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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTELLA Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliato in Via Monte Santo 01100 Viterbo presso il difensore avv.
SANTELLA SERGIO ATTORE/I contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. POLACCHI CLAUDIA e dell'avv. PIZZINELLI C.F._3
MARIKA ( ), elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il C.F._4 difensore avv. POLACCHI CLAUDIA
CONVENUTI
Avente ad oggetto: Sfratto per finita locazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 nel giudizio vertente tra le
parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione: pagina 1 di 3 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dalla ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dai resistenti;
intimava sfratto per finito comodato nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
argomentando come da atto di intimazione. CP_2
Si costituivano in giudizio e contestando le avverse Controparte_1 CP_2
argomentazioni per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 13.3.2024, il Tribunale, tra l'altro, così disponeva:
“ omissis… che il contratto di comodato verrà a scadere alla data del 30.8.2019 a seguito di formale disdetta comunicata in data 23.7.2019 e ricevuta in data 3.9.2019; che in particolare: nonostante la ricezione della missiva successiva al giorno indicato come data del rilascio, sono oramai trascorsi più di quattro anni dalla diffida;
che all'udienza del 13.3.2024 i resistenti hanno dichiarato di voler rilasciare l'immobile entro il giorno 10 Maggio
2024 e, quanto alle pertinenze, entro il giorno 10.6.2024 …omissis” In conseguenza delle suddette motivazioni, il Tribunale convalidava lo sfratto, ordinava il rilascio dell'immobile per la data del 30.6.2024, disponeva la mutazione del rito invitando le parti ad attivare la procedura obbligatoria di mediazione che dava esito negativo.
All'udienza del 2.10.2024, i resistenti e evidenziavano “che, dopo aver rilasciato CP_2 CP_1
l'appartamento già dallo scorso mese di aprile ed avere consegnato alla figlia della signora le chiavi prima del 30 Parte_1
CP_ giugno,i coniugi hanno sottoscritto il verbale di riconsegna inviato dal procuratore della datandolo 4 luglio, Parte_1
giorno in cui ha di fatto consegnato le chiavi alla madre. Hanno altresì comunicato alla agenzia incaricata Persona_1
della vendita, al collega e, successivamente, all'unep di Viterbo di avere provveduto alla riconsegna, riconoscendo il pieno
possesso in favore della Ciò nonostante, la signora ha proseguito nella esecuzione, inviando preavviso di Parte_1 Parte_1
rilascio e presenziando alla esecuzione. Esibisce copia della corrispondenza intercorsa, del verbale di rilascio e del verbale di consegna delle chiavi. Reitera la disponibilità dei propri assistiti a rinunciare al giudizio con compensazione delle spese. In caso di mancata accettazione insiste nelle proprie richieste, anche istruttorie chiedendo di essere autorizzata a depositare la documentazione oggi esibita e il messaggio ricevuto dalla signora Persona_1
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, deve osservarsi:
a) l'insussistenza di argomenti sopravvenuti atti a confutare quanto evidenziato nell'Ordinanza sopra indicata;
b) che gli intimati hanno proceduto al rilascio dell'immobile implicitamente accogliendo le argomentazioni avversarie;
c) che pertanto la domanda deve trovare accoglimento risultando di fatto cessata, nel corso della causa, la materia del contendere, ad eccezione della pronunzia sulle spese in relazione alla quale le parti si riportavano alle rispettive deduzioni.
Consegue la dichiarazione di risoluzione del contratto di comodato intercorso tra le parti nonché la conferma, anche in considerazione dell'avvenuto rilascio dell'immobile, dei provvedimenti assunti nella fase sommaria del procedimento;
Le spese del giudizio attesa la natura della causa e le tematiche sottese alla medesima debbono integralmente essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento.
Dichiara la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra le parti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che la sentenza viene depositata in pari data per via telematica.
Viterbo, 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTELLA Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliato in Via Monte Santo 01100 Viterbo presso il difensore avv.
SANTELLA SERGIO ATTORE/I contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. POLACCHI CLAUDIA e dell'avv. PIZZINELLI C.F._3
MARIKA ( ), elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il C.F._4 difensore avv. POLACCHI CLAUDIA
CONVENUTI
Avente ad oggetto: Sfratto per finita locazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 nel giudizio vertente tra le
parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione: pagina 1 di 3 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dalla ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dai resistenti;
intimava sfratto per finito comodato nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
argomentando come da atto di intimazione. CP_2
Si costituivano in giudizio e contestando le avverse Controparte_1 CP_2
argomentazioni per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 13.3.2024, il Tribunale, tra l'altro, così disponeva:
“ omissis… che il contratto di comodato verrà a scadere alla data del 30.8.2019 a seguito di formale disdetta comunicata in data 23.7.2019 e ricevuta in data 3.9.2019; che in particolare: nonostante la ricezione della missiva successiva al giorno indicato come data del rilascio, sono oramai trascorsi più di quattro anni dalla diffida;
che all'udienza del 13.3.2024 i resistenti hanno dichiarato di voler rilasciare l'immobile entro il giorno 10 Maggio
2024 e, quanto alle pertinenze, entro il giorno 10.6.2024 …omissis” In conseguenza delle suddette motivazioni, il Tribunale convalidava lo sfratto, ordinava il rilascio dell'immobile per la data del 30.6.2024, disponeva la mutazione del rito invitando le parti ad attivare la procedura obbligatoria di mediazione che dava esito negativo.
All'udienza del 2.10.2024, i resistenti e evidenziavano “che, dopo aver rilasciato CP_2 CP_1
l'appartamento già dallo scorso mese di aprile ed avere consegnato alla figlia della signora le chiavi prima del 30 Parte_1
CP_ giugno,i coniugi hanno sottoscritto il verbale di riconsegna inviato dal procuratore della datandolo 4 luglio, Parte_1
giorno in cui ha di fatto consegnato le chiavi alla madre. Hanno altresì comunicato alla agenzia incaricata Persona_1
della vendita, al collega e, successivamente, all'unep di Viterbo di avere provveduto alla riconsegna, riconoscendo il pieno
possesso in favore della Ciò nonostante, la signora ha proseguito nella esecuzione, inviando preavviso di Parte_1 Parte_1
rilascio e presenziando alla esecuzione. Esibisce copia della corrispondenza intercorsa, del verbale di rilascio e del verbale di consegna delle chiavi. Reitera la disponibilità dei propri assistiti a rinunciare al giudizio con compensazione delle spese. In caso di mancata accettazione insiste nelle proprie richieste, anche istruttorie chiedendo di essere autorizzata a depositare la documentazione oggi esibita e il messaggio ricevuto dalla signora Persona_1
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, deve osservarsi:
a) l'insussistenza di argomenti sopravvenuti atti a confutare quanto evidenziato nell'Ordinanza sopra indicata;
b) che gli intimati hanno proceduto al rilascio dell'immobile implicitamente accogliendo le argomentazioni avversarie;
c) che pertanto la domanda deve trovare accoglimento risultando di fatto cessata, nel corso della causa, la materia del contendere, ad eccezione della pronunzia sulle spese in relazione alla quale le parti si riportavano alle rispettive deduzioni.
Consegue la dichiarazione di risoluzione del contratto di comodato intercorso tra le parti nonché la conferma, anche in considerazione dell'avvenuto rilascio dell'immobile, dei provvedimenti assunti nella fase sommaria del procedimento;
Le spese del giudizio attesa la natura della causa e le tematiche sottese alla medesima debbono integralmente essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento.
Dichiara la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra le parti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che la sentenza viene depositata in pari data per via telematica.
Viterbo, 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 3 di 3