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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985/2023 del R.G. Trib. in data 02/11/2023, promossa d a
- (C.F.: ), nato a [...]à di Piave (VE) il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.12.1991, ivi residente in [...] int. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo
Fedalto
a t t o r e
c o n t r o
- (c.f. P. iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Croazia a Zagabria, via Listopadska, 2 e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso
Italia, 31 – 34122, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
BO LT
c o n v e n u t a
- (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Grigoletti n. 27, p. 1, i. 2;
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Grigoletti n. 27, p. 1, i. 2,
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
1 avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/10/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio di precisazione depositato in data 17/7/25 e pertanto:
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la colpa di nella causazione dell'incidente de CP_2 quo, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi maturati dal giorno del sinistro al saldo effettivo a titolo di ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità immediata dell'equivalente pecuniario del credito risarcitorio di valore.
Spese e compensi professionali anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva – doc. 27), integralmente rifusi con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze capitolate da 5 a 11 nella memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. del 19.3.2024 con i testi ivi indicati.”
- parte convenuta come da foglio di conclusioni depositato in Controparte_1 data 8/7/25 e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
- NEL MERITO
Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato all'attore l'importo di euro 5.280,00 ante causam oltre ad ulteriori euro 14.840,00 dopo l'instaurazione del presente giudizio e nelle more della prima udienza, accertare la satisfattorietà di detti pagamenti a saldo di tutti i diritti risarcitori spettanti all'attore, con il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate nel presente giudizio.
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato all'attore l'importo di euro 5.280,00 ante causam oltre ad ulteriori euro 14.840,00 dopo l'instaurazione del presente giudizio e nelle
2 more della prima udienza, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti già effettuati in favore dell'attore.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per ottenerne la condanna in via Parte_2 CP_2 Controparte_1 solidale al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in SA (PN) in data 9/3/2022, riconducibile, in tesi attorea, alla esclusiva responsabilità del convenuto quale conducente dell'autovettura BMW tg.BK513TW di proprietà di CP_2
per avere attraversato un incrocio senza rispettare il segnale di stop e senza concedere Parte_2 la dovuta precedenza al veicolo VW tg. EZ733KE condotto dall'attore, per l'effetto cagionando lo scontro tra le autovetture.
Rimasti contumaci i convenuti e si è costituita la compagnia Parte_2 CP_2 assicurativa, contestando an e quantum della pretesa attorea. Con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, la convenuta ha dedotto il concorso di colpa dell'attore per violazione dell'art. 141 C.d.S., quantificabile “almeno nella misura del 20%”. L'entità del risarcimento richiesto è stata contestata da per plurimi profili, sia attinenti al danno non Controparte_1 patrimoniale, avendo sostenuto doversi ridurre l'entità del danno biologico e doversi escludere il danno da cosiddetta cenestesi lavorativa, il danno da disturbo post-traumatico e la personalizzazione, sia relativi al danno patrimoniale, avendo sostenuto doversi escludere il danno per spese stragiudiziali, quello per spese di viaggio e, almeno parzialmente, quello da lucro cessante, e avendo sostenuto doversi quantomeno ridurre il danno per spese mediche e per il veicolo incidentato, quest'ultimo già risarcito prima del giudizio.
Dopo lo scambio delle memorie di trattazione, all'esito della udienza di prima comparizione sono state disposte due C.T.U., sulle conseguenze lesive e sulla dinamica del sinistro, quest'ultima oggetto di integrazione. Dopo il deposito delle relazioni si è tenuta l'udienza in cui la causa è stata rimessa in decisione.
3 2. La prima questione nel merito concerne l'accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro.
L'elemento probatorio fondamentale da cui procedere è costituito dalla relazione sull'incidente stradale redatta dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza, che, anche alla luce delle dichiarazioni acquisite, ha rilevato la violazione dell'art. 145 comma 2 C.d.S. da parte del conducente CP_2
per omessa precedenza (doc.1 parte attrice). In sostanza, l'accertamento dei verbalizzanti ha
[...] individuato la causa dell'evento nella condotta di guida del convenuto.
