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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/10/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valdinievole n. 11, nello Parte_1 studio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avv. RUPERTO CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.04.2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19.09.2023 nel procedimento n. R.G.
478/2022 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di conferma del 17.11.2020, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei CP_1 maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L' si è costituito, rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in CP_1 questione. In particolare, ha dedotto di aver provveduto in data 20.12.2024 alla liquidazione della somma spettante a titolo di assegno ordinario per il complessivo importo di €29.810,87.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il CP_1 processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n. 35756 – vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto in data 20.12.2024 e, dunque, in un CP_1 momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo (29.08.2024). Come previsto dall'art. 4
D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio, CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €3.784,65, di cui € 3.291,00 per compensi ed €493,65 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valdinievole n. 11, nello Parte_1 studio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avv. RUPERTO CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.04.2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19.09.2023 nel procedimento n. R.G.
478/2022 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di conferma del 17.11.2020, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei CP_1 maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L' si è costituito, rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in CP_1 questione. In particolare, ha dedotto di aver provveduto in data 20.12.2024 alla liquidazione della somma spettante a titolo di assegno ordinario per il complessivo importo di €29.810,87.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il CP_1 processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n. 35756 – vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto in data 20.12.2024 e, dunque, in un CP_1 momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo (29.08.2024). Come previsto dall'art. 4
D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio, CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €3.784,65, di cui € 3.291,00 per compensi ed €493,65 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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