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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5889 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nata a [...], il20/03/1986, elettivamente domiciliata in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
LOGUDORO 3B 09127 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. PIREDDA ANTONELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti.
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) dare atto che la figlia minore nata a [...] in data [...], sarà affidata ad entrambi i Per_1
genitori e dovrà continuare a ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) prevedere che i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore tra cui le cure Per_1
mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
3) indicare quale luogo di residenza anagrafica della figlia quello della madre, alla quale Per_1
assegnare l'abitazione familiare sita ad Assemini, via dei Giudicati n.2 detenuta in locazione con contratto stipulato a nome del e con l'impegno della sig.ra a notificare Parte_1 CP_1
tale assegnazione al proprietario e continuare a pagare il canone mensile;
4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore salvo diverso accordo, tre Per_1
giorni alla settimana dall'uscita da scuola alle 15.30 sino alle 19.00 e due pernottamenti notturni al mese con giorni da definire in base ai turni lavorativi del sig. ; le principali festività con il Parte_1
criterio dell'alternanza e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
5) dare atto che ulteriori e differenti periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori,
compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi nonché nel rispetto degli impegni di studio, ludici,
sociali della figlia minore;
6) disporre che il sig. dovrà versare mensilmente alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia somma da Per_1
versarsi entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
ludiche e sportive;
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare sarà percepito, come per legge, nella misura del
50% dalla sig.ra e dal sig. .” Controparte_1 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.09.2023, ha chiesto la regolamentazione delle Parte_2
modalità di affido e di mantenimento della figlia minore (18.06.2019), Persona_2
riconosciuta alla nascita da entrambi i genitori.
Con memoria difensiva depositata in data 27.11.2023 si è costituita in giudizio il resistente.
All'udienza del 5.02.2024 sono comparse personalmente le parti.
La ricorrente ha dichiarato: “Dalla convivenza, iniziata nel 2016 è nata la figli il Persona_3
18.6.2019. la relazione è finita lo scorso anno in estate e io ha lasciato l'abitazione familiare nel mese di settembre. Vedo la bambina in accordo con la madre secondo le disponibilità di entrambi.
Io adesso convivo con una nuova compagna a Cagliari nella via Pasubio 30 e dividiamo il canone di locazione di euro 400.00. Lavoro come operatore nelle strutture Caritas con lo stipendio di circa euro 1000,000. La casa dove convivevamo è ad Assemini via dei Giudicati e sulla stessa c'è un canone di locazione di euro 450,00 con contratto a mio nome. Non c'è la faccio più a pagare tale canone. Da novembre non percepisco il REI. Preciso che la relazione si è interrotta parchè lei mi ha comunicato di non essere più innamorata e subito dopo ho scoperto che aveva una nuova relazione.
Sono a conoscenza del fatto che la lavora. Ad esempio, ieri, mi ha chiesto di tenere CP_1 Per_1
perché sicuramente era al lavoro presso qualche ristorante.
La resistente ha affermato: la relazione si è interrotta l'estate scorsa. Sto continuando a vivere nella casa di Assemini via dei Giudicati dove ho la residenza assieme a Vivo da sola con mia figlia. Per_1
Lui vede la bambina di fatto con un pernottamento alla settimana e un pomeriggio infrasettimanale.
Attualmente ho solo un lavoro per la legge 162, faccio delle pulizie per una volta alla settimana per 4 ore, riesco a guadagnare circa euro 150,00 al mese. Non sono automunita e non potendo lasciare mia figlia non ho trovato lavoro nella ristorazione. È vero che ieri ho effettuato una prova di lavoro presso un ristorante al . Non è vero che ho guadagnato dei soldi per fare la modella. La foto Pt_3
su un depliant l'ho fatta fare a tutolo di cortesia.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 11.12.2024 il Giudice pronunciando ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. ha disposto in conformità agli accordi tra le parti, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 8.4.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti