Articolo 48 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 settembre 1995
Art. 48. (Forma del testamento) 1. Il testamento e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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