Avendo la Compagnia dedotto, in forza di una relazione tecnica di parte, il concorso di colpa dell'attore per non aver tenuto una velocità adeguata, è stata svolta C.T.U. ricostruttiva della dinamica, in quanto “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (tra le altre, Cass. 33483/2024), essendo liberato uno dei due conducenti dalla presunzione di concorrente responsabilità solo dall'accertamento della colpa esclusiva dell'altro (cfr. Cass.
12884/2021).
Nella prima relazione, il C.T.U. ha confermato l'omessa precedenza da parte di quale CP_2 causa unica del sinistro, limitandosi a presumere che l'andatura di entrambi i veicoli fosse coerente con i limiti di velocità (pag.27). secondo il consulente e contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto dal tecnico di parte convenuta, poco prima dell'impatto si era accorto dell'arrivo della BMW e aveva reagito cercando di sterzare verso destra, come documentato dalle immagini acquisite agli atti (pagg. 26 e 27), senza riuscire a evitare l'incidente.
L'integrazione della relazione è stata finalizzata alla quantificazione delle velocità dei due veicoli.
Per rispondere al quesito integrativo, il consulente ha applicato tre diversi metodi: 1) conservazione dell'energia e dei momenti (modello elasto-plastico con integrazione delle curve forza- deformazione, utilizzando i dati dei crash test certificati); 2) conservazione della quantità di moto e dei momenti;
3) analisi delle deformazioni post-urto utilizzando relazioni empiriche. Il secondo dei tre è stato giudicato inattendibile, in quanto caratterizzato da semplificazioni e limitazioni, non considerando “... adeguatamente le forze esterne, le deformazioni e la dissipazione di energia durante l'urto ...” (pag.8). Gli altri due, invece, hanno fornito risultati coerenti tra loro.
4 In definitiva, la C.T.U. ha stimato, operando una media tra i risultai ottenuti, che la velocità della
VW condotta da ante sinistro fosse compresa tra 25 e 35 km/h, mentre quella Parte_1 della BMW condotta da fosse compresa tra i 40 e i 50 km/h. Il C.T.U. ha contestato il CP_2 dato sulla velocità proposto dal C.T.P. di parte convenuta, ritenendolo fondato su dati di input non oggettivi.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. sono condivisibili in quanto esposte in modo logico, argomentato e documentato.
Al contrario, non possono essere accolte le censure del C.T.P. di parte convenuta. Quanto alla velocità, il consulente della Compagnia ha proposto un criterio di ricostruzione che, al pari di quelli adottati dal C.T.U., si è fondato su dati di partenza opinabili ma, a differenza di quest'ultimo, che ha considerato le incertezze dei diversi metodi utilizzati e ha quindi operato una media tra i risultati ottenuti, ha preteso di ricavarne risposte univoche. Analogamente, anche le valutazioni sull'evitabilità dell'evento da parte del conducente della VW, proposte dal tecnico di parte convenuta, sono incomplete e si fondano su premesse incerte, cioè sul momento di percezione del pericolo, a sua volta dipendente da una condotta di guida non compiutamente accertata, perché non si sa se il conducente della BMW si fosse o meno arrestato allo stop.
In conclusione, alla luce delle risultanze della C.T.U. è stata accertata la colpa esclusiva del convenuto il che esclude non solo l'applicazione della presunzione di colpa CP_2 concorrente, ma anche l'individuazione di un qualche apporto causale concorsuale da parte dell'attore.
3. In ordine al quantum debeatur, con riferimento al danno non patrimoniale il punto di partenza è costituito dalle conclusioni della C.T.U. medico-legale, sia perché chiaramente esposte e adeguatamente motivate, sia perché sostanzialmente incontestate, avendone i consulenti di parte condiviso i risultati.
3.1. Sul pacifico riconoscimento del nesso causale tra sinistro e lesioni accertate, l'invalidità permanente è stata determinata nella misura complessiva del 12%. L'inabilità temporanea è stata riconosciuta nella misura complessiva di 170 giorni, di cui 90 al 75%, 30 al 50% e 50 al 25%.
3.2. Il C.T.U. ha sinteticamente valorizzato un livello di sofferenza “... medio nel periodo dei primi tre mesi e medio-lieve nel successivo periodo di temporanea e nella permanenza...” (pag.12).
Inoltre, parte attrice ha documentato alcune conseguenze psichiche pregiudizievoli dell'incidente,
5 essendole stati certificati disturbi post-traumatici (doc.3), non considerati tra le implicazioni medico- legali rilevanti nell'ambito del danno biologico in senso stretto.
In sostanza, in forza di tali elementi e anche della rilevanza sul punto delle presunzioni (a tal proposito, si veda, in motivazione, Cass. 27102/2025), va liquidata la componente di danno non patrimoniale costituita dal dolore o dalla sofferenza soggettiva (danno morale), la quale, pur rappresentando una voce distinta rispetto al danno biologico in senso stretto (componente dinamico- relazionale costituita dalla lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico- legale), nelle tabelle più aggiornate viene liquidata congiuntamente.
3.3. In aggiunta, il C.T.U. ha ritenuto “... opportuno considerare una personalizzazione in senso maggiorativo del quantum economico per ogni punto di danno permanente tenendo conto del riverbero negativo sugli aspetti dinamico-relazionali ai sensi dell'art. 138 del Codice delle
Assicurazioni, considerata la specifica attività di massaggiatore ...” (pag.12). Più precisamente, pur
“... consapevole che le compromissioni dinamico-relazionali di carattere ordinario sono comprese all'interno del calcolo tabellare ...” il consulente ha ritenuto opportuno “... l'appesantimento del punto percentuale ... per i maggiori disagi e la maggiore usura che la menomazione descritta arreca al leso durante lo svolgimento dell'attività di massaggiatore, che richiede buona mobilità del tronco
e coordinamento tra arti superiori e busto nell'espletamento delle proprie funzioni ...” (pag.11).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quindi, sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno da invalidità permanente, che, coerentemente con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso non si traduce in un'inammissibile duplicazione del risarcimento, ma è fondata su specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare i pregiudizi ordinari già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare. In altri termini, la C.T.U. ha confermato le conseguenze anomale o del tutto peculiari allegate dalla parte attrice, che si riferiscono alla peculiare attività svolta dal danneggiato e che eccedono quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, il che giustifica la richiesta personalizzazione in aumento (si veda Cass. 31681/24).
Valutate le circostanze del caso concreto, si stima equo contenere la personalizzazione nella misura del 20% del danno da invalidità permanente.
3.4. Sulle premesse che precedono, il danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo le tabelle di liquidazione in valori attuali del Tribunale di Milano 2024, basate sul “punto tabellare” ed ispirate alla liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale, comprensivo sia della
6 componente biologica, sia di quella morale, esistenziale e relazionale, presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente e comunque, come anticipato, nel caso in esame giustificate, oltre che da valutazioni presuntive, dalle valutazioni medico-legali in punto sofferenza e dalle ulteriori certificazioni mediche acquisite.
Considerato che il danneggiato alla data del sinistro aveva 30 anni, i dati si traducono monetariamente in € 37.453,00 per invalidità permanente, € 7.762,50 (115x90x0,75) per inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 (115x30x0,5) per inabilità temporanea parziale al 50%, €
1.437,50 (115x50x0,25) per inabilità temporanea al 25%.
La personalizzazione equivale a € 7.490,60 (37.453x0,2).
Il totale del danno non patrimoniale ammonta a € 55.868,60.
4. Anche il danno patrimoniale complessivo è costituito da una pluralità di voci.
4.1. In primo luogo, è stato chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita temporanea della capacità lavorativa specifica, attestata dal C.T.U. nella misura di 90 giorni al 100% (periodo corrispondente all'utilizzo del busto) e di 30 giorni al 50%.
La liquidazione presuppone la prova, che l'attore ha fornito (si vedano i documenti sub.9, dai quali risulta l'assenza di ricavi per i 6 mesi seguenti l'incidente), della diminuzione reddituale nei periodi successivi all'infortunio. A questo proposito, il caso in esame è peculiare, perché, come documentato in atti, il danneggiato aveva appena iniziato l'attività libero-professionale, dalla quale ancora, nei pochi giorni di svolgimento prima del sinistro, non aveva iniziato a conseguire redditi superiori al triplo della pensione sociale, che dunque costituisce il valore minimo di riferimento ex art. 137
D.lgs. 209/2005.
Nell'anno 2022 la pensione sociale mensile era di € 468,11 (triplo € 1.404,33). Ne deriva una perdita di € 4.212,99 (1.404,33x3) per l'incapacità totale di tre mesi e di € 702,16 (1.404,33x1x0,5) per l'incapacità parziale di un mese, per un totale di € 4.915,15.
4.2. Non costituisce danno il canone pagato per la locazione dell'immobile adibito ad attività professionale, essendo stata assunta la relativa spesa prima del sinistro, con il quale non è in nesso di causa.
4.3. Le spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. ammontano a € 6.840,00 (pag.12 relazione). In tali spese sono comprese le prime fatture emessa dai consulenti medici di parte (doc.
48 e 49).
7 4.4. Il danno patrimoniale emergente subito dall'autoveicolo dell'attore ammonta a € 5.000,00, corrispondente al valore economico ante sinistro al netto del corrispettivo ottenuto per vendita del relitto (pag.28 prima relazione C.T.U.). A tale importo devono essere aggiunte le spese documentate per la rimozione, il trasporto e la sosta del veicolo e per la messa in strada di un nuovo veicolo (doc. da 19 a 21), pari a € 1.864,52, per un ammontare complessivo di € 6.864,52.
4.5. Infine, costituiscono danno emergente le spese (€ 1.794,00) sostenute per l'attività svolta prima del giudizio dal legale di parte attrice (doc.50), liquidate in misura congrua, trattandosi di spese necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto (cfr. Cass.
22241/2025).
Le altre spese stragiudiziali, sia per il legale (negoziazione assistita), sia per i consulenti tecnici di parte (trattasi delle spese ulteriori rispetto a quelle comprese tra le spese mediche convalidate dal
C.T.U.), sono state tardivamente documentate, oltre i termini preclusivi, per cui non possono considerarsi accertate.
4.6. Infine, non possono essere risarcite spese varie non specificamente giustificate, né documentate.
4.7. L'ammontare complessivo del danno patrimoniale è di € 20.413,67.
5. In conclusione, il danno complessivo è accertato nei seguenti termini:
- componente non patrimoniale: € 55.868,60;
- componente patrimoniale: € 20.413,67.
L'importo complessivo del danno è di € 76.282,27, dal quale vanno dedotti gli acconti corrisposti dalla convenuta per € 20.120,00.
La differenza ammonta ad € 56.162,27.
6. Quanto agli accessori, sull'importo capitale liquidato, espresso per lo più già in valori attuali, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato.
Poiché la somma capitale per danno non patrimoniale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro.
8 Eseguita la devalutazione (ma solo per il danno non patrimoniale), gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno, considerata nella sua interezza fino al pagamento degli acconti e sull'importo dovuto al netto degli acconti dalla data dei relativi versamenti.
Infine, dalla data della pubblicazione della sentenza, che rende il credito liquido, saranno dovuti gli interessi legali sulla somma così calcolata, fino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Parti convenute sono risultate integralmente soccombenti, perché le domande attoree sono state pressocché integralmente accolte, essendosi solo graduate alcune voci liquidate in via equitativa (in particolare, la personalizzazione del danno non patrimoniale) ed essendo state escluse alcune voci di danno patrimoniale di minima entità.
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ai successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi processuali, in base allo scaglione di valore che assume rilievo in relazione all'entità del danno accertato.
Anche le spese delle C.T.U. devono essere integralmente poste a carico dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985/2023 del R.G., così decide:
1) in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa, accertato e dichiarato altresì il danno CP_2 risarcibile patito dalla parte attrice nella misura di cui in motivazione, Parte_1 condanna i convenuti e in solido tra Parte_2 CP_2 Controparte_1 loro, a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 56.162,27, oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti e in solido Parte_2 CP_2 Controparte_1 tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
9 14.103,00 per compenso di avvocato e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente e integralmente a carico dei convenuti e Parte_2 CP_2 in solido tra loro, le spese per le consulenze tecniche d'ufficio, già Controparte_1 liquidate con separato decreto, per l'effetto condannandoli in solido a rifondere a parte attrice quanto da quest'ultima anticipato a tale titolo;
Così deciso in Pordenone, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985/2023 del R.G. Trib. in data 02/11/2023, promossa d a
- (C.F.: ), nato a [...]à di Piave (VE) il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.12.1991, ivi residente in [...] int. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo
Fedalto
a t t o r e
c o n t r o
- (c.f. P. iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Croazia a Zagabria, via Listopadska, 2 e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso
Italia, 31 – 34122, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
BO LT
c o n v e n u t a
- (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Grigoletti n. 27, p. 1, i. 2;
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Grigoletti n. 27, p. 1, i. 2,
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
1 avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/10/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio di precisazione depositato in data 17/7/25 e pertanto:
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la colpa di nella causazione dell'incidente de CP_2 quo, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi maturati dal giorno del sinistro al saldo effettivo a titolo di ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità immediata dell'equivalente pecuniario del credito risarcitorio di valore.
