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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 945/2024 RG CA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello BRUNO PRESIDENTE Dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 237/2024 (R.G. n.1029/2020), emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 27.03.2024, promossa da:
CF: , residente in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 assistita dall'Avv. Pietro Lavezzari del Foro di Imperia, in forza di apposita delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via della Repubblica, PEC:
Email_1
APPELLANTE
contro
CF: , residente in Imperia, rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Sandro Lombardi in forza di apposita procura in calce agli atti, ed elettivamente domiciliato in Imperia presso lo studio del rappresentante in Via Tommaso Schiva 12, PEC: Email_2
APPELLATO avente a oggetto: indebita occupazione di bene in comunione ereditaria.
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza numero 237/24 del Tribunale di Imperia: a) - accertare e dichiarare che dal 21 febbraio 2019 il signor occupa con ostacolo CP_1 al godimento dei diritti di comproprietà dell'attrice, illegittimamente e senza il consenso degli altri proprietari l'appartamento sito in Imperia Via Dolcedo piano secondo ( censito al N.C.E.U. del Comune di Imperia, Sez. Tor, foglio 1, particella 769, sub 3 ) e numero due posti auto senza nulla corrispondere agli altri comproprietari e per l'effetto:
- condannare , a titolo di risarcimento dei danni per la occupazione a titolo illegittimo CP_1 del bene, a pagare alla signora una somma pari alla sua quota del canone locativo Parte_1
1 ricavabile dagli immobili occupati, quota che si indica in 16/54 del canone mensile locativo come determinato dal TU , dalla data della notifica della citazione – giugno 2020 - a quella dell'effettivo rilascio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed oneri di studio nella misura del 15% come per legge, compresi quelli di I grado e quelle del CTU.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, respingere in toto l'appello poiché inammissibile, e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, spese generali, di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria I) Si insta, a parziale revoca dell'ordinanza istruttoria 16/02/2022 Tribunale di Imperia, per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attrice/appellante e per testi sui capitoli di prova indicati in seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26/03/2021, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente atto. Ad ogni buon conto, per scrupolo difensivo, si riportano di seguito i capitoli di prova in questione: 1) “E' vero che vive nell'abitazione sita al piano secondo di Via Dolcedo 109 in CP_1
Imperia, dal 2015”.
2) “E' vero che nel 2015 ha chiesto al figlio di trasferirsi Parte_2 CP_1 nell'abitazione sita al piano secondo di Via Dolcedo 109 in Imperia”.
3) “E' vero che nel 2015 era malata di cuore, ed era stata sottoposta ad alcuni Parte_2 interventi chirurgici nel reparto di cardiologia”.
4) “E' vero che ha chiesto a quanto indicato nel precedente Parte_2 CP_1 capitolo 2 per essere aiutata nell'acquisto dei generi alimentari per la casa, nella pulizia della stessa, nella preparazione dei cibi”.
5) “E' vero che ha chiesto a quanto indicato nel precedente Parte_2 CP_1 capitolo 2 per poter avere vicino a sé un aiuto in caso di bisogno”.
6) “E' vero che sono favorevole a consentire a di vivere nell'abitazione sita al piano CP_1 secondo di Via Dolcedo 109 in Imperia”.
7) “E' vero che mai ha impedito alla sorella di recarsi presso l'abitazione CP_1 Pt_1 materna in Via Dolcedo 109 in Imperia”.
8) “E' vero che ad oggi non impedisce alla sorella di recarsi presso CP_1 Pt_1
l'abitazione materna in Via Dolcedo 109 in Imperia”. Si indicano a testi sia in prova diretta (sui suddetti capitoli) sia in controprova (sui capitoli avversari eventualmente ammessi) i signori:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...].” Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta, come da atto di citazione in data 8.6.20, che, con il decesso di , i Parte_2 fratelli , e , quest'ultimo non parte in causa nel Parte_1 CP_1 Testimone_1 processo, acquisivano la comproprietà dell'immobile sito in Imperia in via Dolcedo 109 e di due posti auto a questo pertinenti.
2 In esito a tale successione le quote di proprietà sul suddetto immobile risultavano le seguenti: 16/54 a (pari al 29,62%) e 19/54 ciascuno (ossia pari al 35,19%) ai due fratelli Parte_1 CP_1
e .
[...] Testimone_1
In data 04.09.2019, attraverso lettera raccomandata, l'appellante odierna Parte_1 contestava al comproprietario l'utilizzo arbitrario dell'immobile dal maggio 2019, CP_1 lamentando come lo stesso avesse iniziato a vivere nell'appartamento de quo senza il consenso della sorella e comproprietaria. Nel contempo, Parte attrice chiedeva che le venisse riconosciuta e versata una quota, pari a quella della sua comproprietà, del canone di locazione figurativo. Non ricevendo alcuna risposta alla raccomandata, dopo aver esperito negativamente il tentativo di mediazione, citava in giudizio lamentando, in Parte_1 CP_1 particolare, il mancato assenso al fatto che il fratello usasse l'immobile in comproprietà di cui è causa quale propria abitazione, deducendo , altresì, il proprio interesse a destinare lo stesso ad abitazione di uno dei suoi quattro figli. Per l'effetto di ciò, Parte attrice, lamentando la violazione dell'art.1102 c.c., chiedeva l'accertamento dell'indebita occupazione dell'immobile in comunione da parte del fratello, a partire da maggio 2019, con condanna del convenuto, in via principale, al rilascio dell'immobile e, in via subordinata, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni calcolata dalla data di occupazione a quella dell'effettivo rilascio, con vittoria di spese ed onorari di causa. Il convenuto si costitutiva contestando la fondatezza in fatto e diritto di ogni domanda avanzata da Parte attrice e, in particolare, evidenziando di non aver mai impedito l'accesso e l'uso dell'immobile alla controparte. In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse deciso di accogliere le domande attoree, chiedeva l'apposizione di un termine congruo per il rilascio del CP_1 bene e l'individuazione di un'indennità di occupazione determinata in base a precisi valori di mercato, anch'egli con vittoria di spese. In via preliminare rispetto a tali considerazioni, il convenuto eccepiva, con riferimento alle domande svolte dall'attrice, l'erroneità del rito utilizzato da controparte, ossia il rito di cognizione ordinario, ritenendo più corretta l'applicazione delle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c. in materia locatizia. Nel contempo, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte convenuta chiedeva la sospensione del procedimento in attesa del giudizio di divisione iscritto a ruolo al n.1950/2017 R.G. del Tribunale di Imperia, relativo all'intero patrimonio della “de cuius” , tra cui anche Parte_2 il compendio immobiliare oggetto della presente causa. Tali eccezioni e richieste di venivano contestate da Parte attrice, che CP_1 rilevava come l'oggetto di causa fosse del tutto estraneo alla materia locatizia, negando, altresì, qualsivoglia pretesa pregiudizialità fra il processo promosso come sopra e la causa di divisione ereditaria. Ritenute, di fatto, infondate le questioni poste da parte convenuta, il primo Giudice concedeva i termini ex art.183 c.p.c., rigettava le richieste di prove orali , licenziando CTU, sì che, a seguito del deposito della relazione tecnica, ritenuta la causa medesima matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. per il 27.3.24. Il Tribunale, dunque, all'esito della camera di consiglio, così statuiva:
“
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1. Respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_1 CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque prive di idonea allegazione e prova.
[...]
3
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 convenuto che, già operata la disposta compensazione di un terzo, liquida in CP_1 residui € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
3. Pone le spese e competenze di CTU definitivamente a carico di parte attrice”
Il Giudice di prime cure, nello specifico, in merito alle questioni preliminari di rito sollevate dall'allora parte convenuta:
-circa la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di divisione, pendente all'epoca dei fatti presso il Tribunale di Imperia, rigettava la stessa in quanto le due vertenze non presentavano alcun rapporto di pregiudizialità e nemmeno la coincidenza delle Parti in causa;
- circa l'eccezione di erroneità del rito ordinario rigettava parimenti la stessa in quanto l'oggetto di causa era attinente all'utilizzo dei beni caduti in comunione ereditaria, sì da essere estraneo all'ambito applicativo del rito locatizio, in via assorbente, peraltro, della mancanza di ogni doglianza circa l'effettiva lesione del diritto di difesa e contraddittorio.
Ciò detto, nel merito, il Tribunale poneva, in particolare, a fondamento della propria decisione quanto segue:
- l'oggetto della controversia afferiva alle modalità di utilizzo dei beni in comunione ereditaria, materia disciplinata all'art. 1102 c.c., secondo cui l'utilizzo di un bene in comproprietà è limitato dal divieto di alterazione della destinazione d'uso finale del bene e dal compimento di atti impeditivi verso gli altri comproprietari intenzionati a farne parimenti uso;
- a fronte di quanto sopra, doveva farsi applicazione dei principi espressi dal Supremo Collegio in materia, come da sentenza, sez.2, n.1738, 20.1.22, secondo la quale “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”;
- a ragione di quanto sopra, l'utilizzo dell'immobile in via esclusiva da parte di uno dei comproprietari poteva rappresentare un utilizzo illegittimo solo laddove fosse stato attivamente impedito all'altro comproprietario l'esercizio del suo diritto di godimento, una volta avanzata tale richiesta. Ferme dette argomentazioni, quanto, poi, alla corresponsione di un'indennità di occupazione, il Giudice di prime cure evidenziava come la Corte di Cassazione in più pronunce avesse ritenuto necessaria l'esistenza di una richiesta espressa di utilizzo da parte del comproprietario, nonché il rifiuto di tale pretesa da parte del comproprietario occupante in via esclusiva. Nel caso di specie, il Giudice, per l'effetto, rilevando l'assenza di qualsivoglia tentativo effettivo di godimento dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attrice, e, consequenzialmente, di atti impeditivi posti in essere dal convenuto, tesi ad ostacolare il godimento dell'immobile, escludeva l'illiceità della condotte di rispetto all'uso in via esclusiva del CP_1 compendio immobiliare in questione, valutando sussistente la sostanziale acquiescenza di
, in rapporto al fatto , inoltre, che doveva presumersi il possesso delle chiavi Parte_1 dell'immobile da parte dell'allora attrice, a fronte del contenuto della missiva del 2019 ( salvo
4 spossessamento, mediante cambio serratura, nel caso da far valere con le opportune azioni ): non risultava, a conferma, aggiungeva il Giudice, che mai l'attrice si fosse materialmente recata presso gli immobili occupati dal fratello, con conseguente materiale impedimento dell'accesso o dell'uso da parte del fratello medesimo. Il Tribunale, pertanto, dopo aver evidenziato come fosse titolare di una Parte_1 quota minoritaria della comproprietà, a fronte anche della posizione neutra assunta da Tes_1
, terzo comproprietario, rigettava la domanda di accertamento attorea, così come la pretesa
[...] di indennità di occupazione e condannava la predetta attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU in forza del principio di soccombenza. Orbene, nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo Parte_1 appello. Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame della sentenza di primo grado, la cui titolazione è stata specificata in sede di comparsa conclusionale, con riferimento, nella sostanza, alla errata applicazione dei principi di diritto affermati dal Tribunale nel caso concreto. Segnatamente, dunque: I° MOTIVO - L'acquiescenza L'originaria Parte attrice, con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erronea interpretazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che ella fosse stata acquiescente al comportamento dell'appellato.
, a tal riguardo, ha sottolineato come il Giudice avesse omesso di Parte_1 considerare che la stessa, in ripetute occasioni, aveva reso noto a controparte il proprio dissenso all'utilizzo in via esclusiva del bene in comproprietà, dapprima attraverso lettera raccomandata (allegato n. 2 fascicolo Parte attrice) e, in seguito, sia in sede di mediazione, sia con l'atto di citazione stesso. In tesi, dunque, tale raccomandata, oltre che la richiesta di mediazione, nonché la citazione in causa, attestavano esattamente l'assenza di una qualsiasi acquiescenza da parte dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice. II° MOTIVO - La volontà di godere dell'immobile Con tale motivo, l'appellante ha argomentato, di fatto, ulteriormente, la precedente doglianza, in riferimento alla parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che non fossero state allegate
“specifiche circostanze relative alla volontà ed al tentativo da parte dell'attrice di godimento ed all'impedimento all'accesso ed all'utilizzo in concreto degli immobili in questione (appartamento, mansarda e due posti auto)” (cfr.pag.8 sentenza impugnata). Sul punto, : - ha contestato di aver provato in plurime occasioni la sua Parte_1 volontà di godere direttamente del bene al posto del fratello;
- ha , inoltre, affermato che l'appellato non avesse mai, nel corso del giudizio o in precedenza, proposto alla sorella comproprietaria di godere dell'immobile de quo, limitandosi a dichiarare di essere pronto a sostenere un canone di locazione se ritenuto necessario dal Giudice;
- ha, nel contempo, lamentato come la lettura della sentenza di primo grado in merito all'impedimento all'accesso e all'utilizzo dell'appartamento fosse errata in quanto basata esclusivamente sulla richiesta di una prova di carattere fisico, come la necessità da parte dell'appellante di recarsi fisicamente nell'appartamento in comproprietà per vedersi negare l'accesso. L'appellante, in particolare, con il motivo di gravame in questione ha lamentato come il Giudice non avesse considerato, dall'insieme delle risultanze, le molteplici opposizioni dell'originaria Parte attrice nei confronti del godimento in via esclusiva da parte del fratello, il quale, invece, non aveva mai proposto alla sorella l'utilizzo turnario del bene. Ulteriormente, veniva contestata l'interpretazione del tentativo di godimento fornita dal Tribunale rilevando come la stessa fosse basata puramente su circostanze di natura fisica.
5 III° MOTIVO – La giurisprudenza citata Con tale motivo, ha lamentato che il Tribunale non aveva correttamente Parte_1 applicato i principi di diritto espressi dal Supremo Collegio in materia di indennità di occupazione. A tal riguardo, Parte appellante ha sostenuto come non fosse necessaria alcuna prova di voler utilizzare l'immobile, nel caso in cui: “risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass.sent. 1738/2022, già citata), occorrendo considerare quanto affermato dalla Suprema Corte con pronuncia, sez.2, n. 10264, 18.4 2023, di cui veniva riportato uno stralcio della motivazione, quale motivazione in diritto delle ragioni di doglianza. In tesi, dunque, ha sostenuto come il Tribunale avesse errato Parte_1 nell'individuare i presupposti per far sorgere il diritto all'indennità di occupazione, in rapporto alla situazione concreta ed al fatto che il compendio “ de quo” era per sua natura produttivo di frutti civili. IV° MOTIVO- le chiavi dell'immobile Con tale motivo, Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui era stato affermato, tramite un ragionamento deduttivo basato sulle richieste probatorie dell'allora attrice, che quest'ultima fosse in possesso delle chiavi di accesso dell'immobile de quo e che, solo qualora controparte le avesse negato l'accesso attraverso la modifica della serratura, si sarebbe verificata una fattispecie di spossessamento, tutelabile in sede civile attraverso l'azione di spoglio o reintegrazione ex art. 1168 c.c. La in particolare, ha evidenziato come il Giudice avesse errato nel riversare Pt_3 sull'allora attrice un onere probatorio non suo, nel contempo contestando la presunzione espressa dal Tribunale circa la disponibilità delle chiavi. V° MOTIVO – la quota minoritaria Con l'ultimo motivo di appello, si è doluta della parte di sentenza in cui il Parte_1
Giudice di prime cure aveva affermato che: “nel caso in esame l'attrice risulta comunque titolare di una quota minoritaria pari a 16/54 su detti beni, mentre il convenuto è proprietario di una quota pari a 19/54, così come l'altro fratello il quale, peraltro, non risulta avere fatto Testimone_1 opposizione alcuna all'utilizzo della sua quota da parte del fratello odierno convenuto” CP_1
(cfr. pag. 9 sentenza impugnata). Nel merito, l'appellante ha lamentato che, con tale affermazione, il Tribunale aveva posto alla base del rigetto della sua domanda la quota minoritaria differenziale per 3/54 di cui la stessa era titolare, il che non poteva, invece, ritenersi affatto dirimente in ragione del regime dei beni in comunione. Si è costituito in appello contestando tutte le doglianze oggetto di CP_1 gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In ordine al primo motivo di gravame, in particolare, l'appellato ha evidenziato come la circostanza posta a fondamento della doglianza, in termini di acquiescenza di Parte_1 verso l'utilizzo del bene in via esclusiva, non fosse mai stata rilevata nella sentenza oggetto di impugnazione. In relazione , poi, al secondo, terzo e quarto motivo di appello, trattati da CP_1 in maniera congiunta, l'appellato ha ribadito di non aver mai impedito alla comproprietaria il pari godimento e utilizzo del bene de quo, sebbene non vi fosse mai stata alcuna richiesta di utilizzo dell'immobile. Argomentando in questi termini, dunque, l'appellato: - ha richiamato la raccomandata ricevuta nel 2019, evidenziando come la stessa non contenesse alcuna richiesta di turnazione nell'utilizzo del bene;
- ha rivendicato, richiamando l'art 1102 c.c., di stare legittimamente esercitando il proprio diritto di comproprietà e, a sostegno di quest'ultima affermazione, ha richiamato alcune sentenze della Suprema Corte in materia.
6 Tutto ciò premesso, all'esito della prima udienza cartolare del 18.3.25 la Corte formulava in data 19.3.2025 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da Parte appellante, ma non da Parte appellata, con l'effetto che, in data 14.5.2025 il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 28.10.2025 di rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art.352 c.p.c. Con note scritte di udienza le Parti insistevano e Parte appellata, in particolare, chiedeva rinvio, in attesa della definizione della causa di divisione ereditaria. In esito a detta udienza cartolare la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere alla disamina delle singole doglianze, chiarendo che la richiesta di rinvio dell'appellato, in attesa degli esiti e seguiti del giudizio di divisione ereditaria, risulta defatigatoria, rispetto allo specifico contenzioso che occupa, salvi i rapporti dare/avere complessivi che si determineranno in quel giudizio fra i coeredi. Ciò detto, allora, osserva la Corte quanto segue. PRIMO, SECONDO e TERZO MOTIVO - L'acquiescenza e la volontà di godere dell'immobile – la giurisprudenza Con riferimento ai primi tre motivi di gravame dedotti da Parte appellante, che si ritiene qui di trattare congiuntamente, essendo strettamente connessi, non può tacersi il fatto che ogni contestazione circa il fatto che il Tribunale non abbia posto a fondamento della sua decisione la presunta acquiescenza al godimento esclusivo del fratello, si scontra con il fatto che il Giudice di prime cure ha viceversa ritenuto sussistente detta acquiescenza , lamentando che Pt_1
non avesse allegato “specifiche circostanze relative alla volontà ed al tentativo da parte
[...] dell'attrice di godimento ed all'impedimento all'accesso ed all'utilizzo in concreto degli immobili in questione (appartamento, mansarda e due posti auto)” (cfr. pag.8 sentenza impugnata), con l'effetto, dunque, quanto agli effetti giuridici, di dimostrarsi, appunto, acquiescente, sì da non determinare i presupposti per l'accoglimento delle domande. A tal riguardo, merita di essere osservato che il Giudice di prime cure, a sostegno della propria decisione, ha, da un lato, rilevato che dall'analisi degli elementi probatori dedotti in primo grado, risultava che Parte appellante avesse espresso in plurime occasioni il suo dissenso al godimento esclusivo del bene da parte del fratello, ma, allo stesso tempo, ha ritenuto che tale dissenso, senza porre in essere quanto sopra, senza mai richiedere l'utilizzo turnario del bene o qualsiasi forma di godimento dell'immobile de quo , esitasse, come già detto, in una sostanziale acquiescenza e, dunque, nella decisione reiettiva assunta. Chiarito quanto sopra, reputa la Corte di dover meglio approfondire l'effettivo contenuto della sentenza n.1738/22 della Suprema Corte, citata dal Tribunale, rispetto alla peculiare situazione di occupazione esclusiva di un bene in comunione da parte di uno dei comunisti, a fronte del disposto di cui all'art.1102 c.c. Il primo Giudice, infatti:
- ha espressamente richiamato detta sentenza giungendo alla conclusione per cui la mera manifestata opposizione all'uso esclusivo da parte di uno dei comunisti sarebbe insufficiente a far sorgere il diritto all'indennizzo, sul presupposto che: “ …debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno
7 avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015).”;
- non ha, tuttavia, considerato che da una lettura completa delle argomentazioni di tale pronuncia risulta chiaro che, ai fini della previsione dell'indennità di occupazione conseguente all'utilizzo esclusivo di un bene oggetto di comproprietà, sia sufficiente l'opposizione a detto utilizzo, senza alcuna richiesta specifica di godimento turnario dell'immobile, costituente una delle possibili modalità di manifestazione dell'opposizione stessa. Nello specifico, infatti, nella sentenza n.1738/2022, più volte richiamata anche dallo stesso appellato, l'affermazione di cui sopra si colloca in una più ampia argomentazione, che esita in una decisione, in fattispecie analoga, opposta a quella intesa dal primo Giudice, atteso che nella parte motiva dei Giudici di legittimità, sul punto, si legge: “…E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n.17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero. E' pur vero che la sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l'esercizio di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass.
