CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL AS EVA CA GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da AT IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il 16 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del 28 agosto 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo IA ha applicato a IO AT la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di detenzione e ricettazione di arma clandestina, accertati in Mileto il 27 agosto 2025. Nella giornata indicata, nel corso di un servizio di osservazione e ascolto, l’indagato era avvistato in un’area rurale nell’atto di scavare una buca e occultarvi un involucro di plastica di colore marrone, all’interno del quale, in esito a una successiva verifica nel sito, erano rinvenuti un fucile doppietta cal. 16 con matricola abrasa, in ottimo stato di conservazione e funzionante, e due cartucce dello stesso calibro. Ribadito il giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza di esigenze cautelari afferenti al pericolo di reiterazione criminosa, unico profilo attinto dalle censure difensive, ravvisando, in considerazione della facilità con cui l’indagato si era procurato l’arma, collegamenti con la criminalità locale e considerando la custodia in carcere unica misura idonea a fronteggiare le predette esigenze.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ricorre il difensore di IO AT, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che l’ordinanza giustifica il rischio cautelare evocando un’ipotetica attività di custodia dell’arma per conto di terzi e indimostrati collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata. Rimarca la possibilità di fronteggiare le esigenze di cautela con misura diversa dalla custodia in carcere, avuto riguardo alla giovane età dell’indagato e all’assenza di precedenti Penale Sent. Sez. 1 Num. 3223 Anno 2026 Presidente: NT SE Relatore: SE ON CE Data Udienza: 18/12/2025 specifici. Lamenta l’assenza di motivazione quanto all’adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine alle questioni articolate con i motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente data la loro intima connessione, il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in ragione delle modalità della condotta criminosa, avendo AT reperito e custodito un’arma clandestina, l’accesso alla quale postulava collegamenti con gli ambienti della criminalità sul territorio. Il Collegio distrettuale ha dato atto dell’omessa prospettazione di una lettura alternativa dei fatti da parte dell’interessato, nella cui disponibilità, come emerge dall’ordinanza, era rinvenuta un‘agenda, ove erano scritti i nomi di diversi esercizi commerciali della zona seguiti dall’indicazione di somme di denaro, annotazioni sulle quali alcuna spiegazione AT ha fornito, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. I giudici del riesame hanno concluso per l’inidoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere ad impedire all’indagato di procurarsi e custodire ulteriori armi, nonché di riallacciare i rapporti con gli ambienti criminali in cui è maturata la condotta criminosa. Trattasi di motivazione logica e coerente, che resiste alle censure difensive. La personalità del ricorrente, gravato da un precedente aspecifico, è stata valutata dai giudici di merito, che hanno correttamente incentrato il giudizio di attualità e concretezza del periculum criminis sulle specifiche modalità e circostanze del fatto, traendone elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. L'ordinanza impugnata ha fornito una congrua giustificazione anche riguardo alle ragioni che impongono il mantenimento della misura carceraria, ritenuta l’unica in grado di neutralizzare i rischi enucleati, conformandosi all’indicazione secondo cui la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343).
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON CE SE SE NT 2
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il 16 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del 28 agosto 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo IA ha applicato a IO AT la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di detenzione e ricettazione di arma clandestina, accertati in Mileto il 27 agosto 2025. Nella giornata indicata, nel corso di un servizio di osservazione e ascolto, l’indagato era avvistato in un’area rurale nell’atto di scavare una buca e occultarvi un involucro di plastica di colore marrone, all’interno del quale, in esito a una successiva verifica nel sito, erano rinvenuti un fucile doppietta cal. 16 con matricola abrasa, in ottimo stato di conservazione e funzionante, e due cartucce dello stesso calibro. Ribadito il giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza di esigenze cautelari afferenti al pericolo di reiterazione criminosa, unico profilo attinto dalle censure difensive, ravvisando, in considerazione della facilità con cui l’indagato si era procurato l’arma, collegamenti con la criminalità locale e considerando la custodia in carcere unica misura idonea a fronteggiare le predette esigenze.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ricorre il difensore di IO AT, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che l’ordinanza giustifica il rischio cautelare evocando un’ipotetica attività di custodia dell’arma per conto di terzi e indimostrati collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata. Rimarca la possibilità di fronteggiare le esigenze di cautela con misura diversa dalla custodia in carcere, avuto riguardo alla giovane età dell’indagato e all’assenza di precedenti Penale Sent. Sez. 1 Num. 3223 Anno 2026 Presidente: NT SE Relatore: SE ON CE Data Udienza: 18/12/2025 specifici. Lamenta l’assenza di motivazione quanto all’adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine alle questioni articolate con i motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente data la loro intima connessione, il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in ragione delle modalità della condotta criminosa, avendo AT reperito e custodito un’arma clandestina, l’accesso alla quale postulava collegamenti con gli ambienti della criminalità sul territorio. Il Collegio distrettuale ha dato atto dell’omessa prospettazione di una lettura alternativa dei fatti da parte dell’interessato, nella cui disponibilità, come emerge dall’ordinanza, era rinvenuta un‘agenda, ove erano scritti i nomi di diversi esercizi commerciali della zona seguiti dall’indicazione di somme di denaro, annotazioni sulle quali alcuna spiegazione AT ha fornito, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. I giudici del riesame hanno concluso per l’inidoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere ad impedire all’indagato di procurarsi e custodire ulteriori armi, nonché di riallacciare i rapporti con gli ambienti criminali in cui è maturata la condotta criminosa. Trattasi di motivazione logica e coerente, che resiste alle censure difensive. La personalità del ricorrente, gravato da un precedente aspecifico, è stata valutata dai giudici di merito, che hanno correttamente incentrato il giudizio di attualità e concretezza del periculum criminis sulle specifiche modalità e circostanze del fatto, traendone elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. L'ordinanza impugnata ha fornito una congrua giustificazione anche riguardo alle ragioni che impongono il mantenimento della misura carceraria, ritenuta l’unica in grado di neutralizzare i rischi enucleati, conformandosi all’indicazione secondo cui la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343).
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON CE SE SE NT 2