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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2022, al numero 1569, promossa con ricorso depositato in data 20.5.2022 da
, elett.te dom.ta in Olevano Romano (Roma), Via Monte Parte_1
Belloni n.39, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lucidi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso
ricorrente contro
in persona del l.r.p.t. , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Viale Mazzini n.69, Frosinone (FR), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Di
AS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via
Isonzo n. 5
resistente
Oggetto del giudizio: spettanze lavorative;
risarcimento danni
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.5.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la deducendo che: 1) aveva prestato attività lavorativa alle Controparte_1 dipendenze della dal 3.9.2018 fino al 28.9.2021, presso l'unità Controparte_1 locale della società sita a AN (Roma), con la qualifica di operaia e con inquadramento nel V livello del CCNL Terziario Confcommercio;
2) aveva svolto all'interno dell'attività mansioni di commessa da banco, percependo la retribuzione mensile di €.800,00; 3) pur avendo sottoscritto un contratto part time di 20 ore settimanali, aveva di fatto lavorato in via continuativa e con turni prestabiliti per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato nonché di domenica, alternandosi con altri due dipendenti, per un totale di sei giorni a settimana per
5 ore al giorno ed aveva anche effettuato ore di straordinario sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi;
4) dal mese di luglio 2021 era stata obbligata a pulire il piazzale antistante il punto vendita una volta a settimana, prima dell'inizio del suo effettivo orario di lavoro;
5) in più occasioni aveva subìto attacchi verbali da parte del responsabile del personale ed aveva poi subìto un trasferimento discriminatorio ed illegittimo;
6) il rapporto di lavoro era poi cessato in data
28.9.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa senza preavviso;
7) aveva diritto al pagamento di differenze retributive, nonché di ulteriori spettanze a titolo di tredicesima, T.F.R, permessi e ferie non goduti;
8) aveva diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per l'illegittima condotta datoriale.
Sulle richiamate premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “a) Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la (P.I. CP_1
) con sede legale a Frosinone Viale Mazzini n. 69 in persona del legale P.IVA_1 rapp.te p.t. al pagamento delle differenze retributive, come da conteggio allegato al presente ricorso e parte integrante dello stesso, ammontanti ad euro 18.963,21 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi CP_3 assicurativi e previdenziali dovuti e non versati. b) Condannare la , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, di natura non patrimoniale, che si quantificano in €30.000,00 o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica
e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro
Lucidi”.
Ritualmente notificato il ricorso, si è costituita la società convenuta, chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, per l'omessa allegazione del CCNL applicabile e per l'indeterminatezza delle somme richieste. Nei merito, la società ha dedotto l'insussistenza delle differenze retributive pretese, in quanto l'orario di lavoro in concreto svolto dalla ricorrente era stato sempre corrispondente a quello previsto contrattualmente
La società convenuta ha poi dedotto la nullità della domanda di risarcimento del danno, non avendo la ricorrente indicato il titolo per cui aveva effettuato le richieste economiche, non aveva poi dedotto, né chiesto di provare quale sarebbe stata la patologia di cui è affetta, non aveva indicato quali erano stati gli atti vessatori subiti, non aveva allegato, né prodotto certificazione medica specialistica, non aveva allegato, né prodotto relazione medica di un medico legale
La resistente ha anche dedotto che era totalmente insussistente anche l'asserita attività di straining. Quanto all'asserita illegittimità del trasferimento, la convenuta ha dedotto che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il datore di lavoro in tema di trasferimento contestato non deve dimostrare l'inutilità del dipendente nella sede di provenienza. In ogni caso, il trasferimento della ricorrente presso la sede di era perfettamente legittimo e Per_1 giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Su queste premesse la società convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “in via principale e preliminare dichiarare la nullità e/o
l'inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
nella denegata ipotesi di non accoglimento della predetta istanza -nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati escussi i testi ammessi.
All'udienza del 19.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, che è stata decisa dal Giudice adito con sentenza di cui si è data lettura in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, per i motivi appresso specificati.
