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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/02/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Controparte_3
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 difesi dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE (c.f. ); C.F._6
APPELLATI
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di in data
22/11/2021.
Conclusioni dell'appellante: “1. Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure.
2. In via principale, accogliere il gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e affermare l'insussistenza del diritto degli appellati di accedere al 3. In subordine, accogliere il gravame nella parte in cui Pt_2 si censura la sentenza con riferimento alla sola posizione di , negando il Parte_3
r.g. n. 1 suo diritto ad accedere al Fondo. $. Con il favore delle spese di lite”.
Conclusioni degli appellati: “Rigettare l'appello perché inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto o con qualunque altra statuizione. • Confermando integralmente l'ordinanza impugnata. • Condannando l'appellante alle spese anche del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 287/03/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche dei quali si sono avvalsi i soli appellati.
Va premesso che l'eccezione di tardività dell'appello è infondata perché in base alla disciplina vigente nell'anno 2022, la notifica dell'appello a mezzo PEC poteva essere validamente eseguita fino alle 23:59 dell'ultimo giorno utile( in questo caso il
22.12.2022, posto che la comunicazione dell'ordinanza era del 22.11.2022) . Tuttavia, se la PEC viene inviata dopo le ore 21:00 (nella specie 21,40), la notifica per il destinatario si considera perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo (“scissione degli effetti” tra mittente e destinatario). Per il mittente, invece, vale la data e ora dell'invio risultante dalla ricevuta di accettazione.
Svolta questa premessa in rito può essere esaminata la vicenda processuale che vede contrapposti il (appellante) e i familiari di Parte_1 Persona_1
(appellati) in merito al diritto di questi ultimi di accedere al Fondo di rotazione
[...] per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (L. n. 512/99 e L. n. 302/90).
Più in particola l'oggetto della lite riguarda l'omicidio di Persona_1
, guardia giurata, avvenuto nel 1988 a Lamezia Terme. L'omicidio è maturato in
[...] un contesto di scontro tra i clan e . CP_4 CP_5
A seguito della condanna dell'imputato (collaboratore di giustizia), il Persona_2
Tribunale di Catanzaro aveva liquidato una provvisionale (risalente al 2011/2012).
Basandosi su questa condanna, il Comitato di Solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso aveva inizialmente accolto le richieste di accesso al Fondo per le provvisionali r.g. n. 2 (delibere del 17 luglio 2012).
Successivamente, gli appellati ottenevano la sentenza civile n. 1254/2018 del Tribunale di Catanzaro, che condannava a pagare somme complessive ben maggiori Per_2 rispetto alla provvisionale iniziale.
Tuttavia, quando i chiedevano la liquidazione del danno complessivo (20 Per_1 febbraio 2019), il Comitato ministeriale, a seguito di un parere negativo della Prefettura di Caserta, emetteva delibere (n. 195, 212, 213, 214 e 215 dell'1.7.2020) con le quali negava l'accoglimento delle domande di liquidazione del danno complessivo e revocava le somme già corrisposte a titolo di provvisionale.
La motivazione del diniego e della revoca si basava sull'assunto che la vittima non risultasse "del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali".
Il Tribunale di Roma (Giudice Corrado Cartoni), con l'Ordinanza n. 057871/2020 r.g.
(oggetto del gravame), accoglieva il ricorso dei familiari , dichiarando Per_1
l'illegittimità delle delibere ministeriali e condannando il al pagamento delle Parte_1 somme stabilite dalla sentenza civile n. 1254/18.
Con atto di citazione in appello il ha chiesto la riforma dell'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Roma, basando il suo gravame su tre motivi di seguito esaminati con le controdeduzioni degli appellati.
1 - Violazione e errata interpretazione delle norme sulla revoca (Artt. 14 e 15
D.P.R. n. 60/2014)
L'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere la revoca illegittima perché non rientrava nelle ipotesi tassativamente previste dagli articoli 14 e 15 del
D.P.R. n. 60/2014. Le richieste di provvisionale e di risarcimento complessivo non sono procedimenti separati, ma afferiscono a un'unica azione mirante al risarcimento. Di fronte all'istanza di pagamento della somma residua, l'Amministrazione ha il potere- dovere di rivalutare la vicenda nella sua completezza. La revoca dell'importo
"anticipato" (la provvisionale) costituisce un atto dovuto se emerge, anche a distanza di tempo, l'originaria mancanza del diritto in capo al richiedente.