n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto, ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi "in re ipsa", potendo essere comunque quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf.Cass. n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato
8 acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n.
2423/2015). La Corte d'Appello, riprendendo le considerazioni già spese da Tribunale, ha ricordato che ancor prima che la figlia iniziasse a godere personalmente del bene, la madre aveva conseguito la propria quota parte dei canoni di locazione, ma non può trarsi da tale circostanza, che si correla alla regola per la quale il comunista che gestisce la locazione del bene comune agisce come utile gestore degli altri comunisti, anche una conclusione circa la opposizione della usufruttuaria pro quota al godimento esclusivo del bene in proprio da parte della figlia, essendo invece necessario correlare l'insorgenza del diritto a ricevere una quota parte dei frutti alla esternata opposizione alla condotta posta in essere dall'odierna ricorrente, che viene individuato nelle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, e ribadito in controricorso, nella missiva del 17 giugno 2003, con la quale la defunta …. aveva sollecitato in via stragiudiziale la figlia a corrisponderle la somma dovuta quale corrispettivo per la mancata fruizione della propria quota di usufrutto, denotando a tal fine un'evidente avversione all'uso esclusivo da parte della figlia, ritenuto come tale in contrasto con la previsione di cui all'art. 1102 c.c. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata quanto all'individuazione della data di decorrenza dell'obbligo dell'attrice di corrispondere una quota parte dei frutti civili del bene, in corrispondenza dell'uso esclusivo fattone, per
l'epoca anteriore alla detta missiva, dovendo il giudice di rinvio quindi rideterminare le somme dovute a tale titolo dalla ricorrente…” La Suprema Corte, dunque, a ben vedere, ha ritenuto che la richiesta di pagamento della propria quota di frutti civili, pur senza alcuna richiesta di utilizzo turnario dell'immobile, sia idonea a manifestare il dissenso del comunista all'utilizzo esclusivo del bene in comproprietà, con esclusione di qualsivoglia acquiescenza, e, per via di ciò, possa valere come “dies a quo” per la corresponsione di un'indennità di occupazione rispetto al comproprietario che gode in via esclusiva del compendio immobiliare in comunione con altri, non ultimo, peraltro, sussistendo, in capo all'occupante esclusivo, un indubbio vantaggio patrimoniale, il che, nel caso di specie, è palese dalle stesse deduzioni dell'appellato, circa il fatto di godere del compendio immobiliare in comune quale abitazione propria, così risparmiando il canone di locazione corrispondente per la parte eccedente la sua quota. Tale effettivo approdo, osserva la Corte, trova conferma anche nella pronuncia della Suprema Corte sez. 2 n.10264, 18.4.23, in cui i Giudici di legittimità hanno espressamente subordinato la previsione di un'indennità di occupazione da parte del comproprietario che gode in modo esclusivo di un immobile, in via, si noti, alternativa: - alla richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente;
- all'istanza di uso turnario del bene medesimo;
- alla richiesta da parte degli altri comunisti di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
In detta pronuncia, infatti, si legge, in particolare, quanto segue: “ …- venendo al merito, con l'unico motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 155 e 1102 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto alla ….il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene nonostante il mancato dissenso all'utilizzo dell'immobile oggetto del contenzioso da parte della stessa e per avere, in ogni caso, erroneamente quantificato la relativa indennità di occupazione. La censura è fondata nei limiti di seguito illustrati. Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art.
1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un
9 godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari …, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n.
35210 del 2021). In tal senso rileva il Collegio che, pur essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, non appare condivisibile la decisione del giudice di secondo grado che ha ritenuto di riconoscere il diritto ad indennità della … fin dal febbraio 2007, a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi, con pronuncia n. …del…, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti
(pertanto, in mancanza di accertamenti circa le concrete richieste della condividente non beneficiaria del bene a ricevere siffatti frutti). Infatti, dalla sentenza impugnata si ricava che
l'oggetto di comunione è l'abitazione coniugale e dunque una cosa per definizione idonea a produrre frutti civili, di cui il … ne ha goduto in via esclusiva. Sulla base di tali premesse di fatto, la Corte d'appello ha falsamente applicato (invece delle norme sulla comunione) l'art. 1148 c.c., che disciplina il caso, affatto diverso, della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede il quale debba restituire la cosa al rivendicante. Tale norma regola l'attribuzione dei frutti nel conflitto esterno tra possessore in buona fede e proprietario, e dunque non può operare per disciplinare il diverso problema della ripartizione interna fra più comproprietari dei frutti ritratti o ritraibili dalla cosa comune…” Nel caso di specie, allora, risulta che la raccomandata inviata dall'appellante nel 2019 consista in una richiesta da parte di di ricevere la quota parte dei frutti civili non Parte_1 goduti rispetto alla propria quota di proprietà dell'immobile in comunione, tale da manifestare chiara opposizione al godimento esclusivo da parte del fratello. Se si osserva che con la citazione introduttiva del processo di primo grado venne ulteriormente ed inequivocabilmente rinnovata tale opposizione, prospettando anche il rilascio e l'interesse ad utilizzare il bene per abitazione di uno dei quattro figli, il tutto in pendenza, si noti, del giudizio di divisione ereditaria, che sottintende, a maggior ragione, la volontà di godere pienamente delle proprie quote ereditarie, l'assunto del primo Giudice circa la necessità financo di condotte materiali per rivendicare le proprie prerogative dominicali, con corrispondenti condotte impeditive del comproprietario, si pone al di fuori del perimetro indicato dalla Suprema Corte. Tale conclusione risulta ancor più pacifica, dovendosi considerare che , in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni già in primo grado, ebbe a limitare la richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione a partire dalla notifica dell'atto di citazione, a giugno 2020, data dopo la quale , lungi dall'offrire un godimento turnario, il rilascio o il CP_1
10 pagamento dell'indennità, salva pronuncia giudiziaria, ha , in modo chiaro, contestato ogni pretesa, chiedendo il rigetto di tutte le domande di controparte, ciò, va detto, in modo ripetuto durante il processo ed anche in appello, rivendicando, dunque, la legittimità ex art.1102 c.c. del suo, indubbio, godimento esclusivo del compendio immobiliare ereditario, financo rifiutando possibili accordi in corso di giudizio ed anche in appello. I motivi in questione, dunque, per le ragioni esposte, vanno accolti.
TERZO E QUARTO MOTIVO – le chiavi dell'immobile; - la quota minoritaria Passando alla disamina delle doglianze di cui sopra, non può tacersi come le stesse siano assorbite da quanto precede e, allo stesso tempo, comunque fondate. L'argomento afferente al possesso delle chiavi, usato dal primo Giudice, va detto, per rafforzare le proprie conclusioni, attiene, in primo luogo, ad una presunzione inconsistente, poiché del tutto generica e per nulla grave, ricavata dalla sola lettura a “ contrariis” di una missiva contenente la richiesta delle chiavi di altro immobile, nel mentre, tuttavia, Parte_1 contestava recisamente l'occupazione arbitraria dell'appartamento di cui è causa, con valenza, semmai, manifestamente assorbente di ogni questione di chiavi, rispetto al possesso delle quali nulla poteva, pertanto, desumersi. La questione, merita di essere aggiunto, attiene, peraltro, a profilo non dirimente, considerato che qualsivoglia possesso delle chiavi da parte di non avrebbe fatto Parte_1 venire meno il godimento esclusivo ad abitazione, incontestato, da parte del fratello, che, anzi, ha segnatamente affermato di abitare nell'immobile stesso da prima della morte della madre e, in comparsa di risposta, come in causa, ha rivendicato la legittimità di tale occupazione esclusiva, limitandosi ad affermare di non essersi mai opposto al pari uso da parte degli altri comproprietari, senza considerare le caratteristiche ad uso abitativo dell'alloggio, da egli stesso dedotte, e le regole afferenti al godimento dei beni comuni di cui si è detto. La valenza data dal primo Giudice, circa la necessità di comportamenti “materiali” per far venire meno l'acquiescenza e così per accertare l'opposizione del comproprietario, sottesi al tema dello spoglio di cui al punto appellato, sono già stati ritenuti infondati nella precedente parte della motivazione. Parimenti, infine, la questione delle quote di comproprietà, argomentata in sentenza, ma contestata ed oggetto di gravame, risulta inconferente, atteso che, a fronte dell'inerzia del terzo comproprietario, non chiamato in causa, la valenza della pretesa maggioranza, posta in risalto dal Tribunale, come vantata dal convenuto, si sarebbe dovuta estrinsecare, in ogni caso, in una delibera ex art. 1105 c.c., di cui nulla dice il primo Giudice e di cui non vi è traccia, al di là di mere fumose affermazioni di , come da pag.4 della comparsa di risposta in primo CP_1 grado, che ben attestano, in realtà, l'opposizione dell'occupante al pari godimento da parte della sorella.