Preliminarmente, peraltro, va rigettata l'eccezione formulata da parte resistente di nullità del ricorso per la mancata produzione del CCNL posto a base delle domande attoree.
Invero, secondo un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, nel rito del lavoro persino la mancata o errata indicazione del contratto collettivo da parte dell'istante che ne invochi l'applicazione non induce la nullità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. n.3143/2019).
Per altro e costante indirizzo di legittimità, poi, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art.69, comma 2, n.4, c.p.c. con esclusivo riferimento al giudizio di Cassazione (cfr. Cass.
n.4350/2015; n.6255/2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art.1363 c. c. (cfr. anche Cass.
n.10434/2006; n.14461/2006; n.8037/2007; n.3027/2009; n.6295/2010); mentre un analogo onere non è imposto nel giudizio di merito nel quale, ove si ritenesse indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (cfr. Cass.
n.20349/2025; conf. Cass. n.14527/2021).
Pertanto, per questo profilo, certamente deve essere esclusa la nullità del ricorso.
La convenuta ha chiesto di dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso anche per l'asserita indeterminatezza delle somme retributive richieste.
Anche sul punto va richiamato un consolidato indirizzo della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n.3126/2011) secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.
Venendo al merito del giudizio, osserva il Giudicante che le domande attoree non possono essere accolte, non avendo l'espletata istruttoria confortato gli assunti della ricorrente relativi sia all'effettuazione di un orario di lavoro ulteriore rispetto quello contrattualmente previsto, sia alla illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti, sia alla adozione di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro a suo danno.
In particolare, con riguardo alla domanda attorea di pagamento di differenze retributive correlate all'assunto dello svolgimento da parte della ricorrente di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto di 20 ore settimanali, va osservato che l'attrice ha dedotto di aver lavorato presso la convenuta - in via continuativa e con turni prestabiliti - per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato nonché di domenica, alternandosi con altri due dipendenti, per un totale di sei giorni a settimana per 5 ore al giorno.
Orbene, la teste dipendente della convenuta presso l'unità Testimone_1 locale della società sita a AN (Roma) ha affermato soltanto che “la ricorrente lavorava 5 o 6 ore al giorno, a volte la mattina, altre il pomeriggio, sulla base di turni settimanali”, senza però saper indicare i giorni di lavoro settimanali dell'attrice, invece necessari per capire l'impegno complessivo della ricorrente nell'arco della settimana.
La teste poi, ha soltanto affermato che “io andavo a fare spesa Tes_2 presso il negozio Carrefour di AN, la trovavo al banco gastronomia. Ci andavo di mattina o di pomeriggio, anche perché accompagnavo anche mia madre a fare la spesa”. Neanche questa deposizione può confortare, quindi, l'assunto attoreo dello svolgimento di un orario di lavoro settimanale di 30 ore.
Lo stesso è a dirsi per la deposizione resa dal teste che Testimone_3 ha soltanto riferito che: “Non so se la ricorrente osservava un orario pieno o part- time con la Nico18. Quando mi sono recato in quel supermercato ho sempre visto la ricorrente”. E analoga valutazione meritano anche le deposizioni del
[...] cliente del negozio: "Potevo andare nel supermercato di mattina per Tes_4 prendere qualcosa per pranzo, ma anche nel pomeriggio. A volte sia di mattina che di pomeriggio. Spesso mi capitava di vedere la a lavoro nello stesso giorno sia di Pt_1 mattina che di pomeriggio. A volte io lavoravo anche di sabato fino alle 13, in queste occasioni mi capitava di andare a quest'ora nel supermercato e di vedere la ricorrente
a lavoro"; nonché della teste consuocera della ricorrente: "Mi Tes_5 recavo nel supermercato anche due volte al giorno perché lì vicino abitava mio cognato che viveva da solo ed io andavo ad accudirlo e gli facevo la spesa. Nel supermercato mi recavo la mattina e, quando non potevo la mattina, anche di pomeriggio. Ho visto la ricorrente sempre a lavoro nel reparto gastronomia, dietro al bancone ... Mi recavo nel supermercato anche di sabato e anche di sabato vedevo la ricorrente".
Invero, dalla deposizione dei citati testi si può ricavare soltanto la conclusione che la ricorrente era al lavoro in giorni diversi della settimana e in momenti diversi della giornata (mattina e/o pomeriggio), senza però che dalle deposizioni – stante la loro mancanza di specificità - possa ricavarsi con certezza il superamento dell'orario settimanale di 20 ore affermato dalla lavoratrice.
A ciò si aggiunga che la teste , responsabile del punto vendita Tes_6 di AN, ha con decisione riferito che: “la ricorrente era banconista nel reparto gastronomia, per 20 ore a settimana seguendo dei turni come tutti. Il negozio era aperto per l'intera settimana con orario continuato. Credo che la ricorrente lavorasse in turni su 5 giorni, ma dei turni non me ne occupavo io ma un'altra collega, Persona_2
… Nel caso in cui si lavorava più dell'orario previsto, normalmente le ore in più
[...] venivano recuperate”.
L'attività istruttoria espletata ha anche confortato gli assunti della convenuta in ordine alla validità del trasferimento disposto nei confronti della ricorrente, in costanza di rapporto, dal punto vendita di AN a quello di
E' stata, invero, confermata la sussistenza delle ragioni poste a Per_1 fondamento della scelta imprenditoriale, correlate all'esigenza di incrementare il personale della sede di ddetto alle mansioni di banconista. Per_1
In particolare, la teste ha dichiarato che: “preciso che il Tes_6 fatturato del negozio di AN stava diminuendo mentre quello di era in Per_1 crescita. La ricorrente non fu sostituita da un nuovo assunto, andavamo tutti noi dipendenti a turno nel reparto gastronomia. NI non mi disse che non gli era piaciuto il comportamento della né che per questo motivo intendeva trasferirla ad Pt_1 Credo che ad i fossero due banconiste, erano due anche a AN. Per_1 Per_1
Ad però lavoravano circa il triplo rispetto a AN. L'altra banconista a Per_1
AN era , che all'epoca aveva un figlio di 11 anni. I 2 figli della Controparte_4 erano ultratrentenni. Fu scelta per il trasferimento ad ispetto all'altra Pt_1 Pt_1 Per_1 banconista perché quest'ultima aveva un figlio piccolo”.
La teste ha poi riferito: “Ho conosciuto la ricorrente che è Testimone_7 venuta a lavorare ad per un mese soltanto. La è venuta a lavorare come Per_1 Pt_1 banconista. Ad ome banconisti nel reparto gastronomia c'eravamo io e Per_1 [...]
. Avevamo entrambe orario part time. Con l'arrivo della abbiamo ruotato Parte_2 Pt_1 noi tre nel reparto. Ribadisco che la non ha sostituito le due banconiste di Pt_1 Per_1 abbiamo lavorato in tre…parlai con delle necessità di aggiungere una Controparte_2 banconista nel reparto gastronomia di erché il lavoro era aumentato”. Per_1
La teste ha infine dichiarato: “io lavoro nel supermercato Parte_2 di lì ho conosciuto la lavoro come banconista nel banco gastronomia. La Per_1 Pt_1 ricorrente, quando è venuta ad faceva questo stesso lavoro. Con me ha sempre Per_1 lavorato . Nei 20 giorni in cui la è stata ad bbiamo lavorato Controparte_5 Pt_1 Per_1 in tre. Nel reparto gastronomia c'era bisogno di un aiuto perché eravamo in due e quando chiamavano la collega rimanevo da sola. Avevamo segnalato questa circostanza alla titolare . Dopo che la ricorrente andò via abbiamo nuovamente richiesto di CP_2 aumentare l'organico del reparto gastronomia ed è arrivata una nuova dipendente che si chiama ”. Parte_3
Orbene, è principio costante nella giurisprudenza della Cassazione, quello in base al quale il controllo giudiziale del trasferimento di un lavoratore va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall'art.2103 c.c., ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea, o meno,
a soddisfare tali esigenze o se sia inevitabile (cfr. Cass. n.11126/2016;
n.5099/2011; n.9921/2009).