Secondo gli appellati, invece, la revoca ministeriale è illegittima perché
r.g. n. 3 non ricorreva alcuno dei casi tassativi previsti dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 60/2014; non era intervenuta alcuna modifica in pejus della condanna provvisionale o annullamento del titolo al risarcimento, ma anzi la sentenza civile ha confermato e aumentato le somme.
L'Amministrazione aveva già ritenuto il requisito di estraneità sussistente nel 2012 (al momento delle delibere di concessione della provvisionale), e non sono sopravvenuti fatti nuovi.
La revoca viola anche la L. n. 241/90 (Art. 21 quinquies e nonies), poiché riguarda "atti di portata ampliativa" (vantaggi economici) e, anche se fosse stato un annullamento d'ufficio, sarebbe stato violato il termine di 18 mesi.
2- Quanto alla non estraneità della Vittima al contesto criminale il imputa al Tribunale "Omessa motivazione" ed "Errata valutazione dei fatti Parte_1 di causa" in violazione dell'Art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 302/1990. Il Ministero insiste sul fatto che l'estraneità richiesta deve avere il carattere della "totalità". Il
Tribunale avrebbe effettuato una valutazione parziale e superficiale, omettendo di considerare elementi ritenuti determinanti quali: il rapporto di comparaggio del con i fratelli , grazie al quale fu Per_1 CP_5 imposto come guardiano della "Solai Caronte"; il presunto contributo del , mediante sue dichiarazioni, all'uccisione degli Per_1 avversari e che sarebbe stato il motivo del suo omicidio;
CP_6 CP_7 la nota della Procura di Catanzaro del 2019, la quale affermava che il "non Per_1 risulta del tutto estraneo" all'ambiente delinquenziale.
Il sostiene che il Tribunale abbia travisato le dichiarazioni del Colonnello Parte_1
, omettendo di considerare il "rapporto di comparaggio". Parte_4
Obiettano gli appellati che l'ordinanza del tribunale si basa sull'Art. 7 della L. n.
302/90, che impone di basare la decisione su quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza.
E la sentenza civile n. 1254/18 (irrevocabile) ha accertato la ricorrenza dei presupposti, sottolineando l'omicidio come "causato da motivi mafiosi estranei al modus vivendi del gruppo familiare". La sentenza penale n. 17/94 della Corte d'Assise d'Appello rilevò che r.g. n. 4 era "persona estranea a qualsiasi traffico poco lecito" e che l'uccisione era Per_1 connessa all'intransigenza nel suo lavoro di guardia giurata.
Del resto il Tribunale si era basato sulle risultanze investigative che attestano l'estraneità, inclusa la deposizione del Colonnello dei Carabinieri , il quale, in Parte_4 base ai riscontri, affermò che "non ha nulla a che vedere con il gruppo Per_1 criminale degli Andricciola, cioè era una persona completamente estranea rispetto ad attività criminali". La difesa accusa l'Avvocatura di aver riportato le Per_1 dichiarazioni di in modo infedele, omettendo una "virgola" per stravolgerne il Parte_4 senso.
Le dichiarazioni del collaboratore sono state valutate dal Tribunale come Per_2
"affermazione isolata e priva di ulteriori riscontri e, in ogni caso, sconfessata da tutti gli accertamenti giurisdizionali". Inoltre, lo stesso ammise che la vittima "non era Per_2 uno che era nell'ambiente".
3- Il ha chiesto in via subordinata la riforma limitatamente a Parte_1 CP_2
(figlia della vittima), sostenendo che essa sia inibita all'accesso al Fondo a causa
[...] del suo coniugio (sebbene sciolto) con nipote di un capo cosca CP_8 mafiosa.
Gli appellati considerano questo motivo infondato e inammissibile, in quanto la questione del coniugio non era stata contemplata nelle delibere ministeriali originali di revoca. Il tentativo di introdurla in appello costituisce una integrazione postuma e illegittima della motivazione amministrativa.
Il vincolo matrimoniale in questione era stato sciolto da tempo, e in ogni caso, non aveva rappresentato un ostacolo nei precedenti riconoscimenti amministrativi del beneficio in favore di . CP_2
La decisione del tribunale è condivisa da questa Corte.
L'art.7 L.302/90 statuisce che "i competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza , ancorchè non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle
r.g. n. 5 informazioni acquisite e delle indagini esperite....comma 4 .. i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione." (comma 5).
In questo la revoca è intervenuta superando quanto già accertato in sede giurisdizionale.
Va allora segnalato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il requisito dell'estraneità ad ambienti delinquenziali:
• Ha la natura di elemento costitutivo negativo della fattispecie legale che dà diritto all'elargizione..
