TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/12/2025, n. 23438
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Pretesa di pagamento differenze tra tariffa incentivante e prezzo zonale orario

    Il meccanismo a 'due vie' garantisce una remunerazione costante dell'investimento. In caso di recesso, l'operatore deve restituire gli incentivi netti percepiti. La normativa e la convenzione prevedono la restituzione delle somme dovute al GSE anche in caso di recesso.

  • Rigettato
    Violazione normative europee e principi di razionalità e proporzionalità

    Il meccanismo a 'due vie' è stato ritenuto conforme al diritto unionale dalla CGUE. La possibilità di lucrare extraprofitti in caso di rialzo del prezzo di mercato è esclusa dal meccanismo, che costituisce una contropartita alla garanzia di una tariffa costante. Il sistema tutela gli investimenti e non espone a rischio indefinito.

  • Rigettato
    Natura della pretesa di pagamento

    La regolazione delle partite economiche effettuata dal GSE a seguito del recesso ha natura vincolata e volta a recuperare somme qualificabili come indebito oggettivo. Non vi è violazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 né del legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa del GSE

    La restituzione delle somme dovute al GSE in caso di recesso è prevista dalla normativa e dalla convenzione, al fine di riequilibrare il rapporto e recuperare gli incentivi netti percepiti quando la tariffa fissa superava il prezzo zonale orario.

  • Rigettato
    Interpretazione e legittimità delle norme citate

    Il meccanismo a 'due vie' è conforme alla normativa europea e nazionale. La restituzione delle somme dovute al GSE in caso di recesso è prevista e giustificata dalla natura del rapporto incentivante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/12/2025, n. 23438
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23438
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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