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere, infatti, diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (cfr., ex plurimis, Cass.
n.11126/2016).
Quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. Cass. n.27226/2018; n.9921/2009).
In conseguenza neppure è ravvisabile un onere del datore di lavoro analogo a quello, invece, sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione (cfr. Cass. n. 32506/2021).
In particolare deve ritenersi che l'art.2103 c.c., richieda come unico presupposto di legittimità la sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", restando pertanto circoscritto il controllo giudiziale all'accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità.
Nel caso di specie, come evidenziato dall'istruttoria, il trasferimento si è reso necessario per la diminuzione del fatturato presso la sede di AN e la concomitante esigenza di ampliare l'organico delle banconiste presso la sede di
Per_1
L'effettiva sussistenza delle ragioni tecnico-organizzative poste dal datore di lavoro a base del trasferimento, consente di escludere la natura ritorsiva del provvedimento, che è stata prospettata dalla ricorrente sulla base della sola considerazione che il trasferimento le era stato comunicato pochi giorni dopo l'inoltro da parte sua di una lettera al datore di lavoro nella quale si chiedeva il pagamento di differenze retributive.
L'attrice ha anche dedotto che stata obbligata dal mese di luglio 2021 a pulire il piazzale antistante il punto vendita e che in più occasioni aveva subìto attacchi verbali da parte del responsabile del personale della convenuta, Testimone_8
Tale illegittima condotta datoriale le aveva cagionato un danno non patrimoniale di cui ha chiesto il risarcimento.
Orbene, l'istruttoria espletata ha, in primo luogo, evidenziato che l'attrice non svolse mai l'attività di pulizia del piazzale del punto vendita di AN.
Invero, la teste ha dichiarato: “non ho mai visto la ricorrente fare Tes_9 pulizie nel piazzale del negozio”. Anche la teste ha riferito che: Testimone_1
“normalmente non pulivamo il piazzale antistante il punto vendita e neanche facevamo le pulizie del negozio”. Il teste ha infine precisato: “non avevamo Tes_6
l'obbligo di pulire il piazzale antistante il negozio, era rimesso un po' alla nostra coscienza farlo. La non lo faceva mai. Credo che in un'occasione abbia Pt_1 Tes_8 chiesto alla ricorrente di farlo e lei disse no. Io ero presente, la disse che non era Pt_1 tenuta a fare le pulizie del piazzale.”
Sulla questione va osservato che l'attrice ha depositato in atti una registrazione audio di una conversazione avvenuta con un consulente della convenuta, dalla quale si evince che alla ricorrente era stato Testimone_8 effettivamente chiesto di pulire il piazzale antistante il punto vendita di
AN: “perchè ti ho detto che bisognava pulì il piazzale?” afferma in effetti lo come si legge nella trascrizione della conversazione depositata Tes_8 come allegato n.10 dalla ricorrente, registrazione che lo escusso Tes_8 come teste, non ha contestato, confermando di aver avuto con la ricorrente la conversazione registrata e di aver pronunciato durante la stessa le frasi attribuite nella richiamata trascrizione alla “Persona 1”.
Dalla stessa registrazione trascritta emerge, nel contempo, che la richiesta di pulizia del piazzale era stata fatta dallo anche alle altre dipendenti Tes_8
( “poi vedo sto piazzale sempre uno schifo … me si dice “lo devi fa pulì a tutti” Tes_8 io so venuto e l'ho detto a tutti, non l'ho detto solo a te”) e che la ricorrente poteva liberamente rifiutarsi di effettuarla ( “Dici: “Pà, io non le voglio fare” e Tes_8 troviamo un accordo … Fatto il piazzale però”; indicata nella trascrizione della Pt_1 registrazione come “Persona 2”: io non l'ho mai fatto )
L'attrice ha anche dedotto in ricorso che nel corso del rapporto di lavoro aveva subìto svariati attacchi verbali da parte del consulente Testimone_8 indicando però specificatamente un solo episodio nel quale – mentre stava svolgendo la sua attività di commessa da banco – sarebbe stata redarguita a voce alta dallo davanti la clientela presente, poiché aveva la Tes_8 mascherina sporca.
