avv. ENRICO BARRACO, dall'Avv. Prof. Andrea Sitzia e dall'Avv. CP_1
LA RE, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Padova, Via N.
Tommaseo n. 69/D;
Contro
, con l'avv. FRANCO SCARPELLI e l'avv. FRANCESCA FEDERICA CP_2
MA FI elettivamente domiciliato presso il loro studio in MILANO, CORSO
ITALIA 8
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Nel merito, in via principale: in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3643/2024, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, respingere integralmente le pretese del Sig. D'IL nei confronti della Società perché del tutto infondate in fatto e in diritto.
- Nel merito, in via subordinata: in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3643/2024, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello confermi l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. per qualsivoglia motivo, ragione o causa, dichiarare l'estinzione del CP_2 rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare ad una indennità CP_1 economica nel minimo di legge, previa detrazione dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione non ammessi in primo grado, che si intendono qui integralmente richiamati e ritrascritti, con i medesimi testi ivi indicati. Con Si chiede ordinarsi al Sig. usilio e al Centro per l'Impiego di Milano, all'INPS, all'INAIL ed all'Agenzia delle Entrate di Milano l'esibizione in giudizio di eventuali contratti di lavoro sottoscritti da gennaio 2024 in poi e delle richieste di assunzione, espletate anche a mezzo dell'invio di curricula, effettuate nel periodo dal lavoratore.
Per la PARTE APPELLATA ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- respingere l'appello promosso da e confermare la sentenza di primo grado, CP_1
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
****
In via istruttoria:
i. si rinnovano le istanze istruttorie del giudizio di primo grado (che si intendono qui richiamate),
ii. con riserva di ogni opportuna istanza in relazione alle eventuali deduzioni e allegazioni di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Con la sentenza n. 3643/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso promosso da contro così disponendo: CP_2 CP_3
“accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 2.2.2024 e per l'effetto:
condanna, ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015, la convenuta a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.490,98), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al ricorrente per il periodo dal licenziamento sino alla data di effettiva riassunzione;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Con ricorso ex art. 414 cpc – dipendente della predetta società dal 2018, a CP_2 tempo indeterminato, inquadramento, da ultimo, nel 2° livello del Ccnl Terziario con ruolo di
Direttore del Punto Vendita ad insegna NaturaSì - ha agito contro impugnando CP_3 il licenziamento per giusta causa comminatogli in data 2.2.2024, contestando sotto il profilo della sussistenza o della rilevanza disciplinare, i fatti addebitati e lamentando altresì la discriminatorietà del recesso comminato in considerazione dell'attività sindacale dallo stesso svolta. Ha chiesto quindi al Tribunale di: accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e la conseguente nullità del licenziamento comunicatogli il 2.2.2024 con effetto retroattivo al
16.1.2024, e, per l'effetto, di dichiarare la condanna, ex art. 2, commi 1 e 2, D.lgs. n. 23/2015, di a reintegrarlo nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di un'indennità CP_3 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.490,98) dal giorno del licenziamento (16.1.2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (comunque non inferiore a 5 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal licenziamento sino alla data di effettiva riassunzione.
In subordine, accertata la insussistenza della giusta causa, ha chiesto di condannare, ex art. 3,
comma 2, D.lgs. n. 23/2015, la Convenuta,
Pagina 3 • a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
• a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.490,98), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato la genericità degli addebiti contenuti nella lettera di contestazione del 16.1.2024, del seguente tenore:
“(…) Il giorno 15.1.2014 il Responsabile di , Sig.ra ha effettuato un CP_4 Parte_1 controllo degli scontrini annullati presso il punto vendita di Milano – Via Fara nel quale Lei
è impiegato.
Da un controllo è emerso l'annullamento degli scontrini sotto riportati:
(n.d.r. segue elenco di n. 27 scontrini annullati nel periodo compreso tra il 1.12.2023 e l'11.1.2024, con indicazione del numero, dell'importo dello scontrino e dell'orario di annullamento).
Durante il controllo è emerso altresì che:
gli scontrini sono stati annullati attraverso l'utilizzo del Suo codice personale;
contrariamente alla prassi aziendale, Lei non ha effettuato la stampa degli scontrini tempo per tempo annullati e non ha indicato in un idoneo supporto cartaceo la motivazione di ogni singolo annullamento (come invece previsto dai processi aziendali);
le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio.
(…) Attesa la gravità degli addebiti, Lei dovrà considerarsi sospeso in via cautelare e non disciplinare, dell'attività lavorativa, e ciò sino alla nostra successiva comunicazione”.
Le giustificazioni dallo stesso addotte non erano state ritenute sufficienti dalla convenuta, che con lettera del 2.2.2024 gli aveva comunicato il licenziamento per giusta causa con effetto retroattivo al 16.1.2024. Questo il contenuto della lettera di recesso:
:“(…) L'incontro si è svolto in data 26/01/2024 e le Sue giustificazioni e osservazioni, fornite alla scrivente Società, assistito dalla Sig.ra Alice Romano della di Milano, si CP_5 ritiene non poterle accogliere, essendo le stesse non conformi al reale svolgimento dei fatti e, comunque, non accettabili.
Pagina 4 Le Sue giustificazioni, infatti, non riducono la portata e la gravità degli addebiti a Lei attributi che continuano a doversi ritenere del tutto lesivi del rapporto fiduciario che intercorre – e deve intercorrere – tra datore di lavoro e lavoratore.
Pertanto, riteniamo che quanto da Lei dichiarato sia inidoneo a far venire meno la fondatezza e la gravità dei fatti contestati.
Poiché il Suo comportamento relativo ai fatti accaduti e contestati ha leso il nostro rapporto di fiducia nei Suoi confronti in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno in via provvisoria, Le irroghiamo il provvedimento sanzionatorio del licenziamento per giusta causa. (…).”.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, istruita la causa mediante escussione testimoniale, limitata all'accertamento della procedura/prassi aziendale per l'annullamento degli scontrini, ha accolto il ricorso rilevando che la contestazione relativa ai presunti ammanchi nelle giacenze fisiche presenti in negozio era
“effettivamente generica”. Sul punto, infatti, il primo giudice ha così statuito: “Con la contestazione disciplinare del 16.1.2024 la società datrice si è limitata ad affermare che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio”, senza fornire dati concreti e specifici in proposito e senza chiarire la rilevanza di tale ulteriore contestazione.
Non è possibile, quindi, comprendere quali sarebbero le giacenze mancanti e soprattutto quale sia il nesso – se un nesso vi sia - tra le mancanze in questione e le operazioni di annullamento degli scontrini.
Solo nel presente giudizio la società convenuta ha esplicitato che “la merce indicata in quegli scontrini non era fisicamente presente in negozio. Ciò creava, quindi, differenze inventariali corrispondenti alla merce indicata negli scontrini annullati” (cfr. memoria difensiva, pag.
10).
Si tratta, tuttavia, di specificazione tardiva, posto che l'individuazione della merce mancante
e l'addebito di una correlazione tra tali mancanze e l'annullamento degli scontrini avrebbe dovuto essere formulato in maniera chiara e specifica ab origine, sì da permettere un controllo immediato a fini difensivi da parte del lavoratore”.
Il primo giudice ha poi respinto le istanze di prova orale sul punto fornite dalla società in quanto risultavano inammissibili per genericità.
Pagina 5 Quanto, infine, al contestato annullamento di un certo numero di scontrini senza seguire la procedura aziendale, il primo giudice ha rilevato che: “Tutti i testi escussi hanno descritto allo stesso modo la procedura di annullamento ed hanno confermato in particolare che la relativa documentazione va – appunto – allegata “alla chiusura serale” ai fini della compilazione della prima nota.
Nel regolamento non è specificato espressamente che gli scontrini dovessero essere conservati anche successivamente alla redazione della prima nota ed infatti le deposizioni testimoniali sopra richiamate hanno evidenziato prassi diversificate in proposito.
Ciò che rileva nel caso di specie è che non vi sono contestazioni da parte dell'azienda circa la redazione della prima nota a chiusura di ogni singola giornata a cui facevano riferimento gli scontrini oggetto di contestazione. Non risultano, in particolare, ammanchi di cassa, né anomalie contabili di altro genere. Né è contestato che la chiusura della cassa non sia stata eseguita. Si comprende, quindi, che la contestazione circa la mancanza dei documenti di annullamento ha la sua ragion d'essere in stretta connessione con la contestazione relativa all'ammanco dei prodotti, mentre, in difetto di prova di tali ammanchi, è di per sé irrilevante disciplinarmente”.
Il Tribunale, quindi, rigettando primariamente la doglianza relativa al carattere discriminatorio del licenziamento, non ravvisando in atti elementi di prova idonei a suffragare tale ipotesi, ha accolto la domanda del ricorrente relativa all'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, del D.lgs 23/2015 e contestuale condanna della società convenuta al risarcimento del danno con la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.490,98, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
con atto depositato in data 13/03/25 ha proposto appello, insistendo per la CP_3 riforma della sentenza di primo grado.
1. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per “”Omessa valutazione CP_3 dell'addebito contestato al lavoratore sull'ammanco di merci e omesso svolgimento di attività istruttoria sul punto. “
Pagina 6 Censura la sentenza di prime cure nel punto in cui aveva rilevato la genericità della contestazione dell'addebito e l'assenza di prova circa l'ammanco, nel punto vendita, della merce di cui ai ventisette scontrini annullati dal Sig. D'IL.