Conclusioni e liquidazione dell'indennizzo Esaurita la disamina dei motivi di gravame, si appalesa la fondatezza dell'appello, con l'effetto che deve essere accolta la domanda di accertamento dell'indebita occupazione, con decorrenza dal giugno del 2020, in rapporto alla domanda di indennizzo rideterminata come sopra, che palesa un difetto di coordinamento fra la modifica, in senso riduttivo, delle pretese e, allo stesso tempo, non consente di apprezzare alcun interesse dell'appellante ad una pronuncia di accertamento retrodatata, quanto alla decorrenza, al 2019, nulla a riguardo avendo, d'altra parte, esplicitato . Parte_1
Di nessun rilievo, va detto, è quanto preteso dall'appellato, circa la reiterazione delle prove orali non ammesse, considerato che, da un lato neppure evidenzia le ragioni di CP_1
11 doglianza concreta rispetto alla decisione istruttoria del primo Giudice, dall'altro ripropone un capitolato del tutto inconferente, sia perché relativo alla situazione anteriore alla morte della madre, sia perché teso, del tutto inammissibilmente, a far esprimere una volontà e non un fatto (capitolo 6), sia, perché, in ultimo, oltre a formulare capitoli inammissibili, in forma negativa e generica, consente di apprezzare, ancor più, il senso della sua “non opposizione” alla pari fruizione del compendio immobiliare della sorella, in termini di non impedire alla stessa di, si noti,
“recarsi” presso la proprietà comune, il che rende anche superflua la prova. Non consente di pervenire a diverse conclusioni la citazione di giurisprudenza afferente alla materia condominiale, in relazione alla diversità dal caso di specie, in rapporto alle concrete risultanze acquisite al giudizio. Ciò detto, a fronte dell'accoglimento del gravame, nei termini esposti, discende la necessità di liquidare l'indennizzo “ pro quota” spettante all'appellante. In merito, devesi osservare che, per quanto attiene ai due posti auto, pertinenze dell'immobile, gli stessi sono stati correttamente compresi nel canone di locazione figurativo dell'appartamento. A tal riguardo, d'altra parte, non può omettersi di considerare che detti posti auto: - erano indicati nella descrizione dell'oggetto di causa , come da citazione;
- furono esplicitamente indicati nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'allora parte attrice, rientrando pienamente nella funzione di tale atto processuale, rispetto al contenuto della citazione ed al pacifico rapporto di pertinenzialità esistente;
- sono stati, comunque, ricompresi nella decisione di merito , pur reiettiva, del primo Giudice, senza esclusione alcuna rispetto alle pertinenze “ de quibus”, sì che ogni doglianza circa l'ammissibilità di pretese ricomprendenti i posti auto medesimi avrebbe dovuto essere dedotta come motivo di appello incidentale , semmai, condizionato, il che non è avvenuto. Fermo quanto sopra, inoltre, rispetto al periodo indennizzabile, attesa la rideterminazione riduttiva della richiesta, va individuato, oltre al “dies a quo”, il “dies ad quem”, considerato che emerge dalle difese in appello come sia pacifico fra le Parti che il compendio oggetto di causa sia stato rilasciato a gennaio 2025. L'indennità, dunque, deve essere riconosciuta fino a detto mese, del tutto irrilevante essendo il fatto che sia seguita successivamente la comunicazione formale del rilascio, rectius, per quanto qui rileva, dell'occupazione esclusiva dell'immobile in comunione, non essendo stato neppure dedotto alcun impedimento concreto alla verifica della condizione dell'immobile stesso, in pendenza, va rammentato, della presente causa e di quella di divisione. Quanto al “quantum”, osserva la Corte come la CTU licenziata in primo grado, alla luce dell'elaborato 13.3.23 a firma del Geom. , risulti argomentata circa il metodo di Per_1 determinazione del canone figurativo e rispetto alle variabili in relazione alla potenziale locazione con o senza arredamento. L'elaborato peritale, in particolare, ha individuato una media attraverso l'utilizzo di diversi metodi di stima, un primo ipotetico canone con modalità proprie dei “contratti agevolati”, un canone sulla base dei dati desunti dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari e, infine, un canone basato sulle risultanze di alcune indagini di mercato effettuate presso Agenzie Immobiliari. Detta media, va aggiunto, è poi stata differenziata a seconda dell'ipotesi di locazione con o senza arredamento. Le conclusioni del CTU, logiche e coerenti, devesi porre in risalto, non sono state oggetto di note critiche da parte dei CC.TT.PP., il che consente di non ravvisare ragione alcuna per discostarsi dalle conclusioni del CTU medesimo, che ha individuato un canone di € 855,40
12 mensili, in caso di locazione senza arredamento, e di € 983,71 , quanto alla locazione con arredamento. La Corte reputa di dover assumere a parametro idoneo la prima cifra indicata, considerata la genericità delle indicazioni sull'arredamento, come da citazione originaria e tenuto conto del fatto che non è dimostrato che tutto l'arredo fosse della “ de cuius”, risultando anzi diversamente dalla CTU, per non dire che è assolutamente più probabile, in assenza di elementi di prova di segno contrario, che ove l'alloggio fosse stato locato a terzi, i mobili di famiglia, anche per ragioni affettive, sarebbero stati asportati previamente, sì che è corretto fare riferimento a tale situazione fattuale, a maggior ragione nel caso di specie, rispetto ad un indennizzo cui è sottesa, comunque, una valutazione necessariamente equitativa. A fronte, pertanto, di un canone figurativo mensile ( criterio utilizzato, come indicato dall'appellante anche da Cass. SS.UU.. n.33546 del 15/11/2022, sebbene nella fattispecie di indebita occupazione da parte di un terzo, in aggiunta alla tutela reale) calcolato in € 855,40, stima che , ai fini de quibus, considerate le variabili potenziali di un reale contratto di locazione, in assenza di elementi contrari, risulta attuale, competono a € 253,45 per mese, Parte_1 pari a 16/54, e, così per 55 mensilità, per complessivi € 13.939,75.
, pertanto, va condannato al pagamento di tale somma. CP_1
Le spese di lite Tenuto conto degli esiti del giudizio, si impone di rilevare la soccombenza assorbente ed assolutamente prevalente di , non significativa, nell'economica complessiva del CP_1 giudizio, essendo stata la rinuncia alla domanda di rilascio e quanto sopra osservato circa la domanda di accertamento. L'appellato, pertanto, va condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e di CTU. , non sussistendo ragione alcuna per la compensazione, a fronte anche di proposte transattive più favorevoli che sono state rifiutate, a fronte, in particolare ed in ultimo, della proposta formulata in sede di appello dalla Corte. A tal riguardo, quanto riportato in comparsa conclusionale dall'appellato ( “ …Pur non essendo tenuto a spiegare le ragioni del proprio diniego rispetto alla proposta transattiva formulata dall'Ecc.ma Corte di Appello con il proprio provvedimento del 19/03/2025, il conchiudente intende rilevare come la propria decisione sia legata ai rapporti estremamente logori con la propria congiunta (con la quale permane un esasperante conflitto, ad ogni occasione rinnovato con plurime azioni giudiziarie, e ad oggi mai scemato per la mancanza di disponibilità di addivenire ad una composizione bonaria di tutte le vicende che interessano i fratelli), e non già con volontà di aggravare codesta Ecc.ma Corte di ulteriori decisioni da assumere”) non coglie nel segno, poiché ignora quanto previsto dall'art.91 c.p.c., in relazione anche all'art.96 c.p.c. , contraddice la pretesa di rinvio per differire la presente decisione, in vista di un'imminente complessiva definizione di tutti i contenziosi con la sorella e, in ultimo, non tiene in debita considerazione che, parole a parte, di fatto nulla ha inteso riconoscere CP_1 all'attuale appellante pur avendo, comunque, continuato a godere in via esclusiva del compendio immobiliare in questione durante anche il giudizio. Tali spese devono essere liquidate in forza del DM 55/14, con riferimento alle cause di valore fino ad € 26.000,00, applicando i parametri medi , tenendo presente, quanto al gravame, la nota spese depositata, che non può essere superata, e così , dunque:
- quanto al primo grado, in € 5.077, 00 oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U. quanto al primo grado
- quanto al secondo grado in € 3.966,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
13 Le spese di CTU, in ultimo, già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 237/2024 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 27 marzo 2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
ACCOGLIE l'appello di e, in riforma della sentenza appellata: Parte_1
-ACCERTA E DICHIARA che ha occupato indebitamente il CP_1 compendio immobiliare di cui alla parte motiva da giugno 2020 a gennaio 2025;
-DICHIARA TENUTO E ND , per l'effetto, al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 13.939,75, a titolo di indennizzo Parte_1 per l'occupazione indebita di cui sopra, in relazione alla quota di spettanza dell'appellante;
ND al pagamento delle spese di lite in favore di , spese CP_1 Parte_1 che liquida come segue:
- quanto al primo grado, in € 5.077, 00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
- quanto al secondo grado, in € 5.809,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U. PONE le spese di CTU già liquidate in primo grado, definitivamente a carico esclusivo di CP_1
[...]
