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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.g.a.c.n. 267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 267 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), al vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Giampaolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Diomede Marvasi 12/b, presso lo studio dell'avv. Silvia Zindato che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA , residente in [...] al c.so Matteotti 15; CP_3
, residente in [...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 565/2017, pubblicata in data 13.06.2017, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Pt_1
ha riassunto il giudizio di appello in seguito all'ordinanza della Corte di
[...]
cassazione n. 36513/2022 del 14.01.2022, con la quale è stata cassata la sentenza di secondo grado n. 385/2019 del Tribunale di Locri, con rinvio al medesimo
Tribunale in diversa composizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in applicazione della decisione assunta dalla Corte di
Cassazione con la ordinanza n. 36513/2022, resa all'esito del giudizio recante RGN
32187/2019 ed in riforma della sentenza di primo grado, che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del IG. e, per esso, della Controparte_4
IG.ra , proprietaria dell'autovettura Fiat Punto targata DX456GT, e, per CP_3
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con la IG.ra , al risarcimento dei danni alla persona subiti CP_3
dall'odierna istante da liquidarsi in euro 18.000,00, dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico, morale e spese mediche o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio da distrarsi".
A sostegno della propria domanda, l'appellante ha esposto che: - il Giudice di
Pace di Locri con sentenza n. 565/2017 ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno di parte attrice, in seguito a sinistro stradale, per “non aver assolto l'onere della
- 2 - prova ex art. 2697 c.c.”; - avverso detta sentenza è stato proposto appello davanti al
Tribunale di Locri;
- l'appello è stato rigettato con sentenza n. 385/2019; - avverso la sentenza del Tribunale di Locri è stato proposto ricorso in Cassazione;
- la
Suprema Corte ha disposto l'accoglimento del ricorso cassando la sentenza di secondo grado n. 385/2019 del Tribunale di Locri e rinviando al medesimo
Tribunale in diversa composizione, il quale “procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione”. Ciò premesso, l'appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare, in applicazione della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 36513/2022, resa all'esito del giudizio recante RGN 32187/2019 ed in riforma della sentenza di primo grado, che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del IG. e, per Controparte_4
esso, della IG.ra , proprietaria dell'autovettura Fiat Punto targata DX456GT, CP_3
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con la IG.ra , al risarcimento dei danni alla persona subiti CP_3
dall'odierna istante da liquidarsi in euro 18.000,00, dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico, morale e spese mediche o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2023, si è costituita nel giudizio riassunto la quale ha evidenziato la sussistenza del Controparte_1
concorso di colpa del pedone appellante, contestando il quantum del risarcimento.
La convenuta ha chiesto, quindi, “di riformare l'appellata sentenza, tenendo conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, voglia: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato anche per colpa di parte attrice ex art. 2054/II° comma c.c.; ritenere nulla ed in concludente la CTU a firma del dr. e ridurre la domanda attorea tenuto Per_1
conto dei rilievi mossi dalla deducente;
vittoria di spese e competenze”.
- 3 - I convenuti appellati e sono rimasti CP_3 Controparte_4
contumaci anche nel giudizio di appello riassunto.
All'udienza del 12.07.2023, il Giudice ha disposto l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio afferenti alle precedenti fasi del giudizio, pertanto, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.11.2023, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 16.11.2023, stante la mancata acquisizione dei fascicoli d'ufficio afferenti alle precedenti fasi del giudizio, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 20.03.2024, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del
21.03.2024, il Giudice ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024.
Successivamente, dopo il subentro del nuovo Magistrato, la causa, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.04.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c., dei termini ridotti di 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per memorie di replica.
§ 2. Passando al merito, l'appello è infondato e non può essere accolto.
§ 2.1 Giova premettere che «Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata» (Cass. Sez. 3, 06/07/2017, n. 16660).
- 4 - Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia resa dal
Tribunale di Locri per vizio di motivazione, rinviando la causa allo stesso Ufficio giudiziario, in diversa composizione, per un nuovo esame del giudizio facendo applicazione dei principi di diritto affermati nella medesima ordinanza e di cui è stata accertata la violazione.
