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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3622/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3622/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio degli avv.ti Matilde Parte_1 CodiceFiscale_1
e BE Di OV
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 06/12/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/10/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24/10/2024, premetteva che: Parte_1
1 - in data 16/06/2008 contraeva matrimonio con a Controparte_1
TI (BG) (atto n. 2, parte I, anno 2008);
- nel corso del matrimonio non è stata generata prole;
- con sentenza n. 936/2021 del 19/05/2021, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 16/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza in atti emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi parte resistente neanche costituita.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3622/2024 R.G.: dichiara la contumacia di parte resistente, ; Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
TI (BG) il 16/06/2008 (Atto n. 2, P. I, anno 2008); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
2 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
19.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3622/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio degli avv.ti Matilde Parte_1 CodiceFiscale_1
e BE Di OV
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 06/12/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/10/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24/10/2024, premetteva che: Parte_1
1 - in data 16/06/2008 contraeva matrimonio con a Controparte_1
TI (BG) (atto n. 2, parte I, anno 2008);
- nel corso del matrimonio non è stata generata prole;
- con sentenza n. 936/2021 del 19/05/2021, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 16/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza in atti emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi parte resistente neanche costituita.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3622/2024 R.G.: dichiara la contumacia di parte resistente, ; Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
TI (BG) il 16/06/2008 (Atto n. 2, P. I, anno 2008); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
2 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
19.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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