Sostiene parte appellante, contrariamente a quanto affermato in sentenza, che la lettera di contestazione conteneva indicazioni specifiche in ordine a quali erano le giacenze mancanti, essendo chiaro che erano quelle dei ventisette scontrini, puntualmente individuati nella parte iniziale della contestazione, che erano stati annullati dal Sig. in difformità rispetto CP_2 alle prassi aziendali. Rammenta infatti che la contestazione disciplinare era articolata in più parti intrinsecamente collegate che, ove lette congiuntamente, avrebbero escluso radicalmente la non specificità dell'addebito. I
In particolare, l'appellante sottolinea che nella lettera di contestazione era indicato che:
. la Società innanzitutto aveva rilevato come, a seguito di un controllo effettuato il 15 gennaio
2024 dalla Responsabile di Area (Sig.ra sugli scontrini annullati presso il Parte_1 punto vendita ove il Sig. era il Direttore, era emerso che erano stati annullati CP_2 ventisette scontrini tra il 1° dicembre 2024 e l'11 gennaio 2024;
. per ciascuno scontrino, la contestazione riportava puntualmente il numero, e il suo valore in euro, nonché la data e l'ora precisa in cui era avvenuto l'annullamento: tutti gli scontrini risultavano poi essere stati annullati in un ristretto periodo di tempo (il 1° dicembre - l'11 di gennaio 2024): ventidue scontrini su ventisette erano stati annullati nel medesimo segmento orario tra le ore 16:45 e le ore 17:15, i restanti cinque tutti dopo le 18:00;
. la contestazione, poi, attribuiva al Sig. l'annullamento di quegli specifici CP_2 scontrini, posto che “gli scontrini indicati erano stati annullati attraverso l'utilizzo del Suo codice personale” (peraltro, molti scontrini annullati erano stati emessi da altri colleghi e in seguito annullati - senza una spiegazione - dal Sig. molte ore dopo la loro CP_2 emissione);
. ancora, la Società addebitava al lavoratore il mancato rispetto della procedura aziendale di annullamento - procedura che imponeva rigorosamente di conservare tutti gli scontrini tempo per tempo annullati, i quali dovevano riportare le motivazioni dei singoli annulli e il nome dell'operatore che vi aveva proceduto-;
. era altresì emerso che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio”.
Pagina 7 Sul punto, conclude quindi parte appellante, tenuto conto della connessione tra le parti e della consequenzialità complessiva della contestazione, era evidente che anche la contestata discrasia che era stata rilevata tra la merce che avrebbe dovuto essere presente in negozio sulla base delle giacenze calcolate dal sistema gestionale del punto vendita e quella che invece era fisicamente presente in negozio riguardava la merce dei ventisette scontrini annullati a cui faceva riferimento l'intera contestazione disciplinare.
Sostiene pertanto che la contestazione risultava assolutamente specifica: al Sig. CP_6
-capo del negozio che quindi godeva di ampia autonomia – era stato contestato di CP_2 aver annullato ventisette scontrini senza aver tenuto traccia delle motivazioni per cui aveva proceduto agli annullamenti, contrariamente a quanto prescritto dalle procedure aziendali e che, sebbene come indicato dal sistema la merce dei ventisette scontrini annullati avrebbe dovuto essere tra le giacenze del negozio, non era tuttavia presente in negozio, come appurato dalla Responsabile D'Area.
Parte appellante contesta poi la sentenza per avere definito “generici” i capitoli di prova indicati, rilevando, invero, che la testimonianza verteva su fatti e circostanze non generiche, posto che faceva riferimento a verifiche effettuate in una data precisa, da persone fisiche individuate nel nome e nel ruolo, sulla presenza o meno dei prodotti indicati in scontrini puntualmente individuati (ricorda infatti i capp. di prova nn. 39 e ss. della memoria di costituzione in primo grado e il cap. di prova n. 42).
Conclude quindi evidenziando che l'addebito relativo alle mancanze nelle giacenze risultava già di per sé solo idoneo a ledere il vincolo fiduciario, considerata la posizione ricoperta dal
Sig. D'IL nell'organizzazione aziendale, la gravità e la reiterazione sistematica dei fatti.
2.Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per Violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 3, d.lgs. n.23/2015, 2697 c.c., 2119 c.c., art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (motivazione omessa e/o insufficiente e/o errata)
Impugna il capo della sentenza che sosteneva l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dell'annullamento reiterato degli scontrini senza seguire le prescritte procedure aziendali, ritenendolo quindi inidoneo a sostenere la legittimità del licenziamento per giusta causa con conseguente insussistenza del fatto contestato.