§ 2.2 Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'appello proposto da Pt_1
non è meritevole di accoglimento.
[...]
Va osservato, in primo luogo, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, che ricade su parte attrice la prova del fatto dannoso, del danno subito (danno evento) e dell'entità dello stesso (danno conseguenza), nonché del nesso causale tra fatto dannoso e il danno subito. Trattandosi di investimento di un pedone, in forza del disposto dell'art. 2054, comma 1, c.c., si ha poi una presunzione di colpa del conducente del veicolo, per cui spetta a quest'ultimo dimostrare che il sinistro
(provato nella sua storicità) non è allo stesso imputabile (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
2433 del 25/01/2024).
Nel caso in esame, parte attrice, con l'atto di citazione in primo grado, ha allegato a sostegno della propria domanda che: - in data 09.11.2011, intorno alle ore 20.00 circa, sulla via Aldo Moro del Comune di San Luca si è verificato un sinistro stradale nel quale lo stesso è rimasto coinvolto quale pedone;
- in particolare, l'attore è stato investito dall'autovettura Fiat Punto, targata DX456GT, assicurata per i rischi da RCA con la (polizza n. 14395898), di Controparte_2
proprietà della IG.ra ma nell'occasione condotta dal IG. CP_3 CP_4
- quest'ultimo, nel percorrere via Aldo Moro con direzione di marcia
[...]
monti – mare, non si è avveduto della presenza di , che stava Parte_1
percorrendo la stessa strada con direzione di marcia opposta, e l'ha urtato;
- a causa dell'urto, l'attore è caduto a terra riportando serie lesioni, quali “contusione escoriata spalla e ginocchio destro, contusione escoriata labbro superiore, lesione dentaria, escoriazione alle mani”, per come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso di Locri;
- tali lesioni hanno comportato, a carico dell'attore, un'inabilità temporanea totale per
- 5 - giorni 15, un'inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 40, un'inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 35 e un'invalidità permanente corrispondente a un danno biologico in misura pari al 9%, oltre un danno patrimoniale da spese mediche.
Il fatto lesivo così come allegato da parte attrice non ha trovato riscontro nella prova acquisita nel corso del giudizio.
Invero i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno rispettivamente riferito “Nel mese di novembre dell'anno 2012, nei primi giorni del mese, verso le ore
20.00 ho avuto modo di assistere ad un sinistro stradale verificatosi in San Luca alla via
Aldo Moro” (cfr. testimonianza resa da;
verbale di udienza del Testimone_1
04.05.2015 del giudizio di primo grado) e “I primi di novembre del 2012 verso le ore 20,00 sulla via Aldo Moro ho visto il IG. che veniva investito da una Parte_1
Punto nera.” (cfr. testimonianza resa dal teste , escusso alla Testimone_2
medesima udienza). Inoltre, dal modulo C.A.I. presente in atti è possibile scorgere quale data dell'incidente quella del 09.11.2012.
Emerge dunque che non può ritenersi provato, né tramite la prova orale né tramite la documentazione in atti, il fatto nella sua storicità così come allegato dall'attore. Del resto, l'allegazione del sinistro avvenuto in data 09.11.2011 si ricava non solo dall'atto di citazione (allegazione ribadita altresì nell'atto di appello del fascicolo n. 45/2018 r.g.a.c., nel ricorso per Cassazione e nell'atto in riassunzione dell'odierno gravame) ma anche dagli atti stragiudiziali quali la diffida per il risarcimento danni inoltrata per conto di all'impresa Parte_1
assicuratrice e datata 05.06.2013 e dalla Ctp a firma del dott. Persona_2
Si deve inoltre osservare che il referto di pronto soccorso prodotto in atti dall'appellante riporta l'accesso di quest'ultimo al P.O. di Locri in data 09.11.2011
(sul valore probatorio del referto del pronto soccorso cfr. Cass. Sez. 6,
16/09/2022, n. 27288 per cui «Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
- 6 - dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse») per cui deve ritenersi che la lesione subita da sia da collocarsi in tale Parte_1
data.
