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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000562 - ANNO 2019 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e deposita giurisprudenza.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria relativa alla TASI 2019 per intervenuta prescrizione e carenza di legittimazione passiva per immobili concessi in locazione e comunque dismessi e non più nella disponibilità del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Infatti in via assorbente e preliminare si deve rilevare come dalla documentazione nel complesso allegata dalla sola parte ricorrente ed in assenza di prova contraria riferita all'imposta, richiesta tempestivamente, per gli immobili tra quelli oggetto di tassazione e che risultano in via esclusiva oggetto di richiesta di annullamento, non risulta possibile sostenere la legittimità di detta pretesa fiscale.
Dalla detta documentazione non risulta quindi la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta richiesta, laddove il ricorrente ha attestato la disponibilità del bene in capo a terzo locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, riscontrata dal verbale di consegna e sino alla riconsegna dello stesso.
Le indicazioni fornite viceversa dal contribuente rendono quindi fondate le doglianze contenute in ricorso.
Tale complessiva carenza rileva, in particolare, anche all'esame dell'atto in questa sede impugnato, posto che in assenza quindi di regolari e compiute argomentazioni di controparte rispetto alle eccezioni del ricorrente si deve ribadire come nel processo tributario sia onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del
9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della
(maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che gli atti impositivi riferiti all'avviso impugnato in relazione ai beni immobili oggetto di tassazione, sia regolare.
Ne consegue la declaratoria di nullità dell' avviso impugnato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Compensa le spese
Foggia, 12/09/2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000562 - ANNO 2019 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e deposita giurisprudenza.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria relativa alla TASI 2019 per intervenuta prescrizione e carenza di legittimazione passiva per immobili concessi in locazione e comunque dismessi e non più nella disponibilità del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Infatti in via assorbente e preliminare si deve rilevare come dalla documentazione nel complesso allegata dalla sola parte ricorrente ed in assenza di prova contraria riferita all'imposta, richiesta tempestivamente, per gli immobili tra quelli oggetto di tassazione e che risultano in via esclusiva oggetto di richiesta di annullamento, non risulta possibile sostenere la legittimità di detta pretesa fiscale.
Dalla detta documentazione non risulta quindi la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta richiesta, laddove il ricorrente ha attestato la disponibilità del bene in capo a terzo locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, riscontrata dal verbale di consegna e sino alla riconsegna dello stesso.
Le indicazioni fornite viceversa dal contribuente rendono quindi fondate le doglianze contenute in ricorso.
Tale complessiva carenza rileva, in particolare, anche all'esame dell'atto in questa sede impugnato, posto che in assenza quindi di regolari e compiute argomentazioni di controparte rispetto alle eccezioni del ricorrente si deve ribadire come nel processo tributario sia onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del
9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della
(maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che gli atti impositivi riferiti all'avviso impugnato in relazione ai beni immobili oggetto di tassazione, sia regolare.
Ne consegue la declaratoria di nullità dell' avviso impugnato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Compensa le spese
Foggia, 12/09/2025