Genova, lì 30.10.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello BRUNO PRESIDENTE Dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 237/2024 (R.G. n.1029/2020), emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 27.03.2024, promossa da:
CF: , residente in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 assistita dall'Avv. Pietro Lavezzari del Foro di Imperia, in forza di apposita delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via della Repubblica, PEC:
Email_1
APPELLANTE
contro
CF: , residente in Imperia, rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Sandro Lombardi in forza di apposita procura in calce agli atti, ed elettivamente domiciliato in Imperia presso lo studio del rappresentante in Via Tommaso Schiva 12, PEC: Email_2
APPELLATO avente a oggetto: indebita occupazione di bene in comunione ereditaria.
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza numero 237/24 del Tribunale di Imperia: a) - accertare e dichiarare che dal 21 febbraio 2019 il signor occupa con ostacolo CP_1 al godimento dei diritti di comproprietà dell'attrice, illegittimamente e senza il consenso degli altri proprietari l'appartamento sito in Imperia Via Dolcedo piano secondo ( censito al N.C.E.U. del Comune di Imperia, Sez. Tor, foglio 1, particella 769, sub 3 ) e numero due posti auto senza nulla corrispondere agli altri comproprietari e per l'effetto:
- condannare , a titolo di risarcimento dei danni per la occupazione a titolo illegittimo CP_1 del bene, a pagare alla signora una somma pari alla sua quota del canone locativo Parte_1
1 ricavabile dagli immobili occupati, quota che si indica in 16/54 del canone mensile locativo come determinato dal TU , dalla data della notifica della citazione – giugno 2020 - a quella dell'effettivo rilascio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed oneri di studio nella misura del 15% come per legge, compresi quelli di I grado e quelle del CTU.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, respingere in toto l'appello poiché inammissibile, e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, spese generali, di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria I) Si insta, a parziale revoca dell'ordinanza istruttoria 16/02/2022 Tribunale di Imperia, per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attrice/appellante e per testi sui capitoli di prova indicati in seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26/03/2021, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente atto. Ad ogni buon conto, per scrupolo difensivo, si riportano di seguito i capitoli di prova in questione: 1) “E' vero che vive nell'abitazione sita al piano secondo di Via Dolcedo 109 in CP_1
Imperia, dal 2015”.
2) “E' vero che nel 2015 ha chiesto al figlio di trasferirsi Parte_2 CP_1 nell'abitazione sita al piano secondo di Via Dolcedo 109 in Imperia”.
3) “E' vero che nel 2015 era malata di cuore, ed era stata sottoposta ad alcuni Parte_2 interventi chirurgici nel reparto di cardiologia”.
4) “E' vero che ha chiesto a quanto indicato nel precedente Parte_2 CP_1 capitolo 2 per essere aiutata nell'acquisto dei generi alimentari per la casa, nella pulizia della stessa, nella preparazione dei cibi”.
5) “E' vero che ha chiesto a quanto indicato nel precedente Parte_2 CP_1 capitolo 2 per poter avere vicino a sé un aiuto in caso di bisogno”.
6) “E' vero che sono favorevole a consentire a di vivere nell'abitazione sita al piano CP_1 secondo di Via Dolcedo 109 in Imperia”.
7) “E' vero che mai ha impedito alla sorella di recarsi presso l'abitazione CP_1 Pt_1 materna in Via Dolcedo 109 in Imperia”.
8) “E' vero che ad oggi non impedisce alla sorella di recarsi presso CP_1 Pt_1
l'abitazione materna in Via Dolcedo 109 in Imperia”. Si indicano a testi sia in prova diretta (sui suddetti capitoli) sia in controprova (sui capitoli avversari eventualmente ammessi) i signori:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...].” Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta, come da atto di citazione in data 8.6.20, che, con il decesso di , i Parte_2 fratelli , e , quest'ultimo non parte in causa nel Parte_1 CP_1 Testimone_1 processo, acquisivano la comproprietà dell'immobile sito in Imperia in via Dolcedo 109 e di due posti auto a questo pertinenti.
2 In esito a tale successione le quote di proprietà sul suddetto immobile risultavano le seguenti: 16/54 a (pari al 29,62%) e 19/54 ciascuno (ossia pari al 35,19%) ai due fratelli Parte_1 CP_1
e .
[...] Testimone_1
In data 04.09.2019, attraverso lettera raccomandata, l'appellante odierna Parte_1 contestava al comproprietario l'utilizzo arbitrario dell'immobile dal maggio 2019, CP_1 lamentando come lo stesso avesse iniziato a vivere nell'appartamento de quo senza il consenso della sorella e comproprietaria. Nel contempo, Parte attrice chiedeva che le venisse riconosciuta e versata una quota, pari a quella della sua comproprietà, del canone di locazione figurativo. Non ricevendo alcuna risposta alla raccomandata, dopo aver esperito negativamente il tentativo di mediazione, citava in giudizio lamentando, in Parte_1 CP_1 particolare, il mancato assenso al fatto che il fratello usasse l'immobile in comproprietà di cui è causa quale propria abitazione, deducendo , altresì, il proprio interesse a destinare lo stesso ad abitazione di uno dei suoi quattro figli. Per l'effetto di ciò, Parte attrice, lamentando la violazione dell'art.1102 c.c., chiedeva l'accertamento dell'indebita occupazione dell'immobile in comunione da parte del fratello, a partire da maggio 2019, con condanna del convenuto, in via principale, al rilascio dell'immobile e, in via subordinata, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni calcolata dalla data di occupazione a quella dell'effettivo rilascio, con vittoria di spese ed onorari di causa. Il convenuto si costitutiva contestando la fondatezza in fatto e diritto di ogni domanda avanzata da Parte attrice e, in particolare, evidenziando di non aver mai impedito l'accesso e l'uso dell'immobile alla controparte. In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse deciso di accogliere le domande attoree, chiedeva l'apposizione di un termine congruo per il rilascio del CP_1 bene e l'individuazione di un'indennità di occupazione determinata in base a precisi valori di mercato, anch'egli con vittoria di spese. In via preliminare rispetto a tali considerazioni, il convenuto eccepiva, con riferimento alle domande svolte dall'attrice, l'erroneità del rito utilizzato da controparte, ossia il rito di cognizione ordinario, ritenendo più corretta l'applicazione delle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c. in materia locatizia. Nel contempo, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte convenuta chiedeva la sospensione del procedimento in attesa del giudizio di divisione iscritto a ruolo al n.1950/2017 R.G. del Tribunale di Imperia, relativo all'intero patrimonio della “de cuius” , tra cui anche Parte_2 il compendio immobiliare oggetto della presente causa. Tali eccezioni e richieste di venivano contestate da Parte attrice, che CP_1 rilevava come l'oggetto di causa fosse del tutto estraneo alla materia locatizia, negando, altresì, qualsivoglia pretesa pregiudizialità fra il processo promosso come sopra e la causa di divisione ereditaria. Ritenute, di fatto, infondate le questioni poste da parte convenuta, il primo Giudice concedeva i termini ex art.183 c.p.c., rigettava le richieste di prove orali , licenziando CTU, sì che, a seguito del deposito della relazione tecnica, ritenuta la causa medesima matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. per il 27.3.24. Il Tribunale, dunque, all'esito della camera di consiglio, così statuiva:
“
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1. Respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_1 CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque prive di idonea allegazione e prova.
[...]
3
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 convenuto che, già operata la disposta compensazione di un terzo, liquida in CP_1 residui € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
3. Pone le spese e competenze di CTU definitivamente a carico di parte attrice”
Il Giudice di prime cure, nello specifico, in merito alle questioni preliminari di rito sollevate dall'allora parte convenuta:
-circa la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di divisione, pendente all'epoca dei fatti presso il Tribunale di Imperia, rigettava la stessa in quanto le due vertenze non presentavano alcun rapporto di pregiudizialità e nemmeno la coincidenza delle Parti in causa;
- circa l'eccezione di erroneità del rito ordinario rigettava parimenti la stessa in quanto l'oggetto di causa era attinente all'utilizzo dei beni caduti in comunione ereditaria, sì da essere estraneo all'ambito applicativo del rito locatizio, in via assorbente, peraltro, della mancanza di ogni doglianza circa l'effettiva lesione del diritto di difesa e contraddittorio.
Ciò detto, nel merito, il Tribunale poneva, in particolare, a fondamento della propria decisione quanto segue:
- l'oggetto della controversia afferiva alle modalità di utilizzo dei beni in comunione ereditaria, materia disciplinata all'art. 1102 c.c., secondo cui l'utilizzo di un bene in comproprietà è limitato dal divieto di alterazione della destinazione d'uso finale del bene e dal compimento di atti impeditivi verso gli altri comproprietari intenzionati a farne parimenti uso;
- a fronte di quanto sopra, doveva farsi applicazione dei principi espressi dal Supremo Collegio in materia, come da sentenza, sez.2, n.1738, 20.1.22, secondo la quale “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”;
- a ragione di quanto sopra, l'utilizzo dell'immobile in via esclusiva da parte di uno dei comproprietari poteva rappresentare un utilizzo illegittimo solo laddove fosse stato attivamente impedito all'altro comproprietario l'esercizio del suo diritto di godimento, una volta avanzata tale richiesta. Ferme dette argomentazioni, quanto, poi, alla corresponsione di un'indennità di occupazione, il Giudice di prime cure evidenziava come la Corte di Cassazione in più pronunce avesse ritenuto necessaria l'esistenza di una richiesta espressa di utilizzo da parte del comproprietario, nonché il rifiuto di tale pretesa da parte del comproprietario occupante in via esclusiva. Nel caso di specie, il Giudice, per l'effetto, rilevando l'assenza di qualsivoglia tentativo effettivo di godimento dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attrice, e, consequenzialmente, di atti impeditivi posti in essere dal convenuto, tesi ad ostacolare il godimento dell'immobile, escludeva l'illiceità della condotte di rispetto all'uso in via esclusiva del CP_1 compendio immobiliare in questione, valutando sussistente la sostanziale acquiescenza di
, in rapporto al fatto , inoltre, che doveva presumersi il possesso delle chiavi Parte_1 dell'immobile da parte dell'allora attrice, a fronte del contenuto della missiva del 2019 ( salvo
4 spossessamento, mediante cambio serratura, nel caso da far valere con le opportune azioni ): non risultava, a conferma, aggiungeva il Giudice, che mai l'attrice si fosse materialmente recata presso gli immobili occupati dal fratello, con conseguente materiale impedimento dell'accesso o dell'uso da parte del fratello medesimo. Il Tribunale, pertanto, dopo aver evidenziato come fosse titolare di una Parte_1 quota minoritaria della comproprietà, a fronte anche della posizione neutra assunta da Tes_1
, terzo comproprietario, rigettava la domanda di accertamento attorea, così come la pretesa
[...] di indennità di occupazione e condannava la predetta attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU in forza del principio di soccombenza. Orbene, nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo Parte_1 appello. Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame della sentenza di primo grado, la cui titolazione è stata specificata in sede di comparsa conclusionale, con riferimento, nella sostanza, alla errata applicazione dei principi di diritto affermati dal Tribunale nel caso concreto. Segnatamente, dunque: I° MOTIVO - L'acquiescenza L'originaria Parte attrice, con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erronea interpretazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che ella fosse stata acquiescente al comportamento dell'appellato.