Ciò posto, si deve evidenziare che la carenza probatoria non ha riguardato soltanto il fatto dannoso nella sua storicità, ma anche la prova del danno subito
(danno evento) e dell'entità dello stesso (danno conseguenza), nonché del nesso causale tra fatto dannoso e il danno subito.
Il danno evento, infatti, non è stato provato attraverso la prova testimoniale, atteso che i testi hanno riferito circa una lesione subita dall'attore nell'anno 2012 - per come già osservato in precedenza - mentre il danno conseguenza non ha trovato riscontro nella documentazione medica versata in atti, atteso che i certificati a firma del dott. sono riferibili al periodo da Persona_3
novembre 2012 a febbraio 2013, così come la documentazione medica relativa agli accertamenti strumentali è riferita a dicembre 2012. Il lasso temporale intercorso tra l'evento lesivo allegato dall'attore appellante (09.11.2011) e la data degli accertamenti medici di cui alla documentazione prodotta, inoltre, non permette di valorizzare il dato temporale per apprezzare la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo dedotto e le conseguenze dannose lamentate, il quale non può ritenersi fondato in assenza di qualsivoglia dato oggettivo che renda possibile l'applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza.
In definitiva la non corrispondenza delle risultanze probatorie con le allegazioni di parte, così come corroborate dal referto del pronto soccorso dotato di fede privilegiata, rendono la domanda proposta da infondata, Parte_1
per cui l'appello deve essere rigettato.
§ 3. Tenuto conto della soccombenza dell'appellante nel presente grado di giudizio e della soccombenza degli appellati nel giudizio innanzi alla Corte di
- 7 - Cassazione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e , ogni diversa e ulteriore istanza, CP_1 CP_3 Controparte_4
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di
Pace di Locri n. 565/2017, pubblicata in data 13.06.2017.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e del precedente giudizio in Corte di Cassazione.
Così deciso in Locri, il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 267 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), al vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Giampaolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Diomede Marvasi 12/b, presso lo studio dell'avv. Silvia Zindato che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA , residente in [...] al c.so Matteotti 15; CP_3
, residente in [...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 565/2017, pubblicata in data 13.06.2017, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Pt_1
ha riassunto il giudizio di appello in seguito all'ordinanza della Corte di
[...]
cassazione n. 36513/2022 del 14.01.2022, con la quale è stata cassata la sentenza di secondo grado n. 385/2019 del Tribunale di Locri, con rinvio al medesimo
Tribunale in diversa composizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in applicazione della decisione assunta dalla Corte di
Cassazione con la ordinanza n. 36513/2022, resa all'esito del giudizio recante RGN
32187/2019 ed in riforma della sentenza di primo grado, che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del IG. e, per esso, della Controparte_4
IG.ra , proprietaria dell'autovettura Fiat Punto targata DX456GT, e, per CP_3
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con la IG.ra , al risarcimento dei danni alla persona subiti CP_3
dall'odierna istante da liquidarsi in euro 18.000,00, dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico, morale e spese mediche o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio da distrarsi".
A sostegno della propria domanda, l'appellante ha esposto che: - il Giudice di
Pace di Locri con sentenza n. 565/2017 ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno di parte attrice, in seguito a sinistro stradale, per “non aver assolto l'onere della
- 2 - prova ex art. 2697 c.c.”; - avverso detta sentenza è stato proposto appello davanti al
Tribunale di Locri;
- l'appello è stato rigettato con sentenza n. 385/2019; - avverso la sentenza del Tribunale di Locri è stato proposto ricorso in Cassazione;
- la
Suprema Corte ha disposto l'accoglimento del ricorso cassando la sentenza di secondo grado n. 385/2019 del Tribunale di Locri e rinviando al medesimo
Tribunale in diversa composizione, il quale “procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione”. Ciò premesso, l'appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare, in applicazione della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 36513/2022, resa all'esito del giudizio recante RGN 32187/2019 ed in riforma della sentenza di primo grado, che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del IG. e, per Controparte_4
esso, della IG.ra , proprietaria dell'autovettura Fiat Punto targata DX456GT, CP_3
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con la IG.ra , al risarcimento dei danni alla persona subiti CP_3
dall'odierna istante da liquidarsi in euro 18.000,00, dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico, morale e spese mediche o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2023, si è costituita nel giudizio riassunto la quale ha evidenziato la sussistenza del Controparte_1
concorso di colpa del pedone appellante, contestando il quantum del risarcimento.