Tale parte della pronuncia, ad avviso dell'appellante, è da ritenersi errata in quanto:
. contrastava con le risultanze probatorie, sia documentali (regolamento aziendale in atti che indicava una specifica procedura aziendale da tenere in tali casi: gli scontrini di annullo
Pagina 8 dovevano essere motivati, firmati dall'operatore che aveva proceduto all'annullamento e conservati in allegato alla documentazione della chiusura serale) che testimoniali, da cui emergeva che la procedura aziendale consisteva nella conservazione degli scontrini con le motivazioni dell'annullo e che il Sig. conosceva perfettamente la procedura CP_2 corretta: infatti, era stato provato che il lavoratore in altre circostanze aveva applicato correttamente la procedura (doc. 2 della memoria di costituzione); e che, in qualità di
Direttore del Punto Vendita, aveva anche formato i suoi sottoposti a seguire la procedura corretta che, invece, nei casi contestatigli, aveva disatteso per ben ventisette volte! (da pg. 19
a 21 del presente atto di appello riposta quanto riferito dai testi escussi);
. risultava illogica e contraddittoria laddove affermava che “la contestazione circa la mancanza dei documenti di annullamento (…), in difetto di prova di tali ammanchi, è di per sé irrilevante disciplinarmente”, dal momento che la mancanza dei documenti di annullamento degli scontrini costituiva un inadempimento degli obblighi contrattuali che era di per sé rilevante disciplinarmente, indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio concreto in capo al datore di lavoro.
aggiunge inoltre che, nel caso di specie, si era anche verificato un pregiudizio CP_3 economico concreto per la stessa, posto che, come riportato nella contestazione disciplinare, era emerso che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente in negozio”. Sul punto ribatte che qualora le circostanze contestate non risultino provate, richiede di essere ammessa alla prova per testi sui capitoli non ammessi in primo grado.
Confidando nell'accoglimento di sua tesi chiede, pertanto, l'annullamento della condanna alla reintegra del D'IL.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse confermare l'ingiustificatezza del licenziamento, parte appellante, in ogni caso, insiste per la riduzione al minimo dell'indennità economica, eccependo altresì l' applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, chiedendo quindi di dedurre dall'eventuale ammontare risarcitorio tutte le somme eventualmente ricavate dal lavoratore da ogni attività che, incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione di lavoro subordinato, sia stata resa possibile dall'interruzione del rapporto con la Società Rileva inoltre, sempre in senso riduttivo del CP_1 risarcimento, l'aliunde percipiendum.
Pagina 9 Con memoria depositata in data 07/05/25 si è costituito in giudizio insistendo CP_2 per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
Quanto al primo motivo di appello avversario ribadisce l'assoluta genericità dell'addebito: nella lettera del 16.1.2024, infatti, la Società aveva contestato che “iii) le giacenze a sistema non corrispondono con quelle fisicamente presenti in negozio”, trasformando poi, nell'ambito della memoria difensiva presentata da in primo grado, tale “generica locuzione” in CP_1
“appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali”, specificando solo in giudizio -seppure ancora genericamente- che “la merce indicata in quegli scontrini non era fisicamente presente in negozio. Ciò creava, quindi differenze inventariali corrispondenti alla merce indicata negli scontrini annullati”.
Dal tenore della contestazione disciplinare, conclude quindi sul punto parte appellata, non era possibile comprendere quale fosse l'effettivo oggetto della contestazione: se l'appropriazione della merce indicata negli scontrini da parte dello stesso, o addirittura un ammanco di cassa
(come esplicitamente affermato dalla solo nell'ambito del giudizio d'appello), oltre al CP_7 nesso di causalità con la procedura di annullamento degli scontrini.
D'IL conclude quindi ribadendo di essere stato licenziato sulla base di una serie di congetture non solo prive di supporto probatorio, ma anche del tutto incoerenti e illogiche
(rimanda infatti alla vicenda del fantomatico cliente cui la Società non aveva Per_1 prodotto né lo scontrino, né la comunicazione e-mail, né lo aveva citato come testimone- il quale a dire della società avrebbe effettuato un acquisto il 30.12.2024, e avrebbe segnalato di non aver ottenuto l'accredito dei relativi punti, nonostante l'esibizione della carta fedeltà: partendo da questa segnalazione la Società aveva affermato, senza fornire alcun tipo di prova, che il sig. avrebbe annullato lo scontrino di una transazione avvenuta CP_2 regolarmente).
Quanto al secondo motivo di appello rammenta innanzitutto che la sentenza di CP_2 primo grado non aveva accertato la violazione della procedura aziendale dal momento che il giudice di primo grado aveva al contrario rilevato che il regolamento aziendale nulla prevedeva in merito alla conservazione degli scontrini successivamente alla redazione della prima nota.
La procedura seguita dal sig. era quindi aderente al regolamento aziendale in CP_2 quanto lo scontrino annullato veniva allegato alla chiusura serale (in vista della successiva redazione della prima nota). Tale procedura era stata dallo stesso osservata nel corso
Pagina 10 dell'intero rapporto lavorativo, senza che la Società contestasse alcunché o si avvedesse della mancanza di documentazione, che infatti non aveva mai ritirato, né verificato.