, a tal riguardo, ha sottolineato come il Giudice avesse omesso di Parte_1 considerare che la stessa, in ripetute occasioni, aveva reso noto a controparte il proprio dissenso all'utilizzo in via esclusiva del bene in comproprietà, dapprima attraverso lettera raccomandata (allegato n. 2 fascicolo Parte attrice) e, in seguito, sia in sede di mediazione, sia con l'atto di citazione stesso. In tesi, dunque, tale raccomandata, oltre che la richiesta di mediazione, nonché la citazione in causa, attestavano esattamente l'assenza di una qualsiasi acquiescenza da parte dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice. II° MOTIVO - La volontà di godere dell'immobile Con tale motivo, l'appellante ha argomentato, di fatto, ulteriormente, la precedente doglianza, in riferimento alla parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che non fossero state allegate
“specifiche circostanze relative alla volontà ed al tentativo da parte dell'attrice di godimento ed all'impedimento all'accesso ed all'utilizzo in concreto degli immobili in questione (appartamento, mansarda e due posti auto)” (cfr.pag.8 sentenza impugnata). Sul punto, : - ha contestato di aver provato in plurime occasioni la sua Parte_1 volontà di godere direttamente del bene al posto del fratello;
- ha , inoltre, affermato che l'appellato non avesse mai, nel corso del giudizio o in precedenza, proposto alla sorella comproprietaria di godere dell'immobile de quo, limitandosi a dichiarare di essere pronto a sostenere un canone di locazione se ritenuto necessario dal Giudice;
- ha, nel contempo, lamentato come la lettura della sentenza di primo grado in merito all'impedimento all'accesso e all'utilizzo dell'appartamento fosse errata in quanto basata esclusivamente sulla richiesta di una prova di carattere fisico, come la necessità da parte dell'appellante di recarsi fisicamente nell'appartamento in comproprietà per vedersi negare l'accesso. L'appellante, in particolare, con il motivo di gravame in questione ha lamentato come il Giudice non avesse considerato, dall'insieme delle risultanze, le molteplici opposizioni dell'originaria Parte attrice nei confronti del godimento in via esclusiva da parte del fratello, il quale, invece, non aveva mai proposto alla sorella l'utilizzo turnario del bene. Ulteriormente, veniva contestata l'interpretazione del tentativo di godimento fornita dal Tribunale rilevando come la stessa fosse basata puramente su circostanze di natura fisica.
5 III° MOTIVO – La giurisprudenza citata Con tale motivo, ha lamentato che il Tribunale non aveva correttamente Parte_1 applicato i principi di diritto espressi dal Supremo Collegio in materia di indennità di occupazione. A tal riguardo, Parte appellante ha sostenuto come non fosse necessaria alcuna prova di voler utilizzare l'immobile, nel caso in cui: “risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass.sent. 1738/2022, già citata), occorrendo considerare quanto affermato dalla Suprema Corte con pronuncia, sez.2, n. 10264, 18.4 2023, di cui veniva riportato uno stralcio della motivazione, quale motivazione in diritto delle ragioni di doglianza. In tesi, dunque, ha sostenuto come il Tribunale avesse errato Parte_1 nell'individuare i presupposti per far sorgere il diritto all'indennità di occupazione, in rapporto alla situazione concreta ed al fatto che il compendio “ de quo” era per sua natura produttivo di frutti civili. IV° MOTIVO- le chiavi dell'immobile Con tale motivo, Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui era stato affermato, tramite un ragionamento deduttivo basato sulle richieste probatorie dell'allora attrice, che quest'ultima fosse in possesso delle chiavi di accesso dell'immobile de quo e che, solo qualora controparte le avesse negato l'accesso attraverso la modifica della serratura, si sarebbe verificata una fattispecie di spossessamento, tutelabile in sede civile attraverso l'azione di spoglio o reintegrazione ex art. 1168 c.c. La in particolare, ha evidenziato come il Giudice avesse errato nel riversare Pt_3 sull'allora attrice un onere probatorio non suo, nel contempo contestando la presunzione espressa dal Tribunale circa la disponibilità delle chiavi. V° MOTIVO – la quota minoritaria Con l'ultimo motivo di appello, si è doluta della parte di sentenza in cui il Parte_1
Giudice di prime cure aveva affermato che: “nel caso in esame l'attrice risulta comunque titolare di una quota minoritaria pari a 16/54 su detti beni, mentre il convenuto è proprietario di una quota pari a 19/54, così come l'altro fratello il quale, peraltro, non risulta avere fatto Testimone_1 opposizione alcuna all'utilizzo della sua quota da parte del fratello odierno convenuto” CP_1
(cfr. pag. 9 sentenza impugnata). Nel merito, l'appellante ha lamentato che, con tale affermazione, il Tribunale aveva posto alla base del rigetto della sua domanda la quota minoritaria differenziale per 3/54 di cui la stessa era titolare, il che non poteva, invece, ritenersi affatto dirimente in ragione del regime dei beni in comunione. Si è costituito in appello contestando tutte le doglianze oggetto di CP_1 gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In ordine al primo motivo di gravame, in particolare, l'appellato ha evidenziato come la circostanza posta a fondamento della doglianza, in termini di acquiescenza di Parte_1 verso l'utilizzo del bene in via esclusiva, non fosse mai stata rilevata nella sentenza oggetto di impugnazione. In relazione , poi, al secondo, terzo e quarto motivo di appello, trattati da CP_1 in maniera congiunta, l'appellato ha ribadito di non aver mai impedito alla comproprietaria il pari godimento e utilizzo del bene de quo, sebbene non vi fosse mai stata alcuna richiesta di utilizzo dell'immobile. Argomentando in questi termini, dunque, l'appellato: - ha richiamato la raccomandata ricevuta nel 2019, evidenziando come la stessa non contenesse alcuna richiesta di turnazione nell'utilizzo del bene;
- ha rivendicato, richiamando l'art 1102 c.c., di stare legittimamente esercitando il proprio diritto di comproprietà e, a sostegno di quest'ultima affermazione, ha richiamato alcune sentenze della Suprema Corte in materia.
6 Tutto ciò premesso, all'esito della prima udienza cartolare del 18.3.25 la Corte formulava in data 19.3.2025 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da Parte appellante, ma non da Parte appellata, con l'effetto che, in data 14.5.2025 il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 28.10.2025 di rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art.352 c.p.c. Con note scritte di udienza le Parti insistevano e Parte appellata, in particolare, chiedeva rinvio, in attesa della definizione della causa di divisione ereditaria. In esito a detta udienza cartolare la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere alla disamina delle singole doglianze, chiarendo che la richiesta di rinvio dell'appellato, in attesa degli esiti e seguiti del giudizio di divisione ereditaria, risulta defatigatoria, rispetto allo specifico contenzioso che occupa, salvi i rapporti dare/avere complessivi che si determineranno in quel giudizio fra i coeredi. Ciò detto, allora, osserva la Corte quanto segue. PRIMO, SECONDO e TERZO MOTIVO - L'acquiescenza e la volontà di godere dell'immobile – la giurisprudenza Con riferimento ai primi tre motivi di gravame dedotti da Parte appellante, che si ritiene qui di trattare congiuntamente, essendo strettamente connessi, non può tacersi il fatto che ogni contestazione circa il fatto che il Tribunale non abbia posto a fondamento della sua decisione la presunta acquiescenza al godimento esclusivo del fratello, si scontra con il fatto che il Giudice di prime cure ha viceversa ritenuto sussistente detta acquiescenza , lamentando che Pt_1
non avesse allegato “specifiche circostanze relative alla volontà ed al tentativo da parte
[...] dell'attrice di godimento ed all'impedimento all'accesso ed all'utilizzo in concreto degli immobili in questione (appartamento, mansarda e due posti auto)” (cfr. pag.8 sentenza impugnata), con l'effetto, dunque, quanto agli effetti giuridici, di dimostrarsi, appunto, acquiescente, sì da non determinare i presupposti per l'accoglimento delle domande. A tal riguardo, merita di essere osservato che il Giudice di prime cure, a sostegno della propria decisione, ha, da un lato, rilevato che dall'analisi degli elementi probatori dedotti in primo grado, risultava che Parte appellante avesse espresso in plurime occasioni il suo dissenso al godimento esclusivo del bene da parte del fratello, ma, allo stesso tempo, ha ritenuto che tale dissenso, senza porre in essere quanto sopra, senza mai richiedere l'utilizzo turnario del bene o qualsiasi forma di godimento dell'immobile de quo , esitasse, come già detto, in una sostanziale acquiescenza e, dunque, nella decisione reiettiva assunta. Chiarito quanto sopra, reputa la Corte di dover meglio approfondire l'effettivo contenuto della sentenza n.1738/22 della Suprema Corte, citata dal Tribunale, rispetto alla peculiare situazione di occupazione esclusiva di un bene in comunione da parte di uno dei comunisti, a fronte del disposto di cui all'art.1102 c.c. Il primo Giudice, infatti:
- ha espressamente richiamato detta sentenza giungendo alla conclusione per cui la mera manifestata opposizione all'uso esclusivo da parte di uno dei comunisti sarebbe insufficiente a far sorgere il diritto all'indennizzo, sul presupposto che: “ …debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno
7 avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015).”;
- non ha, tuttavia, considerato che da una lettura completa delle argomentazioni di tale pronuncia risulta chiaro che, ai fini della previsione dell'indennità di occupazione conseguente all'utilizzo esclusivo di un bene oggetto di comproprietà, sia sufficiente l'opposizione a detto utilizzo, senza alcuna richiesta specifica di godimento turnario dell'immobile, costituente una delle possibili modalità di manifestazione dell'opposizione stessa. Nello specifico, infatti, nella sentenza n.1738/2022, più volte richiamata anche dallo stesso appellato, l'affermazione di cui sopra si colloca in una più ampia argomentazione, che esita in una decisione, in fattispecie analoga, opposta a quella intesa dal primo Giudice, atteso che nella parte motiva dei Giudici di legittimità, sul punto, si legge: “…E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n.17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero. E' pur vero che la sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l'esercizio di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass.
