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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
RA RZ Presidente
AT AV DI
Francesco De Perna DI relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424 /2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
CACACI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. CORINNA CP_1 C.F._2
BIONDI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 30.10.2025.
Motivazione ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la separazione personale. CP_1
Si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 18.01.2024, sentite le stesse dal
DI, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza non definitiva del 07.09.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Infine, all'udienza del 30.10.2025 gli avvocati delle parti davano atto che le parti si erano conciliate e chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti contenuto nel foglio di precisazioni congiunte telematicamente depositato da entrambe le parti. Le condizioni erano le seguenti:
“A) i coniugi concordano di vivere separati nel reciproco rispetto;
B) la casa familiare sita a Fermo in Contrada San Michele n. 1, rimane assegnata alla sig.ra che vi resterà a vivere unitamente al figlio minorenne CP_1
che resterà ivi collocato ed ivi manterrà la residenza, con affidamento Per_1
condiviso ai due genitori e possibilità di incontrare il padre ogni volta che vorrà.
C) I coniugi sono entrambi autonomi economicamente e dunque nessun assegno reciproco viene previsto per il loro mantenimento. Per quanto riguarda i due figli,
maggiorenne, e di anni 15, i genitori provvederanno al mantenimento Per_2 Per_1
diretto e pertanto non viene stabilito nessun contributo per il mantenimento ordinario degli stessi. Le spese straordinarie verranno comunque ripartite al 50% cadauno e regolamentate in base al protocollo in vigore al Tribunale di Fermo.
D) a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali familiari, i coniugi concordano che la casa familiare sita in Fermo alla C.da San
Michele 1 in comproprietà di entrambi venga trasferita per intero alla sig.ra CP_1
. Pertanto i coniugi si impegnano a procedere, entro il termine di tre mesi
[...]
dalla data odierna, a stipulare un atto notarile di compravendita avente ad oggetto il trasferimento da parte del sig. alla signora , dei propri diritti di Pt_1 CP_1
comproprietà sull'immobile costituente casa familiare, a fronte del pagamento della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), con ripartizione al 50% delle spese dell'atto
(notarili e non). Il mutuo gravante sulla casa familiare di C.da San Michele 1, cointestato ad entrambi i coniugi, rimane in totale accollo alla sig.ra . A tale CP_1
scopo quest'ultima prenderà tutte le iniziative opportune per liberare dal vincolo del contratto di mutuo il sig. , che presta fin da ora il proprio consenso. La sig.ra Pt_1
dunque provvederà a rinegoziare il mutuo in essere, in modo di rimanere CP_1
l'unica obbligata o accenderà un nuovo mutuo a suo esclusivo nome. In attesa della delibera della banca, la sig.ra si accollerà ogni onere relativo al mutuo in CP_1
essere manlevando il sig. da qualsiasi obbligo nascente da esso;
una volta Pt_1
perfezionato il trasferimento in favore della sig.ra della casa familiare di C.da CP_1
San Michele 1, i coniugi nulla avranno reciprocamente più a pretendere e tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro saranno da intendersi.
E) spese di lite interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.”.
Il DI, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della loro separazione non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto degli stessi. Le spese di lite vengono compensate in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi di separazione, riportati in parte motiva, intervenuti tra e;
Parte_1 CP_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA RZ
Il DI est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
RA RZ Presidente
AT AV DI
Francesco De Perna DI relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424 /2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
CACACI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. CORINNA CP_1 C.F._2
BIONDI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 30.10.2025.
Motivazione ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la separazione personale. CP_1
Si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 18.01.2024, sentite le stesse dal
DI, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza non definitiva del 07.09.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Infine, all'udienza del 30.10.2025 gli avvocati delle parti davano atto che le parti si erano conciliate e chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti contenuto nel foglio di precisazioni congiunte telematicamente depositato da entrambe le parti. Le condizioni erano le seguenti:
“A) i coniugi concordano di vivere separati nel reciproco rispetto;
B) la casa familiare sita a Fermo in Contrada San Michele n. 1, rimane assegnata alla sig.ra che vi resterà a vivere unitamente al figlio minorenne CP_1
che resterà ivi collocato ed ivi manterrà la residenza, con affidamento Per_1
condiviso ai due genitori e possibilità di incontrare il padre ogni volta che vorrà.
C) I coniugi sono entrambi autonomi economicamente e dunque nessun assegno reciproco viene previsto per il loro mantenimento. Per quanto riguarda i due figli,
maggiorenne, e di anni 15, i genitori provvederanno al mantenimento Per_2 Per_1
diretto e pertanto non viene stabilito nessun contributo per il mantenimento ordinario degli stessi. Le spese straordinarie verranno comunque ripartite al 50% cadauno e regolamentate in base al protocollo in vigore al Tribunale di Fermo.
D) a titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali familiari, i coniugi concordano che la casa familiare sita in Fermo alla C.da San
Michele 1 in comproprietà di entrambi venga trasferita per intero alla sig.ra CP_1
. Pertanto i coniugi si impegnano a procedere, entro il termine di tre mesi
[...]
dalla data odierna, a stipulare un atto notarile di compravendita avente ad oggetto il trasferimento da parte del sig. alla signora , dei propri diritti di Pt_1 CP_1
comproprietà sull'immobile costituente casa familiare, a fronte del pagamento della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), con ripartizione al 50% delle spese dell'atto
(notarili e non). Il mutuo gravante sulla casa familiare di C.da San Michele 1, cointestato ad entrambi i coniugi, rimane in totale accollo alla sig.ra . A tale CP_1
scopo quest'ultima prenderà tutte le iniziative opportune per liberare dal vincolo del contratto di mutuo il sig. , che presta fin da ora il proprio consenso. La sig.ra Pt_1
dunque provvederà a rinegoziare il mutuo in essere, in modo di rimanere CP_1
l'unica obbligata o accenderà un nuovo mutuo a suo esclusivo nome. In attesa della delibera della banca, la sig.ra si accollerà ogni onere relativo al mutuo in CP_1
essere manlevando il sig. da qualsiasi obbligo nascente da esso;
una volta Pt_1
perfezionato il trasferimento in favore della sig.ra della casa familiare di C.da CP_1
San Michele 1, i coniugi nulla avranno reciprocamente più a pretendere e tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro saranno da intendersi.
E) spese di lite interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.”.
Il DI, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della loro separazione non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto degli stessi. Le spese di lite vengono compensate in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi di separazione, riportati in parte motiva, intervenuti tra e;
Parte_1 CP_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA RZ
Il DI est.
Dott. Francesco De Perna