• È un pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza, in funzione dello scopo solidaristico perseguito dalla legge, che è quello di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi.
• È una condizione immanente allo scopo stesso della legge, in quanto si contraddirebbe se si riconoscesse la spettanza del beneficio a soggetti attualmente intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi.
La Necessità della Permanenza e la Revoca (Interruzione delle Erogazioni)
Proprio in virtù della sua natura di elemento costitutivo, l'estraneità agli ambienti delinquenziali deve necessariamente sussistere al momento della concessione del beneficio e permanere nel tempo a pena di revoca dello stesso..
Questa necessità di permanenza è esplicitata anche da disposizioni normative successive che, sebbene in alcuni casi considerate meramente ricognitive di un principio già esistente, ne chiariscono le conseguenze in caso di mutamento delle condizioni:
L'Art.
2-quinquies, comma 2, del Decreto-legge n. 151 del 2008 stabilisce che il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 302 del 1990 comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme pagate.
La modifica operata dall'Art.
2-quater del D.L. n. 151 del 2008 (che ha soppresso nell'Art. 1, comma 2, lett. b) L. n. 302/1990 le parole "al tempo dell'evento") è stata interpretata come una mera esplicitazione della necessità che l'estraneità sussista al momento della concessione del beneficio e permanga nel tempo a pena di revoca.
La Revoca non Ostacolata dalla Sentenza Favorevole Precedente
In un fattispecie esaminata da Cassazione civile sez. III - 15/07/2025, n. 19585, la
Corte d'Appello aveva precedentemente accolto la domanda del beneficiario, accertando r.g. n. 6 l'esistenza dei requisiti e condannando il all'erogazione. Parte_1
Nonostante il beneficiario sia titolare di un "vero e proprio diritto soggettivo" all'erogazione (in assenza di potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione), tale diritto non è assoluto e la Suprema Corte ha accolto il ricorso del , ribadendo Parte_1 che:
• Il diritto sorge solo "nel momento in cui il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento positivo e costitutivo, in seguito all'accertamento appunto dei requisiti oggettivi e soggettivi che devono esserci al momento del riconoscimento dei benefici.
• Anche se la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto, la Cassazione ha cassato la decisione e rinviato la causa, poiché il giudice di merito (in rinvio) avrebbe dovuto attenersi al principio secondo cui l'estraneità deve sussistere al momento della concessione del beneficio e deve persistere.
• Il fatto che l'estraneità sia un requisito immanente implica che l'accertamento della sua mancanza, anche se successivo a una precedente statuizione favorevole (ma non definitiva sulla questione della permanenza del requisito), può portare alla interruzione e ripetizione delle somme.
In sintesi, la "revoca del beneficio nonostante sentenza" si giustifica perché il requisito fondamentale dell'estraneità è di natura continuativa, e il mutamento di tale condizione, anche dopo una pronuncia che aveva accertato il diritto in una fase precedente, legittima l'interruzione delle erogazioni e la ripetizione delle somme, come previsto dall'Art.
2-quinquies D.L. n. 151/2008.
Applicando tali principi al caso di specie può osservarsi che la revoca, pur astrattamente possibile dopo un accertamento giurisdizionale, è stata dal giudice disattesa all'esito del vaglio di tutti gli elementi disponibili.
Ha infatti così motivato il primo giudice: “A fronte di tutti questi elementi, ed anche prescindendo dalla ulteriore documentazione depositata in corso di giudizio dalla quale risulta ancora l'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, non possono ostare al riconoscimento del beneficio le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia , unico motivo, oltre alle dichiarazioni, in realtà invece, come già Per_2 detto, rivelatrici dell'estraneità a contesti delinquenziali di , del Per_1 Parte_5
, in base al quale è revocato il beneficio e senza possibilità di integrare la
[...] motivazione in sede giurisdizionale, il quale ha affermato che era un Per_1
r.g. n. 7 fiancheggiatore del gruppo di , affermazione isolata e priva di ulteriori CP_5 riscontri e, in ogni caso, sconfessata da tutti gli accertamenti giurisdizionali e dalle dichiarazioni rese dalle forze dell'ordine che hanno svolto l'indagine. Né elementi contrari alla estraneità della vittima agli ambienti della criminalità organizzata risultano dalla sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 3/2011, la quale ha condannato per l'omicidio di , confermata Persona_2 Persona_1 dalla sentenza della Corte di Assise di Appello n. 21/2012, pronuncia, peraltro, in base alla quale sono stati emessi i provvedimenti nn. 384, 385, 386, 387 e 388 del Comitato di Solidarietà di riconoscimento dell'accesso al Fondo per la provvisionale liquidata in sentenza.”.