Invero, la circostanza emerge dalla già richiamata registrazione audio della predetta conversazione, nella quale si sente lo richiamare l'attrice al Tes_8 rispetto di norme igienico – sanitarie che, in effetti, devono essere necessariamente osservate sul luogo di lavoro, ovvero indossare mascherine pulite “Che c'è avevi la mascherina sporca e ti ho detto che ci avevi la Tes_8 mascherina sporca … Però io ti voglio ricordare le cose come sono venute. Mascherina completamente sporchissima”).
Dalla registrazione emerge anche lo stupore dello a fronte Tes_8 dell'affermazione della ricorrente secondo la quale il rilievo sarebbe stato fatto dal consulente gridando “come un matto” (cosi dice la . Invero, lo Pt_1 Tes_8 risponde: “Gridare come un matto? …Io ho detto semplicemente quello che dovevo dire”.
E' pur vero che nel corso della conversazione lo si lascia andare ad Tes_8 espressioni sicuramente censurabili, rivolgendosi alla (“Ti devo dare Pt_1 qualcosa, te li do. Ma poi ti rendo la vita impossibile”; “e là mi sono girati i coglioni”), ma si tratta di espressioni utilizzate nell'ambito di una più ampia conversazione nel corso della quale in più occasioni la lavoratrice viene invitata a risolvere eventuali doglianze in maniera pacata e nella quale lo mostra ampia Tes_8 disponibilità ad ascoltare la ricorrente, come avvenuto anche in passato (“Perché, potevi pure tranquillamente parlare!”; “Quando mai hai avuto problemi con me”; Per_3 senza discutere”; “io rispetto c'è l'ho avuto sempre”; “ascoltami parliamo in Per_3 maniera oggettiva”; “Io ti ho voluto parlare perché semplicemente per capire quali erano i motivi e le ragioni”). Rimarcando soltanto lo in maniera decisa, Tes_8 la necessità per l'attrice di rispettare le norme e le prescrizioni aziendali in materia di igiene.
Così contestualizzato quest'unico episodio, ritiene il Giudicante che lo stesso non possa integrare una ipotesi di straining, come invece ritenuto da parte ricorrente.
Si osservi che la nozione di straining (come quella di mobbing) è una nozione di tipo medicolegale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art.2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. n.3291/2016; Cass. n.32257/2019).
In particolare, il mobbing viene individuato in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravita. Tale fenomeno si distingue dal cd. straining che è costituto da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining in persistente inferiorità. Pertanto, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, per lo straining
è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso del demansionamento).
Nel caso di specie, l'unico episodio allegato in quest'ottica da parte ricorrente come indice dell'esistenza dii condizioni lavorative “stressogene”, è quello di cui si è dato conto, relativo alla conversazione avuta dall'attrice con il consulente dell'azienda Nella conversazione – come si è già rimarcato – non sono Tes_8 mancate la frasi “infelici” del consulente, accompagnate però anche da una complessiva disponibilità ad ascoltare le doglianze della ricorrente e non seguite da poi effetti pregiudizievoli e duraturi per la nell'ambito del rapporto di Pt_1 lavoro (si osservi che, al momento della richiamata conversazione, era stato già disposto il trasferimento dell'attrice, che è proprio l'evento che spinge la ricorrente a cercare un colloquio con il consulente . Tes_8
A ciò si aggiunga che la ricorrente non in alcun modo specificato quale danno le avrebbe determinato la lamentata condotta, né ha chiarito i criteri di quantificazione del danno richiesto, pari ad €. 30.000,00. L'attrice ha solo parlato di “gravi disturbi psicosomatici”, non supportando l'assunto con la produzione di certificazione medica o di prescrizioni farmacologiche (se non quella relativa ad un integratore alimentare).
La domanda risarcitoria attorea va quindi rigettata, anche con riguardo al non meglio specificato “danno da perdita di chance”, richiesto dall'attrice in maniera totalmente generica, senza alcuna indicazione della “chance” asseritamente perduta. In definitiva, alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, le domande attoree vanno rigettate e la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi €.1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 19/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi