CASS
Sentenza 20 settembre 2021
Sentenza 20 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2021, n. 34675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34675 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAIUS S.R.L. COSTRUZIONI RESIDENZIALI OLBIA CENTRO S.R.L. (di seguito anche C.R.O.C. S.R.L.) FAS S.R.L.. avverso l'ordinanza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG dott. LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore avv. GUIDO MANCA-BITTI del foro di Cagliari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 34675 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 18/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza pronunciata in data 23 novembre 2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva rigettata l'opposizione all'esecuzione presentata dalle società MAIUS S.r.l., Costruzioni Residenziali Olbia centro s.r.l. e FAS S.r.l., in data 4 agosto 2020, avverso l'ordinanza della Corte di Appello in data 20 luglio 2020, di rigetto dell'istanza di revoca della confisca disposta a seguito della sentenza del Tribunale di Oristano del 5 ottobre 2014, così come confermata dalla sentenza del 22 ottobre 2015 dalla Corte d'Appello di Cagliari e divenuta definitiva all'esito della sentenza della Corte di Cassazione del 24 novembre 2016, avente ad oggetto sei immobili, di cui erano intestatarie le predette società, ubicati in agro del Comune di Narbolia, F. 1, mapp. 446 e 447, sub. 1,2,3 e 4, a seguito di avvenuto accertamento del reato di lottizzazione abusiva commesso dagli amministratori delle società indicate. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le tre società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (Mauro ON per la FAS S.r.1, AN CC per la MAIUS S.r.I e AN SE per la C.R.O.C. S.r.l.), tramite unico difensore di fiducia e procuratore speciale, Avv. Guido Manca-Bitti, chiedendone l'annullamento in forza di due motivi di doglianza. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., agli artt. 6,7 e 13 CEDU, all'art. 1 Protocollo 1 CEDU, nonché gli artt. 35 e 27 Cost. L'ordinanza impugnata non ha sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva in capo alle società proprietarie dei terreni confiscati. Le società ricorrenti sono società realmente operative e non già schermi fittizi;
si lamenta un vulnus ai principi di legalità e di colpevolezza, di matrice costituzionale e sovranazionale, che impongono al terzo proprietario dei beni confiscati, rimasto estraneo al reato e al procedimento, di far valere i propri diritti in sede di esecuzione. Orbene, pur avendo chiaro tale principio di diritto, la Corte territoriale sarebbe addivenuta ad una argomentazione illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso in cui il terzo proprietario sia una società, non avrebbe mai la possibilità di far valere propria estraneità ai fatti e la buona fede, considerato che la colpa della società discenderebbe automaticamente da quella dell'amministratore, in palese violazione delle garanzie procedurali riconosciute al terzo proprietario dalla Grande Camera della Corte EDU nella sentenza G.I.E.M. S.r.I e altri c. Italia del 28 giugno 2018. Invero, nel caso di specie l'impossibilità di rinvenire il coefficiente psicologico in capo alle società ricorrenti sulla base di una coincidenza soggettiva tra Vanimus degli amministratori e quello delle strutture societarie, sarebbe scongiurata dal fatto che la condotta illecita non è stata compiuta nell'ambito del rapporto organico, né tantomeno nell'interesse delle predette società, che anzi venivano danneggiate dal mutamento di destinazione d'uso degli immobili (da uso turistico para-alberghiero ad abitazione privata). Le ricorrenti censurano il fatto che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata in merito alle doglianze sollevate con l'atto di opposizione, nel quale veniva chiarita l'estraneità delle società ai fatti in contestazione, anche considerando che le società erano partecipate anche da soggetti terzi rispetto agli amministratori, soggetti che non erano stati coinvolti nel procedimento penale di lottizzazione abusiva. Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del requisito della proporzionalità della misura ablativa applicata. La Corte territoriale avrebbe concluso per la proporzionalità ed adeguatezza della misura al caso di specie utilizzando una motivazione apparente, arricchita con mere clausole di stile, omettendo di considerare le ragioni ex adverso dedotte con l'atto di opposizione. In particolare, le società acquirenti non avevano modificato la classificazione catastale poiché gli immobili in contestazione risultavano già iscritti nella categoria A/2 (civile abitazione) ed intendevano inserirli nel complesso alberghiero una volta ottenuta l'agibilità. Inoltre, il requisito della proporzionalità della misura, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte EDU in materia, difetterebbe in virtù della possibile applicazione nel caso concreto di una misura meno restrittiva, quale quella di vincolare l'utilizzo degli immobili alla destinazione d'uso cui è obbligato l'intero complesso alberghiero. In data 29 aprile 2021 il difensore e procuratore speciale delle società ricorrenti ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso, sottolineando come nel caso di specie non si possa affermare la coincidenza tra la condotta dell'amministratore e l'interesse della società, atteso che la contestazione di lottizzazione abusiva aveva riguardo all'utilizzo degli immobili di proprietà degli enti per finalità private dell'amministratore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato 1.1. Va premesso che la valutazione in ordine alla estraneità al reato del terzo, anche quando esso abbia natura societaria, deve essere effettuata con ce4 riferimento al momento in cui è stata disposta la confisca e, dunque, nella specie, al momento della sentenza di condanna e sulla base di parametri che tengano conto della concreta realtà storica dei fatti. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna dell'ente, in nome e per conto del quale l'attività illecita è stata posta in essere, non osta alla confisca, ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite di proprietà dell'ente stesso, in quanto allo stesso non può attribuirsi la qualifica di terzo estraneo al reato per carenza del necessario requisito della buona fede (cfr. Sez.3, n. 42115 del 19/06/2019, Capital Service spa, Rv. 277057 - 02). 1.3. Rientra infatti nella sfera di cognizione del giudice dell'esecuzione l'accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale può essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento edilizio con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 51387 del 24/10/2013, La Nuova Immobiliare Sri, Rv. 258015). 2. Se così è, pertanto, appare corretta la valutazione della Corte d'appello di Cagliari che, facendo necessario riferimento alla sentenza di condanna non solo ha escluso ogni possibile atteggiamento di buona fede della "strutture societarie", posto che gli stessi amministratori delle persone giuridiche sono stati ritenuti autori della lottizzazione a nulla valendo la declaratoria di prescrizione del reato, lottizzazione che è stata accertata sussistente sia oggettivamente, che soggettivamente, all'esito del processo penale. Pertanto i giudici dell'esecuzione hanno affermato il pieno coinvolgimento delle tre società nei fatti in causa, ritenendo che gli effettivi beneficiari dell'azione delittuosa fossero le stesse società, strutture utilizzate dagli imputati per realizzare il reato di lottizzazione abusiva. Ciò trova conferma nel fatto che , come risulta dalla stessa imputazione elevata nel relativo giudizio di cognizione, sono state le società proprietarie dell'area, ad avere realizzato abusivamente le opere di edificazione sui terreni di cui qui si controverte, non potendo pertanto, in un caso di immedesimazione della persona giuridica con gli autori del reato-persone fisiche, considerare le società soggetti estranei al reato;
tale qualità individua, di regola, colui che abbia semplicemente acquistato il bene senza alcun legame intellettuale con i fatti. 2.1. Quindi i suddetti enti non possono essere ritenuti terzi di buona fede estranei al reato, in quanto gli stessi erano stati utilizzati come strutture- schermo per occultare il fine illecito perseguito dai rispettivi rappresentati legali pro tempore, consistente nel mutamento della destinazione di sei ville, originariamente adibite a scopo alberghiero e para-alberghiero, in residenze private. (in tal senso si veda Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756). Pacifico è altresì il fatto che le società ricorrenti siano portatrici di interessi direttamente riconducibili al CC, al ON ed al SE che erano nel contempo proprietari e organi decisori delle stesse persone giuridiche formalmente proprietarie degli immobili confiscati. 2.2. Del tutto inconferente appare poi la doglianza relativa alla partecipazione all'interno della compagine sociale di soggetti terzi diversi dalle persone fisiche che le amministravano al fine di scongiurare il coinvolgimento dell'organo societario nel fatto illecito, in quanto ciò che rileva è l'esteriorizzazione del rapporto societario, a prescindere dalle singole persone fisiche compongono l'ente. Pertanto, non è censurabile alcuna omissione sullo specifico punto da parte della Corte di merito. 2.3. Parimenti, destituita di fondamento è da ritenersi la censura attinente alla conducibilità del coefficiente psicologico colposo della società, che giustifica l'applicazione della misura, a quello degli amministratori autori del reato. Invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di codesta Corte di legittimità il principio per cui, qualora l'attività illecita sia stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro è addebitabile la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, le conseguenze patrimoniali ricadono sull' ente esponenziale in nome e per conto del quale le persone hanno agito, ad eccezione del caso in cui vi sia stata una rottura del rapporto organico, per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa (in tal senso, proprio con riferimento alla veste di "legale rappresentante", già la citata Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756, e, pur con riferimento alla fattispecie di discarica abusiva, Sez. 3, h. 44426 del 7/10/2004, Vangi, Rv. 230469; Sez. 3, n. 299 del 3/12/2003 (dep.2004), Andrisano, Rv. 227220; Sez. 3, n. 17349 del 29/3/2001, Mingione, Rv. 219698) 2.4. Come è noto la tutela giuridica apprestata alle persone giuridiche rimaste estranee al processo penale ha infatti come necessario presupposto che la stessa versi in condizioni di buona fede, circostanza non evincibile dal contesto processuale definito con la decisione divenuta irrevocabile, atteso che le condotte sono state realizzate dagli amministratori a valere proprio come condotte riferibili alle società, che ne avrebbero tratto i benefici patrimoniali e di bilancio. 3. Il secondo motivo non è, del pari, fondato. 3.1. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, è conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, indipendentemente dalla presenza o meno di volumi, mentre tale misura ablativa non potrebbe mai riguardare aree completamente estranee all'attività lottizzatoria abusiva, ponendosi una simile evenienza platealmente in contrasto con i richiamati principi. Tuttavia, la verifica circa la corretta estensione della confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente essere effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio (v., in termini: Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392). 3.2. Orbene, nel caso di specie il dedotto vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura ablativa è insussistente, avendo i giudici dell'esecuzione valutato il grado di incidenza delle condotte sull'assetto del territorio, avendo a riferimento la protezione ambientale ivi esistente e considerando la natura speculativa della lottizzazione come effettuata, con gli effetti negativi dalla stessa provocati. Trattasi nella sostanza di una censura volta a sollecitare indebitamente questa Corte di legittimità ad una rivalutazione di merito, non certo ammissibile nella presente sede. 4. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021 Il Presidente
lette le conclusioni del PG dott. LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore avv. GUIDO MANCA-BITTI del foro di Cagliari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 34675 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 18/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza pronunciata in data 23 novembre 2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva rigettata l'opposizione all'esecuzione presentata dalle società MAIUS S.r.l., Costruzioni Residenziali Olbia centro s.r.l. e FAS S.r.l., in data 4 agosto 2020, avverso l'ordinanza della Corte di Appello in data 20 luglio 2020, di rigetto dell'istanza di revoca della confisca disposta a seguito della sentenza del Tribunale di Oristano del 5 ottobre 2014, così come confermata dalla sentenza del 22 ottobre 2015 dalla Corte d'Appello di Cagliari e divenuta definitiva all'esito della sentenza della Corte di Cassazione del 24 novembre 2016, avente ad oggetto sei immobili, di cui erano intestatarie le predette società, ubicati in agro del Comune di Narbolia, F. 1, mapp. 446 e 447, sub. 1,2,3 e 4, a seguito di avvenuto accertamento del reato di lottizzazione abusiva commesso dagli amministratori delle società indicate. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le tre società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (Mauro ON per la FAS S.r.1, AN CC per la MAIUS S.r.I e AN SE per la C.R.O.C. S.r.l.), tramite unico difensore di fiducia e procuratore speciale, Avv. Guido Manca-Bitti, chiedendone l'annullamento in forza di due motivi di doglianza. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., agli artt. 6,7 e 13 CEDU, all'art. 1 Protocollo 1 CEDU, nonché gli artt. 35 e 27 Cost. L'ordinanza impugnata non ha sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva in capo alle società proprietarie dei terreni confiscati. Le società ricorrenti sono società realmente operative e non già schermi fittizi;
si lamenta un vulnus ai principi di legalità e di colpevolezza, di matrice costituzionale e sovranazionale, che impongono al terzo proprietario dei beni confiscati, rimasto estraneo al reato e al procedimento, di far valere i propri diritti in sede di esecuzione. Orbene, pur avendo chiaro tale principio di diritto, la Corte territoriale sarebbe addivenuta ad una argomentazione illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso in cui il terzo proprietario sia una società, non avrebbe mai la possibilità di far valere propria estraneità ai fatti e la buona fede, considerato che la colpa della società discenderebbe automaticamente da quella dell'amministratore, in palese violazione delle garanzie procedurali riconosciute al terzo proprietario dalla Grande Camera della Corte EDU nella sentenza G.I.E.M. S.r.I e altri c. Italia del 28 giugno 2018. Invero, nel caso di specie l'impossibilità di rinvenire il coefficiente psicologico in capo alle società ricorrenti sulla base di una coincidenza soggettiva tra Vanimus degli amministratori e quello delle strutture societarie, sarebbe scongiurata dal fatto che la condotta illecita non è stata compiuta nell'ambito del rapporto organico, né tantomeno nell'interesse delle predette società, che anzi venivano danneggiate dal mutamento di destinazione d'uso degli immobili (da uso turistico para-alberghiero ad abitazione privata). Le ricorrenti censurano il fatto che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata in merito alle doglianze sollevate con l'atto di opposizione, nel quale veniva chiarita l'estraneità delle società ai fatti in contestazione, anche considerando che le società erano partecipate anche da soggetti terzi rispetto agli amministratori, soggetti che non erano stati coinvolti nel procedimento penale di lottizzazione abusiva. Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del requisito della proporzionalità della misura ablativa applicata. La Corte territoriale avrebbe concluso per la proporzionalità ed adeguatezza della misura al caso di specie utilizzando una motivazione apparente, arricchita con mere clausole di stile, omettendo di considerare le ragioni ex adverso dedotte con l'atto di opposizione. In particolare, le società acquirenti non avevano modificato la classificazione catastale poiché gli immobili in contestazione risultavano già iscritti nella categoria A/2 (civile abitazione) ed intendevano inserirli nel complesso alberghiero una volta ottenuta l'agibilità. Inoltre, il requisito della proporzionalità della misura, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte EDU in materia, difetterebbe in virtù della possibile applicazione nel caso concreto di una misura meno restrittiva, quale quella di vincolare l'utilizzo degli immobili alla destinazione d'uso cui è obbligato l'intero complesso alberghiero. In data 29 aprile 2021 il difensore e procuratore speciale delle società ricorrenti ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso, sottolineando come nel caso di specie non si possa affermare la coincidenza tra la condotta dell'amministratore e l'interesse della società, atteso che la contestazione di lottizzazione abusiva aveva riguardo all'utilizzo degli immobili di proprietà degli enti per finalità private dell'amministratore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato 1.1. Va premesso che la valutazione in ordine alla estraneità al reato del terzo, anche quando esso abbia natura societaria, deve essere effettuata con ce4 riferimento al momento in cui è stata disposta la confisca e, dunque, nella specie, al momento della sentenza di condanna e sulla base di parametri che tengano conto della concreta realtà storica dei fatti. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna dell'ente, in nome e per conto del quale l'attività illecita è stata posta in essere, non osta alla confisca, ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite di proprietà dell'ente stesso, in quanto allo stesso non può attribuirsi la qualifica di terzo estraneo al reato per carenza del necessario requisito della buona fede (cfr. Sez.3, n. 42115 del 19/06/2019, Capital Service spa, Rv. 277057 - 02). 1.3. Rientra infatti nella sfera di cognizione del giudice dell'esecuzione l'accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale può essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento edilizio con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 51387 del 24/10/2013, La Nuova Immobiliare Sri, Rv. 258015). 2. Se così è, pertanto, appare corretta la valutazione della Corte d'appello di Cagliari che, facendo necessario riferimento alla sentenza di condanna non solo ha escluso ogni possibile atteggiamento di buona fede della "strutture societarie", posto che gli stessi amministratori delle persone giuridiche sono stati ritenuti autori della lottizzazione a nulla valendo la declaratoria di prescrizione del reato, lottizzazione che è stata accertata sussistente sia oggettivamente, che soggettivamente, all'esito del processo penale. Pertanto i giudici dell'esecuzione hanno affermato il pieno coinvolgimento delle tre società nei fatti in causa, ritenendo che gli effettivi beneficiari dell'azione delittuosa fossero le stesse società, strutture utilizzate dagli imputati per realizzare il reato di lottizzazione abusiva. Ciò trova conferma nel fatto che , come risulta dalla stessa imputazione elevata nel relativo giudizio di cognizione, sono state le società proprietarie dell'area, ad avere realizzato abusivamente le opere di edificazione sui terreni di cui qui si controverte, non potendo pertanto, in un caso di immedesimazione della persona giuridica con gli autori del reato-persone fisiche, considerare le società soggetti estranei al reato;
tale qualità individua, di regola, colui che abbia semplicemente acquistato il bene senza alcun legame intellettuale con i fatti. 2.1. Quindi i suddetti enti non possono essere ritenuti terzi di buona fede estranei al reato, in quanto gli stessi erano stati utilizzati come strutture- schermo per occultare il fine illecito perseguito dai rispettivi rappresentati legali pro tempore, consistente nel mutamento della destinazione di sei ville, originariamente adibite a scopo alberghiero e para-alberghiero, in residenze private. (in tal senso si veda Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756). Pacifico è altresì il fatto che le società ricorrenti siano portatrici di interessi direttamente riconducibili al CC, al ON ed al SE che erano nel contempo proprietari e organi decisori delle stesse persone giuridiche formalmente proprietarie degli immobili confiscati. 2.2. Del tutto inconferente appare poi la doglianza relativa alla partecipazione all'interno della compagine sociale di soggetti terzi diversi dalle persone fisiche che le amministravano al fine di scongiurare il coinvolgimento dell'organo societario nel fatto illecito, in quanto ciò che rileva è l'esteriorizzazione del rapporto societario, a prescindere dalle singole persone fisiche compongono l'ente. Pertanto, non è censurabile alcuna omissione sullo specifico punto da parte della Corte di merito. 2.3. Parimenti, destituita di fondamento è da ritenersi la censura attinente alla conducibilità del coefficiente psicologico colposo della società, che giustifica l'applicazione della misura, a quello degli amministratori autori del reato. Invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di codesta Corte di legittimità il principio per cui, qualora l'attività illecita sia stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro è addebitabile la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, le conseguenze patrimoniali ricadono sull' ente esponenziale in nome e per conto del quale le persone hanno agito, ad eccezione del caso in cui vi sia stata una rottura del rapporto organico, per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa (in tal senso, proprio con riferimento alla veste di "legale rappresentante", già la citata Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756, e, pur con riferimento alla fattispecie di discarica abusiva, Sez. 3, h. 44426 del 7/10/2004, Vangi, Rv. 230469; Sez. 3, n. 299 del 3/12/2003 (dep.2004), Andrisano, Rv. 227220; Sez. 3, n. 17349 del 29/3/2001, Mingione, Rv. 219698) 2.4. Come è noto la tutela giuridica apprestata alle persone giuridiche rimaste estranee al processo penale ha infatti come necessario presupposto che la stessa versi in condizioni di buona fede, circostanza non evincibile dal contesto processuale definito con la decisione divenuta irrevocabile, atteso che le condotte sono state realizzate dagli amministratori a valere proprio come condotte riferibili alle società, che ne avrebbero tratto i benefici patrimoniali e di bilancio. 3. Il secondo motivo non è, del pari, fondato. 3.1. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, è conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, indipendentemente dalla presenza o meno di volumi, mentre tale misura ablativa non potrebbe mai riguardare aree completamente estranee all'attività lottizzatoria abusiva, ponendosi una simile evenienza platealmente in contrasto con i richiamati principi. Tuttavia, la verifica circa la corretta estensione della confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente essere effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio (v., in termini: Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392). 3.2. Orbene, nel caso di specie il dedotto vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura ablativa è insussistente, avendo i giudici dell'esecuzione valutato il grado di incidenza delle condotte sull'assetto del territorio, avendo a riferimento la protezione ambientale ivi esistente e considerando la natura speculativa della lottizzazione come effettuata, con gli effetti negativi dalla stessa provocati. Trattasi nella sostanza di una censura volta a sollecitare indebitamente questa Corte di legittimità ad una rivalutazione di merito, non certo ammissibile nella presente sede. 4. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021 Il Presidente