La procedura osservata dallo stesso era stata confermata anche dalla sig.ra Testimone_1 che lavora attualmente nel negozio di Via Vincenzo Monti e che prima del trasferimento del sig. dal negozio di via Vincenzo Monti a quello di via Fara, risalente al 2020, aveva CP_2 lavorato con lui per circa 2/3 anni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, la sig.ra era una testimone Tes_1 attendibile: infatti, rispetto agli altri testimoni, non si era occupata solamente di annullare gli scontrini, ma era stata incaricata di frequente della redazione della prima nota, sia in sostituzione del sig. D'IL, sia della successiva responsabile, sig.ra IN (“mi è capitato di occuparmi della prima nota, l'ho fatto per un lungo periodo”).
Da un'analisi del contratto collettivo applicato risulta quindi evidente che, conclude parte appellante, nessuno degli addebiti contestati, anche a voler seguire la prospettazione aziendale contenuta nella lettera di contestazione, assumeva rilievo disciplinare (o comunque aveva scarso rilievo disciplinare con riferimento al secondo addebito: presunta mancata indicazione dei motivi di annullamento degli scontrini o la loro mancata conservazione) e anche a voler concedere che lo stesso avesse posto in essere una qualche mancanza, la stessa avrebbe dovuto essere sanzionata con un provvedimento di tipo conservativo lieve (l'art. 238 prevede infatti la sanzione della multa per il lavoratore che esegua con negligenza la prestazione lavorativa, mentre tutte le fattispecie di licenziamento, anche con preavviso, enucleate dal ccnl individuano ipotesi ben più gravi che nel caso in esame non sono state neppure contestate).
Da ultimo, in tema di aliunde perceptum lamenta cha la Società aveva del tutto omesso di riferire che in data 23 luglio 2024 il sig. D'IL aveva esercitato il diritto di opzione, omettendo, inoltre, di assolvere l'onere probatorio, che in merito all'aliunde perceptum (e aliunde percipiendum) grava sul datore di lavoro, non allegando alcunché sul punto.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa è stata discussa all'udienza del 10 giugno 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza
**********
In mancanza di appello incidentale è passata in giudicato la pronuncia di insussistenza di un licenziamento discriminatorio,
Pagina 11 L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'illegittimità del licenziamento per due distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ritenuto erroneamente che la contestazione disciplinare fosse generica e, in secondo luogo, per avere il
Giudice sostenuto l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dell'annullamento reiterato degli scontrini senza seguire le prescritte procedure aziendali e conseguentemente applicato la tutela reintegratoria invece di quella indennitaria senza, peraltro, detrarre l'aliunde perceptum.
In ogni caso, l'appellante ha contestato il mancato esame della fondatezza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e ha ribadito la legittimità del recesso per giusta causa.
Le censure sono infondate.
Sulla genericità della contestazione
Con la lettera sopra trascritta ha, quale addebito di maggior gravità, contestato CP_6 all'appellato che “le giacenze a sistema non coincidono con quelle fisicamente presenti in negozio”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto generica la contestazione rilevando che non CP_6 aveva fornito “ dati concreti e specifici in proposito e senza chiarire la rilevanza di tale ulteriore contestazione.
Non è possibile, quindi, comprendere quali sarebbero le giacenze mancanti e soprattutto quale sia il nesso – se un nesso vi sia - tra le mancanze in questione e le operazioni di annullamento degli scontrini.”
Tale conclusione è condivisa da questo Collegio il quale, in aderenza alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che una contestazione generica (non contenente, cioè, alcuna indicazione necessaria ed essenziale per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, tale da impedire in modo radicale il diritto di difesa del lavoratore) equivalga all'ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati e, pertanto, debba essere sanzionata con la reintegrazione (vedi, ad es., Cass., 14/07/2020, n.14967).
Nella specie, si deve effettivamente rilevare come non abbia esplicitato gli elementi CP_6 necessari per individuare e selezionare la specifica condotta inadempiente contestata al lavoratore, avendo omesso di precisare – come evidenziato dal Tribunale – se la merce mancante fosse correlata agli scontrini annullati, se risultavano ammanchi di cassa o anomalie contabili di altro genere. Né è contestato che la chiusura della cassa non sia stata eseguita.
Pagina 12 La genericità della contestazione è confermata dal fatto che la società appellante nel corso di giudizio ha specificato la propria deduzione in fatto in vari termini:
nella memoria di costituzione in I grado ha inteso la contestazione di mancanza di giacenze quale “ “appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali” (v. pag. 18) rilevando che “la merce indicata in quegli scontrini non era fisicamente presente in negozio. Ciò creava, quindi differenze inventariali corrispondenti alla merce indicata negli scontrini annullati” (v. pag.
10, cap. 38);
Nel ricorso in appello ha invece dedotto che “il sig. aveva ben compreso che ciò CP_2 che gli si addebitava era l'ammanco di denaro connesso agli scontrini annullati e, quindi, alla mancanza in magazzino della merce riconducibile a quegli scontrini”..
Si è quindi via via fatto riferimento a condotte diverse. Dal tenore della contestazione disciplinare (non coincidenza tra le giacenze presenti fisicamente in negozio e le giacenze presenti nel gestionale) non era possibile comprendere che l'effettivo oggetto della contestazione fosse l'appropriazione della merce indicata negli scontrini da parte del sig.
D'IL, o addirittura un ammanco di cassa (come esplicitamente affermato dalla Società solo nell'ambito dell'appello).
In particolare, dalla lettura della contestazione non emerge quale siano le difformità del sistema riconducibili alle condotte omissive o commissive (neppure delineate) del dipendente.
Nella specie, ad avviso di questo Collegio, i fatti descritti nella contestazione avrebbero richiesto un ben più elevato coefficiente di specificità per consentire al lavoratore di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare.
Era, quindi, necessario descrivere quale fosse la merce mancante e precisare quali prodotti mancanti fossero riconducibili alla sfera di responsabilità dell'odierno appellato in conseguenza delle operazioni di annullamento degli scontrini da lui effettuate.
Volendo, poi passare al merito della questione, si deve rilevare che le prove richieste dall'appellante non sono in ogni caso in grado, qualora ammesse, di confermare la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità disciplinare del sig. in quanto non v'è CP_2 riscontro del nesso di causalità tra le contestate (generiche) “giacenze mancanti” e gli scontrini annullati dall' appellato.
Nessun capitolo di prova è formulato in modo da ricondurre le anomalie riscontrate a specifiche manchevolezze imputabili al dipendente.
Pagina 13 Tale conclamata carenza di deduzioni determina un'assoluta mancanza di prova della sussistenza del contestato grave inadempimento dell'appellato.
Considerato, infatti, che, in tema di licenziamento, l'onere probatorio spetta sempre al datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio i fatti contestati al lavoratore, posti alla base del recesso per giusta causa, deve concludersi che la totale mancanza di prova in giudizio dei fatti contestati equivale alla prova dell'insussistenza dei medesimi, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 3, c. II, D.Lgs. n. 23/2015.
Va quindi confermata la conclusione contenuta nella sentenza impugnata di genericità della contestazione.
Sulla violazione della procedura di annullamento degli scontrini
Infondata è anche la seconda ragione di impugnazione con la quale viene censurata la valutazione di non rilevanza disciplinare del comportamento tenuto da e consistito CP_2 nella violazione della procedura di annullamento degli scontrini.
Il tribunale ha ritenuto che “Tutti i testi escussi hanno descritto allo stesso modo la procedura di annullamento ed hanno confermato in particolare che la relativa documentazione va – appunto – allegata “alla chiusura serale” ai fini della compilazione della prima nota.
Nel regolamento non è specificato espressamente che gli scontrini dovessero essere conservati anche successivamente alla redazione della prima nota ed infatti le deposizioni testimoniali sopra richiamate hanno evidenziato prassi diversificate in proposito.
Ciò che rileva nel caso di specie è che non vi sono contestazioni da parte dell'azienda circa la redazione della prima nota a chiusura di ogni singola giornata a cui facevano riferimento gli scontrini oggetto di contestazione. Non risultano, in particolare, ammanchi di cassa, né anomalie contabili di altro genere. Né è contestato che la chiusura della cassa non sia stata eseguita. Si comprende, quindi, che la contestazione circa la mancanza dei documenti di annullamento ha la sua ragion d'essere in stretta connessione con la contestazione relativa all'ammanco dei prodotti, mentre, in difetto di prova di tali ammanchi, è di per sé irrilevante disciplinarmente”.
Il Collegio condivide solo in parte l'argomentazione del giudice di primo grado e rileva:
il regolamento aziendale (doc 1 fasc. in I grado) prevede : “ Gli annulli degli scontrini CP_6 devono essere motivati, firmati sul retro e devono essere allegati alle chiusure serali.”
Pagina 14 Sulla procedura da seguire per l'annullamento i testi hanno confermato che viene seguita la prassi descritta dall'odierno appellato e cioè:
-una volta emesso lo scontrino fiscale di cui si rende necessario l'annullamento, il lavoratore procede ad annullarlo e il sistema genera automaticamente il documento commerciale di annullamento,
-i due documenti (scontrino e documento di annullamento) vengono pinzati insieme e conservati unitamente agli altri documenti della giornata (ad esempio, le due strisciate di chiusura con indicazione dei metodi di pagamento ed evidenza dell'iva; buoni pasto, buoni sconto, gift card ecc.).
-il motivo dell'annullamento dello scontrino deve essere riportato su uno dei due suddetti documenti.
