Sentenza breve 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in quanto esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensiva
1) dell’estratto del decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 della Scuola Secondaria Statale di primo grado "-OMISSIS-" nota prot. -OMISSIS- del 20/11/2025, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
2) del P.E.I. 2025/2026, dal contenuto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione circa il numero di ore di sostegno auspicabili per la migliore integrazione scolastica del minore (Cfr.all.);
3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
4) dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
1) dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, il sostegno didattico per l’intero orario scolastico settimanale di 30 ore (rapporto 1:1).
2) dell’Amministrazione Scolastica al risarcimento dei danni subiti, in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, per effetto della mancata attribuzione all’alunno dell’insegnate di sostegno per il numero di ore necessario alla sua piena integrazione scolastica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e della Scuola Secondaria di i Grado -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con atto notificato e depositato il 25 novembre 2025 parte ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- - frequentante la -OMISSIS- classe della scuola secondaria di primo grado e affetto da patologia che ha determinato il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - lamenta l’illegittima attribuzione al minore di sole 18 ore di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica, in violazione della normativa di riferimento (artt. 3, 12 e 13 l. 104/1992; artt. 2, 3, 34, 38 e 97 Cost.); su tali basi ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti in epigrafe indicati nonché la condanna al risarcimento “ di tutti i danni patiti e patendi ” dal minore.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 previo avviso alle parti, che non hanno sollevato obiezioni sul punto, la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.
4. Giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ribadito che “ il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in -OMISSIS- battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie " (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127).
5. Il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente oggetto di modifica legislativa (ad opera del d.lgs. 96 del 2019, che ha riformulato l'art. 10 del d.lgs. 66 del 2017) si compone di più momenti e di più atti, tra i quali le "proposte" del G.L.O.H. ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). In particolare, il P.E.I. costituisce uno degli strumenti essenziali per garantire l'effettività del diritto all'istruzione e all'integrazione dei minori diversamente abili. In base alla normativa vigente, le ore di insegnamento di sostegno attribuibili allo studente in situazione di handicap devono infatti essere individuate - non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche avuto riguardo alle concrete modalità di prestazione dell’assistenza, adeguate alla patologia di cui è affetto l’alunno - esclusivamente tramite il PEI, ex lege affidato ad una apposita equipe multidisciplinare, cui spetta il compito “ di formulare le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai bisogni specifici dell'alunno interessato ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 maggio 2020, n. 1991). Il P.E.I., secondo costante orientamento giurisprudenziale, deve essere tempestivamente adottato dall'amministrazione scolastica al fine di garantire con pienezza il diritto allo studio del disabile, rappresentando l’unico documento tecnico deputato, in ragione della particolare e qualificata composizione dell’equipe cui è affidata la sua redazione, alla quantificazione delle ore attribuibili in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore; attraverso il citato documento, sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, vengono individuati gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
6. A sua volta l'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017, evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, " le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, ...la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 ".
Dal delineato assetto normativo emerge che il G.L.O. rappresenta il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore di sostegno necessarie all'alunno diversamente abile, in base all'analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell'esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno; pertanto, tenuto conto del ruolo cruciale svolto da tale gruppo nella quantificazione delle ore di sostegno – “ il PEI non può disattendere dette prescrizioni ponendosi in contrasto con quanto prescritto dal GLHO in termini di ore di sostegno scolastico ed assistenza educativa da assegnare al minore, salvo che nel PEI vengano svolte accurate controdeduzioni comunque di carattere tecnico medico legali e specialistiche, corredate da una motivazione particolarmente approfondita delle ragioni neuropsichiatriche, mediche e psicoterapeutiche che inducano a discostarsi, anche parzialmente, da quanto prescritto dal competente GLHO ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 settembre 2020, n. 9312).
7. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve rilevarsi che il numero di ore di sostegno concretamente assegnate al minore (18) è inferiore rispetto all'orario scolastico (30 ore) e, comunque, alle ore effettive di presenza a scuola (25) e che tuttavia, nel P.E.I. adottato per il corrente anno, difetta in toto l’indicazione di specifiche ragioni che giustifichino, a fronte della grave disabilità da cui è affetto il minore, l’attribuzione di un numero contenuto di ore di sostegno; tale assegnazione risulta pertanto immotivata, oltre che contraddittoria, considerato che il medesimo P.E.I. (al pari del GLO, cfr. verbale n. 1 del 14 ottobre 2025) evidenzia che quando l’alunno “ è da solo in classe con l’insegnante curricolare tende a non seguire le attività proposte…questo suo comportamento cambia sensibilmente quando è presente una figura di riferimento che lo guida con modalità strutturate e rassicuranti ”, individuando fra le “barriere” (cfr. punto 6 del P.E.I.) la “ copertura parziale dell’insegnante di sostegno, che limita la possibilità di garantire interventi individualizzati, mediazione comunicativa e supporto costante nelle attività didattiche e relazionali ”; dal verbale del GLO risulta inoltre che “ alcuni docenti .. hanno espresso difficoltà nella gestione dell’alunno nei momenti in cui non è presente l’insegnante di sostegno, evidenziando comportamenti disfunzionali, come stereotipie e difficoltà di attenzione ”.
8. Sulla base di tali premesse, deve pertanto rilevarsi la fondatezza delle doglianze articolate da parte ricorrente con riguardo al provvedimento impugnato, che conseguentemente dev'essere annullato, con l'obbligo dell'Amministrazione di ripronunciarsi sull'assegnazione delle ore di sostegno a beneficio del minore, da parametrare alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile senza che limiti di organico o di bilancio possano incidere su tale valutazione.
9. Va invece rigettata la richiesta risarcitoria, atteso che:
- la tempestiva decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata della domanda giudiziale incardinata dalla parte è tale da elidere il danno per il prosieguo dell'anno in corso;
- per la porzione di anno scolastico svolta sino ad ora, in disparte la brevità del periodo, va considerato che chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è onerato della relativa prova, che va fornita nel caso concreto, non potendosi far discendere il danno in via generale ed astratta quale conseguenza connessa automaticamente all'evento (cfr. in termini, TAR Campania, Salerno, sez. I, 27 novembre 2025, n. 1997); parte ricorrente non ha infatti in alcun modo assolto all’onere di allegazione (e tantomeno di prova) delle concrete conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dal minore disabile, nella sua sfera non patrimoniale, a causa dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle dovute.
10. Stante la parziale soccombenza e tenuto conto della definizione della lite in sede cautelare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TO | RE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.