La convenuta ha chiesto, quindi, “di riformare l'appellata sentenza, tenendo conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, voglia: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato anche per colpa di parte attrice ex art. 2054/II° comma c.c.; ritenere nulla ed in concludente la CTU a firma del dr. e ridurre la domanda attorea tenuto Per_1
conto dei rilievi mossi dalla deducente;
vittoria di spese e competenze”.
- 3 - I convenuti appellati e sono rimasti CP_3 Controparte_4
contumaci anche nel giudizio di appello riassunto.
All'udienza del 12.07.2023, il Giudice ha disposto l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio afferenti alle precedenti fasi del giudizio, pertanto, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.11.2023, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 16.11.2023, stante la mancata acquisizione dei fascicoli d'ufficio afferenti alle precedenti fasi del giudizio, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 20.03.2024, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del
21.03.2024, il Giudice ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024.
Successivamente, dopo il subentro del nuovo Magistrato, la causa, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.04.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c., dei termini ridotti di 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per memorie di replica.
§ 2. Passando al merito, l'appello è infondato e non può essere accolto.
§ 2.1 Giova premettere che «Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata» (Cass. Sez. 3, 06/07/2017, n. 16660).
- 4 - Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia resa dal
Tribunale di Locri per vizio di motivazione, rinviando la causa allo stesso Ufficio giudiziario, in diversa composizione, per un nuovo esame del giudizio facendo applicazione dei principi di diritto affermati nella medesima ordinanza e di cui è stata accertata la violazione.
§ 2.2 Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'appello proposto da Pt_1
non è meritevole di accoglimento.
[...]
Va osservato, in primo luogo, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, che ricade su parte attrice la prova del fatto dannoso, del danno subito (danno evento) e dell'entità dello stesso (danno conseguenza), nonché del nesso causale tra fatto dannoso e il danno subito. Trattandosi di investimento di un pedone, in forza del disposto dell'art. 2054, comma 1, c.c., si ha poi una presunzione di colpa del conducente del veicolo, per cui spetta a quest'ultimo dimostrare che il sinistro
(provato nella sua storicità) non è allo stesso imputabile (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
2433 del 25/01/2024).
Nel caso in esame, parte attrice, con l'atto di citazione in primo grado, ha allegato a sostegno della propria domanda che: - in data 09.11.2011, intorno alle ore 20.00 circa, sulla via Aldo Moro del Comune di San Luca si è verificato un sinistro stradale nel quale lo stesso è rimasto coinvolto quale pedone;
- in particolare, l'attore è stato investito dall'autovettura Fiat Punto, targata DX456GT, assicurata per i rischi da RCA con la (polizza n. 14395898), di Controparte_2
proprietà della IG.ra ma nell'occasione condotta dal IG. CP_3 CP_4
- quest'ultimo, nel percorrere via Aldo Moro con direzione di marcia
[...]
monti – mare, non si è avveduto della presenza di , che stava Parte_1
percorrendo la stessa strada con direzione di marcia opposta, e l'ha urtato;
- a causa dell'urto, l'attore è caduto a terra riportando serie lesioni, quali “contusione escoriata spalla e ginocchio destro, contusione escoriata labbro superiore, lesione dentaria, escoriazione alle mani”, per come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso di Locri;
- tali lesioni hanno comportato, a carico dell'attore, un'inabilità temporanea totale per
- 5 - giorni 15, un'inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 40, un'inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 35 e un'invalidità permanente corrispondente a un danno biologico in misura pari al 9%, oltre un danno patrimoniale da spese mediche.