Spese e compensi professionali anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva – doc. 27), integralmente rifusi con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze capitolate da 5 a 11 nella memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. del 19.3.2024 con i testi ivi indicati.”
- parte convenuta come da foglio di conclusioni depositato in Controparte_1 data 8/7/25 e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
- NEL MERITO
Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato all'attore l'importo di euro 5.280,00 ante causam oltre ad ulteriori euro 14.840,00 dopo l'instaurazione del presente giudizio e nelle more della prima udienza, accertare la satisfattorietà di detti pagamenti a saldo di tutti i diritti risarcitori spettanti all'attore, con il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate nel presente giudizio.
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa e che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato all'attore l'importo di euro 5.280,00 ante causam oltre ad ulteriori euro 14.840,00 dopo l'instaurazione del presente giudizio e nelle
2 more della prima udienza, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti già effettuati in favore dell'attore.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per ottenerne la condanna in via Parte_2 CP_2 Controparte_1 solidale al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in SA (PN) in data 9/3/2022, riconducibile, in tesi attorea, alla esclusiva responsabilità del convenuto quale conducente dell'autovettura BMW tg.BK513TW di proprietà di CP_2
per avere attraversato un incrocio senza rispettare il segnale di stop e senza concedere Parte_2 la dovuta precedenza al veicolo VW tg. EZ733KE condotto dall'attore, per l'effetto cagionando lo scontro tra le autovetture.
Rimasti contumaci i convenuti e si è costituita la compagnia Parte_2 CP_2 assicurativa, contestando an e quantum della pretesa attorea. Con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, la convenuta ha dedotto il concorso di colpa dell'attore per violazione dell'art. 141 C.d.S., quantificabile “almeno nella misura del 20%”. L'entità del risarcimento richiesto è stata contestata da per plurimi profili, sia attinenti al danno non Controparte_1 patrimoniale, avendo sostenuto doversi ridurre l'entità del danno biologico e doversi escludere il danno da cosiddetta cenestesi lavorativa, il danno da disturbo post-traumatico e la personalizzazione, sia relativi al danno patrimoniale, avendo sostenuto doversi escludere il danno per spese stragiudiziali, quello per spese di viaggio e, almeno parzialmente, quello da lucro cessante, e avendo sostenuto doversi quantomeno ridurre il danno per spese mediche e per il veicolo incidentato, quest'ultimo già risarcito prima del giudizio.
Dopo lo scambio delle memorie di trattazione, all'esito della udienza di prima comparizione sono state disposte due C.T.U., sulle conseguenze lesive e sulla dinamica del sinistro, quest'ultima oggetto di integrazione. Dopo il deposito delle relazioni si è tenuta l'udienza in cui la causa è stata rimessa in decisione.
3 2. La prima questione nel merito concerne l'accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro.
L'elemento probatorio fondamentale da cui procedere è costituito dalla relazione sull'incidente stradale redatta dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza, che, anche alla luce delle dichiarazioni acquisite, ha rilevato la violazione dell'art. 145 comma 2 C.d.S. da parte del conducente CP_2
per omessa precedenza (doc.1 parte attrice). In sostanza, l'accertamento dei verbalizzanti ha
[...] individuato la causa dell'evento nella condotta di guida del convenuto.
Avendo la Compagnia dedotto, in forza di una relazione tecnica di parte, il concorso di colpa dell'attore per non aver tenuto una velocità adeguata, è stata svolta C.T.U. ricostruttiva della dinamica, in quanto “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (tra le altre, Cass. 33483/2024), essendo liberato uno dei due conducenti dalla presunzione di concorrente responsabilità solo dall'accertamento della colpa esclusiva dell'altro (cfr. Cass.
12884/2021).
Nella prima relazione, il C.T.U. ha confermato l'omessa precedenza da parte di quale CP_2 causa unica del sinistro, limitandosi a presumere che l'andatura di entrambi i veicoli fosse coerente con i limiti di velocità (pag.27). secondo il consulente e contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto dal tecnico di parte convenuta, poco prima dell'impatto si era accorto dell'arrivo della BMW e aveva reagito cercando di sterzare verso destra, come documentato dalle immagini acquisite agli atti (pagg. 26 e 27), senza riuscire a evitare l'incidente.
L'integrazione della relazione è stata finalizzata alla quantificazione delle velocità dei due veicoli.
Per rispondere al quesito integrativo, il consulente ha applicato tre diversi metodi: 1) conservazione dell'energia e dei momenti (modello elasto-plastico con integrazione delle curve forza- deformazione, utilizzando i dati dei crash test certificati); 2) conservazione della quantità di moto e dei momenti;
3) analisi delle deformazioni post-urto utilizzando relazioni empiriche. Il secondo dei tre è stato giudicato inattendibile, in quanto caratterizzato da semplificazioni e limitazioni, non considerando “... adeguatamente le forze esterne, le deformazioni e la dissipazione di energia durante l'urto ...” (pag.8). Gli altri due, invece, hanno fornito risultati coerenti tra loro.
4 In definitiva, la C.T.U. ha stimato, operando una media tra i risultai ottenuti, che la velocità della
VW condotta da ante sinistro fosse compresa tra 25 e 35 km/h, mentre quella Parte_1 della BMW condotta da fosse compresa tra i 40 e i 50 km/h. Il C.T.U. ha contestato il CP_2 dato sulla velocità proposto dal C.T.P. di parte convenuta, ritenendolo fondato su dati di input non oggettivi.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. sono condivisibili in quanto esposte in modo logico, argomentato e documentato.
Al contrario, non possono essere accolte le censure del C.T.P. di parte convenuta. Quanto alla velocità, il consulente della Compagnia ha proposto un criterio di ricostruzione che, al pari di quelli adottati dal C.T.U., si è fondato su dati di partenza opinabili ma, a differenza di quest'ultimo, che ha considerato le incertezze dei diversi metodi utilizzati e ha quindi operato una media tra i risultati ottenuti, ha preteso di ricavarne risposte univoche. Analogamente, anche le valutazioni sull'evitabilità dell'evento da parte del conducente della VW, proposte dal tecnico di parte convenuta, sono incomplete e si fondano su premesse incerte, cioè sul momento di percezione del pericolo, a sua volta dipendente da una condotta di guida non compiutamente accertata, perché non si sa se il conducente della BMW si fosse o meno arrestato allo stop.
In conclusione, alla luce delle risultanze della C.T.U. è stata accertata la colpa esclusiva del convenuto il che esclude non solo l'applicazione della presunzione di colpa CP_2 concorrente, ma anche l'individuazione di un qualche apporto causale concorsuale da parte dell'attore.
3. In ordine al quantum debeatur, con riferimento al danno non patrimoniale il punto di partenza è costituito dalle conclusioni della C.T.U. medico-legale, sia perché chiaramente esposte e adeguatamente motivate, sia perché sostanzialmente incontestate, avendone i consulenti di parte condiviso i risultati.
3.1. Sul pacifico riconoscimento del nesso causale tra sinistro e lesioni accertate, l'invalidità permanente è stata determinata nella misura complessiva del 12%. L'inabilità temporanea è stata riconosciuta nella misura complessiva di 170 giorni, di cui 90 al 75%, 30 al 50% e 50 al 25%.
3.2. Il C.T.U. ha sinteticamente valorizzato un livello di sofferenza “... medio nel periodo dei primi tre mesi e medio-lieve nel successivo periodo di temporanea e nella permanenza...” (pag.12).
Inoltre, parte attrice ha documentato alcune conseguenze psichiche pregiudizievoli dell'incidente,
5 essendole stati certificati disturbi post-traumatici (doc.3), non considerati tra le implicazioni medico- legali rilevanti nell'ambito del danno biologico in senso stretto.
In sostanza, in forza di tali elementi e anche della rilevanza sul punto delle presunzioni (a tal proposito, si veda, in motivazione, Cass. 27102/2025), va liquidata la componente di danno non patrimoniale costituita dal dolore o dalla sofferenza soggettiva (danno morale), la quale, pur rappresentando una voce distinta rispetto al danno biologico in senso stretto (componente dinamico- relazionale costituita dalla lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico- legale), nelle tabelle più aggiornate viene liquidata congiuntamente.
3.3. In aggiunta, il C.T.U. ha ritenuto “... opportuno considerare una personalizzazione in senso maggiorativo del quantum economico per ogni punto di danno permanente tenendo conto del riverbero negativo sugli aspetti dinamico-relazionali ai sensi dell'art. 138 del Codice delle
Assicurazioni, considerata la specifica attività di massaggiatore ...” (pag.12). Più precisamente, pur
“... consapevole che le compromissioni dinamico-relazionali di carattere ordinario sono comprese all'interno del calcolo tabellare ...” il consulente ha ritenuto opportuno “... l'appesantimento del punto percentuale ... per i maggiori disagi e la maggiore usura che la menomazione descritta arreca al leso durante lo svolgimento dell'attività di massaggiatore, che richiede buona mobilità del tronco
e coordinamento tra arti superiori e busto nell'espletamento delle proprie funzioni ...” (pag.11).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quindi, sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno da invalidità permanente, che, coerentemente con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso non si traduce in un'inammissibile duplicazione del risarcimento, ma è fondata su specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgono a superare i pregiudizi ordinari già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare. In altri termini, la C.T.U. ha confermato le conseguenze anomale o del tutto peculiari allegate dalla parte attrice, che si riferiscono alla peculiare attività svolta dal danneggiato e che eccedono quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, il che giustifica la richiesta personalizzazione in aumento (si veda Cass. 31681/24).
Valutate le circostanze del caso concreto, si stima equo contenere la personalizzazione nella misura del 20% del danno da invalidità permanente.
3.4. Sulle premesse che precedono, il danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo le tabelle di liquidazione in valori attuali del Tribunale di Milano 2024, basate sul “punto tabellare” ed ispirate alla liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale, comprensivo sia della
6 componente biologica, sia di quella morale, esistenziale e relazionale, presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente e comunque, come anticipato, nel caso in esame giustificate, oltre che da valutazioni presuntive, dalle valutazioni medico-legali in punto sofferenza e dalle ulteriori certificazioni mediche acquisite.
Considerato che il danneggiato alla data del sinistro aveva 30 anni, i dati si traducono monetariamente in € 37.453,00 per invalidità permanente, € 7.762,50 (115x90x0,75) per inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 (115x30x0,5) per inabilità temporanea parziale al 50%, €
1.437,50 (115x50x0,25) per inabilità temporanea al 25%.
La personalizzazione equivale a € 7.490,60 (37.453x0,2).
Il totale del danno non patrimoniale ammonta a € 55.868,60.
4. Anche il danno patrimoniale complessivo è costituito da una pluralità di voci.
4.1. In primo luogo, è stato chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita temporanea della capacità lavorativa specifica, attestata dal C.T.U. nella misura di 90 giorni al 100% (periodo corrispondente all'utilizzo del busto) e di 30 giorni al 50%.
La liquidazione presuppone la prova, che l'attore ha fornito (si vedano i documenti sub.9, dai quali risulta l'assenza di ricavi per i 6 mesi seguenti l'incidente), della diminuzione reddituale nei periodi successivi all'infortunio. A questo proposito, il caso in esame è peculiare, perché, come documentato in atti, il danneggiato aveva appena iniziato l'attività libero-professionale, dalla quale ancora, nei pochi giorni di svolgimento prima del sinistro, non aveva iniziato a conseguire redditi superiori al triplo della pensione sociale, che dunque costituisce il valore minimo di riferimento ex art. 137
D.lgs. 209/2005.
Nell'anno 2022 la pensione sociale mensile era di € 468,11 (triplo € 1.404,33). Ne deriva una perdita di € 4.212,99 (1.404,33x3) per l'incapacità totale di tre mesi e di € 702,16 (1.404,33x1x0,5) per l'incapacità parziale di un mese, per un totale di € 4.915,15.
4.2. Non costituisce danno il canone pagato per la locazione dell'immobile adibito ad attività professionale, essendo stata assunta la relativa spesa prima del sinistro, con il quale non è in nesso di causa.
4.3. Le spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. ammontano a € 6.840,00 (pag.12 relazione). In tali spese sono comprese le prime fatture emessa dai consulenti medici di parte (doc.
48 e 49).
7 4.4. Il danno patrimoniale emergente subito dall'autoveicolo dell'attore ammonta a € 5.000,00, corrispondente al valore economico ante sinistro al netto del corrispettivo ottenuto per vendita del relitto (pag.28 prima relazione C.T.U.). A tale importo devono essere aggiunte le spese documentate per la rimozione, il trasporto e la sosta del veicolo e per la messa in strada di un nuovo veicolo (doc. da 19 a 21), pari a € 1.864,52, per un ammontare complessivo di € 6.864,52.
4.5. Infine, costituiscono danno emergente le spese (€ 1.794,00) sostenute per l'attività svolta prima del giudizio dal legale di parte attrice (doc.50), liquidate in misura congrua, trattandosi di spese necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto (cfr. Cass.
22241/2025).
Le altre spese stragiudiziali, sia per il legale (negoziazione assistita), sia per i consulenti tecnici di parte (trattasi delle spese ulteriori rispetto a quelle comprese tra le spese mediche convalidate dal
C.T.U.), sono state tardivamente documentate, oltre i termini preclusivi, per cui non possono considerarsi accertate.
4.6. Infine, non possono essere risarcite spese varie non specificamente giustificate, né documentate.
4.7. L'ammontare complessivo del danno patrimoniale è di € 20.413,67.
5. In conclusione, il danno complessivo è accertato nei seguenti termini:
- componente non patrimoniale: € 55.868,60;
- componente patrimoniale: € 20.413,67.
L'importo complessivo del danno è di € 76.282,27, dal quale vanno dedotti gli acconti corrisposti dalla convenuta per € 20.120,00.
La differenza ammonta ad € 56.162,27.
6. Quanto agli accessori, sull'importo capitale liquidato, espresso per lo più già in valori attuali, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato.
Poiché la somma capitale per danno non patrimoniale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro.
8 Eseguita la devalutazione (ma solo per il danno non patrimoniale), gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno, considerata nella sua interezza fino al pagamento degli acconti e sull'importo dovuto al netto degli acconti dalla data dei relativi versamenti.
Infine, dalla data della pubblicazione della sentenza, che rende il credito liquido, saranno dovuti gli interessi legali sulla somma così calcolata, fino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Parti convenute sono risultate integralmente soccombenti, perché le domande attoree sono state pressocché integralmente accolte, essendosi solo graduate alcune voci liquidate in via equitativa (in particolare, la personalizzazione del danno non patrimoniale) ed essendo state escluse alcune voci di danno patrimoniale di minima entità.
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ai successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi processuali, in base allo scaglione di valore che assume rilievo in relazione all'entità del danno accertato.
Anche le spese delle C.T.U. devono essere integralmente poste a carico dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1985/2023 del R.G., così decide:
1) in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa, accertato e dichiarato altresì il danno CP_2 risarcibile patito dalla parte attrice nella misura di cui in motivazione, Parte_1 condanna i convenuti e in solido tra Parte_2 CP_2 Controparte_1 loro, a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 56.162,27, oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti e in solido Parte_2 CP_2 Controparte_1 tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
9 14.103,00 per compenso di avvocato e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente e integralmente a carico dei convenuti e Parte_2 CP_2 in solido tra loro, le spese per le consulenze tecniche d'ufficio, già Controparte_1 liquidate con separato decreto, per l'effetto condannandoli in solido a rifondere a parte attrice quanto da quest'ultima anticipato a tale titolo;
Così deciso in Pordenone, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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