La procedura è stata confermata dai testi (C'è una procedura specifica per Tes_1
l'annullamento degli scontrini, si richiama lo scontrino, si annulla, viene fuori una doppia strisciata sulla quale a penna scriviamo la giustificazione, ossia il motivo per il quale abbiamo annullato.) (Nel momento in cui si deve annullare uno scontrino per svariati Pt_1 motivi, questo scontrino viene richiamato in cassa con il suo numero, sulla tastiera è presente il tasto “annulla scontrino”; quando si preme questo tasto compare il numero dello scontrino
e quindi si conferma l'annullamento; dopodiché dalla cassa esce un secondo documento, che
è fatto come uno scontrino, ma indica in alto la dicitura “documento di annullamento”.)
( Nel momento in cui si deve annullare uno scontrino per svariati motivi, questo Tes_2 scontrino viene richiamato in cassa con il suo numero, sulla tastiera è presente il tasto
“annulla scontrino”; quando si preme questo tasto compare il numero dello scontrino e quindi si conferma l'annullamento; dopodiché dalla cassa esce un secondo documento, che è fatto come uno scontrino, ma indica in alto la dicitura “documento di annullamento”.)
Si può poi desumere che anche D abbia seguito questa procedura dal fatto che non vi CP_2 sono contestazioni sulla modalità di chiusura di cassa e della redazione della prima nota.
Relativamente alle modalità di conservazione degli scontrini annullati, nulla in proposito emerge dal regolamento aziendale, il lavoratore ha sostenuto che non vi era obbligo di conservare i documenti annullati dopo la redazione della prima nota, dei testimoni, hanno confermato l'obbligo di conservazione anche dopo la redazione della prima nota:
(Gli scontrini annullati vengono conservati anche successivamente alla redazione Tes_3 della prima nota)
Pagina 15 (Sullo scontrino annullato, che è il primo, ossia quello originario, va indicata la Pt_1 motivazione e va firmato da chi ha effettuato l'annullo. Dopodiché va allegato la sera insieme
a tutti i documenti di chiusura della cassa e mantenuto negli archivi dove teniamo tutte le chiusure fiscali, gli scontrini, eventuali buoni, ecc. Questi archivi si trovano presso ciascun negozio, con delle cartelline divise per mese.
Questi documenti vengono conservati per il tempo in cui devono essere conservati i documenti fiscali, ossia 5 anni. Questo vale anche per gli scontrini annullati perché si tratta di documenti fiscali. Compaiono anche nella strisciata di chiusura fiscale della cassa.),
(Dopo che è stata fatta la prima nota, per regolamento bisogna conservare tutto. Tes_2
Mi era capitato in passato, quando ero ancora full time, di fare delle prime note in sostituzione del responsabile e mi era stato detto di conservare tutto.
Quindi dopo aver fatto la prima nota, non ho mai buttato nulla, tenevo sia la strisciata della chiusura, che tutti gli scontrini annullati, se c'erano.)
Ha invece escluso l'obbligo di conservazione successivamente alla prima nota la teste Tes_1
CP_ (Mi è capitato di fare delle prime note in sostituzione del responsabile ed anche in seguito odi alti responsabili;
sinceramente io non ho mai tenuto queste ricevute, le controllavo a video e dopo aver fatto la prima nota le buttavo via. Non mi è mai stato detto di conservarle e quindi avevo deciso di buttarle. Per ricevute intendo gli scontrini nei quali
c'era scritto il motivo dell'annullamento.)
Ritiene quindi il Collegio che possa ritenersi accertata, alla luce delle deposizioni sopra trascritte, l'obbligo di conservazione degli scontrini annullati anche oltre la redazione della prima nota.
Sulle conseguenze di detta violazione
Rileva il Collegio che, in ogni caso, anche a voler, diversamente dal primo giudice, ritenere provato l'obbligo dei lavoratori di conservare gli scontrini annullati anche dopo la redazione della prima nota e quindi esistente la violazione da parte di d'IL di tale procedura, nondimeno deve ritenersi che si tratti di comportamento, pur disciplinarmente rilevante, ma non costituente giusta causa di risoluzione del rapporto in quanto riconducibile a sanzione conservativa secondo la previsione del contratto collettivo.
Pagina 16 Il CCNL Terziario all'art. 238 prevede, infatti, la sanzione conservativa della multa nel caso in cui il lavoratore “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”.
La mancata conservazione degli scontrini annullati, in mancanza di altri illeciti, può al più configurare una condotta negligente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, anche nella vigenza del D lgs 23/2015, in presenza di illeciti disciplinari punibili con sanzione conservativa in base alle cd clausole elastiche del CCNL, debba trovare applicazione la tutela reintegratoria e non quella indennitaria, come sostenuto dalla società appellante.
In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 129/2024, che ha stabilito che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma anche le ipotesi in cui il contratto collettivo punisca le condotte contestate con una sanzione conservativa e sul punto ha così argomentato:
“ 9.1.– Il giudice rimettente, pur svolgendo considerazioni di carattere più generale, focalizza le proprie censure in riferimento al caso specifico, oggetto del giudizio principale: quello di un licenziamento disciplinare fondato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione solo conservativa.
Se la lettura della disposizione censurata fosse nel senso che, anche in questa particolare ipotesi, rimane «estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento», sì che la tutela dovrebbe essere solo indennitaria, allora le censure del giudice rimettente, riferite alla denunciata violazione dell'art. 39 Cost., avrebbero, in effetti, fondamento.
La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento. È possibile che
l'inadempimento del lavoratore in ordine a obbligazioni strumentali, quali nella specie
l'obbligo di comunicare tempestivamente la giustificazione dello stato di malattia, sussistente
e certificato come impeditivo della prestazione lavorativa, sia qualificato dalle parti del rapporto, alle quali il contratto collettivo si applica, come di gravità contenuta e che la graduazione delle sanzioni irrogabili sia espressamente prevista nell'ambito di quelle solo conservative.
Altrimenti detto, le parti possono prevedere che specifiche inadempienze del lavoratore siano qualificate, dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, come meno gravi e, perciò, siano reprimibili con sanzioni solo conservative e non già con il licenziamento, il quale, se intimato, risulterebbe convenzionalmente “sproporzionato”.
Pagina 17 Una disposizione di legge che si sovrapponesse a questa valutazione circa la sproporzione del
licenziamento comprimerebbe ingiustificatamente l'autonomia collettiva, il cui ruolo essenziale nella disciplina del rapporto di lavoro, privato e pubblico, è stato più volte riconosciuto da questa Corte (sentenze n. 53 del 2023, n. 153 del 2021, n. 257 del 2016 e n.
178 del 2015).
9.2.– Però ciò non accade se si accoglie un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, orientata alla conformità all'evocato parametro (art. 39 Cost.).
Infatti, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime solo perché è possibile darne
interpretazioni incostituzionali (sentenza n. 42 del 2017), potendo questa Corte indicarne
l'interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione, sì da superare un dubbio di legittimità costituzionale ( ex plurimis, sentenze n. 41 e n. 36 del 2024, n. 183, n.
105, n. 46 e n. 10 del 2023).
Come evidenziato, da ultimo, nella sentenza n. 96 del 2024, «[l]'interpretazione adeguatrice, quando operata da questa Corte, rappresenta l'esito della valutazione delle censure di legittimità costituzionale mosse dal giudice a quo e quindi ha una valenza e portata peculiari rispetto all'ordinaria esegesi del giudice comune».
Può allora considerarsi che, per un verso, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 non contiene, in realtà, alcun riferimento testuale alle «previsioni dei contratti collettivi», richiamate invece espressamente dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012 che, nel novellare il quarto comma dell'art. 18 statuto lavoratori, ha dato rilevanza alla valutazione convenzionale di proporzionalità quanto alle sanzioni applicabili per inadempienze del lavoratore. Non vi è quindi – nell'art. 3, comma 2 – un'esclusione espressa
di tale rilevanza. E anzi rileva che la finalità della legge di delega è stata non già quella di sovrapporre la legge alla contrattazione collettiva, ma di contrastare una interpretazione di
“sproporzione” lata al punto da rendere sufficiente che la contrattazione collettiva preveda genericamente che il licenziamento possa essere intimato per i fatti “più gravi”, per comportare l'applicabilità della tutela reintegratoria.
Per l'altro verso, rimane la generale previsione dell'art. 30, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego,
Pagina 18 di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), secondo cui «[n]el valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi». E la tipizzazione può ricorrere anche al negativo, nel senso che la contrattazione collettiva può stabilire, con riferimento a specifiche ipotesi, ciò che non può costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla
proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione.
Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.
9.3.– La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.
Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento
Pagina 19 della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva.
Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.
Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2024 sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c'è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch'esso nella tutela reintegratoria attenuata.
E tale interpretazione si impone ai fini dell'adeguamento al parametro costituzionale evocato dal rimettente.”
Nella fattispecie, quindi, anche a voler ammettere che ci fosse una direttiva aziendale che prevedeva la conservazione per 5 anni della copia degli scontrini annullati, la condotta del sig.
D'IL rientrerebbe nelle condotte descritte nell'art. 238 del ccnl che prevede la sanzione della multa per il lavoratore che esegua con negligenza la prestazione lavorativa.
In definitiva, non solo il Giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ma ha applicato la tutela reintegratoria in maniera conforme al dettato normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo, si deve dare atto dell'infondatezza della censura relativa all'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società appellante dovendosi darsi atto che in data 23 luglio 2024 il sig. ha esercitato il diritto di opzione.(doc F fascicolo di parte appellata) CP_2
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma CP_6 della sentenza gravata.
Pagina 20 Le spese di lite del grado sono regolate in base al criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria in appello, vengono liquidati a carico dell'appellante come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la Sentenza n 3643/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.
Condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano, 10/06/2025
Presidente est.
VI IN NI
Pagina 21