n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto, ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi "in re ipsa", potendo essere comunque quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf.Cass. n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato
8 acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n.
2423/2015). La Corte d'Appello, riprendendo le considerazioni già spese da Tribunale, ha ricordato che ancor prima che la figlia iniziasse a godere personalmente del bene, la madre aveva conseguito la propria quota parte dei canoni di locazione, ma non può trarsi da tale circostanza, che si correla alla regola per la quale il comunista che gestisce la locazione del bene comune agisce come utile gestore degli altri comunisti, anche una conclusione circa la opposizione della usufruttuaria pro quota al godimento esclusivo del bene in proprio da parte della figlia, essendo invece necessario correlare l'insorgenza del diritto a ricevere una quota parte dei frutti alla esternata opposizione alla condotta posta in essere dall'odierna ricorrente, che viene individuato nelle conclusioni della comparsa di risposta in primo grado, e ribadito in controricorso, nella missiva del 17 giugno 2003, con la quale la defunta …. aveva sollecitato in via stragiudiziale la figlia a corrisponderle la somma dovuta quale corrispettivo per la mancata fruizione della propria quota di usufrutto, denotando a tal fine un'evidente avversione all'uso esclusivo da parte della figlia, ritenuto come tale in contrasto con la previsione di cui all'art. 1102 c.c. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata quanto all'individuazione della data di decorrenza dell'obbligo dell'attrice di corrispondere una quota parte dei frutti civili del bene, in corrispondenza dell'uso esclusivo fattone, per
l'epoca anteriore alla detta missiva, dovendo il giudice di rinvio quindi rideterminare le somme dovute a tale titolo dalla ricorrente…” La Suprema Corte, dunque, a ben vedere, ha ritenuto che la richiesta di pagamento della propria quota di frutti civili, pur senza alcuna richiesta di utilizzo turnario dell'immobile, sia idonea a manifestare il dissenso del comunista all'utilizzo esclusivo del bene in comproprietà, con esclusione di qualsivoglia acquiescenza, e, per via di ciò, possa valere come “dies a quo” per la corresponsione di un'indennità di occupazione rispetto al comproprietario che gode in via esclusiva del compendio immobiliare in comunione con altri, non ultimo, peraltro, sussistendo, in capo all'occupante esclusivo, un indubbio vantaggio patrimoniale, il che, nel caso di specie, è palese dalle stesse deduzioni dell'appellato, circa il fatto di godere del compendio immobiliare in comune quale abitazione propria, così risparmiando il canone di locazione corrispondente per la parte eccedente la sua quota. Tale effettivo approdo, osserva la Corte, trova conferma anche nella pronuncia della Suprema Corte sez. 2 n.10264, 18.4.23, in cui i Giudici di legittimità hanno espressamente subordinato la previsione di un'indennità di occupazione da parte del comproprietario che gode in modo esclusivo di un immobile, in via, si noti, alternativa: - alla richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente;
- all'istanza di uso turnario del bene medesimo;
- alla richiesta da parte degli altri comunisti di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
In detta pronuncia, infatti, si legge, in particolare, quanto segue: “ …- venendo al merito, con l'unico motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 155 e 1102 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto alla ….il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene nonostante il mancato dissenso all'utilizzo dell'immobile oggetto del contenzioso da parte della stessa e per avere, in ogni caso, erroneamente quantificato la relativa indennità di occupazione. La censura è fondata nei limiti di seguito illustrati. Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art.
1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un
9 godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari …, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n.
35210 del 2021). In tal senso rileva il Collegio che, pur essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, non appare condivisibile la decisione del giudice di secondo grado che ha ritenuto di riconoscere il diritto ad indennità della … fin dal febbraio 2007, a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi, con pronuncia n. …del…, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti
(pertanto, in mancanza di accertamenti circa le concrete richieste della condividente non beneficiaria del bene a ricevere siffatti frutti). Infatti, dalla sentenza impugnata si ricava che
l'oggetto di comunione è l'abitazione coniugale e dunque una cosa per definizione idonea a produrre frutti civili, di cui il … ne ha goduto in via esclusiva. Sulla base di tali premesse di fatto, la Corte d'appello ha falsamente applicato (invece delle norme sulla comunione) l'art. 1148 c.c., che disciplina il caso, affatto diverso, della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede il quale debba restituire la cosa al rivendicante. Tale norma regola l'attribuzione dei frutti nel conflitto esterno tra possessore in buona fede e proprietario, e dunque non può operare per disciplinare il diverso problema della ripartizione interna fra più comproprietari dei frutti ritratti o ritraibili dalla cosa comune…” Nel caso di specie, allora, risulta che la raccomandata inviata dall'appellante nel 2019 consista in una richiesta da parte di di ricevere la quota parte dei frutti civili non Parte_1 goduti rispetto alla propria quota di proprietà dell'immobile in comunione, tale da manifestare chiara opposizione al godimento esclusivo da parte del fratello. Se si osserva che con la citazione introduttiva del processo di primo grado venne ulteriormente ed inequivocabilmente rinnovata tale opposizione, prospettando anche il rilascio e l'interesse ad utilizzare il bene per abitazione di uno dei quattro figli, il tutto in pendenza, si noti, del giudizio di divisione ereditaria, che sottintende, a maggior ragione, la volontà di godere pienamente delle proprie quote ereditarie, l'assunto del primo Giudice circa la necessità financo di condotte materiali per rivendicare le proprie prerogative dominicali, con corrispondenti condotte impeditive del comproprietario, si pone al di fuori del perimetro indicato dalla Suprema Corte. Tale conclusione risulta ancor più pacifica, dovendosi considerare che , in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni già in primo grado, ebbe a limitare la richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione a partire dalla notifica dell'atto di citazione, a giugno 2020, data dopo la quale , lungi dall'offrire un godimento turnario, il rilascio o il CP_1
10 pagamento dell'indennità, salva pronuncia giudiziaria, ha , in modo chiaro, contestato ogni pretesa, chiedendo il rigetto di tutte le domande di controparte, ciò, va detto, in modo ripetuto durante il processo ed anche in appello, rivendicando, dunque, la legittimità ex art.1102 c.c. del suo, indubbio, godimento esclusivo del compendio immobiliare ereditario, financo rifiutando possibili accordi in corso di giudizio ed anche in appello. I motivi in questione, dunque, per le ragioni esposte, vanno accolti.
TERZO E QUARTO MOTIVO – le chiavi dell'immobile; - la quota minoritaria Passando alla disamina delle doglianze di cui sopra, non può tacersi come le stesse siano assorbite da quanto precede e, allo stesso tempo, comunque fondate. L'argomento afferente al possesso delle chiavi, usato dal primo Giudice, va detto, per rafforzare le proprie conclusioni, attiene, in primo luogo, ad una presunzione inconsistente, poiché del tutto generica e per nulla grave, ricavata dalla sola lettura a “ contrariis” di una missiva contenente la richiesta delle chiavi di altro immobile, nel mentre, tuttavia, Parte_1 contestava recisamente l'occupazione arbitraria dell'appartamento di cui è causa, con valenza, semmai, manifestamente assorbente di ogni questione di chiavi, rispetto al possesso delle quali nulla poteva, pertanto, desumersi. La questione, merita di essere aggiunto, attiene, peraltro, a profilo non dirimente, considerato che qualsivoglia possesso delle chiavi da parte di non avrebbe fatto Parte_1 venire meno il godimento esclusivo ad abitazione, incontestato, da parte del fratello, che, anzi, ha segnatamente affermato di abitare nell'immobile stesso da prima della morte della madre e, in comparsa di risposta, come in causa, ha rivendicato la legittimità di tale occupazione esclusiva, limitandosi ad affermare di non essersi mai opposto al pari uso da parte degli altri comproprietari, senza considerare le caratteristiche ad uso abitativo dell'alloggio, da egli stesso dedotte, e le regole afferenti al godimento dei beni comuni di cui si è detto. La valenza data dal primo Giudice, circa la necessità di comportamenti “materiali” per far venire meno l'acquiescenza e così per accertare l'opposizione del comproprietario, sottesi al tema dello spoglio di cui al punto appellato, sono già stati ritenuti infondati nella precedente parte della motivazione. Parimenti, infine, la questione delle quote di comproprietà, argomentata in sentenza, ma contestata ed oggetto di gravame, risulta inconferente, atteso che, a fronte dell'inerzia del terzo comproprietario, non chiamato in causa, la valenza della pretesa maggioranza, posta in risalto dal Tribunale, come vantata dal convenuto, si sarebbe dovuta estrinsecare, in ogni caso, in una delibera ex art. 1105 c.c., di cui nulla dice il primo Giudice e di cui non vi è traccia, al di là di mere fumose affermazioni di , come da pag.4 della comparsa di risposta in primo CP_1 grado, che ben attestano, in realtà, l'opposizione dell'occupante al pari godimento da parte della sorella.
Conclusioni e liquidazione dell'indennizzo Esaurita la disamina dei motivi di gravame, si appalesa la fondatezza dell'appello, con l'effetto che deve essere accolta la domanda di accertamento dell'indebita occupazione, con decorrenza dal giugno del 2020, in rapporto alla domanda di indennizzo rideterminata come sopra, che palesa un difetto di coordinamento fra la modifica, in senso riduttivo, delle pretese e, allo stesso tempo, non consente di apprezzare alcun interesse dell'appellante ad una pronuncia di accertamento retrodatata, quanto alla decorrenza, al 2019, nulla a riguardo avendo, d'altra parte, esplicitato . Parte_1
Di nessun rilievo, va detto, è quanto preteso dall'appellato, circa la reiterazione delle prove orali non ammesse, considerato che, da un lato neppure evidenzia le ragioni di CP_1
11 doglianza concreta rispetto alla decisione istruttoria del primo Giudice, dall'altro ripropone un capitolato del tutto inconferente, sia perché relativo alla situazione anteriore alla morte della madre, sia perché teso, del tutto inammissibilmente, a far esprimere una volontà e non un fatto (capitolo 6), sia, perché, in ultimo, oltre a formulare capitoli inammissibili, in forma negativa e generica, consente di apprezzare, ancor più, il senso della sua “non opposizione” alla pari fruizione del compendio immobiliare della sorella, in termini di non impedire alla stessa di, si noti,
“recarsi” presso la proprietà comune, il che rende anche superflua la prova. Non consente di pervenire a diverse conclusioni la citazione di giurisprudenza afferente alla materia condominiale, in relazione alla diversità dal caso di specie, in rapporto alle concrete risultanze acquisite al giudizio. Ciò detto, a fronte dell'accoglimento del gravame, nei termini esposti, discende la necessità di liquidare l'indennizzo “ pro quota” spettante all'appellante. In merito, devesi osservare che, per quanto attiene ai due posti auto, pertinenze dell'immobile, gli stessi sono stati correttamente compresi nel canone di locazione figurativo dell'appartamento. A tal riguardo, d'altra parte, non può omettersi di considerare che detti posti auto: - erano indicati nella descrizione dell'oggetto di causa , come da citazione;
- furono esplicitamente indicati nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'allora parte attrice, rientrando pienamente nella funzione di tale atto processuale, rispetto al contenuto della citazione ed al pacifico rapporto di pertinenzialità esistente;
- sono stati, comunque, ricompresi nella decisione di merito , pur reiettiva, del primo Giudice, senza esclusione alcuna rispetto alle pertinenze “ de quibus”, sì che ogni doglianza circa l'ammissibilità di pretese ricomprendenti i posti auto medesimi avrebbe dovuto essere dedotta come motivo di appello incidentale , semmai, condizionato, il che non è avvenuto. Fermo quanto sopra, inoltre, rispetto al periodo indennizzabile, attesa la rideterminazione riduttiva della richiesta, va individuato, oltre al “dies a quo”, il “dies ad quem”, considerato che emerge dalle difese in appello come sia pacifico fra le Parti che il compendio oggetto di causa sia stato rilasciato a gennaio 2025. L'indennità, dunque, deve essere riconosciuta fino a detto mese, del tutto irrilevante essendo il fatto che sia seguita successivamente la comunicazione formale del rilascio, rectius, per quanto qui rileva, dell'occupazione esclusiva dell'immobile in comunione, non essendo stato neppure dedotto alcun impedimento concreto alla verifica della condizione dell'immobile stesso, in pendenza, va rammentato, della presente causa e di quella di divisione. Quanto al “quantum”, osserva la Corte come la CTU licenziata in primo grado, alla luce dell'elaborato 13.3.23 a firma del Geom. , risulti argomentata circa il metodo di Per_1 determinazione del canone figurativo e rispetto alle variabili in relazione alla potenziale locazione con o senza arredamento. L'elaborato peritale, in particolare, ha individuato una media attraverso l'utilizzo di diversi metodi di stima, un primo ipotetico canone con modalità proprie dei “contratti agevolati”, un canone sulla base dei dati desunti dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari e, infine, un canone basato sulle risultanze di alcune indagini di mercato effettuate presso Agenzie Immobiliari. Detta media, va aggiunto, è poi stata differenziata a seconda dell'ipotesi di locazione con o senza arredamento. Le conclusioni del CTU, logiche e coerenti, devesi porre in risalto, non sono state oggetto di note critiche da parte dei CC.TT.PP., il che consente di non ravvisare ragione alcuna per discostarsi dalle conclusioni del CTU medesimo, che ha individuato un canone di € 855,40
12 mensili, in caso di locazione senza arredamento, e di € 983,71 , quanto alla locazione con arredamento. La Corte reputa di dover assumere a parametro idoneo la prima cifra indicata, considerata la genericità delle indicazioni sull'arredamento, come da citazione originaria e tenuto conto del fatto che non è dimostrato che tutto l'arredo fosse della “ de cuius”, risultando anzi diversamente dalla CTU, per non dire che è assolutamente più probabile, in assenza di elementi di prova di segno contrario, che ove l'alloggio fosse stato locato a terzi, i mobili di famiglia, anche per ragioni affettive, sarebbero stati asportati previamente, sì che è corretto fare riferimento a tale situazione fattuale, a maggior ragione nel caso di specie, rispetto ad un indennizzo cui è sottesa, comunque, una valutazione necessariamente equitativa. A fronte, pertanto, di un canone figurativo mensile ( criterio utilizzato, come indicato dall'appellante anche da Cass. SS.UU.. n.33546 del 15/11/2022, sebbene nella fattispecie di indebita occupazione da parte di un terzo, in aggiunta alla tutela reale) calcolato in € 855,40, stima che , ai fini de quibus, considerate le variabili potenziali di un reale contratto di locazione, in assenza di elementi contrari, risulta attuale, competono a € 253,45 per mese, Parte_1 pari a 16/54, e, così per 55 mensilità, per complessivi € 13.939,75.
, pertanto, va condannato al pagamento di tale somma. CP_1
Le spese di lite Tenuto conto degli esiti del giudizio, si impone di rilevare la soccombenza assorbente ed assolutamente prevalente di , non significativa, nell'economica complessiva del CP_1 giudizio, essendo stata la rinuncia alla domanda di rilascio e quanto sopra osservato circa la domanda di accertamento. L'appellato, pertanto, va condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e di CTU. , non sussistendo ragione alcuna per la compensazione, a fronte anche di proposte transattive più favorevoli che sono state rifiutate, a fronte, in particolare ed in ultimo, della proposta formulata in sede di appello dalla Corte. A tal riguardo, quanto riportato in comparsa conclusionale dall'appellato ( “ …Pur non essendo tenuto a spiegare le ragioni del proprio diniego rispetto alla proposta transattiva formulata dall'Ecc.ma Corte di Appello con il proprio provvedimento del 19/03/2025, il conchiudente intende rilevare come la propria decisione sia legata ai rapporti estremamente logori con la propria congiunta (con la quale permane un esasperante conflitto, ad ogni occasione rinnovato con plurime azioni giudiziarie, e ad oggi mai scemato per la mancanza di disponibilità di addivenire ad una composizione bonaria di tutte le vicende che interessano i fratelli), e non già con volontà di aggravare codesta Ecc.ma Corte di ulteriori decisioni da assumere”) non coglie nel segno, poiché ignora quanto previsto dall'art.91 c.p.c., in relazione anche all'art.96 c.p.c. , contraddice la pretesa di rinvio per differire la presente decisione, in vista di un'imminente complessiva definizione di tutti i contenziosi con la sorella e, in ultimo, non tiene in debita considerazione che, parole a parte, di fatto nulla ha inteso riconoscere CP_1 all'attuale appellante pur avendo, comunque, continuato a godere in via esclusiva del compendio immobiliare in questione durante anche il giudizio. Tali spese devono essere liquidate in forza del DM 55/14, con riferimento alle cause di valore fino ad € 26.000,00, applicando i parametri medi , tenendo presente, quanto al gravame, la nota spese depositata, che non può essere superata, e così , dunque:
- quanto al primo grado, in € 5.077, 00 oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U. quanto al primo grado
- quanto al secondo grado in € 3.966,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
13 Le spese di CTU, in ultimo, già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 237/2024 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 27 marzo 2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
ACCOGLIE l'appello di e, in riforma della sentenza appellata: Parte_1
-ACCERTA E DICHIARA che ha occupato indebitamente il CP_1 compendio immobiliare di cui alla parte motiva da giugno 2020 a gennaio 2025;
-DICHIARA TENUTO E ND , per l'effetto, al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 13.939,75, a titolo di indennizzo Parte_1 per l'occupazione indebita di cui sopra, in relazione alla quota di spettanza dell'appellante;
ND al pagamento delle spese di lite in favore di , spese CP_1 Parte_1 che liquida come segue:
- quanto al primo grado, in € 5.077, 00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U.
- quanto al secondo grado, in € 5.809,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, oltre C.U. PONE le spese di CTU già liquidate in primo grado, definitivamente a carico esclusivo di CP_1
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Genova, lì 30.10.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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