Il tribunale ha quindi scrutinato in concreto gli elementi addotti dall'amministrazione a sostegno della revoca e li ha ritenuti sub valenti rispetto alle contrarie risultanze, così riassunte: “Nella fattispecie in esame, la sentenza del
Tribunale civile di Catanzaro n. 1254/18 relativa al giudizio di risarcimento danni per
l'uccisione del congiunto , divenuta irrevocabile, ha accertato Persona_1 che ricorrono “i presupposti richiesti dalla L. 512/99”, sottolineando a pag. n. 15
“l'efferatezza dell'omicidio del congiunto causato da motivi mafiosi estranei al modus vivendi del gruppo familiare”. La sentenza della Corte di Assise di Appello di
Catanzaro n. 17/94, alla pagina n. 146 ha rilevato in motivazione che “Il , Per_1 persona estranea a qualsiasi traffico poco lecito, esercitava la sua attività in forme regolari e pertanto la sua uccisione non trova scusa in un coinvolgimento diretto nell'accaparramento delle guardanie, ma in ragioni di ordine diverso, verosimilmente connesse all'intransigenza del modo di svolgere le sue mansioni”, mentre a pag. n. 147 ha precisato che “Fatto sta che il ebbe a confidare, nell'estate del 1987, al Per_1 figlio , sottufficiale dei Carabinieri, che e - definiti come CP_3 CP_4 CP_7 soggetti mafiosi e che circolavano con un'autovettura blindata - si comportavano nel cantiere "da padroni" e che un giorno, dopo avergli reso noto di aver appena "fatto il giro dei cantieri" gli parteciparono la loro intenzione di imporre il pagamento di una tangente anche al (cfr. dep. 22.2.1991 in all. a f. 191)”, che “La risposta del Tes_1
fu ferma e fece chiaramente capire che, essendo lui il custode " ... non voleva Per_1 avere discussioni ... e problemi ... " ma da allora cominciò a preoccuparsi tanto che chiese al figlio dove poteva procurarsi delle cartucce adatte a perforare la blindatura di autovetture” e che “Dopo la morte del , i suoi familiari (e per l'esattezza Per_1
- cfr. dep.22.2.1991 a f. 193), rinvennero in casa un bigliettino Controparte_3
r.g. n. 8 scritto di suo pugno in cui erano segnate due date ( 17 e 31.7.1988) ed accanto la parola “minacciato””. Il provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le
Libertà Civili e l'Immigrazione, n. 2163/B/1819/VT del 12.9.2007 rileva che dal
“verbale redatto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro datato 24 giugno
2001” emerge “che l'uccisione del Sig. è da ricollegare ad affiliati di Per_1 associazione di tipo mafioso e che la vittima appariva completamente estranea ad ambienti delinquenziali”, mentre la successiva nota n. 1819/VT provv. dell'11.7.2008 precisa ulteriormente che la nota n. 1370/Antic./2007 del 16.4.2007 della Questura di
Catanzaro, Divisione Polizia Criminale, “ha rappresentato che i familiari del Sig.
risultano estranei ad ambienti delinquenziali”. Persona_1
L'apprezzamento in fatto compiuto dal tribunale si sottrae alle critiche dell'appellante e smentisce anche la critica in diritto secondo la quale che non si sarebbe tenuto conto del principio di “immanenza” del requisito dell'estraneità a contesti delinquenziali.
Neppure ha pregio, in questa sede, il motivo col quale l'appellante introduce, per la prima volta, il rapporto di coniugio di (figlia della vittima), con CP_2
nipote di un capo cosca mafiosa. CP_8
In disparte la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (art.
2- quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151) che negava automaticamente l'indennizzo ai superstiti delle vittime di criminalità mafiosa “parenti entro il quarto grado” di persone sottoposte a misure di prevenzione o imputate per reati mafiosi, va segnalato che tale rapporto di coniugio (con soggetto indicato come nipote di un capo cosca) non era stato posto a fondamento del provvedimento di revoca del beneficio, poi vittoriosamente opposto dinanzi al tribunale di Roma.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, con maggiorazione per la difesa unica di più parti.
Non si fa luogo al recupero del CU poiché l'impugnante è un'amministrazione dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 9 a) respinge l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore delle controparti con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 10