Il fatto lesivo così come allegato da parte attrice non ha trovato riscontro nella prova acquisita nel corso del giudizio.
Invero i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno rispettivamente riferito “Nel mese di novembre dell'anno 2012, nei primi giorni del mese, verso le ore
20.00 ho avuto modo di assistere ad un sinistro stradale verificatosi in San Luca alla via
Aldo Moro” (cfr. testimonianza resa da;
verbale di udienza del Testimone_1
04.05.2015 del giudizio di primo grado) e “I primi di novembre del 2012 verso le ore 20,00 sulla via Aldo Moro ho visto il IG. che veniva investito da una Parte_1
Punto nera.” (cfr. testimonianza resa dal teste , escusso alla Testimone_2
medesima udienza). Inoltre, dal modulo C.A.I. presente in atti è possibile scorgere quale data dell'incidente quella del 09.11.2012.
Emerge dunque che non può ritenersi provato, né tramite la prova orale né tramite la documentazione in atti, il fatto nella sua storicità così come allegato dall'attore. Del resto, l'allegazione del sinistro avvenuto in data 09.11.2011 si ricava non solo dall'atto di citazione (allegazione ribadita altresì nell'atto di appello del fascicolo n. 45/2018 r.g.a.c., nel ricorso per Cassazione e nell'atto in riassunzione dell'odierno gravame) ma anche dagli atti stragiudiziali quali la diffida per il risarcimento danni inoltrata per conto di all'impresa Parte_1
assicuratrice e datata 05.06.2013 e dalla Ctp a firma del dott. Persona_2
Si deve inoltre osservare che il referto di pronto soccorso prodotto in atti dall'appellante riporta l'accesso di quest'ultimo al P.O. di Locri in data 09.11.2011
(sul valore probatorio del referto del pronto soccorso cfr. Cass. Sez. 6,
16/09/2022, n. 27288 per cui «Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
- 6 - dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse») per cui deve ritenersi che la lesione subita da sia da collocarsi in tale Parte_1
data.
Ciò posto, si deve evidenziare che la carenza probatoria non ha riguardato soltanto il fatto dannoso nella sua storicità, ma anche la prova del danno subito
(danno evento) e dell'entità dello stesso (danno conseguenza), nonché del nesso causale tra fatto dannoso e il danno subito.
Il danno evento, infatti, non è stato provato attraverso la prova testimoniale, atteso che i testi hanno riferito circa una lesione subita dall'attore nell'anno 2012 - per come già osservato in precedenza - mentre il danno conseguenza non ha trovato riscontro nella documentazione medica versata in atti, atteso che i certificati a firma del dott. sono riferibili al periodo da Persona_3
novembre 2012 a febbraio 2013, così come la documentazione medica relativa agli accertamenti strumentali è riferita a dicembre 2012. Il lasso temporale intercorso tra l'evento lesivo allegato dall'attore appellante (09.11.2011) e la data degli accertamenti medici di cui alla documentazione prodotta, inoltre, non permette di valorizzare il dato temporale per apprezzare la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo dedotto e le conseguenze dannose lamentate, il quale non può ritenersi fondato in assenza di qualsivoglia dato oggettivo che renda possibile l'applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza.
In definitiva la non corrispondenza delle risultanze probatorie con le allegazioni di parte, così come corroborate dal referto del pronto soccorso dotato di fede privilegiata, rendono la domanda proposta da infondata, Parte_1
per cui l'appello deve essere rigettato.
§ 3. Tenuto conto della soccombenza dell'appellante nel presente grado di giudizio e della soccombenza degli appellati nel giudizio innanzi alla Corte di
- 7 - Cassazione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e , ogni diversa e ulteriore istanza, CP_1 CP_3 Controparte_4
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di
Pace di Locri n. 565/2017, pubblicata in data 13.06.2017.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e del precedente giudizio in Corte di Cassazione.
Così deciso in Locri, il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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